Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
856/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/02/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 856/2020 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A SCIACCA (AG), IL 15/02/1945, C.F.: Em_1 Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. LA TORRE VINCENZO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A SCIACCA (AG), IL 20/11/1936, C.F.: CP_2
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE CONVENUTA
DI PRIMA , NATO A SCIACCA (AG), IL 21/06/1970, C.F.: CP_1
C.F._3
DI PRIMA , NATA A SCIACCA (AG), IL 11/11/1965, C.F.: Parte_1
C.F._4
DI PRIMA IGNAZIO, NATO A SCIACCA (AG), IL 05/06/1968, C.F.:
C.F._5
Rappresentato e difeso: dall'Avv. DI PRIMA SE
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Proprietà
1
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.09.2024
Conclusioni di parte convenuta: CP_2
CONTUMACE =============
Conclusioni di parte convenuta: DI PRIMA SE + 2
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.09.2024
IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva l'intestato Tribunale Parte_2
per ivi sentir accogliere le seguenti domande:
- “Accertare e Dichiarare il diritto del Sig. di ottenere la Parte_2 divisione giudiziale dell'immobile sito in Sciacca nel Vicolo Sortino n. 9, piano primo, come in parte narrativa ed in atti identificato e, per l'effetto, Dichiarare la divisione dello stesso previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale in ragione dei rispettivi titoli di proprietà e secondo quanto verrà stabilito dal C.T.U. che vorrà nominarsi per l'esatta valutazione di quanto necessita;
In via subordinata e graduata;
- “Ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c., eventualmente a mezzo di un professionista all'uopo delegato e, conseguentemente, provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote di proprietà giusti correlativi titoli”.
A sostegno delle spiegate domande rappresentava e deduceva di essere proprietario pro-quota ed indiviso del bene immobile esistente in Sciacca nel Vicolo Sortino n. 9, piano primo, identificato al N.C.E.U. del Comune di Sciacca al Foglio 167, p.lla 1945, sub 26.
Avendo interesse alla dismissione di detta proprietà, contattava gli altri comproprietari offrendo loro la cessione ovvero la vendita congiunta a terzi.
Non potendo quindi addivenire alla bonaria soluzione, nonostante l'esperimento della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, incoava il presente procedimento.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti processuali, regolarmente raggiunti dalla notifica dell'atto introduttivo e del relativo decreto, nella contumacia della comproprietaria , si costituivano in giudizio i comproprietari – germani CP_2
- DI PRIMA GI, e , i quali, Controparte_3 Controparte_4
a prescindere dalle spiegate eccezioni preliminari e dalle contestazione dei fatti storici narrati dall'attore, non si opponevano allo scioglimento della comunione ed alla
2 conseguente vendita del bene immobile costituente l'intero asse ereditario, con suddivisione del ricavato secondo le quote di rispettiva proprietà.
In via riconvenzionale, poi, chiedevano la condanna alla refusione pro quota dei costi sostenuti nell'interesse dell'immobile in comunione, oggetto del presente giudizio.
Chiedevano, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
- “preliminarmente, considerato che le difese svolte con la presente comparsa richiedono un'istruzione non sommaria e che la causa si presenta complessa richiedendo sia la soluzione di molteplici questioni di diritto (soprattutto in ragione delle eccezioni preliminari di litispendenza e di giudicato esterno) sia la soluzione di molteplici questioni di fatto e considerato, quindi, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 702-ter, comma 3, c.p.c. per disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario, fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.;
- sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo;
- ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare improponibili, e comunque rigettare, le domande proposte nel presente giudizio in forza del giudicato esterno in senso sostanziale nascente dalla sentenza n. 74/2020 del Tribunale di Sciacca;
- nel merito, subordinatamente alle proposte eccezioni preliminari, con riguardo alla domanda principale, prendere atto della non opposizione dei convenuti alla domanda di divisione proposta dall'attore ed alla vendita dei cespiti al valore già stimato, liquidare in favore di ciascuno dei convenuti Di PR le somme spettanti in relazione alla rispettiva quota di proprietà, pari ad ½ dell'intero, ed alle rispettive quote di proprietà, pari ad 1/3 della metà, con ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale;
- con riguardo alla domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare che Parte_2
è debitore della somma complessiva di € 183,70, condannandolo, per
[...]
l'effetto, a pagare a la somma di € 100,70, oltre agli Controparte_3
interessi legali dalla data del 13.1.2020 fino al soddisfo, ed ai germani Di PR
GI, e la somma di € 83,00, Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 oltre agli interessi legali dalla data del 22.7.2020 fino al soddisfo.”
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, una volta fissata l'udienza istruttoria ex art. 183 c.p.c., su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui al 6° comma c.p.c. e, quindi, il giudizio veniva istruito per il tramite delle prove documentali nonché per il tramite della sollecitata C.T.U. tecnica.
All'esito del deposito della relazione peritale demandata al nominato C.T.U., si rinviava
3 il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024 ove veniva posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni spiegate dalla parte convenuta costituita, relative alla dedotta litispendenza nonché al dedotto giudicato esterno.
In ordine alla eccepita litispendenza, sussistente nel momento in cui la stessa causa venga proposta innanzi a diversi giudici, va rilevato come in questo giudizio non ha ragion d'essere allorché si raffrontano le date di definizione del primo giudizio con quello, ancorché avente la stessa causa petendi e lo stesso petitum, per cui oggi è la presente sentenza.
Il procedimento di più antica iscrizione a ruolo (R.G. 1236/2017) è stato definito per il tramite della sentenza n° 74/2020 del 21.02.2020.
Il procedimento oggi all'attenzione di questo Tribunale è stato incoato per il tramite del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato ed iscritto a ruolo in data 28.09.2020.
Orbene, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., applicabile al caso odierno, non possono proporsi i mezzi di impugnazione ivi indicati decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
A ben vedere, in applicazione del disposto di cui all'art. 155 c.p.c., per il quale nel computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune, ed in considerazione dell'avvenuta riduzione del periodo di sospensione feriale, il termine di decadenza per l'impugnazione e, quindi, il passaggio in cosa giudicata (a prescindere dalla eventuale certificazione da parte della competente Cancelleria) della sentenza
74/2020 era già intervenuto.
Consegue che nessuna litispendenza sussisteva nel momento in cui venne iscritto a ruolo il ricorso introduttivo del presente procedimento e, pertanto, la spiegata eccezione deve essere rigettata.
Miglior sorte non può trovare anche l'eccezione di giudicato sul diritto rivendicato dal ricorrente – odierno attore – , poiché con la sentenza n° Parte_2
74/2020 è stato definito il precedente procedimento di divisione giudiziale per
“improponibilità/inammissibilità delle domande di scioglimento della comunione avanzate da tutte le parti in causa e di ogni altra domanda” poiché è stato rilevato che
“La domanda deve dichiararsi improcedibile non avendo le parti dato dimostrazione nè della legittimazione delle parti in causa, né essendo stata data dimostrazione della proprietà in capo al de cuius del bene immobile caduto in successione”.
4 Essendo conseguenza della mancata dimostrazione della legittimazione ad agire nonché mancando la prova della titolarità del diritto in capo al del cui asse Pt_3
oggi ed allora si discuteva, non sussistendo alcuna statuizione nel merito della titolarità del diritto di proprietà in capo ad ognuna delle odierne parti processuali condividenti, anche l'eccezione, spiegata in tal senso da parte dei convenuti germani DI PRIMA, non può trovare accoglimento.
Entrando nel merito del giudizio, va invece rilevato come la domanda di scioglimento della comunione, con assegnazione dell'intero ovvero con la disposizione della vendita del bene, non può che essere rigettata in assenza del presupposto della commerciabilità dell'immobile oggetto del presente giudizio.
Dall'espletata C.T.U. tecnica, scevra da evidenti errori e/o vizi logici, è emerso che:
- “… allo stato attuale non sia possibile proporre un progetto di comoda divisione in quanto lo stesso dovrebbe essere suddiviso in tre UU.II.UU. di cui ogni U.I.U. dovrebbe rispettare sia il valore economico in base alle quote di proprietà, ovvero Di PR
GI, e 500/1000, 250/1000 e CP_4 Parte_1 CP_2
250/1000, che le superfici minime come per legge”; Parte_2
- “A seguito dei documenti acquisiti presso gli uffici amministrativi di competenza si è potuto costatare che si tratta di un immobile realizzato in epoca antecedente al 1932
e che nel tempo ha subito diversi rimaneggiamenti. Nella fattispecie è stato oggetto di:
- Nulla Osta rilasciato dal Comune di Sciacca per esecuzione di lavori edili relativi all'unità immobiliare di piano primo a nome di (ALL. 13). - Attestazione Parte_2
di Collaudo rilasciato dalla Prefettura di Agrigento in data 02/05/1973 (ALL. 14). Inoltre allo stato odierno, a seguito di sopraelevazioni, ristrutturazioni e modifiche avvenute nel tempo, è in corso presso gli uffici comunali una verifica da parte del tecnico, incaricato da entrambe le parti in causa geom. circa la legittimazione delle CP_5
opere realizzate in quanto vi sono delle discordanze tra i diversi progetti che si sono susseguiti nel tempo, l'estratto di mappa del Catasto Terreni e la Planimetria Catastale all'Urbano, nonché la difformità dei balconi prospicienti il vicolo Sortino, difformità che scaturisce tra lo stato di fatto e la planimetria catastale. A questo riguardo, il sottoscritto
CTU si riserva di rispondere al quesito n. 4bis in quanto si rimane in attesa del proseguo del lavoro del tecnico incaricato da tutte le parti in causa nella risoluzione delle irregolarità suddette”;
-“Una volta risolte dette irregolarità, l'immobile presenterà i requisiti che ne consentano la commerciabilità”.
5 Orbene, è insegnamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, quello per cui: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”
(Cass. SS.UU. n° 25021/2019).
Inevitabile conseguenza della mancanza di regolarità urbanistica dell'immobile, pertanto, è il rigetto della domanda di divisione della comunione ereditaria.
In ordine, infine, alla spiegata domanda riconvenzionale va rilevato come ogni comproprietario ha il dovere e l'obbligo di farsi carico, in ragione della propria quota indivisa del diritto reale, degli oneri derivanti dalla gestione del bene.
Per il tramite dell'espletata C.T.U. è stato accertato che l'importo da riversare al comproprietario che ha sostenuto per l'intero i costi è pari ad € 157,20 per fornitura idrica ed € 83,00 per risarcimento danni corrisposto al terzo danneggiato.
Va da se, allora, che in accoglimento alla spiegata domanda riconvenzionale, l'attore deve essere condannato al rimborso della complessiva Parte_2 somma di € 240,20.
Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la domanda di divisione della comunione ereditaria spiegata dall'attore cui
6 hanno aderito in convenuti costituiti;
- Condanna, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale,
[...]
al rimborso della somma di € 240,20. Parte_2
Spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Sciacca, 03/02/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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