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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET LD ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10/12/2024, assunto in decisione all'udienza in data 04/12/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. POVIA LAURA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: CP_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. MUSCO MONICA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 25.02.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e ad Albavilla (CO) in data 10.09.2011 (e trascritto nei Parte_1 CP_1 registri di Stato Civile del Comune di Albavilla (CO) atto n. 11, parte II A, anno 2011);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Albavilla (CO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza
IV. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET LD ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10/12/2024, assunto in decisione all'udienza in data 04/12/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. POVIA LAURA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: CP_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. MUSCO MONICA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 25.02.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e ad Albavilla (CO) in data 10.09.2011 (e trascritto nei Parte_1 CP_1 registri di Stato Civile del Comune di Albavilla (CO) atto n. 11, parte II A, anno 2011);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Albavilla (CO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza
IV. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD ON