Versione
20 agosto 1954
20 agosto 1954
Art. 4.
Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonche' per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.
Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonche' per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 25/07/1985, n. 219Provvedimento: […] Il tributo è dovuto in aggiunta all'IGE che si sconta all'atto dell'importazione (cfr. l'art. 4 della citata legge n. 570 del 1954 e l'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762) e va rapportata all'IGE che il prodotto tassato avrebbe assolto durante la fabbricazione in Italia. […]Leggi di più...
- imposta di conguaglio·
- dpr 14 agosto 1954, n. 676; dpr 23 agosto 1960, n. 905.·
- importazione di acquavite·
- assunta violazione del principio della parita' tributaria tra prodotti nazionali ed esteri·
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- sent. 219/85 a. tributi in genere·
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- cst artt. 11, 3 e 53.·
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- sent. 219/85 b. tributi in genere