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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1218/2021
Dott. PP AG Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. MI NO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1218/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2025
d a
OGGETTO:
(già “ Controparte_1 [...]
[...]
) (C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
CODICE:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
143121 ET CL (C.F. ), C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. BERNI LUCA del Foro di Parma, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. e, per essa, la mandataria Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4 P.IVA_3
UR RI del Foro di Torino, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o C.F. Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1158/2021, pubblicata il 26 aprile 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente
l'impugnata Sentenza del Tribunale di Brescia n. 1158/2021 del 17/4/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata il 26/4/2021, non notificata, pronunciata dalla Dott. A. Busato nel contenzioso R.G. n. 16142/2017, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4574/2017 del Tribunale di Brescia del 24/7/2017, preliminarmente disponendo la remissione in istruttoria della causa per
l'accoglimento delle istante relative di cui alle 2 e 3 memorie ex Art. 183, 6° comma c.p.c. il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge,
In Via Pregiudiziale e Preliminare:
- previa assegnazione della causa al Giudice Unico, sospendere l'odierna procedura ed assegnare la stessa avanti Mediatore, per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 28 del
4/03/2010;
In Ulteriore Via Preliminare:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 4574/2017 del 24/07/2017, siccome emesso in difetto dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun effetto, opponendosi fin da ora alla concessione della sua provvisoria esecutorietà;
Nel merito in via principale:
- respingere la domanda ex adverso proposta, revocando il decreto ingiuntivo n. 4574/2017 del 24/07/2017 siccome emesso in assenza dei presupposti di Legge, nonché per una pretesa infondata e non provata, accertando e dichiarando la nullità del contratto di leasing finanziario relativamente alle pattuizioni per oneri finanziari, interessi, capitalizzazione non validamente pattuite, per effetto accertando e dichiarando altresì
l'invalidità delle garanzie personali prestate dai Signori e CP_2
in favore della Società Sogno Bimbo Parte_1 Controparte_2
per contrarietà a norme imperative e/o per assenza od illiceità della
[...]
causa;
- Disporre comunque la liberazione degli odierni attori opponenti Signori
e da tutte le fideiussioni dagli stessi prestate CP_2 Parte_1
in favore della Società Finanziaria per effetto del disposto di cui all'art. 1418
e 1956 Cod. Civ.;
- Accertare e dichiarare, l'esatta risultanza contabile del rapporto intrattenuto con la convenuta Società Finanziaria e, previo accertamento delle operazioni autorizzate e che si riconoscono autentiche, dichiarare
l'esatta somma a debito e/o credito della debitrice principale, verificando in sede di CTU tecnico contabile l'eventuale superamento dei tassi-soglia ai fini dell'usura ai sensi della Legge 108/96 e ricalcolando, nel contempo, il corretto tasso legale di interesse e con nessuna capitalizzazione o capitalizzazione annuale, ogni posta contabile con l'obbligatoria decurtazione delle somme relative ad interessi ultra legali;
In via istruttoria,
- Ammettersi CTU tecnico contabile per verificare il superamento dei tassi- soglia ai fini dell'usura ai sensi della Legge 108/96, quindi ricalcolare al corretto tasso legale di interesse e con decurtazione delle somme relative ad interessi e spese non dovuti. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni, produzioni e deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c.
Vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari di causa, maggiorazione del
15% IVA e CPA sugli imponibili di Legge.
Con vittoria di entrambi i gradi del giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.”.
Dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
Nel merito
In via principale
– Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia n. 1158/2021.
In via subordinata nella denegata e non temuta ipotesi di riforma anche solo parziale della sentenza del Tribunale di Brescia oggetto di appello accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e segnatamente:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'eccezione sollevata dalla controparte con la memoria n.2 ossia quella relativa alla presunta nullità della fideiussione prestata dai Sig.ri e per violazione della CP_2 Parte_1
normativa sulla libera concorrenza, in quanto evidentemente tardiva e, in ogni caso, come già chiarito, del tutto infondata.
IN VIA PRINCIPALE
- respingere l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4574/2017 del 24.07.2017.;
- ritenere inammissibile l'avversa richiesta di una CTU econometrica in quanto avente finalità meramente esplorativa;
- considerare inammissibili le eccezioni e le domande , anche in via istruttoria, proposte dalla parte attrice nel presente giudizio in quanto, non essendo adeguatamente sostenute da alcun dato, risultano affette da assoluta genericità e, in ogni caso, fortemente contestate.
IN VIA SUBORDINATA
- condannare l'opponente, in forza dei titoli fatti valere, previa ogni declaratoria e pronuncia del caso, al pagamento a favore della CP_3
[...
per il tramite della propria mandataria, quale successore a titolo particolare del credito per cui è causa, della somma di Euro 19.566,90 o quella diversa che fosse ritenuta di giustizia, entro il limite della somma ingiunta, oltre gli interessi convenzionali di mora di cui al predetto contratto di leasing n. 181718.
IN OGNI CASO:
- Condannare le controparti alla rifusione delle competenze anche del presente giudizio ex D. Min. 55/2014, oltre IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettarie.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
in qualità di debitore principale, CL SA, quale socia
[...]
illimitatamente responsabile, e e quali CP_2 Parte_1
fideiussori della società in questione, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4574/2017, emesso dal Tribunale di Brescia, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di quale CP_6
mandataria di (incorporante Controparte_7 Controparte_8
, della somma di € 19.566,90, oltre interessi e spese della procedura,
[...]
a titolo di canoni scaduti e spese dovute in forza del contratto di leasing n.
181718 del 31 ottobre 2003, avente ad oggetto l'immobile sito in Corte
Franca (BS), via dei Ponticelli.
Gli opponenti deducevano:
- l'inidoneità della documentazione a fondare e sostenere la domanda;
- l'imputazione di oneri finanziari illegittimi o, comunque, non validamente pattuiti;
- l'invalidità delle fideiussioni, sia perché “pleonastiche” quelle pretese nei confronti dei soci, già illimitatamente responsabili, sia per contrarietà alla normativa antitrust.
Si costituiva ritualmente in giudizio per il tramite Controparte_7 della mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_6
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data 18 marzo 2021 interveniva quale mandataria di CP_4
dichiarandosi successore a titolo particolare del credito Controparte_3
oggetto di causa e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza n. 1158/2021, pubblicata il 26 aprile 2021, il Tribunale di
Brescia rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4574/2017 che, per l'effetto, confermava, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
Il Tribunale, in particolare:
- dichiarava inammissibile l'intervento di in quanto CP_4
effettuato successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, in violazione dell'articolo 268 c.p.c.;
- riteneva che le contestazioni circa l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria non fossero condivisibili, dal momento che l'ingiungente aveva prodotto copia del contratto di leasing sottoscritta dall'utilizzatrice; che, a fronte della produzione del suddetto contratto, non era necessaria la produzione della certificazione ex art. 50 TUB;
che, inoltre, erano stati allegati i successivi atti di variazione e il verbale di consegna del bene immobile, dando così prova sia dell'an che del quantum della pretesa creditoria;
- non entrava nel merito delle contestazioni circa la contabilizzazione di somme non dovute e la nullità delle pattuizioni per oneri finanziari, interessi e capitalizzazione, rilevandone l'assoluta genericità;
- dichiarava inammissibile l'eccezione circa la violazione della normativa antiusura, essendosi l'attore limitato ad indicare il tasso soglia alla data di conclusione del contratto, senza raffrontarlo con il tasso moratorio e il tasso effettivo convenuti;
sottolineava che tale genericità non poteva essere supplita dal giudice, non potendo questi rilevare d'ufficio nullità che non emergano ex actis;
- quanto alle fideiussioni, ne escludeva la nullità, rilevando che il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, costituendo questa un distinto ed autonomo centro d'imputazione e potendo sussistere l'interesse del creditore a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo;
- riteneva inconferente il richiamo all'art. 1956 cod. civ., non trattandosi di fideiussioni aventi ad oggetto una “obbligazione futura”;
- rigettava l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, rilevando che parte attrice non aveva tempestivamente allegato la sussistenza di intese in violazione della concorrenza precedenti la conclusione dei contratti, né aveva prodotto il provvedimento di Banca
d'AL n. 22/2005, atto amministrativo non qualificabile quale fatto notorio.
(già “Sogno bimbo di Controparte_1 Controparte_2
), CL SA e proponevano
[...] Parte_1 CP_2
appello, affidandosi a tre motivi.
Si costituiva e, per essa, la mandataria Controparte_3 CP_4
quale cessionaria dei crediti di chiedendo il rigetto Controparte_7
dell'appello.
All'udienza del 9 marzo 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 dicembre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza deliberata il 21 maggio 2025 la Corte, ritenendo necessario il deposito degli atti allegati alla comparsa di risposta di nel Controparte_7 giudizio di primo grado, non ricompresi nell'“allegato B” di parte appellata, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti termine fino al 10 settembre 2025 per la produzione dei suddetti documenti e rinviando all'udienza del 17 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta che, tanto nella fase monitoria quanto nel giudizio di opposizione, l'ingiungente - odierno appellato non avrebbe provato il credito, non avendo prodotto la certificazione ex art. 50
T.u.b. e avendo allegato copia del contratto di leasing che risulterebbe totalmente illeggibile, rendendo così impossibile operare un vaglio di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente dovuto.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale, con riferimento alla lamentata contabilizzazione di somme non dovute e alla nullità delle pattuizioni per oneri finanziari - eventualmente anche in violazione della normativa antiusura -, ha ritenuto la genericità della contestazione. Lamentano, infatti, che l'approfondimento di tali profili sarebbe risultato impossibile proprio in ragione dell'illeggibilità del contratto di leasing.
In particolare, quanto alla mera indicazione del tasso soglia alla data di conclusione del contratto, senza raffronto con il tasso pattuito, evidenziano che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che tali dati non erano in alcun modo evincibili dalla scheda contrattuale, che si limiterebbe a prevedere il tasso leasing - pari al 5,78% -, senza indicare il tasso mora, illeggibile nelle condizioni generali.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta la nullità delle fideiussioni azionate, in primo luogo, perché debitore e garante coinciderebbero, essendo e già soci illimitatamente responsabili della Parte_1 CP_2
società debitrice principale, in secondo luogo, perché lo schema contrattuale sarebbe conforme a quello predisposto dall'ABI e sanzionato dal provvedimento di Banca d'AL n. 22/2005, senza che possa rilevare la mancata produzione del suddetto provvedimento, essendo questo fatto notorio, così che la relativa nullità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale.
Ciò posto, il primo motivo d'appello è infondato.
Va ribadito che in sede monitoria, ha prodotto copia del Controparte_7
contratto di leasing regolarmente sottoscritto dall'utilizzatrice (che, anche in questa sede, non contesta di aver concluso il contratto), dei successivi atti di variazione, del verbale di consegna del bene immobile, nonché dell'estratto conto relativo al contratto ed ha, quindi, provato il suo credito.
Ai fini della prova del credito, non è invece necessaria la produzione dell'attestazione ex art. 50 T.u.b. che è invece, sufficiente, solo in sede monitoria, a provare la certezza e liquidità del credito ( “La Banca d'AL e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”).
Neppure appare condivisibile la tesi di parte appellante, per cui il credito non sarebbe stato provato in ragione della lamentata illeggibilità del contratto.
La Corte, infatti, pur dando atto della non agevole lettura delle sole condizioni generali del contratto allegato, rileva che, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”. Gli odierni appellanti non possono, quindi, dolersi di non conoscere dette condizioni da loro sottoscritte, in quanto, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto richiedere copia maggiormente leggibile e, quindi, conoscere dette condizioni.
Il rigetto del primo motivo d'appello rende superfluo l'esame del secondo, che rimane assorbito, fondandosi anch'esso sull'illeggibilità delle condizioni contrattuali. Evidenzia, in ogni caso, la Corte che, dalle condizioni contrattuali, è possibile evincere chiaramente il tasso leasing (5,78%, pag. 1 del contratto) ed il tasso di mora (5 punti in più sul Tasso Euribor 3 Mesi div/360, pag. 12 del contratto), sicché, almeno sul punto, le censure avrebbero dovuto essere puntuali e specifiche, dovendosi, pertanto, condividere il giudizio di genericità formulato dal Tribunale.
Il terzo motivo d'appello è infondato.
Quanto all'eccepita nullità della fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, la Corte ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui
“Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo
l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale (quali, ad esempio,
l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c.); in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società.” (Cass.
22 marzo 2018, n. 7139; vd. anche: Cass. 5 maggio 2016, n. 8944; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4528; Cass. 12 dicembre 2007, n. 26012).
Quanto, poi, alla lamentata nullità per conformità allo schema ABI sanzionato dal provvedimento di Banca d'AL n. 22/2005, la Corte rileva che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di fideiussione omnibus, cui si riferisce, invece, lo schema ABI in questione. La fideiussione oggetto di causa è, infatti, specifica, in quanto prestata in relazione al contratto di leasing sulla cui base è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicate in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: 1) rigetta l'appello, proposto da (già “ Controparte_1 [...]
), CL SA e Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1158/2021, CP_2
pubblicata il 26 aprile 2021;
2) condanna in solido tra loro (già “ Controparte_1 [...]
), CL SA e Controparte_2 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in CP_2
favore di parte appellata costituitasi per il tramite della Controparte_3
mandataria che si liquidano in € 1.134,00 per la fase di CP_4
studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed €
1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, Iva e Cpa.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MI NO PP AG
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1218/2021
Dott. PP AG Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. MI NO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1218/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2025
d a
OGGETTO:
(già “ Controparte_1 [...]
[...]
) (C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
CODICE:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
143121 ET CL (C.F. ), C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. BERNI LUCA del Foro di Parma, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. e, per essa, la mandataria Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4 P.IVA_3
UR RI del Foro di Torino, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o C.F. Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1158/2021, pubblicata il 26 aprile 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente
l'impugnata Sentenza del Tribunale di Brescia n. 1158/2021 del 17/4/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata il 26/4/2021, non notificata, pronunciata dalla Dott. A. Busato nel contenzioso R.G. n. 16142/2017, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4574/2017 del Tribunale di Brescia del 24/7/2017, preliminarmente disponendo la remissione in istruttoria della causa per
l'accoglimento delle istante relative di cui alle 2 e 3 memorie ex Art. 183, 6° comma c.p.c. il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge,
In Via Pregiudiziale e Preliminare:
- previa assegnazione della causa al Giudice Unico, sospendere l'odierna procedura ed assegnare la stessa avanti Mediatore, per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 28 del
4/03/2010;
In Ulteriore Via Preliminare:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 4574/2017 del 24/07/2017, siccome emesso in difetto dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun effetto, opponendosi fin da ora alla concessione della sua provvisoria esecutorietà;
Nel merito in via principale:
- respingere la domanda ex adverso proposta, revocando il decreto ingiuntivo n. 4574/2017 del 24/07/2017 siccome emesso in assenza dei presupposti di Legge, nonché per una pretesa infondata e non provata, accertando e dichiarando la nullità del contratto di leasing finanziario relativamente alle pattuizioni per oneri finanziari, interessi, capitalizzazione non validamente pattuite, per effetto accertando e dichiarando altresì
l'invalidità delle garanzie personali prestate dai Signori e CP_2
in favore della Società Sogno Bimbo Parte_1 Controparte_2
per contrarietà a norme imperative e/o per assenza od illiceità della
[...]
causa;
- Disporre comunque la liberazione degli odierni attori opponenti Signori
e da tutte le fideiussioni dagli stessi prestate CP_2 Parte_1
in favore della Società Finanziaria per effetto del disposto di cui all'art. 1418
e 1956 Cod. Civ.;
- Accertare e dichiarare, l'esatta risultanza contabile del rapporto intrattenuto con la convenuta Società Finanziaria e, previo accertamento delle operazioni autorizzate e che si riconoscono autentiche, dichiarare
l'esatta somma a debito e/o credito della debitrice principale, verificando in sede di CTU tecnico contabile l'eventuale superamento dei tassi-soglia ai fini dell'usura ai sensi della Legge 108/96 e ricalcolando, nel contempo, il corretto tasso legale di interesse e con nessuna capitalizzazione o capitalizzazione annuale, ogni posta contabile con l'obbligatoria decurtazione delle somme relative ad interessi ultra legali;
In via istruttoria,
- Ammettersi CTU tecnico contabile per verificare il superamento dei tassi- soglia ai fini dell'usura ai sensi della Legge 108/96, quindi ricalcolare al corretto tasso legale di interesse e con decurtazione delle somme relative ad interessi e spese non dovuti. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni, produzioni e deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c.
Vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari di causa, maggiorazione del
15% IVA e CPA sugli imponibili di Legge.
Con vittoria di entrambi i gradi del giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.”.
Dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
Nel merito
In via principale
– Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia n. 1158/2021.
In via subordinata nella denegata e non temuta ipotesi di riforma anche solo parziale della sentenza del Tribunale di Brescia oggetto di appello accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e segnatamente:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'eccezione sollevata dalla controparte con la memoria n.2 ossia quella relativa alla presunta nullità della fideiussione prestata dai Sig.ri e per violazione della CP_2 Parte_1
normativa sulla libera concorrenza, in quanto evidentemente tardiva e, in ogni caso, come già chiarito, del tutto infondata.
IN VIA PRINCIPALE
- respingere l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4574/2017 del 24.07.2017.;
- ritenere inammissibile l'avversa richiesta di una CTU econometrica in quanto avente finalità meramente esplorativa;
- considerare inammissibili le eccezioni e le domande , anche in via istruttoria, proposte dalla parte attrice nel presente giudizio in quanto, non essendo adeguatamente sostenute da alcun dato, risultano affette da assoluta genericità e, in ogni caso, fortemente contestate.
IN VIA SUBORDINATA
- condannare l'opponente, in forza dei titoli fatti valere, previa ogni declaratoria e pronuncia del caso, al pagamento a favore della CP_3
[...
per il tramite della propria mandataria, quale successore a titolo particolare del credito per cui è causa, della somma di Euro 19.566,90 o quella diversa che fosse ritenuta di giustizia, entro il limite della somma ingiunta, oltre gli interessi convenzionali di mora di cui al predetto contratto di leasing n. 181718.
IN OGNI CASO:
- Condannare le controparti alla rifusione delle competenze anche del presente giudizio ex D. Min. 55/2014, oltre IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettarie.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
in qualità di debitore principale, CL SA, quale socia
[...]
illimitatamente responsabile, e e quali CP_2 Parte_1
fideiussori della società in questione, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4574/2017, emesso dal Tribunale di Brescia, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di quale CP_6
mandataria di (incorporante Controparte_7 Controparte_8
, della somma di € 19.566,90, oltre interessi e spese della procedura,
[...]
a titolo di canoni scaduti e spese dovute in forza del contratto di leasing n.
181718 del 31 ottobre 2003, avente ad oggetto l'immobile sito in Corte
Franca (BS), via dei Ponticelli.
Gli opponenti deducevano:
- l'inidoneità della documentazione a fondare e sostenere la domanda;
- l'imputazione di oneri finanziari illegittimi o, comunque, non validamente pattuiti;
- l'invalidità delle fideiussioni, sia perché “pleonastiche” quelle pretese nei confronti dei soci, già illimitatamente responsabili, sia per contrarietà alla normativa antitrust.
Si costituiva ritualmente in giudizio per il tramite Controparte_7 della mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_6
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data 18 marzo 2021 interveniva quale mandataria di CP_4
dichiarandosi successore a titolo particolare del credito Controparte_3
oggetto di causa e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza n. 1158/2021, pubblicata il 26 aprile 2021, il Tribunale di
Brescia rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4574/2017 che, per l'effetto, confermava, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
Il Tribunale, in particolare:
- dichiarava inammissibile l'intervento di in quanto CP_4
effettuato successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, in violazione dell'articolo 268 c.p.c.;
- riteneva che le contestazioni circa l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria non fossero condivisibili, dal momento che l'ingiungente aveva prodotto copia del contratto di leasing sottoscritta dall'utilizzatrice; che, a fronte della produzione del suddetto contratto, non era necessaria la produzione della certificazione ex art. 50 TUB;
che, inoltre, erano stati allegati i successivi atti di variazione e il verbale di consegna del bene immobile, dando così prova sia dell'an che del quantum della pretesa creditoria;
- non entrava nel merito delle contestazioni circa la contabilizzazione di somme non dovute e la nullità delle pattuizioni per oneri finanziari, interessi e capitalizzazione, rilevandone l'assoluta genericità;
- dichiarava inammissibile l'eccezione circa la violazione della normativa antiusura, essendosi l'attore limitato ad indicare il tasso soglia alla data di conclusione del contratto, senza raffrontarlo con il tasso moratorio e il tasso effettivo convenuti;
sottolineava che tale genericità non poteva essere supplita dal giudice, non potendo questi rilevare d'ufficio nullità che non emergano ex actis;
- quanto alle fideiussioni, ne escludeva la nullità, rilevando che il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, costituendo questa un distinto ed autonomo centro d'imputazione e potendo sussistere l'interesse del creditore a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo;
- riteneva inconferente il richiamo all'art. 1956 cod. civ., non trattandosi di fideiussioni aventi ad oggetto una “obbligazione futura”;
- rigettava l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, rilevando che parte attrice non aveva tempestivamente allegato la sussistenza di intese in violazione della concorrenza precedenti la conclusione dei contratti, né aveva prodotto il provvedimento di Banca
d'AL n. 22/2005, atto amministrativo non qualificabile quale fatto notorio.
(già “Sogno bimbo di Controparte_1 Controparte_2
), CL SA e proponevano
[...] Parte_1 CP_2
appello, affidandosi a tre motivi.
Si costituiva e, per essa, la mandataria Controparte_3 CP_4
quale cessionaria dei crediti di chiedendo il rigetto Controparte_7
dell'appello.
All'udienza del 9 marzo 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 dicembre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza deliberata il 21 maggio 2025 la Corte, ritenendo necessario il deposito degli atti allegati alla comparsa di risposta di nel Controparte_7 giudizio di primo grado, non ricompresi nell'“allegato B” di parte appellata, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti termine fino al 10 settembre 2025 per la produzione dei suddetti documenti e rinviando all'udienza del 17 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta che, tanto nella fase monitoria quanto nel giudizio di opposizione, l'ingiungente - odierno appellato non avrebbe provato il credito, non avendo prodotto la certificazione ex art. 50
T.u.b. e avendo allegato copia del contratto di leasing che risulterebbe totalmente illeggibile, rendendo così impossibile operare un vaglio di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente dovuto.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale, con riferimento alla lamentata contabilizzazione di somme non dovute e alla nullità delle pattuizioni per oneri finanziari - eventualmente anche in violazione della normativa antiusura -, ha ritenuto la genericità della contestazione. Lamentano, infatti, che l'approfondimento di tali profili sarebbe risultato impossibile proprio in ragione dell'illeggibilità del contratto di leasing.
In particolare, quanto alla mera indicazione del tasso soglia alla data di conclusione del contratto, senza raffronto con il tasso pattuito, evidenziano che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che tali dati non erano in alcun modo evincibili dalla scheda contrattuale, che si limiterebbe a prevedere il tasso leasing - pari al 5,78% -, senza indicare il tasso mora, illeggibile nelle condizioni generali.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta la nullità delle fideiussioni azionate, in primo luogo, perché debitore e garante coinciderebbero, essendo e già soci illimitatamente responsabili della Parte_1 CP_2
società debitrice principale, in secondo luogo, perché lo schema contrattuale sarebbe conforme a quello predisposto dall'ABI e sanzionato dal provvedimento di Banca d'AL n. 22/2005, senza che possa rilevare la mancata produzione del suddetto provvedimento, essendo questo fatto notorio, così che la relativa nullità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale.
Ciò posto, il primo motivo d'appello è infondato.
Va ribadito che in sede monitoria, ha prodotto copia del Controparte_7
contratto di leasing regolarmente sottoscritto dall'utilizzatrice (che, anche in questa sede, non contesta di aver concluso il contratto), dei successivi atti di variazione, del verbale di consegna del bene immobile, nonché dell'estratto conto relativo al contratto ed ha, quindi, provato il suo credito.
Ai fini della prova del credito, non è invece necessaria la produzione dell'attestazione ex art. 50 T.u.b. che è invece, sufficiente, solo in sede monitoria, a provare la certezza e liquidità del credito ( “La Banca d'AL e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”).
Neppure appare condivisibile la tesi di parte appellante, per cui il credito non sarebbe stato provato in ragione della lamentata illeggibilità del contratto.
La Corte, infatti, pur dando atto della non agevole lettura delle sole condizioni generali del contratto allegato, rileva che, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”. Gli odierni appellanti non possono, quindi, dolersi di non conoscere dette condizioni da loro sottoscritte, in quanto, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto richiedere copia maggiormente leggibile e, quindi, conoscere dette condizioni.
Il rigetto del primo motivo d'appello rende superfluo l'esame del secondo, che rimane assorbito, fondandosi anch'esso sull'illeggibilità delle condizioni contrattuali. Evidenzia, in ogni caso, la Corte che, dalle condizioni contrattuali, è possibile evincere chiaramente il tasso leasing (5,78%, pag. 1 del contratto) ed il tasso di mora (5 punti in più sul Tasso Euribor 3 Mesi div/360, pag. 12 del contratto), sicché, almeno sul punto, le censure avrebbero dovuto essere puntuali e specifiche, dovendosi, pertanto, condividere il giudizio di genericità formulato dal Tribunale.
Il terzo motivo d'appello è infondato.
Quanto all'eccepita nullità della fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, la Corte ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui
“Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo
l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale (quali, ad esempio,
l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c.); in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società.” (Cass.
22 marzo 2018, n. 7139; vd. anche: Cass. 5 maggio 2016, n. 8944; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4528; Cass. 12 dicembre 2007, n. 26012).
Quanto, poi, alla lamentata nullità per conformità allo schema ABI sanzionato dal provvedimento di Banca d'AL n. 22/2005, la Corte rileva che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di fideiussione omnibus, cui si riferisce, invece, lo schema ABI in questione. La fideiussione oggetto di causa è, infatti, specifica, in quanto prestata in relazione al contratto di leasing sulla cui base è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicate in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: 1) rigetta l'appello, proposto da (già “ Controparte_1 [...]
), CL SA e Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1158/2021, CP_2
pubblicata il 26 aprile 2021;
2) condanna in solido tra loro (già “ Controparte_1 [...]
), CL SA e Controparte_2 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in CP_2
favore di parte appellata costituitasi per il tramite della Controparte_3
mandataria che si liquidano in € 1.134,00 per la fase di CP_4
studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed €
1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, Iva e Cpa.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MI NO PP AG