TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5208/2017 R.G. vertente tra
, nata a [...] il venticinque novembre 1979, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Venezian n. 23, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Letizia Anastasi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– opponente –
E
, nato a [...] l'uno maggio 1963, C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Verdi n. 85, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Concetta Bosurgi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1
– opposto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che: Parte_1
- in data 7 aprile 2017 formulava, per il tramite dell'agenzia immobiliare una proposta di acquisto dell'immobile sito in Messina, via Controparte_2
Principessa Mafalda, is. 513, n. 10, di proprietà di , e Controparte_1 CP_3
Controparte_4
- contestualmente alla sottoscrizione della proposta, la consegnava Parte_1
all'agente immobiliare l'assegno n. 7211995792-01 dell'importo di euro 5.000,00, in favore di , a titolo di deposito fiduciario, quale forma di garanzia Controparte_1
della proposta formulata e non come titolo di credito da incassare;
- l'assegno veniva, infatti, consegnato dalla privo di data e Parte_1
dell'indicazione del luogo di emissione, in quanto avrebbe dovuto essere sostituito con un altro idoneo titolo di pagamento al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita;
- nonostante l'opponente avesse richiesto alla agenzia immobiliare, sia prima che dopo la sottoscrizione della proposta di acquisto, la documentazione relativa all'immobile, questa non veniva fornita, eccezion fatta per la copia informale della piantina dell'appartamento;
- veniva rassicurata, tuttavia, sulla conformità dell'immobile dal punto di vista urbanistico e edilizio, nonché sull'inesistenza di vincoli, vizi, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli;
2
- attesi i continui rinvii da parte dell'agenzia e del proprietario per la consegna della documentazione richiesta, in data 24 aprile 2017, faceva eseguire la visura storica dell'immobile oggetto della proposta di acquisto, nonché ispezione ipotecaria, in esito alla quale veniva a conoscenza dell'esistenza di una ipoteca giudiziale iscritta in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di ed in favore della Controparte_1
Banca Agricola Popolare di Ragusa, per un importo complessivo di euro 40.828,94,
gravante sulla parte dell'immobile di proprietà del CP_1
- vista l'esistenza dell'ipoteca, la comunicava all'agenzia immobiliare Parte_1
la volontà di non voler più stipulare il contratto definitivo, per via dell'inadempimento di parte venditrice che non aveva fornito le informazioni necessarie, in violazione dei principi di buona fede e correttezza;
- venendo, quindi, meno l'efficacia della proposta di acquisto, l'opponente chiedeva la restituzione del titolo rilasciato a garanzia della proposta;
- decorso il termine essenziale e finale del 20 maggio 2017, fissato nella proposta d'acquisto per la stipulazione del definitivo, l'opponente inviava al e CP_1
all'agenzia immobiliare, con raccomandata del 30 maggio 2017 e anche tramite pec,
una comunicazione con cui rilevava la perdita di efficacia della proposta formulata il 7
aprile 2017, per fatto e colpa esclusivi di parte venditrice, nonché per la decorrenza del termine finale per la conclusione del contratto definitivo, chiedendo la restituzione del titolo azionato;
- in data 1 giugno 2017, la riceveva da parte del una missiva Parte_1 CP_1
contenente una formale convocazione per il giorno 8 giugno 2017 per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita, alla quale rispondeva affermando che la
3
proposta di acquisto aveva perso efficacia per inadempimento della parte venditrice e chiedendo la restituzione dell'assegno rilasciato a garanzia della proposta;
- il con atto di precetto (oggetto della presente opposizione), intimava CP_1
alla opponente il pagamento della somma di euro 5.196,98.
Ciò premesso, l'opponente chiedeva che venisse dichiarato nullo l'assegno n.
7211995792-01 dell'importo di euro 5.000,00, in quanto privo di data. Per l'effetto,
chiedeva di dichiarare nulla o priva di effetto l'intimazione di pagamento di cui al precetto notificato in data 31 agosto 2017 e gli atti di esecuzione consequenziali posti in essere dal CP_1
Chiedeva, altresì, che venisse dichiarata l'inesistenza del credito del CP_1
richiesto con atto di precetto, attesa la risoluzione della proposta di acquisto,
sottoscritta in data 7 aprile 2017, per grave inadempimento del o che la CP_1
proposta di acquisto venisse annullata per vizio del consenso.
Chiedeva, infine, la condanna del per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. CP_1
Si costituiva il che chiedeva, preliminarmente, di accertare CP_1
l'inammissibilità dell'atto di citazione poiché tardivo, ex art. 617 c.p.c. Nel merito,
chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata.
Veniva espletata prova testimoniale.
All'udienza del 21 marzo 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
4
La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta è
infondata perché l'opposizione proposta dalla deve essere qualificata come Parte_1
opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Invero, l'opposizione all'esecuzione introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma rispetto a quest'ultimo ma pur sempre ad esso funzionalmente collegata.
Attraverso tale forma di opposizione si esercita una azione di mero accertamento negativo, con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo esecutivo o durante il suo svolgimento
(Cass. 20989/2012 e 16610/2011).
Pertanto, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an della esecuzione, cioè
il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, per i vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché della notifica di essi
(Cass. 24047/2009 e 16262/2005).
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non contesta le regolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, bensì l'esistenza stessa del diritto del a CP_1
procedere nei suoi confronti.
5
Pertanto, trattandosi di una opposizione all'esecuzione, deve affermarsi la tempestività dell'azione proposta dalla . Parte_1
È, altresì, priva di fondamento l'eccezione di parte convenuta sulla inammissibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Invero, ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. 10 novembre 2014, n. 162, deve esperire procedimento di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.
In particolare, la norma in esame, al comma 3, lett. c), prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.
Orbene, il presente procedimento ha ad oggetto una opposizione all'esecuzione,
che costituisce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo.
Ne consegue che questo procedimento non è soggetto all'esperimento della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 162/2014.
Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti, si evince che la , in data 7 aprile 2017, ha Parte_1
formulato una proposta di acquisto, pari ad euro 120.000,00, per l'immobile sito in via
Principessa Mafalda, is. 513, n. 10, di proprietà di , e Controparte_1 CP_3
. CP_4 CP_4
Contestualmente alla proposta di acquisto, l'opponente ha consegnato all'agente immobiliare, a titolo di deposito fiduciario, l'assegno n. 7211995792-01 dell'importo
6
di euro 5.000,00, ma privo dell'indicazione della data e del luogo di emissione e,
quindi, in tesi, nullo, aggiungendo che esso fosse stato successivamente ed abusivamente riempito dal CP_1
Deve evidenziarsi, poi, che, secondo quanto espressamente previsto nella allegata proposta d'acquisto, nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, la somma versata a titolo di deposito fiduciario ha assunto la natura di caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., dovendosi dedurre che tra le parti si è concluso un contratto preliminare di compravendita.
Ciò posto, è affermazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità che l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario, ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (Cass.
18831/2024; Cass. 2091/2022; Cass. 20449/2016; Cass. 23208/2016).
Ne discende, quindi, che l'assegno bancario privo della data di emissione, pur essendo formalmente nullo, è valevole come promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione. Pertanto, colui che emette l'assegno, privo di data e di luogo, si assume la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo documento, mediante il successivo riempimento, delle caratteristiche dell'assegno bancario (Cass. 30374/2023 e 35947/2021).
7
In altri termini, chi emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta il rischio che il documento possa essere riempito successivamente dal prenditore e che possa essere utilizzato come assegno.
Nella specie, quindi, la ha emesso un assegno bancario privo della data Parte_1
di emissione e, nell'emetterlo, ha accettato il rischio che l'assegno potesse essere riempito in un momento successivo e che, di conseguenza, potesse essere incassato dal prenditore (come, in effetti, è avvenuto).
Ma, come anticipato, quel titolo ha assunto la funzione di caparra confirmatoria,
ex art. 1385 c.c., in conseguenza della conclusione del contratto preliminare di compravendita, verificatasi nel momento in cui la proponente è venuta a conoscenza dell'accettazione della proposta.
Invero, parte convenuta ha prodotto in atti la proposta di acquisto da cui risulta l' accettazione del promittente venditore in data 18 aprile 2017 e, in data 19 aprile 2017,
la conoscenza dell'accettazione da parte del promissario acquirente.
Ne consegue che, in data 19 aprile 2017, le parti hanno concluso il preliminare di vendita dell'immobile, che si desume anche dalla circostanza che, nello stesso documento, le parti hanno fissato il termine per la stipula dell'atto notarile, definitivo.
A questo punto, deve rilevarsi che l'opponente ha assunto il grave inadempimento del promittente venditore che le ha taciuto l'esistenza di un'ipoteca giudiziale sull'immobile, che risulta dalla visura depositata in atti.
L'opponente, quindi, ha ritenuto che le somme precettate non siano più dovute,
poiché la proposta di acquisto si è risolta e ha perso efficacia.
8
Orbene, la prospettazione dell'opponente è fondata perché la proposta di acquisto (rectius il contratto preliminare) deve ritenersi risolta per il grave inadempimento del promittente venditore.
Più esattamente, parte opponente, solamente dopo la stipula del contratto preliminare di compravendita, è venuta a conoscenza dell'esistenza di una ipoteca giudiziale, taciuta dal promittente venditore, gravante sull'immobile oggetto del preliminare, a seguito di una ispezione ipotecaria eseguita in data 24 aprile 2017,
depositata in atti.
Sulla questione, la giurisprudenza ha stabilito che la mancata dichiarazione del pignoramento dell'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita costituisce inadempimento di non scarsa importanza a carico del promittente, che dà accesso sia ai rimedi contrattuali ricavabili dalla disciplina generale del contratto, tra cui gli artt.
1385 e 1453 c.c., sia ai rimedi previsti dalla disciplina del contratto definitivo, tra cui l'art. 1482 c.c., con facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo e chiedere la fissazione di un termine per la liberazione dell'immobile o optare per la risoluzione o la riduzione del prezzo (Cass. 19294/2020).
In particolare, in caso di impegno unilaterale di acquisto di un immobile,
garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, l'acquirente può
legittimamente rifiutare di stipulare il contratto preliminare, finché le formalità
pregiudizievoli non siano cancellate dal venditore, a meno che non ne fosse a conoscenza (Cass. 27150/2023).
Orbene, nel caso di specie, posto che non risulta espressamente, né dalla proposta di acquisto né da altro documento, che l'immobile in questione fosse gravato
9
dall'ipoteca e che il promittente venditore -che ne aveva l'onere- non ha dimostrato che la controparte fosse, comunque, a conoscenza -al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto e, in ogni caso, successivamente, prima della conclusione del contratto preliminare- dell'esistenza dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 1482 c.c.,
applicabile anche al contratto preliminare, detto contratto deve essere risolto per il grave inadempimento imputabile al promittente venditore.
Né può valere la prospettazione di parte opposta secondo cui, per come emergeva dalla proposta di acquisto, l'immobile avrebbe dovuto essere trasferito libero da vincoli ed ipoteche al momento della stipula del contratto definitivo col rogito notarile, perché
ciò presupponeva che la promissaria acquirente fosse già a conoscenza dell'esistenza dell'ipoteca e di ciò, per quanto detto, non vi è prova.
Pertanto, parte opponente può accedere al rimedio previsto dall'art. 1482 c.c., in tema di compravendita, applicabile -come detto- anche al contratto preliminare, che le consente di non stipulare il contratto definitivo, a seguito della risoluzione del contratto preliminare, in quanto la taciuta esistenza di ipoteche sull'immobile configura un inadempimento grave da parte del promittente venditore (Cass. 24824/2018 e
23956/2013).
Peraltro, posto che l'art. 1337 c.c. prevede che le parti devono comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative ed in quella di formazione del contratto,
l'aver taciuto l'esistenza dell'ipoteca giudiziale gravante sull'immobile compravenduto è un comportamento contrario a buonafede che, come acclarato dalla giurisprudenza sopramenzionata, integra un grave inadempimento.
10
Inoltre, i testi escussi ( e ) hanno confermato che alla non Tes_1 Tes_2 Parte_1
era stata data alcuna notizia circa l'esistenza dell'ipoteca sull'immobile de quo.
Ancora, dalla visura catastale, si evince che, in data 8 giungo 2017, data in cui ha invitato l'opponente per la stipula del definitivo, l'ipoteca Controparte_1
giudiziale era ancora iscritta sull'immobile oggetto del preliminare.
Pertanto, atteso il grave inadempimento del promittente venditore, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e,
conseguentemente, il precetto deve essere annullato, perché la non deve più Parte_1
alcuna somma al né a titolo di caparra confirmatoria né a titolo di promessa CP_1
di pagamento.
Deve ritenersi, infine, l'inesistenza dei presupposti per dichiarare la pretesa responsabilità aggravata dell'opposto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, anche in considerazione dei diversi profili che l'hanno caratterizzata, non sussistono sufficienti elementi per affermare che l'iniziativa giudiziaria, culminata con l'atto di precetto, fosse connotata da malafede o colpa grave, né l'opponente ha,
comunque, dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Ne consegue il rigetto di tale domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione al precetto proposta da nei confronti di , dichiara la Parte_1 Controparte_1
11
risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti e, per l'effetto, annulla il precetto.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
che liquida in euro 2.552,00 per compensi ed euro 125,00 per Parte_1
spese vive, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Messina, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.