Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6039/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6039/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Promessa di pagamento-Ricognizione di debito, vertente:
TRA
, già già Parte_1 Parte_2
(P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 procuratore Dr (giusta procura del 28/3/22, in atti Parte_3
Dott. Notaio in Milano Rep. Persona_1
N. 26916 Racc. 11416), ed elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile (C.F.
) che lo rapp.ta e difende come da procura in C.F._1 calce all'atto di citazione;
-parte attrice- CONTRO
in persona del Sindaco p.t., ope Controparte_1 legis dom.to in RU NE (NA) alla Via Giotto,4, 80028 (CF
P.IVA_2
-parte convenuta contumace-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 5.12.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle n. 6039/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 7
ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 23.05.2022 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94 la (già Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio il Parte_2 Controparte_1 assumendo essere creditrice dell'Ente Locale convenuto per
[...] sorta capitale pari ad € 120.605,3, quale cessionaria dei crediti vantati da per la fornitura di energia al CP_2 Controparte_1
a seguito di regolare contratto sottoscritto in data 11/2/21, in
[...] forza di atto di cessione delle fatture cedute per atto Rep. 39670 del 29/3/22 che rilevava notificato a mezzo pec in data 31/3/22, oltre interessi moratori e anatocistici. Chiedeva altresì la somma pari ad € 754,79 per note debito a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli Controparte_1 costituenti la sorta capitale insoluta di cui alla Fatt. N. 90010526 del 23/7/21 e Fatt. N. 90001125 del 24/1/22 e su questa somma: gli interessi anatocistici ed € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le ulteriori fatture tardivamente pagate dal convenuto e di cui alle Fatt. N. 90011279 Controparte_1 del 23/7/2021. Tanto premesso, citando il convenuto ente, in epigrafe indicato, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 31/10/2022, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: In via principale - condannare il in persona del Sindaco p.t., ope legis Controparte_1 dom.to in RU NE (NA) alla Via Giotto,4, 80028 (CF , per P.IVA_2 le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1) € 120.605,37 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 23/5/22 ammontano ad Euro 2.948,00: • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 6 fatture costituenti la sorta capitale insoluta. 2) € 754,79
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per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi Controparte_1 da quelli costituenti la sorta capitale insoluta all. 1 e di cui alla Fatt. N.90010526 del 23/7/21 e N. 90001125 del 24/1/22 (all.3). e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3) € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del e CP_1 di cui alla Fatt. N. 90011279 del 23/7/21 di cui all' all.
5. e su questa somma: 3a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il
, in persona del Sindaco p.t., ope legis Controparte_1 al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di sorta Parte_1 capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, • Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive Restava contumace il benché Controparte_1 ritualmente evocato in giudizio. Concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c., il presente giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 5.6.23. Nel corso del giudizio la parte attrice precisava che la sorta capitale era stata pagata dopo la notifica della citazione ed a mani, segnatamente dal 6/5/22 al 6/7/22, pertanto rivendicava la debenza degli accessori richiesti maturati per il tardivo pagamento in quanto avvenuto dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio. In relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata rilevava l'indicazione del nominativo della società che l'aveva emessa (“cedente”), l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora, coincidente con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale, la data di fine calcolo degli interessi di mora, in cui era stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale, il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna n.6039/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 N. 6039/2022 R.G.A.C.
fattura per sorte capitale, il tasso di interesse di mora, sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora, l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale. Stante la natura documentale della controversia, veniva rinviata all'udienza cartolare del 5.12.24 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
All'atto delle conclusioni la domanda, limitatamente al punto sorta capitale, rispetto alle conclusioni rese nell'atto introduttivo, veniva così ridotta : In Via Principale: Condannare Il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di per le ragioni e i Parte_1 titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1a) gli interessi moratori sulla sorta capitale che dalle scadenze al saldo ammontano ad Euro 3.880,52: •
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo Sul merito La domanda avanzata dalla parte attrice è fondata e va accolta. Gli atti di cessione dei crediti in favore di effettuate Parte_1 comunque a mezzo atti notarili aventi per oggetto i corrispettivi di forniture e prestazioni di servizi effettuate dalle cedenti, come riportate negli elenchi ed estratti allegati, risultano prodotti in giudizio e regolarmente notificati al (cfr. Controparte_1 produzione di parte attrice). Risulta allegata altresì tutta la documentazione relativa alle fatture, ai rapporti contrattuali ed esecuzione delle forniture senza alcuna specifica contestazione, stante peraltro la contumacia dell'ente convenuto. Ciò posto, anche a prescindere dalla questione sulla applicabilità ad una amministrazione non statale dell'art. 69, comma 3 e dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata in ogni caso sussiste poi solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale e da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n. 2209). Il divieto di cessione del credito senza l'adesione della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 70, R.D. n. 2440 del 1923, trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, rispetto ai quali soltanto il n.6039/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 N. 6039/2022 R.G.A.C.
legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto, ex art. 1260 c.c., l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la stessa possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, tuttavia, solo fino a quando il contratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo. Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il rapporto contrattuale intercorrente tra il ceduto e la cedente si sia ormai esaurito, essendo state erogate le prestazioni oggetto della presente causa. Deve ritersi, pertanto, la non necessità per la validità ed opponibilità delle cessioni dell'assenso da parte della amministrazione ceduta. La disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da fornitura o appalto nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. a norma della quale la cessione deve solo essere notificata al debitore, senza che sia richiesta una sua espressa accettazione. È parimenti derogatoria rispetto al disposto di cui alla L. 52/1991 art. 1, il cui ambito di applicazione riguarda i casi in cui ricorrono cumulativamente tre condizioni, e cioè che il cedente sia un'impresa, che i crediti derivino dall'esercizio dell'attività di impresa e che sia una banca o un intermediario finanziario, “il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa […]”. In particolare, la cessione di un credito da appalto o fornitura/somministrazione vantato nei confronti di un ente pubblico è subordinata innanzitutto al rispetto di requisiti di forma specifici di cui al R.D. 2440/1923 art. 69, ricorrenti nel caso di specie, e in secondo luogo, qualora abbia ad oggetto crediti derivanti da contratto in corso, necessita di adesione da parte della P.A. interessata. Il R.D. 2440/1923 art. 70 prevede che
“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 […]”. La L. 2248/1865 art. 9 All. E stabilisce che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Vi è ampia discussione, sia nella giurisprudenza di legittimità che nella giurisprudenza di merito, sull'applicabilità del predetto sistema normativo alle P.A. diverse dalle Amministrazioni Statali.
Nel caso di specie, comunque, pur volendo ritenere che tale complesso normativo si applichi anche in materia di cessione di n.6039/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 N. 6039/2022 R.G.A.C.
crediti laddove il debitore ceduto è P.A. diversa dall'Amministrazione Statale, non è provato che i contratti di fornitura, da cui originano i crediti, fossero ancora in corso al momento della cessione. La prova di detta circostanza, essenziale per l'applicazione della disciplina di cui sopra, e in mancanza della quale si applica nuovamente l'art. 1260 c.c., non può che essere onere del convenuto ente. In relazione al quantum richiesto dalla parte attrice, mette conto evidenziare che il credito richiesto a titolo di sorta capitale è stato integralmente pagato dal come provato Controparte_1 con la documentazione prodotta nelle more del giudizio dall'istante (cfr. all. 14 e 13 prod. attrice). L'estinzione dell'originario credito risulta documentalmente avvenuta, in tempi successivi alla notifica dell'atto di citazione, talché vanno riconosciuti gli interessi maturati richiesti. Altresì può essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici e della somma ulteriore a titolo risarcitorio sulle somme portate nelle richiamate note di debito, così come può essere accolta la domanda relativa al pagamento di euro 40,00 in relazione alle fatture oggetto del presente giudizio, con gli interessi come richiesti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ogni altra questione si ritiene assorbita dalla presente motivazione. Le spese di lite, sussistendo giustificati e gravi motivi, consistenti nell'ampia riduzione della domanda di parte attrice e dell'accoglimento più che parziale della domanda attorea, le spese di lite vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del G.M. Dr.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunziando sul giudizio intestato, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
-Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:
-condanna il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore della cessionaria Parte_2 dei seguenti crediti:
[...]
-degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorta capitale come sopra indicata e pari ad Euro 3.880,52, calcolati nella misura degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
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192/12, dalle singole scadenze delle fatture di cui al sub.1 e sino al saldo;
-degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. determinati nella misura degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione (23.5.2022) e sino al saldo;
- euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 6 fatture costituenti la sorta capitale tardivamente pagata;
- € 754,79 per le note debito a titolo di ulteriori interessi di mora maturati derivanti dal tardivo pagamento relativi a crediti di cui alla Fatt. N.90010526 del 23/7/21 e N. 90001125 del 24/1/22 (all.3);
- gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. determinati nella misura degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione (23.5.2022) e sino al saldo;
- € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in ragione di € 40 per parte delle fatture costituenti la sorta capitale insoluta;
-spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Aversa, 01/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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