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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1066/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Vicolo del Riccio, n. 15 e rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia LONGO del Foro di
PA (C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. C.F._2 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in PA (Cs) alla Via Falcone e Email_1
Borsellino n. 6 la parte ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._3 in PA (Cs) alla via Vicolo del Riccio, n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
MAIORANO del Foro di PA (C.F. , che dichiara di voler ricevere C.F._4 tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in PA (Cs) alla Via Email_2
Falcone e Borsellino, n. 6 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda di separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. depositato il 28.10.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni da loro contratto in PA (Cs) in data
15.05.2001 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 27 parte 2 serie A anno 2001, rilevando che dalla loro unione sono nati tre figli: in Persona_1 data 19.10.2002, oggi maggiorenne e indipendente dal punto di vista economico, Per_2
in data 4.04.2006, oggi maggiorenne, studente al quinto anno di scuola superiore e non
[...] indipendente dal punto di vista economico, e in data 2.02.2016, minorenne e frequentante Per_3 la terza classe della scuola primaria.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato
- che la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa, mentre il sig. Pt_1 CP_1 svolge la professione di Maresciallo dei Carabinieri presso il Comando Provinciale di Cosenza e risulta titolare dei seguenti redditi: anno d'imposta 2021 €. 40.603,80, anno d'imposta 2022 €. 40.662,33 ed anno d'imposta 2023 €. 45.346,04 ed è, inoltre, intestatario di un'autovettura Ford
Mondeo tg. DP946L e di una moto Honda Transalp tg BE03381;
- che la sig.ra è proprietaria degli immobili indicati nella visura catastale allegata Pt_1 in atti e che per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 non risulta avere presentato dichiarazione dei redditi né avere percepito redditi certificati dai sostituti d'imposta;
- che entrambi coniugi sono titolari di un contratto di mutuo ipotecario, della durata di 30 anni, stipulato con la per un importo mensile di € 1.200,00 e con un residuo Controparte_2 complessivo di € 140.626,42;
- che il sig. ha ceduto 1/5 dello stipendio ed una delega con la per un CP_1 CP_2 importo complessivo mensile di €. 714,00;
- che l'unione coniugale è andata nel tempo deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, con la conseguenza che la prosecuzione della convivenza è divenuta impossibile.
Inoltre le parti, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 6 marzo 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, evidente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di CP_1
e Parte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: - L'abitazione coniugale, sita in PA (CS), al Vicolo del Riccio, 15, di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata a quest'ultima, dove vivrà unitamente al figlio Parte_1 maggiorenne, non economicamente autosufficiente, ed al figlio minorenne Persona_2
Congiuntamente i coniugi stabiliscono che fino a quando gli stessi non riusciranno a Per_3 ridurre la propria esposizione debitoria, legata principalmente al contratto di mutuo, il sig.
[...]
, continuerà a vivere in una parte della casa coniugale. Detta decisione è dettata sia dalle CP_1 difficoltà economiche, sia dal fatto che il figlio dovrà affrontare diversi Persona_2 esami concorsuali e, pertanto, essi genitori non vogliono minare la sua serenità.
- Il figlio minore sarà affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_3 collocazione presso la madre.
- I genitori provvederanno alla cura, educazione, istruzione e assistenza morale del figlio minore, prendendo congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso.
- Entrambi i genitori si obbligano, reciprocamente, a comunicare tempestivamente stati di salute
e/o qualunque decisione (scolastica, gite, uscite anticipate da scuola, assenze da scuola, andamento scolastico) che riguarda il figlio Il padre potrà tenere con sé il figlio Per_3 minore ogni qualvolta lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze del Per_3 minore, previa comunicazione alla sig.ra Durante le vacanze natalizie il minore Pt_1 trascorrerà, ad anni alterni, le festività con il padre e la madre, ad esempio: la vigilia di
Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre, l'anno successivo sarà il contrario;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà, con ciascuno dei due genitori, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), ovvero 300,00 per ogni figlio, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat.
- Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guide stabilite dal Tribunale di PA.
- Tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori, relativamente alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo.
- Il sig. fino a quando vivrà in una parte della casa coniugale, si obbliga a pagare CP_1
l'intera rata mensile del mutuo sopra indicato, mentre, dal momento in cui andrà a vivere in un altro immobile, si obbliga a pagare solo il 50% della rata mensile di detto mutuo.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1066/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione da loro contratto in PA (Cs) in data 15.05.2001 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 27 parte 2 serie A anno 2001;
- omologa le condizioni relative al figlio minore ed al figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente e prende atto degli altri accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune PA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di PA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA l'11.03.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1066/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Vicolo del Riccio, n. 15 e rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia LONGO del Foro di
PA (C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. C.F._2 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in PA (Cs) alla Via Falcone e Email_1
Borsellino n. 6 la parte ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._3 in PA (Cs) alla via Vicolo del Riccio, n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
MAIORANO del Foro di PA (C.F. , che dichiara di voler ricevere C.F._4 tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in PA (Cs) alla Via Email_2
Falcone e Borsellino, n. 6 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda di separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. depositato il 28.10.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni da loro contratto in PA (Cs) in data
15.05.2001 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 27 parte 2 serie A anno 2001, rilevando che dalla loro unione sono nati tre figli: in Persona_1 data 19.10.2002, oggi maggiorenne e indipendente dal punto di vista economico, Per_2
in data 4.04.2006, oggi maggiorenne, studente al quinto anno di scuola superiore e non
[...] indipendente dal punto di vista economico, e in data 2.02.2016, minorenne e frequentante Per_3 la terza classe della scuola primaria.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato
- che la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa, mentre il sig. Pt_1 CP_1 svolge la professione di Maresciallo dei Carabinieri presso il Comando Provinciale di Cosenza e risulta titolare dei seguenti redditi: anno d'imposta 2021 €. 40.603,80, anno d'imposta 2022 €. 40.662,33 ed anno d'imposta 2023 €. 45.346,04 ed è, inoltre, intestatario di un'autovettura Ford
Mondeo tg. DP946L e di una moto Honda Transalp tg BE03381;
- che la sig.ra è proprietaria degli immobili indicati nella visura catastale allegata Pt_1 in atti e che per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 non risulta avere presentato dichiarazione dei redditi né avere percepito redditi certificati dai sostituti d'imposta;
- che entrambi coniugi sono titolari di un contratto di mutuo ipotecario, della durata di 30 anni, stipulato con la per un importo mensile di € 1.200,00 e con un residuo Controparte_2 complessivo di € 140.626,42;
- che il sig. ha ceduto 1/5 dello stipendio ed una delega con la per un CP_1 CP_2 importo complessivo mensile di €. 714,00;
- che l'unione coniugale è andata nel tempo deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, con la conseguenza che la prosecuzione della convivenza è divenuta impossibile.
Inoltre le parti, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 6 marzo 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, evidente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di CP_1
e Parte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: - L'abitazione coniugale, sita in PA (CS), al Vicolo del Riccio, 15, di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata a quest'ultima, dove vivrà unitamente al figlio Parte_1 maggiorenne, non economicamente autosufficiente, ed al figlio minorenne Persona_2
Congiuntamente i coniugi stabiliscono che fino a quando gli stessi non riusciranno a Per_3 ridurre la propria esposizione debitoria, legata principalmente al contratto di mutuo, il sig.
[...]
, continuerà a vivere in una parte della casa coniugale. Detta decisione è dettata sia dalle CP_1 difficoltà economiche, sia dal fatto che il figlio dovrà affrontare diversi Persona_2 esami concorsuali e, pertanto, essi genitori non vogliono minare la sua serenità.
- Il figlio minore sarà affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_3 collocazione presso la madre.
- I genitori provvederanno alla cura, educazione, istruzione e assistenza morale del figlio minore, prendendo congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso.
- Entrambi i genitori si obbligano, reciprocamente, a comunicare tempestivamente stati di salute
e/o qualunque decisione (scolastica, gite, uscite anticipate da scuola, assenze da scuola, andamento scolastico) che riguarda il figlio Il padre potrà tenere con sé il figlio Per_3 minore ogni qualvolta lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze del Per_3 minore, previa comunicazione alla sig.ra Durante le vacanze natalizie il minore Pt_1 trascorrerà, ad anni alterni, le festività con il padre e la madre, ad esempio: la vigilia di
Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre, l'anno successivo sarà il contrario;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà, con ciascuno dei due genitori, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), ovvero 300,00 per ogni figlio, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat.
- Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guide stabilite dal Tribunale di PA.
- Tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori, relativamente alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo.
- Il sig. fino a quando vivrà in una parte della casa coniugale, si obbliga a pagare CP_1
l'intera rata mensile del mutuo sopra indicato, mentre, dal momento in cui andrà a vivere in un altro immobile, si obbliga a pagare solo il 50% della rata mensile di detto mutuo.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1066/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione da loro contratto in PA (Cs) in data 15.05.2001 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 27 parte 2 serie A anno 2001;
- omologa le condizioni relative al figlio minore ed al figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente e prende atto degli altri accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune PA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di PA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA l'11.03.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo