TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 13/2/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nato ad [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Mancini, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/12/2024 i signori e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio il 16/7/1989 ad Arce (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli ER
(nata il [...]) ed (nato il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la ER_2 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Arce (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arce
(FR) dell'anno 1989 al numero 10, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 13/2/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nato ad [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Mancini, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/12/2024 i signori e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio il 16/7/1989 ad Arce (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli ER
(nata il [...]) ed (nato il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la ER_2 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Arce (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arce
(FR) dell'anno 1989 al numero 10, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari