Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 94
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del diritto all'accertamento con adesione

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente sia stata destinataria dell'avviso quale coobbligata solidale ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, e non quale soggetto passivo dell'imposta. Pertanto, non essendo titolare del rapporto tributario sostanziale, non è legittimata ad attivare l'accertamento con adesione.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'Ufficio

    La competenza territoriale rileva in base alla sede della società nei cui confronti è stato effettuato l'accertamento del presupposto impositivo (Società_1 S.r.l. con sede in Porto Sant'Elpidio, FM), e non il domicilio fiscale del socio coobbligato.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancata notifica degli atti alla società

    La notifica dell'avviso di accertamento al solo curatore è idonea a perfezionare l'esercizio del potere impositivo. L'eventuale omissione della notificazione nei confronti del fallito o dei soci incide, al più, sulla efficacia e opponibilità dell'atto nei loro confronti, ma non sulla validità dell'accertamento. La ricorrente era in condizione di conoscere le operazioni contestate e ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'affidamento anticipato del credito all'Agente della riscossione

    L'affidamento dell'intero carico è stato disposto in relazione alla società, soggetto passivo del tributo, sottoposta a liquidazione giudiziale, circostanza che costituisce di per sé una situazione di fondato pericolo per la riscossione, idonea a giustificare il ricorso alle modalità di riscossione previste in via anticipata e integrale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'avviso di accertamento notificato alla ricorrente contiene gli elementi essenziali della pretesa impositiva, mediante richiamo per relationem al processo verbale di constatazione, consentendo alla ricorrente di comprendere la natura della pretesa tributaria e di approntare una compiuta difesa nel merito.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'imputazione di utili extracontabili

    Trattandosi di società di capitali non rientrante in alcun regime di trasparenza fiscale, gli utili extracontabili accertati in capo alla società, in presenza di una ristretta base partecipativa, si presumono integralmente distribuiti al socio e assumono la natura di redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44 del T.U.I.R. La diversa qualificazione prospettata dalla ricorrente non trova fondamento normativo né giurisprudenziale e condurrebbe a una tassazione più gravosa.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    La responsabilità sanzionatoria discende dalla qualità di socia unica e amministratrice della società e dalla previsione di coobbligazione solidale di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, che estende la responsabilità anche alle conseguenze sanzionatorie connesse alle violazioni accertate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 94
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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