Articolo 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 febbraio 1992
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Versione
13 giugno 1998
Art. 10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravita' 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorita' degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , comunita' alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravita'.
(( 1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare )) 2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruita' dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunita'-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravita', promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), societa' cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunita'-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunita' alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
Entrata in vigore il 13 giugno 1998
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