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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/12/2024, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 2947/2021
R.G. controversie di lavoro promossa
d a
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Federico Lentini ed Riccardo Magro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Agrigento in Via Giovanni XXIII n.52, giusta procura in atti;
- opponente -
c o n t r o
rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Assunta Controparte_1
Pillitteri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lercara Friddi in Via
Finocchiaro Aprile n. 23;
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.11.2021, il “ Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, propose
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2021 emesso dal Tribunale GL di Termini Imerese in data 25.08.2021 e notificato il 01.10.2021, con cui CP_1
gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di €. 72.001,59,
[...]
a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, scaturenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 11.09.2012 al 04.10.2016.
Contestò, in particolare, la fonte del credito ingiunto, asserendo che il rapporto di lavoro formalmente intercorso dissimulava un rapporto di lavoro autonomo, essendo l'ingiungente un amministratore e gestore unico dell'attività e che, pertanto, nulla fosse dovuto allo stesso a titolo retributivo.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, istruita con l'interrogatorio formale dell'opposto e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 06.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Preme, anzitutto, sottolineare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un'azione d'impugnazione in senso proprio, bensì introduca un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere in sede monitoria con la conseguenza che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio.
In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria, ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e, sotto il profilo più schiettamente probatorio, che l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto/attore.
Sarà al contrario quest'ultimo che dovrà fornire prova, e prova certa, dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita il convenuto/opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.
Ciò premesso, il ricorso va accolto.
Come già accennato, l'opponente fonda la propria opposizione esclusivamente sulla natura simulata del rapporto di lavoro intercorso con l'opposto, deducendo che tale apparenza negoziale dissimulava, in realtà, un rapporto di diversa natura ovvero un rapporto di lavoro autonomo essendo l'amministratore di fatto Controparte_1
della società opponente.
Orbene, specie a fronte dell'univoco quadro probatorio emergente dai documenti allegati al ricorso monitorio (cfr. dimissioni, buste paga, certificazione unica etc…), attestante la formale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, era onere della opponente dimostrare la natura simulata dello stesso.
Più in dettaglio, era onere dell'opponente, dimostrare che, nonostante il nomen iuris adottato dalle parti, il loro rapporto negoziale fosse concretamente riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo.
Può dirsi che tale onere è stato adeguatamente assolto, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dal resistente , in sede di interrogatorio formale Controparte_1
laddove dichiara : “ mi occupavo io dei rapporti con i fornitori e con i clienti, anche perché mio figlio non aveva conoscenze ed esperienza. Incassavo direttamente Pt_1
i pagamenti dei clienti per i servizi di assistenza prestati in officina………..I clienti venivano lì per me e cercavano me per questa ragione li gestivo io. ho chiesto di essere assunto fittiziamente perché ero l'unico in grado di portare avanti l'attività. lavoravo autonomamente e non prendevo ordini da mio figlio , né dovevo rispettare gli Pt_1
orari di lavoro da lui imposti o turni. Ero io a gestire il lavoro ed a trasmettere gli ordini ai fornitori. confermo che di fatto ero colui che gestiva il centro di assistenza e non ero dipendente di nessuno. Confermo che mio figlio non mi ha mai impartito Pt_1
alcuna direttiva o imposto procedure di lavoro da rispettare”.
Da tali dichiarazioni emerge chiaramente l'insussistenza degli elementi fondanti la subordinazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570) ovvero la sottoposizione del sig. al potere gerarchico e disciplinare Controparte_1
dell'opponente, sia la sussistenza degli altri elementi sintomatici della subordinazione, quali il rispetto di un orario predeterminato, l'assenza di rischio imprenditoriale e l'obbligo di giustificazione in caso di assenza o ritardo.
Ed è appena il caso di ricordare che l'elemento tipico che contraddistingue tale rapporto
è costituito proprio dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, ciò che impone al soggetto che intende vedere accertata l'esistenza di una subordinazione dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 2004, Cass. n. 2728 del 2010).
Sennonché tutti gli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio escludono la soggezione del resistente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del ricorrente.
È emerso invece – e lo riconosce nelle dichiarazioni rese dallo stesso resistente in sede di interrogatorio formale – ch'egli ha assunto sin dall'inizio la qualità di amministratore dell'esercizio commerciale che ha contribuito a costituire.
In tal senso militano anzitutto le risposte rese dal resistente in sede di libero interrogatorio, indicative del fatto ch'egli ha compartecipato con proprie risorse economiche alla creazione dell'attività, con conseguente accollo del rischio economico
( confermo che, quando la mia ex moglie ha ereditato alcune somme di denaro, abbiamo deciso di costituire una società ed intestare le quote ai nostri due figli e l'ho fatto per garantire un futuro ai miei figli. Confermo che ho chiuso la partita IVA non Parte appena ha iniziato l'attività la costituita con la mia famiglia”).
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale poi, oltre a confermare quanto sopra, escludono che l'acclarato rapporto sociale fosse comunque connesso ad un rapporto di lavoro subordinato (ex multis Cass. n. 23129 del 2010, Cass. n. 14906 del
2010). E se, in definitiva, non è offerto supporto alcuno alla tesi che il resistente fosse assoggettato alla supremazia del ricorrente in quanto destinatario di ordini specifici volti a determinare il contenuto della propria prestazione o che fosse altrimenti sottoposto da questi ad una azione di vigilanza e controllo, difetta pure la prova di altri elementi che pure potrebbero avere valore indicativo della subordinazione, avendo lo stesso opposto escluso di essere tenuto all'osservanza di un orario di lavoro predeterminato ( confermo che lavoravo autonomamente e non prendevo ordini da mio figlio , né dovevo rispettare gli orari di lavoro da lui imposti o turni). Pt_1
Non può dunque non pervenirsi alla conclusione che sin dalla Controparte_1
costituzione del “ Parte_1
” ha svolto un'attività lavorativa in assenza di qualsivoglia eterodirezione e
[...]
controllo sovraordinati, bensì da vero e proprio amministratore dello stesso con piena autonomia imprenditoriale.
Gli stessi elementi sinora evidenziati consentono di attribuire al contratto del
11.09.2012 natura evidentemente simulata. escludendo - in ogni caso - che il rapporto di lavoro, formalmente costituito, abbia mai avuto concreta esecuzione.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione va accolta;
ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e revoca il D.I. n. 218/2021 reso dal Tribunale Civile di
Termini Imerese – sez. lavoro- in data 25.08.2021 R.G.n. 2031/2021;
- Condanna a pagare al “ Controparte_1 [...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi euro
6.000,00, oltre accessori di legge;
- Liquida con sperato decreto le spese della difesa tecnica di parte opposta ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Così deciso, il 16.12.2024.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 2947/2021
R.G. controversie di lavoro promossa
d a
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Federico Lentini ed Riccardo Magro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Agrigento in Via Giovanni XXIII n.52, giusta procura in atti;
- opponente -
c o n t r o
rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Assunta Controparte_1
Pillitteri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lercara Friddi in Via
Finocchiaro Aprile n. 23;
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.11.2021, il “ Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, propose
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2021 emesso dal Tribunale GL di Termini Imerese in data 25.08.2021 e notificato il 01.10.2021, con cui CP_1
gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di €. 72.001,59,
[...]
a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, scaturenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 11.09.2012 al 04.10.2016.
Contestò, in particolare, la fonte del credito ingiunto, asserendo che il rapporto di lavoro formalmente intercorso dissimulava un rapporto di lavoro autonomo, essendo l'ingiungente un amministratore e gestore unico dell'attività e che, pertanto, nulla fosse dovuto allo stesso a titolo retributivo.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, istruita con l'interrogatorio formale dell'opposto e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 06.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Preme, anzitutto, sottolineare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un'azione d'impugnazione in senso proprio, bensì introduca un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere in sede monitoria con la conseguenza che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio.
In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria, ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e, sotto il profilo più schiettamente probatorio, che l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto/attore.
Sarà al contrario quest'ultimo che dovrà fornire prova, e prova certa, dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita il convenuto/opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.
Ciò premesso, il ricorso va accolto.
Come già accennato, l'opponente fonda la propria opposizione esclusivamente sulla natura simulata del rapporto di lavoro intercorso con l'opposto, deducendo che tale apparenza negoziale dissimulava, in realtà, un rapporto di diversa natura ovvero un rapporto di lavoro autonomo essendo l'amministratore di fatto Controparte_1
della società opponente.
Orbene, specie a fronte dell'univoco quadro probatorio emergente dai documenti allegati al ricorso monitorio (cfr. dimissioni, buste paga, certificazione unica etc…), attestante la formale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, era onere della opponente dimostrare la natura simulata dello stesso.
Più in dettaglio, era onere dell'opponente, dimostrare che, nonostante il nomen iuris adottato dalle parti, il loro rapporto negoziale fosse concretamente riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo.
Può dirsi che tale onere è stato adeguatamente assolto, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dal resistente , in sede di interrogatorio formale Controparte_1
laddove dichiara : “ mi occupavo io dei rapporti con i fornitori e con i clienti, anche perché mio figlio non aveva conoscenze ed esperienza. Incassavo direttamente Pt_1
i pagamenti dei clienti per i servizi di assistenza prestati in officina………..I clienti venivano lì per me e cercavano me per questa ragione li gestivo io. ho chiesto di essere assunto fittiziamente perché ero l'unico in grado di portare avanti l'attività. lavoravo autonomamente e non prendevo ordini da mio figlio , né dovevo rispettare gli Pt_1
orari di lavoro da lui imposti o turni. Ero io a gestire il lavoro ed a trasmettere gli ordini ai fornitori. confermo che di fatto ero colui che gestiva il centro di assistenza e non ero dipendente di nessuno. Confermo che mio figlio non mi ha mai impartito Pt_1
alcuna direttiva o imposto procedure di lavoro da rispettare”.
Da tali dichiarazioni emerge chiaramente l'insussistenza degli elementi fondanti la subordinazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570) ovvero la sottoposizione del sig. al potere gerarchico e disciplinare Controparte_1
dell'opponente, sia la sussistenza degli altri elementi sintomatici della subordinazione, quali il rispetto di un orario predeterminato, l'assenza di rischio imprenditoriale e l'obbligo di giustificazione in caso di assenza o ritardo.
Ed è appena il caso di ricordare che l'elemento tipico che contraddistingue tale rapporto
è costituito proprio dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, ciò che impone al soggetto che intende vedere accertata l'esistenza di una subordinazione dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 2004, Cass. n. 2728 del 2010).
Sennonché tutti gli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio escludono la soggezione del resistente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del ricorrente.
È emerso invece – e lo riconosce nelle dichiarazioni rese dallo stesso resistente in sede di interrogatorio formale – ch'egli ha assunto sin dall'inizio la qualità di amministratore dell'esercizio commerciale che ha contribuito a costituire.
In tal senso militano anzitutto le risposte rese dal resistente in sede di libero interrogatorio, indicative del fatto ch'egli ha compartecipato con proprie risorse economiche alla creazione dell'attività, con conseguente accollo del rischio economico
( confermo che, quando la mia ex moglie ha ereditato alcune somme di denaro, abbiamo deciso di costituire una società ed intestare le quote ai nostri due figli e l'ho fatto per garantire un futuro ai miei figli. Confermo che ho chiuso la partita IVA non Parte appena ha iniziato l'attività la costituita con la mia famiglia”).
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale poi, oltre a confermare quanto sopra, escludono che l'acclarato rapporto sociale fosse comunque connesso ad un rapporto di lavoro subordinato (ex multis Cass. n. 23129 del 2010, Cass. n. 14906 del
2010). E se, in definitiva, non è offerto supporto alcuno alla tesi che il resistente fosse assoggettato alla supremazia del ricorrente in quanto destinatario di ordini specifici volti a determinare il contenuto della propria prestazione o che fosse altrimenti sottoposto da questi ad una azione di vigilanza e controllo, difetta pure la prova di altri elementi che pure potrebbero avere valore indicativo della subordinazione, avendo lo stesso opposto escluso di essere tenuto all'osservanza di un orario di lavoro predeterminato ( confermo che lavoravo autonomamente e non prendevo ordini da mio figlio , né dovevo rispettare gli orari di lavoro da lui imposti o turni). Pt_1
Non può dunque non pervenirsi alla conclusione che sin dalla Controparte_1
costituzione del “ Parte_1
” ha svolto un'attività lavorativa in assenza di qualsivoglia eterodirezione e
[...]
controllo sovraordinati, bensì da vero e proprio amministratore dello stesso con piena autonomia imprenditoriale.
Gli stessi elementi sinora evidenziati consentono di attribuire al contratto del
11.09.2012 natura evidentemente simulata. escludendo - in ogni caso - che il rapporto di lavoro, formalmente costituito, abbia mai avuto concreta esecuzione.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione va accolta;
ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e revoca il D.I. n. 218/2021 reso dal Tribunale Civile di
Termini Imerese – sez. lavoro- in data 25.08.2021 R.G.n. 2031/2021;
- Condanna a pagare al “ Controparte_1 [...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi euro
6.000,00, oltre accessori di legge;
- Liquida con sperato decreto le spese della difesa tecnica di parte opposta ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Così deciso, il 16.12.2024.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo