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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 436 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 436/2024 promossa da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
resistente
Conclusioni di parte ricorrente:
“ disporre e conseguentemente attribuire a nata a [...] il [...] Parte_1
il sesso maschile ed il nome di - ordinare all'Ufficiale dello Stato Parte_2
Civile del Comune di FERRARA di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 838 parte I serie A - anno 1997 - Comune di FERRARA (FE), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di
” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di ” ed il nome sia perciò Pt_1 Pt_2 rettificato, letto ed inteso in - disporre e ordinare che ogni atto dello Parte_2
Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome VI ed il nome completo sia pertanto - per l'effetto, disporre altresì che i competenti Parte_2
Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile,
Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera, prendano
atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo Parte_2 onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la
titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per
l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo. Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 26.3.2024 unitamente al decreto del 19.3.2024 e all'ordinanza del 21.3.2024 nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiesso AN (RO), Piazza Aldo Moro 70/4 ha adito il Tribunale al fine di ottenere la rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da
” a e del sesso da “femminile” a “maschile”, chiedendo anche Pt_1 Pt_2
l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A tal fine, la parte ricorrente ha allegato:
-di essere di stato libero e di non avere figli, di modo che l'atto introduttivo è stato notificato solo al Pubblico Ministero;
-di percepirsi e identificarsi nel genere maschile sin dall'infanzia;
-nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, di esternare la propria identità psico-sessuale come maschile, per la percezione di un pag. 2/11 disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile di e di tenere Pt_2 comportamenti tipicamente maschili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da uomo;
-con le relazioni psicologiche in atti, redatte in data 2.2.203 e in data 22.2.2024 dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, è stata diagnosticata Persona_1
l'incongruenza di genere e, di seguito al percorso intrapreso, la certificazione della piena consapevolezza nella persona della condizione di irreversibilità, radicalità e definitività dell'identità di genere elettivo maschile;
-con la relazione endocrinologica, anch'essa in atti, a firma del dott. , Persona_2 endocrinologo in servizio presso l'Azienda ospedaliera integrata di Verona, è stato certificato che il paziente si sottopone a una terapia ormonale per l'assegnazione dei caratteri di sesso maschile.
La parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del mutamento di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto di accogliere le conclusioni indicate, e, con Parte_1
le note di trattazione scritta depositate il 26.11.2024, si è rimessa al giudizio del tribunale con riferimento all'eventuale non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo, in relazione alla sopraggiunta illegittimità costituzionale dell'art. 31, 4 comma, del D. Lgs n. 150/2011 dichiarata con sentenza 3-
23.7.2024 n. 143.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti versati in atti;
all'udienza del 31.1.2025 il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pag. 3/11 ***
Le domande devono essere accolte, nei limiti di quanto si va a specificare.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 cpc trattandosi di materia di “stato delle persone” - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D.Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale
pag. 4/11 sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità
pag. 5/11 dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n.
180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da femminile a maschile.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente si è rivolta nel settembre 2022 al centro di “Serenis” di Milano per avere sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita.
A seguito della certificazione di disforia di genere, la si è quindi sottoposta dal Parte_2 marzo 2023 a trattamento ormonale sostitutivo presso la UOC “Medicina generale A” dell'Azienza ospedaliera universitaria integrata di Verona, con somministrazioni continuative, ancora in atto, che hanno condotto a modificazioni somatiche fenotipiche maschili pressochè irreversibili e stabili (doc. 3).
In data 22.2.2024 la Dott.ssa a redatto, inoltre, la relazione psicodiagnostica Per_1 conclusiva (doc. 4), nella quale ha evidenziato nuovamente che l'odierna parte attrice presenta disforia di genere ovvero condizione di transessualismo ed ha affermato che non sussiste “alcuna controindicazione che invalidano il proseguo e lo svolgimento della transizione fisica, anagrafica e sessuale data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, di radicalità e di definitività dell'identità di genere elettivo…”, precisando come la presa in carico del paziente (tanto sotto il profilo medico quanto sotto il profilo psicologico) abbia migliorato la qualità delle sue condizioni di vita.
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi maschili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità maschile, la quale, da un punto di vista sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
pag. 6/11 La ha dichiarato dinanzi al Giudice delegato e al Pubblico Ministero: “ho 27 Parte_2 anni;
lavoro, come amministratore d'ufficio presso l'azienda di mio padre;
ho iniziato nei primissimi anni d'età, a 5-6 anni a sentirmi rappresentato al genere maschile, all'inizio avevo un vero disagio, ma non ero ancora consapevole, alle scuole medie questo disagio è
emerso con aggressività; da piccolo mi sentivo più a mio agio in abiti maschili, anche nei
giochi, maschili, anche a giocare con gli amici uomini, e anche nei modi che assumevo;
ho
iniziato a dichiarare questa mia impostazione a 25 anni, e ho iniziato ad avere anche dei
crolli psicologici, che mi hanno portato a dover prendere questa decisione;
nel 2022 ho iniziato terapia psicologica;
ho parlato della mia situazione per primi ai miei genitori, e a
mia sorella, poi parenti;
nel periodo scolastico non avevo ancora consapevolezza;
il periodo scolastico l'ho fatto tutto come;
tutti adesso già da 2 anni mi chiamano Pt_1
parenti, amici, anche in ufficio, se rispondo al telefono mi presento come Pt_2 Pt_2
faccio dal 2022 una terapia psicologica, presso società serenis, dott.ssa che ha Per_1 anche accertato l'incongruenza di genere, e anche la disforia, che è la sofferenza che consegue all'incongruenza; vedo la dott.ssa 2-3 volte al mese, e proseguirà in questi termini;
come terapia farmacologia, assumo testosterone sotto prescrizione e controllo dell'endocrinologo; non assumo altri farmaci;
vorrei sottopormi ad intervento chirurgico di mastectomia, e rimozione di utero e ovaie, ho già preso contatti presso la clinica di
Firenze con la dott.ssa .” Per_3
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo pag. 7/11 di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da femminile a maschile, con assunzione del nome ' in luogo del nome Pt_2
' Pt_1
La parte attrice ha anche chiesto la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona
pag. 8/11 interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori pag. 9/11 interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente maschili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico.
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Si dichiara quindi non luogo a provvedere, sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, e ciò, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale, come sopra esaminata.
Ciò comporta che la parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
pag. 10/11 il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RETTIFICA l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di
Parte_1
2) ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 838 parte I serie A - anno 1997), di nel senso che l'indicazione del sesso femminile deve essere corretta in Parte_1 sesso maschile, e che il prenome ” deve essere corretto in “ ; Pt_1 Pt_2
3) DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili, per le ragioni meglio indicate in parte motiva (illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso:
Corte Cost., sent. n. 143 del 2024);
1) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
2) NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 4.02.2025 il Presidente Estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 436/2024 promossa da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
resistente
Conclusioni di parte ricorrente:
“ disporre e conseguentemente attribuire a nata a [...] il [...] Parte_1
il sesso maschile ed il nome di - ordinare all'Ufficiale dello Stato Parte_2
Civile del Comune di FERRARA di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 838 parte I serie A - anno 1997 - Comune di FERRARA (FE), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di
” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di ” ed il nome sia perciò Pt_1 Pt_2 rettificato, letto ed inteso in - disporre e ordinare che ogni atto dello Parte_2
Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome VI ed il nome completo sia pertanto - per l'effetto, disporre altresì che i competenti Parte_2
Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile,
Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera, prendano
atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo Parte_2 onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la
titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per
l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo. Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 26.3.2024 unitamente al decreto del 19.3.2024 e all'ordinanza del 21.3.2024 nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiesso AN (RO), Piazza Aldo Moro 70/4 ha adito il Tribunale al fine di ottenere la rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da
” a e del sesso da “femminile” a “maschile”, chiedendo anche Pt_1 Pt_2
l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A tal fine, la parte ricorrente ha allegato:
-di essere di stato libero e di non avere figli, di modo che l'atto introduttivo è stato notificato solo al Pubblico Ministero;
-di percepirsi e identificarsi nel genere maschile sin dall'infanzia;
-nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, di esternare la propria identità psico-sessuale come maschile, per la percezione di un pag. 2/11 disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile di e di tenere Pt_2 comportamenti tipicamente maschili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da uomo;
-con le relazioni psicologiche in atti, redatte in data 2.2.203 e in data 22.2.2024 dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, è stata diagnosticata Persona_1
l'incongruenza di genere e, di seguito al percorso intrapreso, la certificazione della piena consapevolezza nella persona della condizione di irreversibilità, radicalità e definitività dell'identità di genere elettivo maschile;
-con la relazione endocrinologica, anch'essa in atti, a firma del dott. , Persona_2 endocrinologo in servizio presso l'Azienda ospedaliera integrata di Verona, è stato certificato che il paziente si sottopone a una terapia ormonale per l'assegnazione dei caratteri di sesso maschile.
La parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del mutamento di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto di accogliere le conclusioni indicate, e, con Parte_1
le note di trattazione scritta depositate il 26.11.2024, si è rimessa al giudizio del tribunale con riferimento all'eventuale non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo, in relazione alla sopraggiunta illegittimità costituzionale dell'art. 31, 4 comma, del D. Lgs n. 150/2011 dichiarata con sentenza 3-
23.7.2024 n. 143.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti versati in atti;
all'udienza del 31.1.2025 il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pag. 3/11 ***
Le domande devono essere accolte, nei limiti di quanto si va a specificare.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 cpc trattandosi di materia di “stato delle persone” - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D.Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale
pag. 4/11 sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità
pag. 5/11 dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n.
180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da femminile a maschile.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente si è rivolta nel settembre 2022 al centro di “Serenis” di Milano per avere sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita.
A seguito della certificazione di disforia di genere, la si è quindi sottoposta dal Parte_2 marzo 2023 a trattamento ormonale sostitutivo presso la UOC “Medicina generale A” dell'Azienza ospedaliera universitaria integrata di Verona, con somministrazioni continuative, ancora in atto, che hanno condotto a modificazioni somatiche fenotipiche maschili pressochè irreversibili e stabili (doc. 3).
In data 22.2.2024 la Dott.ssa a redatto, inoltre, la relazione psicodiagnostica Per_1 conclusiva (doc. 4), nella quale ha evidenziato nuovamente che l'odierna parte attrice presenta disforia di genere ovvero condizione di transessualismo ed ha affermato che non sussiste “alcuna controindicazione che invalidano il proseguo e lo svolgimento della transizione fisica, anagrafica e sessuale data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, di radicalità e di definitività dell'identità di genere elettivo…”, precisando come la presa in carico del paziente (tanto sotto il profilo medico quanto sotto il profilo psicologico) abbia migliorato la qualità delle sue condizioni di vita.
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi maschili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità maschile, la quale, da un punto di vista sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
pag. 6/11 La ha dichiarato dinanzi al Giudice delegato e al Pubblico Ministero: “ho 27 Parte_2 anni;
lavoro, come amministratore d'ufficio presso l'azienda di mio padre;
ho iniziato nei primissimi anni d'età, a 5-6 anni a sentirmi rappresentato al genere maschile, all'inizio avevo un vero disagio, ma non ero ancora consapevole, alle scuole medie questo disagio è
emerso con aggressività; da piccolo mi sentivo più a mio agio in abiti maschili, anche nei
giochi, maschili, anche a giocare con gli amici uomini, e anche nei modi che assumevo;
ho
iniziato a dichiarare questa mia impostazione a 25 anni, e ho iniziato ad avere anche dei
crolli psicologici, che mi hanno portato a dover prendere questa decisione;
nel 2022 ho iniziato terapia psicologica;
ho parlato della mia situazione per primi ai miei genitori, e a
mia sorella, poi parenti;
nel periodo scolastico non avevo ancora consapevolezza;
il periodo scolastico l'ho fatto tutto come;
tutti adesso già da 2 anni mi chiamano Pt_1
parenti, amici, anche in ufficio, se rispondo al telefono mi presento come Pt_2 Pt_2
faccio dal 2022 una terapia psicologica, presso società serenis, dott.ssa che ha Per_1 anche accertato l'incongruenza di genere, e anche la disforia, che è la sofferenza che consegue all'incongruenza; vedo la dott.ssa 2-3 volte al mese, e proseguirà in questi termini;
come terapia farmacologia, assumo testosterone sotto prescrizione e controllo dell'endocrinologo; non assumo altri farmaci;
vorrei sottopormi ad intervento chirurgico di mastectomia, e rimozione di utero e ovaie, ho già preso contatti presso la clinica di
Firenze con la dott.ssa .” Per_3
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo pag. 7/11 di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da femminile a maschile, con assunzione del nome ' in luogo del nome Pt_2
' Pt_1
La parte attrice ha anche chiesto la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona
pag. 8/11 interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori pag. 9/11 interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente maschili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico.
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Si dichiara quindi non luogo a provvedere, sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, e ciò, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale, come sopra esaminata.
Ciò comporta che la parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
pag. 10/11 il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RETTIFICA l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di
Parte_1
2) ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 838 parte I serie A - anno 1997), di nel senso che l'indicazione del sesso femminile deve essere corretta in Parte_1 sesso maschile, e che il prenome ” deve essere corretto in “ ; Pt_1 Pt_2
3) DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili, per le ragioni meglio indicate in parte motiva (illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso:
Corte Cost., sent. n. 143 del 2024);
1) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
2) NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 4.02.2025 il Presidente Estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11