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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1059/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ507UC00388 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TQ507UC00388/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo ha recuperato, per l'anno d'imposta 2018, l'importo di euro 170.856,00 a titolo di ritenute IRPEF, ritenendo la ricorrente coobbligata solidale ex art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli utili extracontabili imputati alla società Società_1 S.r.l., della quale la stessa era socia unica nonché amministratrice.
L'atto impugnato trae origine dall'avviso di accertamento n. TQ503UC00387/2024, emesso per l'anno d'imposta 2018 nei confronti della società partecipata Società_1 S.r.l., con il quale è stato accertato un maggior reddito d'impresa pari a euro 657.137,00, derivante dal disconoscimento di costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti.
Ritenuta la società a ristretta base partecipativa, l'Ufficio ha applicato la presunzione di distribuzione degli utili al socio unico, determinando ritenute non versate per euro 170.856,00, pari al 26% del maggior reddito accertato.
Il relativo avviso di accertamento è stato notificato anche alla curatela della Società_1 S.r.l., quale obbligato principale.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi.
1.1 Violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 218/1997, dell'art. 10 della legge n. 212/2000 e dell'art. 24 Cost.
La ricorrente espone di avere presentato istanza di accertamento con adesione avverso l'avviso impugnato, istanza che sarebbe stata illegittimamente dichiarata improcedibile dall'Ufficio sul presupposto che la stessa, quale coobbligata ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, non sarebbe legittimata a fruire dell'istituto.
Secondo la prospettazione difensiva, poiché l'atto notificato è un avviso di accertamento esecutivo, lo stesso avrebbe dovuto consentire l'accesso a tutti gli strumenti deflattivi previsti dall'ordinamento, ivi compreso l'accertamento con adesione, sicché il diniego dell'Ufficio avrebbe violato i principi di buona fede, collaborazione e diritto di difesa.
1.2 Incompetenza territoriale dell'Ufficio
La ricorrente deduce che, avendo il proprio domicilio fiscale nel Comune di Monte San Giusto (MC), la competenza all'emissione dell'atto sarebbe spettata alla Direzione Provinciale di Macerata e non a quella di Fermo, che ha invece emesso l'avviso impugnato.
1.3 Illegittimità per mancata notifica degli atti alla società Società_1 S.r.l.
Viene dedotto che l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti della Società_1 S.r.l. non sarebbe stato validamente notificato alla società, ma soltanto alla curatela fallimentare, con conseguente inefficacia dell'accertamento nei confronti del debitore principale e, per riflesso, anche nei confronti della socia.
1.4 Illegittimità dell'affidamento anticipato del credito all'Agente della riscossione
La ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe proceduto all'affidamento del credito all'Agente della riscossione in assenza della motivazione in ordine al fondato pericolo per la riscossione, richiesto dall'art. 29 del d.l. n.
78/2010 per l'immediata esecutività degli atti;
l'ente impositore avrebbe fatto ricorso all'istituto giuridico del carico straordinario sulla esclusiva base di rilievi riferiti all'obbligato principale (sottoposto a liquidazione giudiziale) e non alla ricorrente.
1.5 Difetto di motivazione
Secondo la ricorrente, l'avviso impugnato non consentirebbe di comprendere il presupposto impositivo, poiché non riprodurrebbe il contenuto dell'accertamento emesso nei confronti della società e del PVC, che la stessa dichiara di non avere mai ricevuto anche in considerazione che ha ceduto la propria quota di partecipazione in data 15/01/2020 e quindi prima del controllo fiscale.
1.6 Illegittimità dell'imputazione di utili extracontabili
La ricorrente sostiene che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 130/2022, non sarebbe più sufficiente la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, occorrendo la prova dell'effettiva percezione in capo al socio.
Deduce, inoltre, che il reddito in contestazione avrebbe dovuto, al più, essere qualificato come reddito di partecipazione, da imputarsi per competenza nell'esercizio di produzione dell'utile in capo alla società, e non come reddito di capitale soggetto a ritenuta, il quale è invece tassato per cassa e richiede, pertanto, la dimostrazione dell'effettiva percezione da parte del socio.
1.7 Illegittimità delle sanzioni
Viene infine contestata l'irrogazione delle sanzioni, ritenute illegittime per carenza di colpevolezza.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendone l'infondatezza sia in rito sia nel merito.
2.1 Sulla pretesa violazione del diritto all'accertamento con adesione
L'Ufficio ha eccepito che la ricorrente è stata destinataria dell'atto non quale soggetto passivo dell'imposta, ma quale coobbligata solidale ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, disposizione che disciplina esclusivamente la fase della riscossione delle ritenute operate e non versate dalla società.
Ne consegue che l'avviso notificato alla ricorrente non costituisce un autonomo atto di accertamento del presupposto impositivo, ma un atto di estensione della responsabilità per un credito già definitivamente accertato in capo al sostituto d'imposta, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'accertamento con adesione, riservato al soggetto cui è imputata la pretesa tributaria in senso sostanziale.
2.2 Sulla competenza territoriale
È stato precisato che la competenza territoriale deve essere determinata con riferimento al luogo di accertamento del reddito societario e, quindi, alla sede della Società_1., sita in Porto Sant'Elpidio (FM), e non il domicilio fiscale del socio che risponde, in qualità di coobbligata del debito tributario già accertato nei confronti della società.
2.3 Sulla notifica degli atti alla società fallita
L'Ufficio ha rilevato che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l. è stato ritualmente notificato alla curatela fallimentare, soggetto legittimato a ricevere gli atti impositivi in pendenza della procedura concorsuale.
La mancata notifica alla società non incide sulla validità dell'atto, ma soltanto sulla sua opponibilità alla fallita, senza riflessi sulla legittimità dell'azione esercitata nei confronti del socio coobbligato.
2.4 Sull'affidamento del credito all'Agente della riscossione È stato osservato che l'eventuale affidamento integrale del credito ha riguardato esclusivamente la società fallita, mentre nei confronti della ricorrente è stata legittimamente effettuata una iscrizione a ruolo frazionata, in applicazione delle regole sulla riscossione in pendenza di giudizio, sicché non ricorre alcuna violazione dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010.
2.5 Sul merito della pretesa
L'Ufficio ha affermato che il maggior reddito accertato in capo alla Società_1 S.r.l. deriva dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da società cartiere, con conseguente incremento degli utili extracontabili per l'importo di euro 657.136,76.
L'Ufficio ha eccepito che l'avviso impugnato è adeguatamente motivato, in quanto richiama espressamente l'accertamento emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., dal quale trae origine la pretesa, e ne riporta gli elementi essenziali, consentendo alla ricorrente di comprendere il presupposto impositivo e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Tale maggiore reddito, una volta definitivamente accertato in capo alla società, deve ritenersi presuntivamente distribuito al socio unico, in mancanza di prova contraria circa il suo accantonamento o reinvestimento, prova che la ricorrente non ha fornito.
2.6 per quanto riguarda la dedotta nullità, o comunque illegittimità, dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto avente ad oggetto un reddito di capitale assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta, che la ricorrente assume essere stato accertato in violazione di legge, l'Agenzia ha ribadito che il maggior reddito accertato in capo alla società Società_1 S.r.l., derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, costituisce utile extracontabile che, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, deve ritenersi presuntivamente distribuito al socio unico, in mancanza di prova contraria.
In merito alla censura sulla qualificazione dei maggiori redditi come redditi di partecipazione, l'Ufficio ha rilevato che, ai sensi dell'art. 44, lett. e), del T.U.I.R., gli utili societari costituiscono redditi di capitale e si presumono distribuiti nell'anno di produzione.
La diversa qualificazione prospettata dalla ricorrente, oltre a non trovare fondamento normativo, comporterebbe una tassazione più gravosa, trattandosi di redditi soggetti ad aliquote progressive.
2.7 In ordine alle sanzioni irrogate, l'Ufficio ha rilevato che la censura della ricorrente muove dall'erroneo presupposto della diversa qualificazione del reddito come reddito di partecipazione anziché di capitale, qualificazione dalla quale la stessa fa discendere l'inapplicabilità delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute e per dichiarazione infedele.
L'Ufficio ha, invece, confermato la correttezza del proprio operato, osservando che la ricorrente, quale socia unica e amministratrice della società negli anni d'imposta 2018 e 2019, non può ritenersi estranea alle violazioni accertate, né può sostenere l'assenza di qualsivoglia responsabilità sanzionatoria.
È stato, inoltre, richiamato l'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, che prevede la coobbligazione solidale del sostituito quando il sostituto non abbia operato né versato le ritenute, disposizione in forza della quale la ricorrente è chiamata a rispondere anche in relazione alle sanzioni connesse all'omesso versamento delle ritenute sugli utili accertati.
Con successiva memoria illustrativa, la parte ricorrente ha ribadito le censure già dedotte nel ricorso introduttivo. In particolare, ha ribadito la dedotta illegittimità dell'avviso impugnato, sostenendo che la coobbligazione ex art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 sorge già con l'iscrizione a ruolo e non soltanto in fase di riscossione coattiva, sicché l'atto notificato al coobbligato non potrebbe qualificarsi come meramente informativo o “per conoscenza”. Da tale premessa ha fatto discendere l'asserito diritto ad accedere all'accertamento con adesione e, in subordine, l'erroneità della notificazione dell'avviso di accertamento in luogo della cartella di pagamento, concludendo per la nullità dell'atto impugnato.
Con le medesime memorie, la ricorrente ha altresì insistito sulla dedotta incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente e ha, inoltre, reiterato la censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, deducendo la violazione del diritto di difesa per non essere stata destinataria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata.
La ricorrente ha poi ribadito l'erroneità della qualificazione dei maggiori utili come redditi di capitale, sostenendo che gli stessi avrebbero dovuto essere considerati redditi di partecipazione, con conseguente necessità della prova dell'effettiva percezione e dell'inapplicabilità delle ritenute operate dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la dedotta illegittimità dell'avviso esecutivo e sul diniego dell'accertamento con adesione, la censura non è fondata.
L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato alla ricorrente quale coobbligata solidale ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione alle ritenute non versate sugli utili extracontabili accertati in capo alla Società_1 S.r.l., soggetto passivo del tributo.
La ricorrente, pertanto, non è destinataria dell'accertamento del presupposto impositivo, ma è chiamata a rispondere del debito altrui in forza di una norma di responsabilità patrimoniale prevista dall'ordinamento.
In tale contesto, l'avviso di accertamento esecutivo, pur producendo effetti immediatamente esattivi nei confronti del coobbligato, non attribuisce a quest'ultimo la titolarità del rapporto tributario sostanziale, che resta incardinato esclusivamente in capo alla società.
Ne consegue che la ricorrente non è legittimata ad attivare l'istituto dell'accertamento con adesione, riservato al soggetto nei cui confronti è stato accertato il reddito imponibile.
L'ulteriore deduzione secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto notificare al coobbligato una cartella di pagamento anziché un avviso di accertamento è parimenti infondata, poiché l'avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010, costituisce titolo idoneo alla riscossione delle somme dovute, anche nei confronti del soggetto coobbligato.
Deve, inoltre, rilevarsi che l'avviso notificato alla ricorrente non è un atto meramente formale o "per conoscenza", ma contiene una puntuale indicazione dei presupposti della pretesa, richiamando l'accertamento emesso nei confronti della società, fondato sul disconoscimento di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente emersione di utili extracontabili presuntivamente distribuiti al socio unico.
Tali indicazioni erano idonee a porre la ricorrente in condizione di comprendere la natura della pretesa tributaria e di approntare una compiuta difesa nel merito, facoltà che la stessa non ha esercitato, avendo limitato le proprie doglianze a profili di rito e di qualificazione giuridica dell'atto.
Ne consegue che non risulta violato il diritto di difesa, né il principio di collaborazione e buona fede, dovendosi ritenere legittimo sia il diniego dell'adesione sia la struttura dell'atto impositivo notificato al coobbligato.
La ricorrente ha sostenuto che nell'ordinamento tributario non esisterebbero atti “per conoscenza”, sicché la notificazione di un avviso di accertamento esecutivo nei confronti del coobbligato comporterebbe necessariamente la sua piena soggettività passiva, con conseguente diritto ad accedere all'accertamento con adesione.
La tesi non è condivisibile.
L'avviso di accertamento notificato alla ricorrente non è un atto “per conoscenza”, ma un atto di riscossione rivolto a un soggetto diverso dal contribuente, in forza di una previsione legale di responsabilità solidale.
L'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 attribuisce, infatti, al sostituito una responsabilità patrimoniale per il mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto, consentendo all'Amministrazione di agire direttamente nei suoi confronti, pur in assenza di un autonomo accertamento del presupposto impositivo.
Ne consegue che la notificazione dell'avviso esecutivo al coobbligato non ha la funzione di accertare un reddito proprio, ma quella di renderlo escutibile per un debito accertato in capo al soggetto passivo.
Proprio per tale ragione, il coobbligato non è legittimato ad attivare l'accertamento con adesione, istituto che presuppone la titolarità del rapporto tributario sostanziale, che nel caso di specie resta incardinato esclusivamente in capo alla Società_1 S.r.l.
Risulta infondata anche la censura riguardante la incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente.
L'atto impugnato trae origine dall'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l., con il quale sono stati accertati utili extracontabili derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, successivamente imputati alla ricorrente quale socia unica in applicazione della presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa.
Ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, rileva, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 600/1973, la sede della società nei cui confronti è stato effettuato l'accertamento del presupposto impositivo, e non il domicilio fiscale del socio o del coobbligato.
Nel caso di specie è pacifico che la Società_1 S.r.l. avesse, negli anni d'imposta 2018 e 2019, la propria sede in Porto Sant'Elpidio (FM), rientrante nella competenza della Direzione Provinciale di Fermo, che ha, pertanto, correttamente emesso l'atto presupposto.
L'avviso notificato alla ricorrente in qualità di coobbligata solidale costituisce una conseguenza dell'accertamento societario e non un autonomo accertamento nei suoi confronti, sicché non assume rilievo, ai fini della competenza, il suo domicilio fiscale.
Le censure di cui ai punti 3, 5 e 6 del ricorso possono essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
Con il terzo motivo di impugnazione, la parte ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per non essere stato lo stesso notificato anche all'amministratore e al socio, oltre che alla curatela della società fallita.
La doglianza non è fondata.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, Sez. V, sentenza n. 21333 del 30 luglio 2024 (cfr. anche Cass. SS.UU. n.11287 del 2023 e
Ordinanza n. 9010 del 5 aprile 2025 in tema di legittimazione ad agire del fallito), richiamata dalla stessa ricorrente, in materia di fallimento la notifica dell'avviso di accertamento al solo curatore è idonea a perfezionare l'esercizio del potere impositivo e non comporta né la nullità né l'inesistenza dell'atto, né determina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento.
L'eventuale omissione della notificazione nei confronti del soggetto fallito o dei soci ed ex amministratori incide, al più, sulla efficacia e opponibilità dell'atto nei loro confronti, con la conseguenza che l'accertamento non diviene definitivo sino a quando tali soggetti non ne abbiano acquisito effettiva conoscenza e non siano posti in condizione di esercitare il diritto di difesa.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento notificato alla parte istante contiene, nelle pagine da 2 a 6, gli elementi essenziali della pretesa impositiva, mediante richiamo per relationem al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, dal quale emerge che le fatture d'acquisto emesse da Nominativo_1
e dalla società Società_2 S.r.l. sono state ritenute oggettivamente inesistenti, con indicazione delle ragioni poste a fondamento di tale qualificazione e del motivo per cui gli utili sono stati attribuiti alla socia unica.
Considerato che, nell'anno d'imposta 2018, la ricorrente rivestiva la qualifica di amministratrice e socia unica della società, deve ritenersi che la stessa fosse in condizione di conoscere le operazioni contestate e la ricostruzione operata dall'Ufficio in ordine ai minori costi e ai conseguenti utili extracontabili.
Tali utili, in ragione della ristretta base sociale, sono stati legittimamente imputati all'unica socia, la quale, una volta venuta a conoscenza dell'atto, era pienamente legittimata a contestarne la fondatezza nel merito, fornendo la prova contraria circa il mancato conseguimento degli utili, il loro accantonamento ovvero il loro reinvestimento, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ordinanza n. 15274 del
9 giugno 2025, Ordinanza 2464 del 2 febbraio 2025, Ordinanza del 13/11/2024 n. 29289, Cass., ord. 22 aprile 2021, n. 10732, Cass., sez. VI, ord. 14 febbraio 2020, n. 3735).
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, essendosi la parte limitata a sollevare censure di natura formale e processuale, senza contrastare nel merito la ricostruzione dell'Ufficio.
Ne consegue che non risulta violato il diritto di difesa, né può essere dichiarata la nullità dell'atto impugnato, dovendosi applicare il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'omessa notifica al fallito o ai soci non incide sulla validità dell'accertamento, ma soltanto sulla sua opponibilità, profilo che, nel caso di specie, risulta superato dall'effettiva conoscenza dell'atto e dal conseguente diritto di impugnazione.
I motivi devono, pertanto, essere respinti.
Con il quarto motivo di doglianza, la parte istante deduce la nullità o comunque l'illegittimità dell'avviso di accertamento per il ricorso all'affidamento anticipato all'agente della riscossione dell'intero importo dovuto, assumendo l'assenza di adeguata motivazione e dei presupposti di legge.
Il motivo non merita accoglimento.
Dall'esame dell'atto impugnato risulta che l'affidamento dell'intero carico è disposto in relazione alla società, soggetto passivo del tributo, sottoposta a liquidazione giudiziale. Tale circostanza Banca_1, di per sé, una situazione di fondato pericolo per la riscossione (pag. 6 dell'avviso d'accertamento), idonea a giustificare il ricorso alle modalità di riscossione previste dall'ordinamento in via anticipata e integrale.
L'avviso di accertamento risulta, pertanto, adeguatamente motivato, in quanto la condizione di liquidazione giudiziale della società costituisce elemento oggettivo e sufficiente a fondare il pericolo per la riscossione, senza necessità di ulteriori specificazioni.
Quanto alla posizione della parte istante, la stessa è destinataria del medesimo atto in qualità di coobbligata solidale ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973. La responsabilità solidale comporta che l'Amministrazione finanziaria possa legittimamente rivolgersi anche al coobbligato per il soddisfacimento del credito erariale, restando impregiudicata la disciplina che regola tempi e modalità dell'azione esecutiva.
Ne consegue che la dedotta illegittimità dell'avviso non sussiste, essendo l'atto sorretto da una motivazione congrua e coerente con la situazione giuridica della società e con la posizione della parte istante quale coobbligata.
Anche gli ulteriori motivi sollevati dalla parte istante non meritano accoglimento.
Per quanto concerne la censura con cui la ricorrente sostiene che i maggiori utili accertati avrebbero dovuto essere qualificati come redditi di partecipazione e non come redditi di capitale, deve osservarsi che, come correttamente rilevato dall'Ufficio, trattandosi di società di capitali non rientrante in alcun regime di trasparenza fiscale, gli utili extracontabili accertati in capo alla società, in presenza di una ristretta base partecipativa, si presumono integralmente distribuiti al socio e assumono la natura di redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44 del T.U.I.R., secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
La diversa qualificazione prospettata dalla parte istante non trova fondamento normativo né giurisprudenziale e, peraltro, condurrebbe a una tassazione più gravosa, atteso che i redditi di partecipazione sarebbero soggetti a imposizione progressiva, mentre i redditi di capitale sono assoggettati, per scelta legislativa, a ritenuta proporzionale del 26% a titolo d'imposta.
La censura deve, pertanto, essere respinta.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla illegittimità delle sanzioni.
La parte istante contesta l'applicazione delle sanzioni assumendo di non poter essere chiamata a rispondere né per omesso versamento delle ritenute né per dichiarazione infedele, in ragione della qualificazione del reddito e della propria posizione soggettiva.
La responsabilità sanzionatoria discende, infatti, dalla qualità di socia unica e amministratrice della società negli anni d'imposta oggetto di accertamento, nonché dalla previsione di coobbligazione solidale di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, che estende la responsabilità anche alle conseguenze sanzionatorie connesse alle violazioni accertate.
Le sanzioni risultano, pertanto, correttamente irrogate, essendo coerenti con la qualificazione giuridica della fattispecie e con il quadro normativo applicabile.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno respinge il ricorso e condanna la parte istante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge, se dovuti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1059/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ507UC00388 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TQ507UC00388/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo ha recuperato, per l'anno d'imposta 2018, l'importo di euro 170.856,00 a titolo di ritenute IRPEF, ritenendo la ricorrente coobbligata solidale ex art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli utili extracontabili imputati alla società Società_1 S.r.l., della quale la stessa era socia unica nonché amministratrice.
L'atto impugnato trae origine dall'avviso di accertamento n. TQ503UC00387/2024, emesso per l'anno d'imposta 2018 nei confronti della società partecipata Società_1 S.r.l., con il quale è stato accertato un maggior reddito d'impresa pari a euro 657.137,00, derivante dal disconoscimento di costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti.
Ritenuta la società a ristretta base partecipativa, l'Ufficio ha applicato la presunzione di distribuzione degli utili al socio unico, determinando ritenute non versate per euro 170.856,00, pari al 26% del maggior reddito accertato.
Il relativo avviso di accertamento è stato notificato anche alla curatela della Società_1 S.r.l., quale obbligato principale.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi.
1.1 Violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 218/1997, dell'art. 10 della legge n. 212/2000 e dell'art. 24 Cost.
La ricorrente espone di avere presentato istanza di accertamento con adesione avverso l'avviso impugnato, istanza che sarebbe stata illegittimamente dichiarata improcedibile dall'Ufficio sul presupposto che la stessa, quale coobbligata ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, non sarebbe legittimata a fruire dell'istituto.
Secondo la prospettazione difensiva, poiché l'atto notificato è un avviso di accertamento esecutivo, lo stesso avrebbe dovuto consentire l'accesso a tutti gli strumenti deflattivi previsti dall'ordinamento, ivi compreso l'accertamento con adesione, sicché il diniego dell'Ufficio avrebbe violato i principi di buona fede, collaborazione e diritto di difesa.
1.2 Incompetenza territoriale dell'Ufficio
La ricorrente deduce che, avendo il proprio domicilio fiscale nel Comune di Monte San Giusto (MC), la competenza all'emissione dell'atto sarebbe spettata alla Direzione Provinciale di Macerata e non a quella di Fermo, che ha invece emesso l'avviso impugnato.
1.3 Illegittimità per mancata notifica degli atti alla società Società_1 S.r.l.
Viene dedotto che l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti della Società_1 S.r.l. non sarebbe stato validamente notificato alla società, ma soltanto alla curatela fallimentare, con conseguente inefficacia dell'accertamento nei confronti del debitore principale e, per riflesso, anche nei confronti della socia.
1.4 Illegittimità dell'affidamento anticipato del credito all'Agente della riscossione
La ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe proceduto all'affidamento del credito all'Agente della riscossione in assenza della motivazione in ordine al fondato pericolo per la riscossione, richiesto dall'art. 29 del d.l. n.
78/2010 per l'immediata esecutività degli atti;
l'ente impositore avrebbe fatto ricorso all'istituto giuridico del carico straordinario sulla esclusiva base di rilievi riferiti all'obbligato principale (sottoposto a liquidazione giudiziale) e non alla ricorrente.
1.5 Difetto di motivazione
Secondo la ricorrente, l'avviso impugnato non consentirebbe di comprendere il presupposto impositivo, poiché non riprodurrebbe il contenuto dell'accertamento emesso nei confronti della società e del PVC, che la stessa dichiara di non avere mai ricevuto anche in considerazione che ha ceduto la propria quota di partecipazione in data 15/01/2020 e quindi prima del controllo fiscale.
1.6 Illegittimità dell'imputazione di utili extracontabili
La ricorrente sostiene che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 130/2022, non sarebbe più sufficiente la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, occorrendo la prova dell'effettiva percezione in capo al socio.
Deduce, inoltre, che il reddito in contestazione avrebbe dovuto, al più, essere qualificato come reddito di partecipazione, da imputarsi per competenza nell'esercizio di produzione dell'utile in capo alla società, e non come reddito di capitale soggetto a ritenuta, il quale è invece tassato per cassa e richiede, pertanto, la dimostrazione dell'effettiva percezione da parte del socio.
1.7 Illegittimità delle sanzioni
Viene infine contestata l'irrogazione delle sanzioni, ritenute illegittime per carenza di colpevolezza.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendone l'infondatezza sia in rito sia nel merito.
2.1 Sulla pretesa violazione del diritto all'accertamento con adesione
L'Ufficio ha eccepito che la ricorrente è stata destinataria dell'atto non quale soggetto passivo dell'imposta, ma quale coobbligata solidale ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, disposizione che disciplina esclusivamente la fase della riscossione delle ritenute operate e non versate dalla società.
Ne consegue che l'avviso notificato alla ricorrente non costituisce un autonomo atto di accertamento del presupposto impositivo, ma un atto di estensione della responsabilità per un credito già definitivamente accertato in capo al sostituto d'imposta, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'accertamento con adesione, riservato al soggetto cui è imputata la pretesa tributaria in senso sostanziale.
2.2 Sulla competenza territoriale
È stato precisato che la competenza territoriale deve essere determinata con riferimento al luogo di accertamento del reddito societario e, quindi, alla sede della Società_1., sita in Porto Sant'Elpidio (FM), e non il domicilio fiscale del socio che risponde, in qualità di coobbligata del debito tributario già accertato nei confronti della società.
2.3 Sulla notifica degli atti alla società fallita
L'Ufficio ha rilevato che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l. è stato ritualmente notificato alla curatela fallimentare, soggetto legittimato a ricevere gli atti impositivi in pendenza della procedura concorsuale.
La mancata notifica alla società non incide sulla validità dell'atto, ma soltanto sulla sua opponibilità alla fallita, senza riflessi sulla legittimità dell'azione esercitata nei confronti del socio coobbligato.
2.4 Sull'affidamento del credito all'Agente della riscossione È stato osservato che l'eventuale affidamento integrale del credito ha riguardato esclusivamente la società fallita, mentre nei confronti della ricorrente è stata legittimamente effettuata una iscrizione a ruolo frazionata, in applicazione delle regole sulla riscossione in pendenza di giudizio, sicché non ricorre alcuna violazione dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010.
2.5 Sul merito della pretesa
L'Ufficio ha affermato che il maggior reddito accertato in capo alla Società_1 S.r.l. deriva dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da società cartiere, con conseguente incremento degli utili extracontabili per l'importo di euro 657.136,76.
L'Ufficio ha eccepito che l'avviso impugnato è adeguatamente motivato, in quanto richiama espressamente l'accertamento emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., dal quale trae origine la pretesa, e ne riporta gli elementi essenziali, consentendo alla ricorrente di comprendere il presupposto impositivo e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Tale maggiore reddito, una volta definitivamente accertato in capo alla società, deve ritenersi presuntivamente distribuito al socio unico, in mancanza di prova contraria circa il suo accantonamento o reinvestimento, prova che la ricorrente non ha fornito.
2.6 per quanto riguarda la dedotta nullità, o comunque illegittimità, dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto avente ad oggetto un reddito di capitale assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta, che la ricorrente assume essere stato accertato in violazione di legge, l'Agenzia ha ribadito che il maggior reddito accertato in capo alla società Società_1 S.r.l., derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, costituisce utile extracontabile che, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, deve ritenersi presuntivamente distribuito al socio unico, in mancanza di prova contraria.
In merito alla censura sulla qualificazione dei maggiori redditi come redditi di partecipazione, l'Ufficio ha rilevato che, ai sensi dell'art. 44, lett. e), del T.U.I.R., gli utili societari costituiscono redditi di capitale e si presumono distribuiti nell'anno di produzione.
La diversa qualificazione prospettata dalla ricorrente, oltre a non trovare fondamento normativo, comporterebbe una tassazione più gravosa, trattandosi di redditi soggetti ad aliquote progressive.
2.7 In ordine alle sanzioni irrogate, l'Ufficio ha rilevato che la censura della ricorrente muove dall'erroneo presupposto della diversa qualificazione del reddito come reddito di partecipazione anziché di capitale, qualificazione dalla quale la stessa fa discendere l'inapplicabilità delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute e per dichiarazione infedele.
L'Ufficio ha, invece, confermato la correttezza del proprio operato, osservando che la ricorrente, quale socia unica e amministratrice della società negli anni d'imposta 2018 e 2019, non può ritenersi estranea alle violazioni accertate, né può sostenere l'assenza di qualsivoglia responsabilità sanzionatoria.
È stato, inoltre, richiamato l'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, che prevede la coobbligazione solidale del sostituito quando il sostituto non abbia operato né versato le ritenute, disposizione in forza della quale la ricorrente è chiamata a rispondere anche in relazione alle sanzioni connesse all'omesso versamento delle ritenute sugli utili accertati.
Con successiva memoria illustrativa, la parte ricorrente ha ribadito le censure già dedotte nel ricorso introduttivo. In particolare, ha ribadito la dedotta illegittimità dell'avviso impugnato, sostenendo che la coobbligazione ex art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 sorge già con l'iscrizione a ruolo e non soltanto in fase di riscossione coattiva, sicché l'atto notificato al coobbligato non potrebbe qualificarsi come meramente informativo o “per conoscenza”. Da tale premessa ha fatto discendere l'asserito diritto ad accedere all'accertamento con adesione e, in subordine, l'erroneità della notificazione dell'avviso di accertamento in luogo della cartella di pagamento, concludendo per la nullità dell'atto impugnato.
Con le medesime memorie, la ricorrente ha altresì insistito sulla dedotta incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente e ha, inoltre, reiterato la censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, deducendo la violazione del diritto di difesa per non essere stata destinataria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata.
La ricorrente ha poi ribadito l'erroneità della qualificazione dei maggiori utili come redditi di capitale, sostenendo che gli stessi avrebbero dovuto essere considerati redditi di partecipazione, con conseguente necessità della prova dell'effettiva percezione e dell'inapplicabilità delle ritenute operate dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la dedotta illegittimità dell'avviso esecutivo e sul diniego dell'accertamento con adesione, la censura non è fondata.
L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato alla ricorrente quale coobbligata solidale ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione alle ritenute non versate sugli utili extracontabili accertati in capo alla Società_1 S.r.l., soggetto passivo del tributo.
La ricorrente, pertanto, non è destinataria dell'accertamento del presupposto impositivo, ma è chiamata a rispondere del debito altrui in forza di una norma di responsabilità patrimoniale prevista dall'ordinamento.
In tale contesto, l'avviso di accertamento esecutivo, pur producendo effetti immediatamente esattivi nei confronti del coobbligato, non attribuisce a quest'ultimo la titolarità del rapporto tributario sostanziale, che resta incardinato esclusivamente in capo alla società.
Ne consegue che la ricorrente non è legittimata ad attivare l'istituto dell'accertamento con adesione, riservato al soggetto nei cui confronti è stato accertato il reddito imponibile.
L'ulteriore deduzione secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto notificare al coobbligato una cartella di pagamento anziché un avviso di accertamento è parimenti infondata, poiché l'avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010, costituisce titolo idoneo alla riscossione delle somme dovute, anche nei confronti del soggetto coobbligato.
Deve, inoltre, rilevarsi che l'avviso notificato alla ricorrente non è un atto meramente formale o "per conoscenza", ma contiene una puntuale indicazione dei presupposti della pretesa, richiamando l'accertamento emesso nei confronti della società, fondato sul disconoscimento di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente emersione di utili extracontabili presuntivamente distribuiti al socio unico.
Tali indicazioni erano idonee a porre la ricorrente in condizione di comprendere la natura della pretesa tributaria e di approntare una compiuta difesa nel merito, facoltà che la stessa non ha esercitato, avendo limitato le proprie doglianze a profili di rito e di qualificazione giuridica dell'atto.
Ne consegue che non risulta violato il diritto di difesa, né il principio di collaborazione e buona fede, dovendosi ritenere legittimo sia il diniego dell'adesione sia la struttura dell'atto impositivo notificato al coobbligato.
La ricorrente ha sostenuto che nell'ordinamento tributario non esisterebbero atti “per conoscenza”, sicché la notificazione di un avviso di accertamento esecutivo nei confronti del coobbligato comporterebbe necessariamente la sua piena soggettività passiva, con conseguente diritto ad accedere all'accertamento con adesione.
La tesi non è condivisibile.
L'avviso di accertamento notificato alla ricorrente non è un atto “per conoscenza”, ma un atto di riscossione rivolto a un soggetto diverso dal contribuente, in forza di una previsione legale di responsabilità solidale.
L'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 attribuisce, infatti, al sostituito una responsabilità patrimoniale per il mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto, consentendo all'Amministrazione di agire direttamente nei suoi confronti, pur in assenza di un autonomo accertamento del presupposto impositivo.
Ne consegue che la notificazione dell'avviso esecutivo al coobbligato non ha la funzione di accertare un reddito proprio, ma quella di renderlo escutibile per un debito accertato in capo al soggetto passivo.
Proprio per tale ragione, il coobbligato non è legittimato ad attivare l'accertamento con adesione, istituto che presuppone la titolarità del rapporto tributario sostanziale, che nel caso di specie resta incardinato esclusivamente in capo alla Società_1 S.r.l.
Risulta infondata anche la censura riguardante la incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente.
L'atto impugnato trae origine dall'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l., con il quale sono stati accertati utili extracontabili derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, successivamente imputati alla ricorrente quale socia unica in applicazione della presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa.
Ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, rileva, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 600/1973, la sede della società nei cui confronti è stato effettuato l'accertamento del presupposto impositivo, e non il domicilio fiscale del socio o del coobbligato.
Nel caso di specie è pacifico che la Società_1 S.r.l. avesse, negli anni d'imposta 2018 e 2019, la propria sede in Porto Sant'Elpidio (FM), rientrante nella competenza della Direzione Provinciale di Fermo, che ha, pertanto, correttamente emesso l'atto presupposto.
L'avviso notificato alla ricorrente in qualità di coobbligata solidale costituisce una conseguenza dell'accertamento societario e non un autonomo accertamento nei suoi confronti, sicché non assume rilievo, ai fini della competenza, il suo domicilio fiscale.
Le censure di cui ai punti 3, 5 e 6 del ricorso possono essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
Con il terzo motivo di impugnazione, la parte ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per non essere stato lo stesso notificato anche all'amministratore e al socio, oltre che alla curatela della società fallita.
La doglianza non è fondata.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, Sez. V, sentenza n. 21333 del 30 luglio 2024 (cfr. anche Cass. SS.UU. n.11287 del 2023 e
Ordinanza n. 9010 del 5 aprile 2025 in tema di legittimazione ad agire del fallito), richiamata dalla stessa ricorrente, in materia di fallimento la notifica dell'avviso di accertamento al solo curatore è idonea a perfezionare l'esercizio del potere impositivo e non comporta né la nullità né l'inesistenza dell'atto, né determina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento.
L'eventuale omissione della notificazione nei confronti del soggetto fallito o dei soci ed ex amministratori incide, al più, sulla efficacia e opponibilità dell'atto nei loro confronti, con la conseguenza che l'accertamento non diviene definitivo sino a quando tali soggetti non ne abbiano acquisito effettiva conoscenza e non siano posti in condizione di esercitare il diritto di difesa.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento notificato alla parte istante contiene, nelle pagine da 2 a 6, gli elementi essenziali della pretesa impositiva, mediante richiamo per relationem al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, dal quale emerge che le fatture d'acquisto emesse da Nominativo_1
e dalla società Società_2 S.r.l. sono state ritenute oggettivamente inesistenti, con indicazione delle ragioni poste a fondamento di tale qualificazione e del motivo per cui gli utili sono stati attribuiti alla socia unica.
Considerato che, nell'anno d'imposta 2018, la ricorrente rivestiva la qualifica di amministratrice e socia unica della società, deve ritenersi che la stessa fosse in condizione di conoscere le operazioni contestate e la ricostruzione operata dall'Ufficio in ordine ai minori costi e ai conseguenti utili extracontabili.
Tali utili, in ragione della ristretta base sociale, sono stati legittimamente imputati all'unica socia, la quale, una volta venuta a conoscenza dell'atto, era pienamente legittimata a contestarne la fondatezza nel merito, fornendo la prova contraria circa il mancato conseguimento degli utili, il loro accantonamento ovvero il loro reinvestimento, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ordinanza n. 15274 del
9 giugno 2025, Ordinanza 2464 del 2 febbraio 2025, Ordinanza del 13/11/2024 n. 29289, Cass., ord. 22 aprile 2021, n. 10732, Cass., sez. VI, ord. 14 febbraio 2020, n. 3735).
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, essendosi la parte limitata a sollevare censure di natura formale e processuale, senza contrastare nel merito la ricostruzione dell'Ufficio.
Ne consegue che non risulta violato il diritto di difesa, né può essere dichiarata la nullità dell'atto impugnato, dovendosi applicare il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'omessa notifica al fallito o ai soci non incide sulla validità dell'accertamento, ma soltanto sulla sua opponibilità, profilo che, nel caso di specie, risulta superato dall'effettiva conoscenza dell'atto e dal conseguente diritto di impugnazione.
I motivi devono, pertanto, essere respinti.
Con il quarto motivo di doglianza, la parte istante deduce la nullità o comunque l'illegittimità dell'avviso di accertamento per il ricorso all'affidamento anticipato all'agente della riscossione dell'intero importo dovuto, assumendo l'assenza di adeguata motivazione e dei presupposti di legge.
Il motivo non merita accoglimento.
Dall'esame dell'atto impugnato risulta che l'affidamento dell'intero carico è disposto in relazione alla società, soggetto passivo del tributo, sottoposta a liquidazione giudiziale. Tale circostanza Banca_1, di per sé, una situazione di fondato pericolo per la riscossione (pag. 6 dell'avviso d'accertamento), idonea a giustificare il ricorso alle modalità di riscossione previste dall'ordinamento in via anticipata e integrale.
L'avviso di accertamento risulta, pertanto, adeguatamente motivato, in quanto la condizione di liquidazione giudiziale della società costituisce elemento oggettivo e sufficiente a fondare il pericolo per la riscossione, senza necessità di ulteriori specificazioni.
Quanto alla posizione della parte istante, la stessa è destinataria del medesimo atto in qualità di coobbligata solidale ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973. La responsabilità solidale comporta che l'Amministrazione finanziaria possa legittimamente rivolgersi anche al coobbligato per il soddisfacimento del credito erariale, restando impregiudicata la disciplina che regola tempi e modalità dell'azione esecutiva.
Ne consegue che la dedotta illegittimità dell'avviso non sussiste, essendo l'atto sorretto da una motivazione congrua e coerente con la situazione giuridica della società e con la posizione della parte istante quale coobbligata.
Anche gli ulteriori motivi sollevati dalla parte istante non meritano accoglimento.
Per quanto concerne la censura con cui la ricorrente sostiene che i maggiori utili accertati avrebbero dovuto essere qualificati come redditi di partecipazione e non come redditi di capitale, deve osservarsi che, come correttamente rilevato dall'Ufficio, trattandosi di società di capitali non rientrante in alcun regime di trasparenza fiscale, gli utili extracontabili accertati in capo alla società, in presenza di una ristretta base partecipativa, si presumono integralmente distribuiti al socio e assumono la natura di redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44 del T.U.I.R., secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
La diversa qualificazione prospettata dalla parte istante non trova fondamento normativo né giurisprudenziale e, peraltro, condurrebbe a una tassazione più gravosa, atteso che i redditi di partecipazione sarebbero soggetti a imposizione progressiva, mentre i redditi di capitale sono assoggettati, per scelta legislativa, a ritenuta proporzionale del 26% a titolo d'imposta.
La censura deve, pertanto, essere respinta.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla illegittimità delle sanzioni.
La parte istante contesta l'applicazione delle sanzioni assumendo di non poter essere chiamata a rispondere né per omesso versamento delle ritenute né per dichiarazione infedele, in ragione della qualificazione del reddito e della propria posizione soggettiva.
La responsabilità sanzionatoria discende, infatti, dalla qualità di socia unica e amministratrice della società negli anni d'imposta oggetto di accertamento, nonché dalla previsione di coobbligazione solidale di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, che estende la responsabilità anche alle conseguenze sanzionatorie connesse alle violazioni accertate.
Le sanzioni risultano, pertanto, correttamente irrogate, essendo coerenti con la qualificazione giuridica della fattispecie e con il quadro normativo applicabile.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno respinge il ricorso e condanna la parte istante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge, se dovuti