Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3058/2023 (a cui è riunito 3002/2023 r.g.) r.g., vertente
TRA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Ammendola, Alessandro Limatola e Parte_1
Federico Maria Putaturo Donati, giusta procura in atti;
APPELLANTE/APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Antonella Verde e Controparte_1
Giuseppina Moccia, giusta procura in atti;
APPELLANTE/APPELLATO
E
e , rappresentate e difese dall'Avv.to Angela Aiello, Parte_2 Parte_3 giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
La già , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_2 Controparte_3
Torrente, giusta procura in atti;
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi poi riuniti, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva,
[...]
e adivano il Tribunale di Torre Annunziata al fine di ottenere Parte_3 Parte_2
[...] nonché le conseguenti differenze retributive. CP_3
Entrambe, in particolare, deducevano:
- di aver svolto mansioni proprie del livello di inquadramento che era il livello 2A del CCNL Igiene
Ambientale, area spazzamento (il livello più basso possibile). Erano addette allo spazzamento di aree urbane ed ai successivi conferimenti dei rifiuti, e ciò anche a mezzo di veicoli richiedenti la patente B per la conduzione;
- che i suddetti servizi venivano svolti, su affidamento del di , dalla CP_1 Controparte_1
che, tuttavia, impiegava personale della Cooperativa Parte_4
CO.PA.SO e, nello specifico, le parti ricorrenti;
- che in talune occasioni, come attestato anche dai documenti allegati, avevano svolto attività straordinarie di pulizia, sempre nel territorio del Comune di per Controparte_1
l'effettuazione di particolari interventi di bonifica o pulizia e sempre con riguardo a servizi affidati dal Comune di alla;
Controparte_1 Parte_4
- che svolgevano la propria attività sotto la direzione ed il coordinamento dei Responsabili della
; Parte_4
- che il pagamento della retribuzione avveniva per il tramite formale della Cooperativa, la quale tuttavia utilizzava la provvista fornitale dalla Parte_5
- che, peraltro, non erano riconoscibili come lavoratrici della COPASO ma si confondevano con i lavoratori della indossando talvolta finanche la stessa divisa recante il logo Parte_4
Lavoravano spesso in squadre composte promiscuamente da dipendenti e Parte_4 Parte_4
da dipendenti COPASO;
- che, così come gli altri colleghi formalmente alle dipendenze della Cooperativa, utilizzavano attrezzature, macchinari ed utensili di proprietà della come ad esempio Parte_4
attrezzature per la pulizia, veicoli, falciatrici, decespugliatori, dispositivi di protezione etc.;
- che formulavano contestazione e richiesta di assunzione alla;
Parte_4
- che a seguito della messa in liquidazione della società ad intero capitale pubblico, Parte_4
successivamente dichiarata fallita (giusta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 13/2014), il servizio svolto veniva affidato, a seguito di procedura di gara documentata dagli atti allegati, alla
: tra i servizi oggetto dell'affidamento rientra anche quello che per anni ha svolto parte CP_4
ricorrente;
- che la suddetta società, tuttavia, assumeva solo ed esclusivamente i dipendenti formalmente inquadrati nella oggi fallita e non anche chi, comunque, e di fatto svolgeva il servizio Parte_4 affidatole, anche se formalmente inquadrato nell'azienda somministratrice (illegalmente) di manodopera, determinandosi così la palese violazione degli artt. 6 e 8 del CCNL FISE;
Pertanto, le ricorrenti adivano in data 31.10.2014 il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, evocando in giudizio tutti i soggetti sopra indicati Copaso Scarl;
CP_4 Parte_6
e chiedevano, infine, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della quale CP_4 affidataria del servizio di igiene ambientale al quale la ricorrente era stata addetta fino al subentro di quest'ultima (proc.to r.g. 5718/2014).
Veniva chiamato in causa anche il Comune di quale committente Controparte_1 solidalmente responsabile per l'omissione retributiva e contributiva.
Con sentenza n. 1105 del 15/5/2017, il GL presso il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva integralmente la domanda e, per l'effetto, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la dal 24/2/2014 al 01/12/2015, ordinando alla di procedere CP_4 CP_4 all'inquadramento con le decorrenze indicate, nel livello 2 A.
Nel corso del giudizio il servizio venne affidato, a seguito di espletamento di gara di appalto, alla
, e che la difesa della ricorrente richiese al GL di poter chiamare in causa. Parte_1
Tale richiesta fu disattesa.
Pertanto, al fine di garantire la continuità del rapporto di lavoro, le ricorrenti chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare il loro diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della per il periodo in cui quest'ultima aveva svolto, quale appaltatrice, il servizio di igiene Parte_1 ambientale presso il Comune di , e quindi dal 01.12.2015 al 31.01.2017, Controparte_1 data di subentro di nuova appaltatrice, CP_3
Concludevano, quindi, per: accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, livello 2°, tra la ricorrente e la convenuta a far data dal 01.12.2015 Parte_1 al 31.01.2017 e condannare la medesima al pagamento, in loro favore, del danno subito per effetto della mancata assunzione, per un importo pari alle mensilità maturate e non percepite, per un totale di € 30.306,12. Oppure condannarsi la medesima al pagamento della maggiore o minore somma richiesta decidendo anche in via equitativa;
vittoria di spese con attribuzione.
Veniva, dunque, accertata con sentenza n. 487/2020 la costituzione del rapporto di lavoro tra la
[...]
e le lavoratrici dal 1/12/2015 al 31/1/2017. Pt_1
Successivamente alla è subentrata, nella gestione del servizio di igiene ambientale, la Parte_1 [...]
nei cui confronti è rivolta l'odierna domanda. CP_3
Si costituiva in giudizio la la quale sosteneva l'infondatezza delle richieste Controparte_3 formulate dalle lavoratrici in ragione della mancata indicazione del nominativo delle ricorrenti nelle liste consegnate dalla e nell'elenco allegato al CSA dal Comune resistente degli operai Parte_1 aventi diritto al passaggio di cantiere. Infine, esperiva in via gradata domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al risarcimento del danno direttamente nei confronti della e/o del Parte_1
Comune in solido tra loro, ovvero tenere indenne e manlevata la da ogni Controparte_3 conseguenza pregiudizievole.
Si costituivano in giudizio la ed il che resistevano CP_5 Controparte_1 alla domanda di manleva.
Il Tribunale, rilevato il passaggio in giudicato dei precedenti giudizi con conseguente irrevocabilità delle statuizioni ivi contenute, riteneva, anzitutto, pacifico fra le parti che la situazione delle ricorrenti non era stata portata tempestivamente a conoscenza della . Controparte_3
Esaminate le risultanze istruttorie riteneva, dunque, provato il verificarsi di un caso di illegittima interposizione nel lavoro, nei rapporti fra l'impresa che formalmente impiegava i ricorrenti con l'impresa cessata e cui è succeduta, dopo un'altra impresa, la ed infine la società Pt_1 convenuta nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro con quest'ultima. CP_3
Rilevava, altresì, che le lavoratrici dovevano ritenersi come impiegate fin dall'inizio con la con un contratto a tempo indeterminato e che fossero state di fatto adibite allo stesso Parte_4 servizio degli altri dipendenti della Parte_4
Emergeva, infine, lo svolgimento della predetta attività per un periodo dall'assunzione non inferiore a 240 gg., antecedenti all'inizio della nuova gestione.
Pertanto, risultavano realizzati i requisiti previsti dalla normativa vigente, per il passaggio prima Cont all'impresa subentrante , poi per analoghe ragioni all'impresa ulteriormente subentrante CP_4 ed infine alla in virtù dell'art. 6 del CCNL applicabile. Parte_1 CP_3
Il Tribunale, con sentenza n. 853/2023, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato delle ricorrenti con la a far data dall'1.02.2017 e la sussistenza di una Controparte_3 responsabilità del e della per non aver comunicato all'impresa subentrante CP_1 Pt_1 [...] la sussistenza di ulteriori lavoratori che avevano un contenzioso in corso. Controparte_3
Ravvisava, nel caso in esame, l'esistenza di una condotta illecita – come tale generatrice di responsabilità a prescindere dal disposto degli artt. 29 d.lgs. 276/03 e 1676 c.c. - del della CP_6 dato che la clausola generale di buona fede gli avrebbe imposto di comunicare alla società Parte_1 subentrante la sussistenza del predetto contenzioso.
Da quanto precede, discendeva la legittimazione passiva della e del in relazione Parte_1 CP_1 alle domande risarcitorie proposte dalla Controparte_3
Pertanto, il Tribunale di Torre Annunziata condannava l' al pagamento delle Controparte_3 differenze retributive dovute ed a rivalersi sul Comune e/o sulla per la medesima somma Parte_1 versata. Avverso la sentenza in esame proponevano, con separati ricorsi, poi riuniti, appello il
[...]
e la Controparte_1 Parte_1
Entrambe impugnavano il capo della sentenza in cui era stata affermata la loro responsabilità contrattuale in ordine alla mancata assunzione delle lavoratrici in quanto, in violazione del principio di buona fede, non avrebbero comunicato alla l'esistenza di un contezioso in corso Controparte_3 con le germane al momento del passaggio di cantiere del 27.1.2017. Parte_2
La sosteneva l'illogicità della motivazione non essendo stata a conoscenza, al momento Parte_1 del passaggio di cantiere, di alcun contezioso da comunicare alla società subentrante ritenendo, altresì, che alcun obbligo scaturisse dalla normativa vigente circa l'inserimento tra i nominativi trasmessi all'ente subentrante di chiunque avesse rivendicato, in via giudiziale o stragiudiziale, il possesso di tali requisiti. Rilevava, inoltre, che le germane – al momento Parte_2 dell'avvicendamento dell'appalto in questione- non risultavano dipendenti della deducente società essendo stato il relativo diritto accertato solo con sentenza n. 487/2020 e, dunque, successivamente al passaggio di cantiere con la Lamentava, ulteriormente, che le sorelle CP_3 Parte_2 dalla data del 23.2.2014 - in cui fu comminato il licenziamento dalla CO.PA.SO. – continuavano a percepire le retribuzioni da parte di tutte le società susseguitesi nel tempo le quali, a suo dire, non avrebbero alcuna responsabilità in ordine alla mancata assunzione delle lavoratrici.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto di tutte le richieste formulate dalle nel precedente giudizio nonché della domanda riconvenzionale di Parte_2 manleva proposta dalla Controparte_3
Il con separato ricorso, censurava la decisione del primo Controparte_1 giudicante lamentando l'illogicità e la carenza di motivazione non potendo essere ascritta in capo allo stesso alcuna responsabilità contrattuale per violazione della clausola generale di buona fede non essendo stato parte del giudizio in cui veniva accertata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Pertanto, alcuna comunicazione poteva essere effettuata dal Comune alla Pt_1 società subentrante non essendo a conoscenza del contenzioso in oggetto. Controparte_3
Chiedeva, quindi, la riforma della gravata sentenza con l'accertamento dell'assenza della responsabilità risarcitoria in capo al e la nullità della condanna come statuita. CP_1
Si costituivano le sorelle e l' che chiedevano il rigetto delle richieste Parte_2 Controparte_3 formulate e la conferma delle statuizioni contenute nella gravata sentenza.
Si costituiva, altresì, la reiterando le difese specificamente argomentate già nel gravame Parte_1 proposto.
Non si costituiva nel giudizio recante rgn 3002/2023 il e ne va, Controparte_1 quindi, dichiarata la contumacia. All'udienza del 21.1.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
Preliminarmente va dichiarata la ammissibilità della impugnazione proposta dal
[...] essendo stata la sentenza depositata in data 8.06.2023 e l'atto di appello depositato CP_1 in data 11.12.2023, e indi nel termine semestrale di legge, ove si consideri che il giorno 8.12.2023 era da ritenersi festivo al pari, al fine che ci occupa, dei giorni 9 e 10 dicembre siccome cadenti di sabato e domenica.
Invero l'art. 155 c.p.c., comma 4, prevede che “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; laddove i commi 5 e 6 del succitato art. 155 c.p.c. prevedono che: “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Sempre in via preliminare, in assenza di appello incidentale da parte della è da Controparte_2 ritenersi cosa giudicata la statuizione della gravata sentenza che ha riconosciuto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le ed essa Società con decorrenza 1.02.2017 con Parte_2 le conseguenti pronunce risarcitorie.
Entrambe le appellanti censurano il capo della sentenza che, sul presupposto di una responsabilità risarcitoria delle stesse per violazione del dovere di buona fede, le ha condannate a manlevare la dalle somme da erogare alle in virtù dell'avvenuto riconoscimento Controparte_2 Parte_2 del rapporto di lavoro.
In particolare, s'impugna la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha statuito che “Nel caso in esame viceversa è emersa, ed è sostanzialmente non contestata nei presupposti di fatto, una responsabilità del e della per non aver comunicato all'impresa subentrante CP_1 Pt_1 [...] la sussistenza di ulteriori lavoratori che avevano un contenzioso in corso. Si ravvisa, Controparte_3 quindi, nel caso in esame appunto un quid pluris consistente in una condotta illecita del e CP_1 della dato che la clausola generale di buona fede gli avrebbe imposto di comunicare alla Pt_1 società subentrante la sussistenza del predetto contenzioso. Da quanto precede, discende la legittimazione passiva della e del in relazione alle domande risarcitorie proposte Pt_1 CP_1 dalla Controparte_3
Ragionare diversamente, a sommesso avviso di questo giudice, significherebbe legittimare condotte illecite in palese contrasto con la clausola generale di buona fede. Quindi, ferma l'adesione del presente giudice all'orientamento sopra citato, che esclude la possibilità di ravvisare, tout court ed
a prescindere da condotte illecite, una responsabilità solidale del e della CP_1 Pt_1 semplicemente per garantire le retribuzioni, è chiaro che, appunto nel caso in esame, ci si trova di fronte ad un caso diverso, in cui si fa valere una condotta illecita, autonomamente generatrice di responsabilità a prescindere, si ripete, dal disposto degli art. 29 cit. e 1676 c.c.
In altri termini l'art. 6 FISE prevede espressamente che l'impresa cessante trasmetta al committente, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno
e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale. La stessa norma prevede la comunicazione da parte dell'impresa cessante all'impresa subentrante dell'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati al passaggio di cantiere (cfr. commi 7 e 8). La lettura di questa norma alla luce del principio ermeneutico di buona fede imponeva la comunicazione sia al (che peraltro era CP_1 già a conoscenza del contenzioso essendone direttamente coinvolto) dei nominativi delle odierne ricorrenti, come oggetto di contenzioso e poi la conseguente comunicazione dei predetti nominativi alla ' chiaro che tale comunicazione, sempre in ossequio alla clausola Controparte_3 generale di buona fede, doveva essere fatta anche da (che per definizione era a conoscenza CP_1 del contenzioso essendone parte).
Questo inadempimento sia della che del alle clausole contrattuali che regolano il Pt_1 CP_1 contratto di appalto, come integrate dalla contrattazione collettiva ed interpretate alla luce della più volte citata clausola di buona fede, costituisce una evidente fonte di responsabilità contrattuale, vertendosi fra l'altro in un'ipotesi di successione nel contratto di lavoro, con conseguente responsabilità per inadempimento ex 1218 c.c. e, quindi, a prescindere dall'applicabilità delle norme sopra citate (art. 29 cit. ed art. 1676 c.c. che non hanno riguardo all'ipotesi di una commissione di un illecito da parte della stazione appaltante).
Questa responsabilità viene accertata in questa sede e, quindi, non assume rilievo che il CP_1 non abbia partecipato ad altri giudizi.
Quindi in ossequio all'orientamento sopra citato, condiviso anche dalla Corte di Appello di Napoli, deve essere rigettata la domanda di manleva non potendosi ravvisare una responsabilità solidale ex art. 29 cit. ed art. 1676 c.c., ma deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno della nei confronti della e del Controparte_3 Pt_1 Controparte_1
Quindi la potrà chiedere le somme a titolo di risarcimento, alla ed al Controparte_3 Pt_1
Comune di solo dopo aver effettivamente corrisposto le predette somme alle odierne CP_1 ricorrenti.
L'importo del predetto risarcimento non può che essere parametrato alla cifra che la CP_3
alla quale non appare potersi addebitare alcuna responsabilità per la iniziale mancata
[...] assunzione delle odierne ricorrenti, dovrà corrispondere alle predette ricorrenti. Con riferimento ai loro rapporti interni potendosi presumere una pari responsabilità nella commissione dell'illecito ciascuno, sia la che il dovrà rispondere Pt_1 Controparte_1 della somma eventualmente successivamente versata alla in ragione della Controparte_3 metà”.
L' assunto non può essere condiviso.
Invero nessun obbligo di comunicazione pare potersi configurare né in capo al né in capo CP_1 alla e ciò per l'elementare rilievo che sia la sentenza n. 1105/2017 (con cui è stato accertato Pt_1 che l'effettivo datore di lavoro delle era la con Parte_2 Controparte_7 conseguente riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le stesse e la Ego Service, nuova affidataria del servizio di appalto, dal 24.02.2014 all'1.12.2015) che la sentenza n. 487/2020
(con cui, in forza della precedente statuizione, è stata accertata la costituzione di un rapporto con la dall'1.12.2015 al 31.01.2017) sono intervenute in epoca successiva all'assunzione Parte_1 dell'appalto da parte della Controparte_3
Al momento del passaggio di cantiere non era pertanto accertata la sussistenza, tra i lavoratori in forza alla impresa uscente, delle ricorrenti Parte_2
CP_ In particolare per quanto riguarda l Comunale la sola conoscenza di un giudizio intrapreso dalle nei confronti della Ego Service non pare idonea a costituire un obbligo di comunicazione Parte_2 del personale in forza alla sia perché la sentenza accertativa del diritto all'assunzione è Parte_1 intervenuta in epoca successiva al passaggio di cantiere di cui è causa, sia perché il non ha CP_1 preso parte al giudizio tra le e la Parte_2 Parte_1
Parimenti, per quanto riguarda la è da escludere un obbligo di comunicazione ex art. 6 Parte_1 del Contratto Fise.
Ed infatti, com'è del tutto pacifico tra tutte le parti in causa, la domanda delle sorelle di Parte_2 costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della è stata avanzata con i separati ricorsi Pt_1 depositati il 2.10.2018, ossia due anni più tardi dalla cessazione dell'appalto e del contestuale passaggio di cantiere con la (giudizio RG 5999/2018, Tribunale di Torre Annunziata CP_3
Sez. Lav.).
All'atto del passaggio di cantiere con la detta del 27.1.2017, la deducente si CP_3 Pt_1
è attenuta pedissequamente alle disposizioni di legge ed alla contrattazione collettiva in tema di successione di appalti e, “nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza” (cfr. art. 6, co. 3 CCNL di settore, doc. D), ha trasmesso alla Stazione appaltante ed alla subentrante
[...]
, tra l'altro, l'elenco nominativo dei dipendenti distinto tra addetti a tempo pieno e addetti CP_3
a tempo parziale, ecc., con la relativa documentazione. In tale elenco regolarmente trasmesso alla subentrante ed alla stazione appaltante non erano indicati
– né avrebbero potuto essere indicati – i nominativi delle sigg.re “come oggetto di Parte_2 contenzioso”, come preteso dal primo Giudice, in quanto, come detto, non vi era alcun contenzioso, che, “alla luce del principio ermeneutico di buona fede”, avrebbe potuto essere comunicato alla subentrante.
Emerge, pertanto, di tutta evidenza l'errore in cui è incorso il Tribunale, che, sulla scorta del fatto materiale del tutto inesistente di un contenzioso in corso tra le sigg.re e la deducente Parte_2
(oltre che del al momento dell'avvicendamento nell'appalto tra quest'ultima e la Pt_1 CP_1
ha ravvisato una violazione del dovere di buona fede e, quindi, una “responsabilità CP_3 per inadempimento ex art. 1218 c.c.” per non avere comunicato alla subentrante CP_3 all'atto dell'avvicendamento medesimo, la sussistenza di tale inesistente contenzioso.
Né la al momento del passaggio di cantiere con la subentrante del gennaio Pt_1 CP_3
2017 era a conoscenza della pendenza di un giudizio tra le sorelle e la precedente Parte_2 affidataria dell'appalto e/o altri soggetti, non potendo all'evidenza assumere alcun rilievo in tal senso la nota a mezzo pec delle ore 20:16 del 30.11.2015, ossia del giorno prima del passaggio di cantiere tra la precedente affidataria e la deducente peraltro a firma del solo avv. CP_4 Pt_1 CP_9
, con cui quest'ultimo invitava la deducente ed il
[...] Pt_1 Controparte_1
a “prendere atto” dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Torre Annunziata Sez. lavoro del
18.3.2015 che aveva accertato il diritto alla “costituzione di un rapporto ti lavoro alle dipendenze dell'affidataria del servizio di igiene ambientale, dapprima svolto dalla e di poi Parte_4 affidato alla , a far data dal 24/2/2014 …” per i lavoratori indicati nell'incipit della CP_4 missiva “fatta eccezione … per le sigg.re e che hanno intentato Parte_2 Parte_3 separato giudizio nelle forme di cui agli artt. 414 e segg. c.p.c” (cfr. doc. 19, foliario sigg.re primo grado). Parte_2
È fin troppo ovvio, a quest'ultimo riguardo, che la buona fede nell'interpretazione delle disposizioni che regolano la successione negli appalti e, in particolare, della clausola sociale di cui all'art. 6 del
CCNL di settore non poteva estendersi al punto di imporre alla società cessante di inserire Pt_1 nell'elenco nominativo del personale addetto al cantiere, trasmesso alla società subentrante
[...]
in sede di passaggio di cantiere del gennaio 2017, i nominatavi delle sorelle CP_3 Parte_2
“come oggetto di contenzioso” per il sol fatto che due anni prima, il 30.11.2015, la sera prima dell'acquisizione dell'appalto da parte della quest'ultima aveva ricevuto una missiva a firma Pt_1 di un avvocato con l'informativa che “le sigg.re e che hanno Parte_2 Parte_3 intentato separato giudizio nelle forme di cui agli artt. 414”, peraltro nei confronti di altri soggetti. D'altronde, diversamente opinando ovvero imponendo alla società cessante di inserire nell'elenco nominativo di cui all'art. 6 del CCNL di settore da trasmettere alla subentrante al momento del cambio di appalto, oltre ai nominativi del personale in possesso dei requisiti previsti da tale norma per il passaggio di cantiere, anche i nominativi di chiunque avesse rivendicato (o di chi avesse notiziato di aver rivendicato) in via giudiziale o stragiudiziale il possesso di tali requisiti senza che fosse intervenuto un qualsivoglia accertamento, si configurerebbe una violazione della predetta norma collettiva e si snaturerebbe la funzione stessa della clausola sociale.
Invero, tale disposizione collettiva (rubricata Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi), per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, prevede espressamente che: “
1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione (…).
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti IN FORZA presso l'azienda cessante per
l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione (…).
Facendo applicazione degli insegnamenti della Suprema Corte, secondo cui, nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, la volontà delle parti collettive deve essere ricostruita attraverso il senso letterale delle parole da esse utilizzate e attraverso la loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dalla lettura complessiva del contratto (art. 1363 c.c.), dal tenore dell'art 6 del CCNL citato si desume chiaramente la finalità di apprestare uno strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità occupazionale nei confronti di quei dipendenti dell'impresa
“cessante”, che, per il loro collegamento professionale con l'appalto, sarebbero rimasti pregiudicati da un mero mutamento soggettivo del datore di lavoro.
Ed è indubbio che la disposizione contrattuale in esame costituisca una norma speciale che, comprimendo in modo significativo la libertà d'impresa, non sia suscettibile d'interpretazione estensiva o comunque di una lettura che sacrifichi ancor di più, peraltro ingiustificatamente, la posizione dell'imprenditore, discostandosi dal dato testuale oltre che da una visione organica della norma stessa.
Ciò chiarito, si rileva innanzitutto che il comma 2 dell'art. 6, limitando il diritto all'assunzione alle dipendenze della nuova aggiudicataria al solo “personale IN FORZA presso l'azienda cessante”, presuppone che il lavoratore risulti assunto (spontaneamente o coattivamente) alle dipendenze di quest'ultima ovvero che fosse stato effettivamente costituito il rapporto di lavoro in questione.
Nel mentre, è pacifico che al momento dell'avvicendamento dell'appalto in questione tra la Pt_1
e la avvenuto il 27.1.2017, le sorelle non risultavano – neppure CP_3 Parte_2 virtualmente - in forza alla deducente Società, essendo stato il relativo diritto accertato con la sentenza n. 487/2020, a definizione del giudizio dalle stesse introdotto nell'ottobre 2018, ovvero successivamente al passaggio di cantiere con la CP_3
Ad ogni modo, l'unico “contenzioso in corso” al momento dell'avvicendamento dell'appalto tra la e la del gennaio 2017, che non sarebbe stato comunicato a quest'ultima, Pt_1 Controparte_3 cui evidentemente si riferisce il primo Giudice, era quello vertente tra le sigg.re la Parte_2
CO.PA.SO Scarl, la frattanto fallita, la ed il Parte_4 CP_4 Controparte_1
, introdotto dalle medesime nell'ottobre 2014 con separati ricorsi, poi riuniti
[...] Parte_2
(RG 5718/2014, Tribunale di Torre Annunziata Sez. Lavoro) e definito con la sentenza n. 1105/2017 pubblicata il 15.5.2017, anch'essa successiva non solo all'acquisizione da parte della Pt_1 dell'appalto in questione ma anche alla cessazione dell'appalto medesimo avvenuta il 27.1.2017
L'unica responsabilità nel mancato inserimento del nominativo delle ricorrenti tra quelle in forza nel cantiere di cui è causa non può che essere ascritta alla , impresa uscente, alla data Parte_4 del passaggio alla Ego Service, prima, e alla poi. Pt_1
Gli appelli vanno, pertanto, accolti.
La novità della questione giuridica trattata, la complessità della vicenda e la partecipazione, ai soli fini della denuntiatio litis delle giustifica la integrale compensazione delle spese del Parte_2 doppio grado tra le odierne appellanti e la 2 Controparte_2
PQM
La Corte così decide: accoglie gli appelli e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti del e della Parte_7 Controparte_1 Pt_1
[...] compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le odierne appellanti e la Parte_7 compensa le spese del presente grado tra le appellanti e le Parte_2
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone