Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 3962/2024 R.G. promosso da
, nato in [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
nata in [...] il [...] ), Parte_2 CodiceFiscale_2
nata in [...] il [...] (c.f. Parte_3
, nato in [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_4
), in proprio e unitamente ad , nata in [...] il C.F._4 Controparte_1
24/01/1983 ( ), quali genitori esercenti la responsabilità della figlia minore CodiceFiscale_5
nata in [...] il [...] (c.f. ), Persona_1 C.F._6 [...]
nata in [...] il [...] ), Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6
nata in [...] il [...] (c.f. ), ,
[...] C.F._8 Parte_7
nata in [...] il [...] ( ), , nato in [...] CodiceFiscale_9 Parte_8
il 16/11/1987 (c.f. ), , nato in [...] il [...] C.F._10 Parte_9
( ), nato in [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_11 Parte_10
), in proprio e unitamente a nato C.F._12 Parte_11 in Brasile l'8/05/1983 (c.f. ), quali genitori esercenti la responsabilità delle C.F._13
figlie minori nata in [...] il [...] (c.f. Persona_2
) e nata in [...] l'[...] (c.f. C.F._14 Parte_12
), nato in [...] l'[...] (c.f. calcolato C.F._15 Parte_13
), tutti con il patrocinio dell'Avv. Rosaria Bartone, (c.f. C.F._16 C.F._17
) presso il cui studio hanno eletto domicilio come da procura speciale in atti;
[...]
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Piaccia all'Illmo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che : - , nato in [...]
Brasile il 25/10/1956, nata in [...] il Parte_3
23/11/1983, nato in [...] il [...], Parte_14 Persona_1
nata in [...] il [...], nata in [...] il [...],
[...] Parte_5
nata in [...] il [...], , nata in [...] il Parte_6 Parte_7
12/02/1993, nato in [...] il [...], nato Parte_8 Parte_9
in Brasile il 30/04/1991, nato in [...] il [...], Parte_10 Persona_2 nata in [...] il [...], nata in [...] l'[...]
[...] Parte_12
e nato in [...] l'[...], sono cittadini italiani dalla nascita in quanto Parte_13
discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana, e per
l'effetto - Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL EL (LU), quale
Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione di GL EL (LU). Accertare e dichiarare che : - nata in [...] il [...], è cittadina italiana iure Parte_2
matrimoni in quanto coniugata con , cittadino italiano, anteriormente al Parte_1
27/04/1983, e per l'effetto- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL EL
(LU), quale Comune nel quale saranno trascritto gli atti di nascita e di matrimonio del coniuge italiano , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Persona_3
Stato Civile della popolazione di GL EL (LU). Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 3/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di cittadino italiano Persona_4
nato a [...] il [...] e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita o naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-3-4).
La ricorrente sig,ra ha chiesto il riconoscimento della Parte_2
cittadinanza italiana in forza del vincolo matrimoniale contratto con il sig. in Parte_1
data anteriore al 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della Legge 21 aprile 1983 n. 123 recante
“Disposizioni in materia di cittadinanza”.
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Con decreto del 11/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non costituito in giudizio, CP_2
essendovi in atti prova della notifica, del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il
31/01/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 12/05/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italianoentrata in ”
(Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pag. 3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte istante ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite della figlia Persona_4 Per_5
nata in [...] nel 1890 ed ivi sposatasi con cittadino straniero nel 1919, alle figlie di
[...] quest'ultima e , nate anch'esse in epoca percostituzionale e dalle Persona_6 Persona_7
quali i richiedenti hanno dichiarato di discendere. Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, gli attori hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del
Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1859, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia acquisito la Persona_4 cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare
Pag. 4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è registrato un passaggio Persona_4
per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
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Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la cittadinanza Persona_5
trasmessale dal padre nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alle figlie e . Persona_6 Persona_7
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che il capostipite emigrava in Brasile dove l'8 Persona_4
Dicembre 1883 si sposava con , (doc.2). Dalla loro unione nasceva in Brasile Persona_8
il 09/01/1890, (doc.5), la quale contraeva matrimonio l'8/02/1919 con Persona_5 Persona_9
generando due figlie nate entrambe in Brasile: il 19/08/1929, (doc.7) e
[...] Persona_6 [...]
il 20/03/1924, (doc.21), che avrebbero dato vita a due distinti rami familiari ai quali i Per_7
ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Ramo familiare di Persona_6
la predetta contraeva matrimonio il 24/10/1953 con passando da quel momento a Parte_1
chiamarsi (doc.8). Da questa unione coniugale nascevano in Brasile: A) il Persona_10
ricorrente il 25/10/1956, (doc. 9), il quale il 30/06/1980 si sposava con Parte_1 [...]
(doc.10), nata il [...] in [...], che in virtù delle nozze è passata a Persona_11
chiamarsi anche lei ricorrente, (doc.11). Dall'unione di questi ultimi Parte_2
sono nati in data 23/11/1983 in Brasile i gemelli e odierni ricorrenti: i) che Parte_3
unitasi in matrimonio a il 26/04/2013 è passata a chiamarsi Persona_12 [...]
(docc.12-13); ii) il quale Parte_3 Parte_4
l'8/04/2016 si è sposato con (docc.14-15) così generando la ricorrente Controparte_1 [...]
nata il [...], (doc.16), minorenne rappresentata nel presente giudizio dai Persona_1
genitori.
Pag. 6 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea B) l'11/09/1960 (doc.17), il quale il 25/09/1985 si sposava con Parte_15 Per_13
(doc.18), generando i ricorrenti nato il [...], (doc. 19) e
[...] Parte_8
nato il [...], (doc. 20). Parte_9
- Ramo familiare di Persona_7
la predetta contraeva matrimonio il 03/06/1968 con passando così a chiamarsi Parte_16 [...]
(doc.22). Da questa unione coniugale nascevano: a) Persona_14 Persona_15
l'1/06/1949 (doc.23), che il 09/06/1977 si sposava con (doc.24), così Controparte_3
generando il ricorrente nato il [...] (doc.25), il quale il 07/02/2018 Parte_10
contraeva matrimonio con (doc. 26), con la quale generava le ricorrenti Persona_16 il 21/03/2018 (doc.27) e nata l'11/03/2021 Persona_2 Parte_12
(doc. 28), minorenni rappresentate nel presente giudizio dai genitori;
b) Parte_6
ricorrente, nata il 07/02/1955 a Florianopolis/SC – Brasile, (doc. 29); c) Parte_5
ricorrente nata il [...] (doc.30); d) il 29/12/1961 (doc. 32), la quale a Persona_17
seguito delle nozze contratte il 16/06/1990 con è passata a chiamarsi Persona_18 [...]
(doc. 33) e ha generato la ricorrente nata il [...] in Persona_19 Parte_7
Brasile (doc. 34); e) il 25/03/1963 (doc. 35), che coniugatosi con Persona_20 Persona_21
il 12/09/1987 (doc. 36), ha generato il ricorrente nato in [...]
[...] Parte_13
l'11/02/1995 (doc. 37).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliana come è evincibile dal Persona_4
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Questa, in assenza di emergenze di segno Persona_5
contrario, è stata a sua volta in grado di trasmetterla alle figlie e Persona_6 Persona_7
dalle quali i ricorrenti discendono.
Relativamente alla posizione della ricorrente sig.ra essa ha a sua volta Parte_2
diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana per effetto ed in conseguenza delle nozze contratte il 30/06/1980 con il sig. , (doc.10). Ciò ai sensi del disposto dell'art. Parte_1
10, comma 2, della Legge n. 555 del 1912, vigente al tempo della celebrazione del matrimonio, che prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza per la donna straniera che si maritava con un cittadino italiano, quale appunto deve ritenersi, sin dalla nascita, lo sposo.
La linea di discendenza declinata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi
Pag. 7 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano e, Persona_4
quanto alla sig.ra per effetto delle nozze dalla medesima contratte con Parte_2
cittadino italiano discendente del predetto capostipite.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i Pt_17
di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea
Pag. 8 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367,
Roma, 09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 20.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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