Articolo 4 della Legge 31 luglio 1954, n. 570
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 agosto 1954
Art. 4.
Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonche' per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.
Entrata in vigore il 20 agosto 1954
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