Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 02/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 645/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 17.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppina Cesoni del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in RG (FM) Viale Ugolino n. 26;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Macerata (MC) Corso Cavour n. 33;
i quali hanno contratto matrimonio in data 16.10.2022 in RG (FM)
(anno 2022 atto n. 9 parte I Serie Ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni;
con i seguenti figli:
1) ata a Fermo il 07.03.2019, cittadinanza italiana Persona_1
2) nato a [...] il [...], cittadinanza italiana CP_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 4
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza, previa comunicazione.
2. La casa coniugale sita in RG (FM) Via G. Rossini n. 1/B, di proprietà esclusiva della Sig.ra verrà assegnata alla stessa, dalla quale il Sig. ritirerà i propri effetti personali. Parte_1 Pt_2
3. I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la mamma, insieme alla quale vivranno nell'abitazione sita in RG (FM), Via G.Rossini n. 1/B. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, premurandosi di comunicare sempre all'altro genitore le decisioni prese.
4. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli Pt_2 secondo il calendario concordato tra i coniugi. Nello specifico i figli minori trascorreranno con il padre:
- Week- end alternati dall'uscita di scuola dei figli sino alla domenica sera e/o il lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
eventuali variazioni del diritto di visita/frequentazione potranno essere concordate tra i genitori, con congruo preavviso e nel rispetto dei reciproci impegni nonché degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e nel rispetto della sua volontà. - Le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto del principio di alternanza e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Pertanto, le vacanze natalizie dovranno essere alternate di anno in anno tra i coniugi come le vacanze scolastiche pasquali. In tale maniera verranno alternate tra i genitori di anno in anno le festività natalizie, nello specifico dal 25.12 al 01.01 con un coniuge e dal
01.01 al 07.01 con l'altro. I restanti ponti e festività verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore. I genitori concorderanno il trascorrere delle vacanze estive secondo il criterio dell'alternanza; un anno i minori partiranno insieme ad un genitore e l'anno seguente insieme all'altro. In ogni caso, i coniugi d'accordo tra loro, potranno stabilire diversi orari e modalità del diritto di visita.
6. Il Sig. sino al mese di novembre dell'anno 2025 in cui verrà a scadere il finanziamento Pt_2 accesso con OM (doc. 6) che sta restituendo mediante il rimborso di rate mensili pari ad € 136,00 ciascuna, verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di €
200,00 per ciascun figlio da versarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra Codice Iban: Parte_1
[...]C-C0150095604 Carifermo Filiale di RG (FM) entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. Dopodiché con decorrenza dal mese di dicembre 2025 l'importo che verrà versato dal Sig. a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli sarà di € 250,00 per ciascun Pt_2 figlio. pagina 2 di 4 7. I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1 rinunciando il Sig. alla propria quota parte. Parte_2
8. Le spese straordinarie relative alle attività ed esigenze dei minori saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%, previa esibizione di documenti fiscali comprovanti le spese sostenute.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle ritenute tali secondo il “Protocollo di intesa spese straordinarie in materia di diritto di famiglia” del Tribunale di Fermo e quindi vi rientrano le spese relative alla salute
(acquisti di farmaci particolari, visite specialistiche e interventi chirurgici, pratica di particolari terapie quali inalazioni termali e/o fisioterapia), le spese relative all'istruzione (mensa scolastica, rette di scuole private, tasse scolastiche, tasse universitarie, corsi di specializzazione, libri, gite scolastiche, corsi musicali con eventuale acquisto del relativo strumento, alloggio universitario), le spese relative alla cultura e allo sport (abbonamento a una rivista specialistica, corsi sportivi, abbonamento a una palestra), le spese relative alla cura dei figli minori (lezioni private), le spese relative ai mezzi di trasporto (bicicletta, motorino, auto), le spese relative ai viaggi (viaggi privati, viaggi d'istruzione e/o gite scolastiche). Tali spese, ad eccezione di quelle mediche indifferibili e quelle scolastiche obbligatorie
(es. libri scuola dell'obbligo), dovranno essere sempre decise e approvate preventivamente da entrambi i genitori e dovranno essere necessarie o comunque opportune per il figlio minore.
9. Il Sig. cede e trasferisce la proprietà dell'autovettura tg. ER 626 FY alla Sig.ra Parte_2
che accetta il trasferimento, con passaggio da farsi entro il mese di febbraio 2025 e con Parte_1 spese a suo carico.
10. La Sig.ra e il Sig. si dichiarano economicamente indipendenti e Parte_1 Parte_2 rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
11. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c., ad eccezione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in RG (FM) in data 16.10.2022
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RG (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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