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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/09/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 1719 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2024, vertente tra (codice fiscale Parte_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Angelo Castiglioni del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, appellante, contro (codice fiscale ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Monica Gargantini del foro di Milano in forza di mandato in atti, appellata.
Motivi della decisione
Trattasi di appello introdotto dall'attrice nei confronti del convenuto con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitosi ritualmente il convenuto, sulle conclusioni di seguito esposte è stato trattenuto in decisione all'udienza del
4 giugno 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico che l'appellato ha ottenuto dal Giudice di Pace di
Treviglio decreto di ingiunzione all'appellante della somma di
3.084,97 euro.
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Ha ottenuto la tutela monitoria affermando di aver acquistato dall'appellante un immobile facente parte del Supercondominio
Enrico Fermi di Treviglio;
ha aggiunto di aver corrisposto al
Supercondominio la sunnominata somma di 3.084,97 euro per spese condominiali di natura straordinaria deliberate in data anteriore alla vendita dell'immobile.
1 Il tutto ai sensi del disposto dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Ha quindi agito in via monitoria in regresso nei confronti dell'appellante, onde ottenere il rimborso di quanto a suo dire dovuto.
Emesso il decreto, si è opposta l'odierna appellante, chiedendo la revoca del decreto stesso.
Con vittoria di spese.
Ha fondato la pretesa, sostanzialmente, affermando che l'appellato non aveva fornito prova del fatto che gli oneri de quibus fossero stati deliberati dall'assemblea anteriormente alla vendita dell'immobile all'appellato, assumendo, anzi,
l'assenza di una deliberazione assembleare antecedente alla vendita riguardante i lavori medesimi.
Si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado l'appellato, chiedendo la reiezione dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto.
In ogni caso ha insistito per la reiezione di ogni domanda formulata da controparte e per la condanna in suo favore dell'appellante al pagamento della somma ottenuta in via monitoria.
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace ha affermato la sussistenza della prova del fatto che gran parte degli oneri de quibus erano stati oggetto di delibere assembleari antecedenti alla vendita dell'immobile.
Ha peraltro revocato il decreto essendo risultato che non tutti gli oneri erano stati oggetto di delibere assembleari antecedenti alla vendita dell'immobile.
Per gli oneri oggetto di delibere assembleari antecedenti alla vendita ha pronunciato condanna a favore dell'appellato e a carico dell'appellante al pagamento della somma (minore rispetto a quella azionata in via monitoria) di 3.060,75 euro, maggiorata degli accessori del credito.
2 Ha poi condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado e di quelle relative alla fase monitoria.
Propone gravame avverso la suddetta sentenza l'appellante, fondando le sue doglianze su due distinti motivi.
In primo luogo, in ciò sostanziandosi il primo motivo di appello, ribadisce che gli oneri ottenuti dall'appellato in sede monitoria non sono stati oggetto di deliberazione assembleare antecedente alla vendita dell'immobile (avvenuta il 14 febbraio
2020).
In secondo luogo si duole delle statuizioni contenute in sentenza in ordine alle spese.
Chiede e conclude, dunque, per la riforma della sentenza, previo accertamento di nulla dovere all'appellato.
Insta per la vittoria in punto spese e conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento degli incombenti di tal fatta già esplicitati nel procedimento di primo grado.
L'appellato chiede la reiezione dell'appello.
Propone poi appello incidentale, affermando che tutti gli oneri oggetto della tutela monitoria sono stati oggetto di deliberazione assembleare antecedente.
Insta dunque per la conferma del decreto e per il pagamento in suo favore dell'intera somma richiesta in sede monitoria, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli accessori del credito.
Insiste per la vittoria in punto spese e per la condanna di controparte ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
L'appellante chiede la reiezione dell'appello incidentale e della domanda proposta ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi, in primo luogo, all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà
3 agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Nella disamina del primo motivo di appello, pare al Giudicante prudente propendere per la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
Risulta infatti provato che gran parte delle opere relative agli oneri oggetto dell'ingiunzione sono state oggetto di delibera antecedente.
Pertanto, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale affermato nella pronuncia della Suprema Corte numero 24654 del 2010, correttamente i detti oneri devono essere accollati in capo all'appellante.
La prova sopra indicata è ricavabile in rimo luogo dal compendio documentale: i documenti 1, 2, 4, 5 e 6 di produzione dell'appellante nel procedimento di primo grado contengono espressioni, pur genericissime, che sono atte a ricomprendere le opere di natura straordinaria oggetto delle doglianze della
. Pt_1
Queste opere, come è emerso dalla testimonianza dell'amministratore di condominio assunta Controparte_2 nel procedimento di primo grado, ciò essendo tra l'altro pacifico, non sono oggetto della prima delibera, adottata nel lontano 2017.
Ora, è incontroverso che quest'ultima delibera riguardò le opere inziali, pari a 242.448,93 euro;
è dunque manifesto che le delibere successive, oggetto di regolare adempimento da parte della , sono riferibili alle successive opere resesi Pt_1 necessarie per l'esecuzione dei lavori, valorizzate in complessivi 74.523,70 euro per l'intero supercondominio (e nella somma chiesta in via monitoria per l'appellante).
Il contegno dell'appellante, che ha corrisposto tutto quanto dovuto in forza delle delibere successive alla prima pretendendo di non pagare solo il saldo (la somma oggetto della pretesa
4 monitoria), è indicativo in tal senso e pare decisamente preferibile valorizzare le dichiarazioni rese dall'amministratore, che ha confermato la tesi de qua, malgrado la non precisa indicazione contenuta nelle delibere.
Dunque, l'appello principale non potrà in punto essere accolto.
Devesi transitare a questo punto alla disamina dell'appello incidentale.
Anche in questo caso pare prudente confermare la sentenza del
Giudice di Pace.
Devesi premettere che gli oneri de quibus riguardano la fornitura e la posa in opera delle ringhiere dei muri delle rampe di accesso ai box.
Come emerge dal documento 16 prodotto in questa sede dall'appellato, il preventivo relativo a tale fornitura e posa in opera è stato inviato dopo la vendita dell'immobile; dunque la delibera di approvazione da parte dell'assemblea non può di certo essere antecedente.
L'appello incidentale non può pertanto essere accolto.
Devesi a questo punto esaminare il secondo motivo di gravame avanzato dall'appellante.
Secondo la sua prospettazione il Giudice di Pace, avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto compensare le spese.
Trattasi di argomentazione non condivisibile considerato il fatto che l'opponente odierna appellante è rimasta indubbiamente soccombente (per la quasi totalità del credito richiesto in via monitoria).
Trattasi di circostanza che può ben comportare la soccombenza in ordine alle spese del procedimento di opposizione.
Ciò può affermarsi, nel caso di specie, anche con riferimento alle spese della fase monitoria, ugualmente poste a carico dell'opponente odierna appellante.
Ciò è avvenuto in quanto il Giudice di Pace ha correttamente applicato la pronuncia della Suprema Corte numero 11606 del 2018
5 e risulta comunque ragionevole tenuto conto, giova ripeterlo, che la richiesta avanzata in via monitoria da era CP_1 eccedente per la minima somma di 24,22 euro (su oltre 3.000,00 euro).
Ad avviso di questo giudicante il Giudice di Pace ha fatto buon governo relazionabile alla controversia in esame e la sua sentenza andrà confermata.
Tale circostanza porta il Giudicante a disporre il carico delle spese del presente procedimento di secondo grado a carico dell'appellante.
Non dovrà poi essere accolta la domanda avanzata dall'appellato nei confronti dell'appellante ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile per assenza del presupposto essenziale di applicabilità della detta norma: la temerarietà della lite.
Quest'ultima infatti presentava aspetti, specialmente quelli in diritto sopra richiamati, che potevano ben meritare un approfondimento di secondo grado.
Stante la soccombenza relazionabile a entrambi gli appelli proposti (principale e incidentale), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'articolo 13 comma 1 quater del Decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta sia l'appello principale sia quello incidentale.
Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione, a favore dell'appellato, delle spese di lite, che liquida in 2.552,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 2 settembre 2025.
6 Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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