Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/06/2025, n. 10989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10989 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05443/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5443 del 2021, proposto da AR IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- della nota prot. A.254797, comunicata l'8 marzo 2021, con cui l’Amministrazione intimata, a conclusione del procedimento di ricostruzione della carriera del ricorrente, ha negato il riconoscimento dei servizi da egli svolti in qualità di professore a contratto quali servizi di pre-ruolo, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il professor IC AR agisce per l’annullamento della nota prot. A.254797 del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, comunicata l’8 marzo 2021 a mezzo PEC, con la quale, a conclusione del procedimento di ricostruzione della sua carriera, l’Amministrazione intimata ha negato al ricorrente il riconoscimento dei servizi svolti da egli svolti in qualità di professore a contratto quali servizi di pre-ruolo, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980.
2. Il gravato diniego è stato adottato atteso che, “… tra le figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 non è ricompresa la docenza a contratto ”, sicché “ non appaiono sussistere i presupposti giuridici per il riconoscimento a titolo di servizi pre-ruolo ai sensi dell’art.103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dell’attività di docenza a contratto svolta…in via non continuativa, presso l’Università LUISS “Guido Carli” dal 01.11.2007 al 31.10.2012. In base ai principi dell’Ordinamento, infatti, le disposizioni che riconoscono vantaggi economici non sono suscettibili di interpretazione analogica o, comunque estensiva”.
Sotto diverso profilo è stato altresì rilevato che “ Le conclusioni cui è giunto questo Ateneo allo stato non possono essere [messe] in discussione dai precedenti giurisprudenziali menzionati nell’istanza, dal momento che l’art. 41, comma 6, del D.L. n. 207/2008 ha reso permanente il divieto imposto a tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, “di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche”, salvo diversa determinazione del Dipartimento della Funzione pubblica”.
3. Per chiedere l’annullamento del provvedimento in questione è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 maggio 2021, depositato il 24 maggio successivo, ed affidato ad un’unica doglianza con cui si denunzia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, dell’art. 7 della l. n. 28/1980 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e mancata e/o erronea valutazione di presupposti essenziali”.
Sostiene in sintesi il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto ancorato ad una erronea interpretazione dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/2010, che al comma 2 rinvia espressamente alle fattispecie previste dall’art. 7 della legge n. 28/1980. Il carattere tassativo di tale elencazione avrebbe dovuto però essere inteso in senso relativo, così da ricomprendere nell’elenco dei servizi computabili come servizi di pre-ruolo anche quelli derivanti dagli intervenuti mutamenti di legislazione, onde evitare di assoggettare situazioni assimilabili a trattamenti differenti.
In sostanza secondo il ricorrente, che a sostegno delle sue argomentazioni richiama anche giurisprudenza del Giudice d’Appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020, nn. 3145 e 3146; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2021, n. 2574), la figura del “ professore a contratto ” introdotta dopo l’entrata in vigore della legge n. 28/1980 sarebbe assimilabile, per identità di ratio e analogia delle attività svolte, a quella dei “ professori incaricati supplenti ” espressamente contemplati dall’art. 7, lett. f, della legge in questione, atteso che una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e non discriminazione di cui all’art. 3 della Costituzione.
4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che, in vista della discussione, con memoria del 10 aprile 2025, ha chiesto il rigetto del mezzo di tutela all’esame evidenziando, per un verso, che secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa la figura del professore a contratto non potrebbe essere assimilata a quelle a cui la legge ricollega il diritto al riconoscimento dell’attività di pre-ruolo, in ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro all’esame, caratterizzato da una durata limitata e dall’assenza a monte di qualsivoglia procedura comparativa e valutativa.
Per altro verso, la difesa erariale ha evidenziato che nella fattispecie la domanda di riconoscimento dell’attività svolta come professore a contratto sarebbe stata presentata tardivamente dal ricorrente, che vi avrebbe provveduto oltre il termine annuale dalla immissione in ruolo previsto dalla normativa di settore.
Con memoria del 24 aprile 2025, parte ricorrente ha replicato alle prospettazioni difensive della resistente Amministrazione e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio ritiene che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per derogare all’orientamento prevalente del Giudice d’Appello, che sulla specifica questione ha evidenziato che “ se è pur vero che la figura del professore a contratto è stata introdotta nell’ordinamento dal d.P.R n. 382/1980, successivamente alla legge n. 28/1980, e che pertanto ad essa non avrebbe potuto essere contenuto alcun riferimento nella norma previgente, sussistono egualmente ragioni ostative ad una equiparazione ermeneutica di tale posizione a quelle elencate tassativamente dall’art. 103 più volte richiamato (in particolare sub f)), che afferiscono non tanto al nomen attribuito alla funzione, quanto ad argomenti sostanziali...Tali argomenti riguardano, in particolare, l’assenza, per la selezione di tale figura professionale, di qualsivoglia procedura comparativa e valutativa. Si tratta di una circostanza che va considerata rilevante rispetto al conflitto con l’art. 97 Cost., come considerato dalla Corte Costituzionale nella richiamata ordinanza n. 480/2002, la cui pregnanza argomentativa rileva indipendentemente dall’applicabilità o meno erga omnes del relativo dictum, quale principio pienamente condivisibile rispetto alle valutazioni in sede di appello delle ragioni poste a base della controversia. Da tali considerazioni discende la non assimilabilità dei servizi resi dall’appellante a quelli tassativamente indicati dall’art. 103, pur, si ribadisce, considerato alla luce della successiva evoluzione ordinamentale, né dal punto di vista testuale né da quello sostanziale. Deve pertanto essere confermato l’orientamento che riconosce all’elencazione dei servizi pre-ruolo di cui all’art. 103 della l. 382/1980 carattere tassativo, in quanto tale non estensibile in via interpretativa ad altre ipotesi ivi non contemplate (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VI, sent. 2811/2019)” (Consiglio di Stato, sez. VII, 29 agosto 2022, n. 7512).
Deve essere, dunque, condiviso il consolidato orientamento con cui il Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4694 e, da ultimo, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9464) ha ribadito che l’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 contiene una elencazione tassativa dei servizi prestati prima della nomina o conferma in ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto tale non estensibile in via interpretativa ad altre ipotesi ivi non contemplate.
Il Collegio ritiene dunque che la resistente Amministrazione abbia legittimamente negato al ricorrente il riconoscimento a fini di carriera del servizio prestato quale professore a contratto, alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche che, nel ribadire la tassatività dell’elencazione contenuta nell’art. 103 citato, hanno escluso in punto di diritto che la figura del professore a contratto sia assimilabile, anche secondo una interpretazione dinamica, ai servizi pregressi riconosciuti dalla normativa di settore.
6. Per le ragioni esposte, in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
7. Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la questione sottoposta all’esame del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO