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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10146/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1
Paolo Marra, come da mandato in atti
ATTRICE
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e Controparte_1
difeso dall' avv. Francesco Baldassarre, come da mandato in atti;
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall' avv. CP_2
Cesare San Mauro, come da mandato in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.21 adiva il Tribunale di Pt_1
Lecce al fine di sentir disporre la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di € 29.739,15 in linea capitale, oltre interessi legali ed anatocistici, dovuto a a titolo di corrispettivi per servizi di Parte_2
telefonia e connettività, precisando di aver acquisito la titolarità del prefato credito giusta operazione di cessione in blocco ritualmente notificata all'amministrazione; precisava che nessuna contestazione fosse stata svolta dal comune, né a seguito dell'inoltro delle fatture, né dopo la comunicazione della nuova identità del creditore;
in via gradata, chiedeva che le somme indicate in citazione le venissero attribuite ex art. 2041 c.c.
Il Comune, costituendosi, preliminarmente lamentava il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e chiedeva di essere autorizzato all'evocazione in giudizio di;
assumeva che la cessione, a cui non aveva mai Parte_2
prestato adesione, non gli risultasse opponibile e che, comunque, non gli fosse mai stata comunicata, come comprovato dalla circostanza che i pagamenti delle fatture avessero continuati ad essere inoltrati a prospettava la genericità della Parte_2
citazione, sprovvista dell'analitica indicazione dell'origine delle singole poste di credito e delle modalità di calcolo degli interessi;
contestava la debenza degli interessi moratori e l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, in ragione dell'assenza di residualità, a fronte del rimedio contrattuale azionato.
costituendosi a seguito dell'evocazione in giudizio autorizzata con CP_2
provvedimento reso in data 1.6.22, aderiva alle eccezioni inerenti il mancato espletamento della mediazione e la nullità dell'atto introduttivo;
quanto alla richiesta di manleva formulata dal comune, rimarcava l'assenza di qualsiasi indicazione in ordine alle somme versate in proprio favore successivamente alla notifica della cessione;
instava, pertanto, per il rigetto della prefata istanza.
Nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. l'attrice rideterminava il proprio credito in € 6.920,61, oltre accessori, prospettando, altresì, l'azzeramento della nota di credito n. 90015283.
Vertendo il procedimento su profili documentali, all'udienza del 12.5.23 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 10.5.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, preme rilevare come non risulti suscettibile di accoglimento l'eccezione inerente il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, atteso che, alla luce delle previsioni ante riforma Cartabia ratione temporis applicabili, solo il contratti assicurativi, bancari e finanziari – al cui novero non può ricondursi la presente controversia, inerente un'ipotesi di somministrazione – erano soggetti alla suddetta condizione.
Del pari, deve trovare rigetto l'eccezione inerente la nullità della citazione, atteso che il tenore della medesima evidenzia come l'attrice, in qualità di cessionaria, abbia agito al fine di ottenere il pagamento delle somme portate dall'elenco delle fatture e dalle note di debito allegate all'atto medesimo- documenti successivamente depositati nei termini di preclusione istruttoria.
Ancora, la necessità di adesione alla cessione prospettata dal in sede di CP_1
costituzione collide con la previsione normativa richiamata a sostegno della relativa prospettazione: ed invero, la corte nomofilattica ha avuto modo di precisare reiteratamente l'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 costituisca norma eccezionale, inerente la sola amministrazione statale e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse ( cfr. ex plurimis Cass. civ. sent. n. 29420/23, 32788/19, n. 30658/17).
Non può, tuttavia, tacersi come parte attrice, a fronte della contestazione formulata in merito dal debitore ceduto, non abbia documentato di aver effettuato ritualmente la notifica delle cessioni, avendo unicamente attestato di aver utilizzato uno degli indirizzi pec presenti sul sito dell'ente; si noti, in proposito, come la corretta esecuzione di tale incombente rilevi solo con riferimento alla legittimazione a ricevere il pagamento.
In ordine al carico probatorio gravante sulle parti, va osservato che, in tema di responsabilità contrattuale, parte attrice sia tenuta a fornire riscontro della fonte del credito e dell'altrui inadempimento, spettando al convenuto suffragare l'inesistenza o la non imputabilità del medesimo. che in citazione aveva fondato la propria pretesa, pari ad € 29.739,15 Pt_1
oltre accessori su di un corposo elenco di fatture insolute, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha rideterminato il proprio presunto credito nella minor somma di € 6.920,61, senza svolgere alcuna notazione atta a contestualizzare tale evenienza o documentarla;
il nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2, CP_1
c.p.c., ha indicato che la riduzione rinvenisse dai pagamenti per complessivi €
23.453,03 effettuati sino al 7.12.21, quindi prima dell'inizio del procedimento.
Solo in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, ha Pt_1
depositato un elenco aggiornato delle posizioni insolute e solo in sede di comparsa conclusionale ha confermato che il minor importo del credito fosse ancorato ai pagamenti parziali - effettuati dal convenuto in favore di e da quest'ultima Pt_2
riversati- aventi date successive alla notifica delle cessioni in atti.
Risulta, tuttavia, evidente che l'assenza di una compiuta indicazione, ad opera dell'attrice, in ordine all'imputazione dei pagamenti effettuati dal convenuto a e da lei ricevuti e delle relative date, non consenta, anche con riferimento Pt_2
alla circostanza che parte delle somme pretese attengano ad interessi, di ritenere provata l'esistenza e consistenza, anche rispetto alle modalità di calcolo, dell' importo indicato in sede di precisazione delle conclusioni;
né, rispetto a tale carenza potrebbe porsi rimedio mediante consulenza tecnica, che sarebbe connotata da portata evidentemente esplorativa.
La domanda di pagamento del residuo credito, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione del rilievo che nessuna delle parti processuali abbia fornito tempestivamente, sia all'atto di costituzione, che nel prosieguo del procedimento, gli elementi utili ad una analitica e puntuale ricostruzione delle modifiche delle rispettive posizioni di dare avere, vengono compensate tra le medesime.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda di pagamento formulata da come limitata in sede Pt_1
di precisazione delle conclusioni;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 13.1.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10146/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1
Paolo Marra, come da mandato in atti
ATTRICE
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e Controparte_1
difeso dall' avv. Francesco Baldassarre, come da mandato in atti;
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall' avv. CP_2
Cesare San Mauro, come da mandato in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.21 adiva il Tribunale di Pt_1
Lecce al fine di sentir disporre la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di € 29.739,15 in linea capitale, oltre interessi legali ed anatocistici, dovuto a a titolo di corrispettivi per servizi di Parte_2
telefonia e connettività, precisando di aver acquisito la titolarità del prefato credito giusta operazione di cessione in blocco ritualmente notificata all'amministrazione; precisava che nessuna contestazione fosse stata svolta dal comune, né a seguito dell'inoltro delle fatture, né dopo la comunicazione della nuova identità del creditore;
in via gradata, chiedeva che le somme indicate in citazione le venissero attribuite ex art. 2041 c.c.
Il Comune, costituendosi, preliminarmente lamentava il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e chiedeva di essere autorizzato all'evocazione in giudizio di;
assumeva che la cessione, a cui non aveva mai Parte_2
prestato adesione, non gli risultasse opponibile e che, comunque, non gli fosse mai stata comunicata, come comprovato dalla circostanza che i pagamenti delle fatture avessero continuati ad essere inoltrati a prospettava la genericità della Parte_2
citazione, sprovvista dell'analitica indicazione dell'origine delle singole poste di credito e delle modalità di calcolo degli interessi;
contestava la debenza degli interessi moratori e l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, in ragione dell'assenza di residualità, a fronte del rimedio contrattuale azionato.
costituendosi a seguito dell'evocazione in giudizio autorizzata con CP_2
provvedimento reso in data 1.6.22, aderiva alle eccezioni inerenti il mancato espletamento della mediazione e la nullità dell'atto introduttivo;
quanto alla richiesta di manleva formulata dal comune, rimarcava l'assenza di qualsiasi indicazione in ordine alle somme versate in proprio favore successivamente alla notifica della cessione;
instava, pertanto, per il rigetto della prefata istanza.
Nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. l'attrice rideterminava il proprio credito in € 6.920,61, oltre accessori, prospettando, altresì, l'azzeramento della nota di credito n. 90015283.
Vertendo il procedimento su profili documentali, all'udienza del 12.5.23 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 10.5.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, preme rilevare come non risulti suscettibile di accoglimento l'eccezione inerente il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, atteso che, alla luce delle previsioni ante riforma Cartabia ratione temporis applicabili, solo il contratti assicurativi, bancari e finanziari – al cui novero non può ricondursi la presente controversia, inerente un'ipotesi di somministrazione – erano soggetti alla suddetta condizione.
Del pari, deve trovare rigetto l'eccezione inerente la nullità della citazione, atteso che il tenore della medesima evidenzia come l'attrice, in qualità di cessionaria, abbia agito al fine di ottenere il pagamento delle somme portate dall'elenco delle fatture e dalle note di debito allegate all'atto medesimo- documenti successivamente depositati nei termini di preclusione istruttoria.
Ancora, la necessità di adesione alla cessione prospettata dal in sede di CP_1
costituzione collide con la previsione normativa richiamata a sostegno della relativa prospettazione: ed invero, la corte nomofilattica ha avuto modo di precisare reiteratamente l'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 costituisca norma eccezionale, inerente la sola amministrazione statale e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse ( cfr. ex plurimis Cass. civ. sent. n. 29420/23, 32788/19, n. 30658/17).
Non può, tuttavia, tacersi come parte attrice, a fronte della contestazione formulata in merito dal debitore ceduto, non abbia documentato di aver effettuato ritualmente la notifica delle cessioni, avendo unicamente attestato di aver utilizzato uno degli indirizzi pec presenti sul sito dell'ente; si noti, in proposito, come la corretta esecuzione di tale incombente rilevi solo con riferimento alla legittimazione a ricevere il pagamento.
In ordine al carico probatorio gravante sulle parti, va osservato che, in tema di responsabilità contrattuale, parte attrice sia tenuta a fornire riscontro della fonte del credito e dell'altrui inadempimento, spettando al convenuto suffragare l'inesistenza o la non imputabilità del medesimo. che in citazione aveva fondato la propria pretesa, pari ad € 29.739,15 Pt_1
oltre accessori su di un corposo elenco di fatture insolute, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha rideterminato il proprio presunto credito nella minor somma di € 6.920,61, senza svolgere alcuna notazione atta a contestualizzare tale evenienza o documentarla;
il nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2, CP_1
c.p.c., ha indicato che la riduzione rinvenisse dai pagamenti per complessivi €
23.453,03 effettuati sino al 7.12.21, quindi prima dell'inizio del procedimento.
Solo in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, ha Pt_1
depositato un elenco aggiornato delle posizioni insolute e solo in sede di comparsa conclusionale ha confermato che il minor importo del credito fosse ancorato ai pagamenti parziali - effettuati dal convenuto in favore di e da quest'ultima Pt_2
riversati- aventi date successive alla notifica delle cessioni in atti.
Risulta, tuttavia, evidente che l'assenza di una compiuta indicazione, ad opera dell'attrice, in ordine all'imputazione dei pagamenti effettuati dal convenuto a e da lei ricevuti e delle relative date, non consenta, anche con riferimento Pt_2
alla circostanza che parte delle somme pretese attengano ad interessi, di ritenere provata l'esistenza e consistenza, anche rispetto alle modalità di calcolo, dell' importo indicato in sede di precisazione delle conclusioni;
né, rispetto a tale carenza potrebbe porsi rimedio mediante consulenza tecnica, che sarebbe connotata da portata evidentemente esplorativa.
La domanda di pagamento del residuo credito, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione del rilievo che nessuna delle parti processuali abbia fornito tempestivamente, sia all'atto di costituzione, che nel prosieguo del procedimento, gli elementi utili ad una analitica e puntuale ricostruzione delle modifiche delle rispettive posizioni di dare avere, vengono compensate tra le medesime.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda di pagamento formulata da come limitata in sede Pt_1
di precisazione delle conclusioni;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 13.1.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)