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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/07/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 4513/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.55 sono presenti l'avv. RICCOBONO GIROLAMA per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_1
I procuratori, in considerazione dell'intervenuto provvedimento di annullamento chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. RICCOBONO
GIROLAMA insiste per la condanna dell'istituto alle spese di lite;
l'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA insiste per la compensazione.
IL GIUDICE
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 11.05
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Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 4513/2023 R.G.L. promossa
D A
- C.F. - in proprio e n.q. di legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Girolama Riccobono ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Capaci (PA) via Papa Giovanni XXIII n° 21, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss.
LEGGE 689/81)
All'udienza del 4 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Annulla l'Ordinanza ingiunzione n. OI-001391109 (Prot.
.5500.21/02/2023.0124752). CP_1
2 ❖ Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.368,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIROLAMA RICCOBONO dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2023, Parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo CP_1
opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-001391109 (Prot.
.5500.21/02/2023.0124752) notificata il 6.3.2023 con la quale l'ente CP_1
previdenziale le intimava il pagamento del complessivo importo di € 10.006,60 (di cui
€ 10.000,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis,
D.L. n 463 del 1983, accertata in riferimento all'annualità 2017 ed € 6.60 a titolo di spese).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, oltre al difetto di motivazione e all'omessa notifica dell'atto di accertamento, in ogni caso, l'inosservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in fase cautelare l'ente previdenziale il quale, pur contestando la fondatezza del ricorso, non si opponeva alla chiesta sospensiva rappresentando che la sanzione irrogata era in corso di riesame da parte della Sede, anche in ragione delle intervenute modifiche legislative di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, delle quali andava verificata l'applicabilità al caso in esame.
Accolta l'istanza cautelare con Ordinanza del 7.7.2023 l'ente previdenziale con memoria di costituzione nella fase di merito, pur contestando la fondatezza del ricorso, evidenziava tuttavia che “[..] l'ordinanza ingiunzione opposta è stato rideterminata come da provvedimento che si produce;
nello specifico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione
3 dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 8.927,50.
E' stato applicato il coefficiente del 2,5%, tenuto conto che l'omissione è stata più volte ripetuta nel 2017 e comprende anche una mensilità del 2016”.
Parte opponente non aderiva alla sanzione come rideterminata e la causa veniva rinviata per la decisione.
Con note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 18.4.2025, l'ente previdenziale evidenziava che “[..] stante la contestata decadenza ex art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le nuove indicazioni amministrative sul punto, si chiede un breve termine per riesaminare la sanzione oggetto di causa ai fini dell'eventuale annullamento in autotutela”.
La causa, concesso il chiesto rinvio, esaminato il provvedimento di annullamento in autotutela depositato dall' , rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla CP_2 prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela: “Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario (Pratica Sisco 2046/23/CO/1) ha promosso opposizione all'ordinanza di ingiunzione in oggetto relativa alla sanzione amministrativa accertata con atto prot. 5500.23/10/2018.0566241 notificato il 13/11/2018 per CP_1
l'annualità 2017. L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. Considerata
l'inosservanza del termine di decadenza, si propone l'annullamento della suddetta ordinanza. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto”) risulta venuta meno ogni posizione di
4 contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo con la riduzione prevista ex art 4 comma 4 DM 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, dell'esito del giudizio e in applicazione dei minimi tariffari) disponendone la distrazione in favore dell'avv. Girolama Riccobono che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 4 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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