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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. MAGARAGGIA UMBERTO e MAGARAGGIA GIUSEPPE;
Ricorrente contro
, Controparte_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA;
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento della sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini dell'ammissione delle prestazioni sanitarie invocate, ovvero sia dell'indennità di accompagnamento
(ex L.18/80 e L.508/88), sia dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente, ai sensi degli art. 3 co. 3 e 33 della L.104/92, entrambe le prestazioni a far tempo dalla data della revoca delle stesse intervenuta a seguito di visita di revisione medica del 17-7-2020.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza delle richieste.
Istruita la causa con il rinnovo della TU, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte con assorbimento di qualsivoglia eccezione, anche di carattere preliminare.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del TU (tese a contestare la non corretta valutazione del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate), infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Il TU nominato in fase di merito, infatti, dott. con motivazioni rese in forza di Persona_1
ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni anelate.
Ed invero, lo stesso consulente, ha effettuato le sue valutazioni cliniche così in parte argomentando:
“Il nostro compito, allo stato attuale, per rispondere ai quesiti postici dal sig. Giudice, è quello di stabilire se dal 10.06.2022 (epoca di inoltro delle istanze amministrative da parte della ricorrente) o successivamente, la perizianda fosse in condizioni di salute tali da far sorgere il diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap in situazione di gravità.
Ci sembra il caso di evidenziare che il quadro clinico-funzionale che abbiamo potuto far risaltare col nostro accertamento sia lievemente-moderatamente impegnativo ed ancora non tanto grave da determinare impossibilità di deambulazione autonoma e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua ed il riconoscimento della condizione di handicap grave.
Questo dato è confermato anche dalla recente consulenza neurologica effettuata in data 19/1/2024 presso il Distretto socio sanitario n 4 di NE , ambulatorio di Neurologia, con conclusioni di
“……MMSE: punteggio corretto 23,3 su 30, ADL= 6/6, IADL=8/8…..”.
L'esame della documentazione clinica disponibile non ci consente di dubitare della adeguatezza del giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Invalidi Civili ed Handicap di Ostuni che nella seduta del 13.07.2022 giudicò la ricorrente, solo soggetto ultrasessantacinquenne invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100% e soggetto in situazione di handicap di cui all'art.3 comma 1 della legge 104/92, per un quadro clinico-funzionale che pure all'epoca non era ancora particolarmente impegnativo.
Tale giudizio va pertanto riconfermato.
L'avv. U.MAGARAGGIA, legale di parte attrice (che non è medico), con una serie di argomentazioni cliniche e medico-legali (che non hanno il riscontro clinico-funzionale ed obiettivo a cui fanno riferimento), riterrebbe riduttivo il mancato riconoscimento della condizione di handicap grave e di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua, che a suo avviso andrebbero invece ammesse. Che dire? Spiace contraddire lo stimato avvocato ma si ha il dovere di evidenziare che il nostro esame obiettivo è molto chiaro e che tali condizioni ancora non sussistono. Si confermano pertanto le proprie conclusioni.”
Lo stesso consulente ha quindi così concluso: “ di anni 72, è affetta da Parte_1
spondilodiscouncoartrosi, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, osteoporosi, cardiopatia scleroipertensiva, diabete mellito tipo 2, cerebrovasculopatia cronica, sindrome del tunnel carpale bilaterale e incontinenza urinaria: tutti a moderata incidenza funzionale, esiti di intervento per cheratocono a lieve incidenza funzionale, disturbo depressivo”
Per quanto speriamo di aver illustrato nel presente elaborato peritale possiamo concludere che, a causa del complesso morboso di cui è portatrice, l'istante non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua e neppure nella condizione di soggetto handicappato in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 .
La stessa è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100 % grave e soggetto in situazione di handicap di cui all'art.3 comma
1 della legge 104/92, dall'epoca della domanda amministrativa.”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto)
- la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che
- secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Né tantomeno i nuovi documenti sanitari prodotti sono in grado ex sé di dimostrare un significativo peggioramento idoneo a mutare la valutazione del TU, in assenza di idonee argomentazioni medico legali a supporto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del TU avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
CP_ Spese di TU a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso.
b)- spese di lite irripetibili.
CP_ c)- Spese di TU a carico dell'
Brindisi, 11/02/2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)