Art. 4.
Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonche' per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.
Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonche' per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.