CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente rel. dott. Nicolo' Crasci' Consigliere dott. Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 428 / 2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ETNEO il 08/02/1967 N.Q DI EREDE DI deceduto in data Persona_1
3.2.2021
rappres. e dif. dall'Avv. PATANE' ALFIO GAETANO (C.F.
) C.F._2
APPELLANTE contro
NATA A RAFFADALI IL 10/11/1943, C.F. CP_1 C.F._3
RESIDENTE IN FIUMEFREDDO VIA FERRARA N.4 CP_2
pagina 1 di 14 NATA A BURGDORF L'1/07/1969, C.F. Controparte_3
RESIDENTE IN , P.ZZA XXV APRILE N. 6, C.F._4 Controparte_4
ENTRAMBE IN PROPRIO E QUALI EREDI DI (C.F. Controparte_5
), NATO A MONTALBANO ELICONA(ME) IL 14,06,1940 E C.F._5
DECEDUTO IN TAORMINA IL 12.03.201
NATA A TAORMINA IL 15/02/1983, C.F. Parte_2
, RESIDENTE IN FIUMEFREDDO VIA FERRARA N.6, C.F._6 CP_2
, NATO A BURGDORF IL 07/05/1972, C.F. , CP_6 C.F._7
RESIDENTE IN , VIA FERRARA N.8, Controparte_4
QUALI EREDI DI CP_3 [...]
[...]
NATO A PESCARA IL 21.12.1949, C.F. Parte_3
C.F._8
TUTTI elettivamente domicil. in via M. Ventimiglia 228; rappres. e dif. dall'Avv.
FIUME CLAUDIO SALVATORE (C.F. C.F._9
APPELLATI ed APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ) Controparte_7 C.F._10
nato a [...] il [...]
APPELLATO CONTUMACE
A seguito dell'udienza di discussione dell'1.7.2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa, previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali, è stata posta in decisione con ordinanza del 12.7.2024.
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 807/2023, depositata il 20.2.2023 e notificata in data 21.2.2023, il
Tribunale di Catania, in accoglimento delle domande avanzate da e CP_1
entrambe in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_3 CP_5
, nonché da e entrambi nella qualità di eredi
[...] CP_6 Parte_2
di , e da nei confronti di , Controparte_5 Parte_3 Controparte_8
rimasto contumace, e di , deceduto in corso di causa in data 3.2.2021, Persona_1
ha così disposto:
<< DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da , entrambe in proprio e nella CP_1 Controparte_3
qualità di eredi di unitamente a e , Controparte_5 CP_6 Parte_2
che i medesimi sono divenuti tutti indivisamente proprietari, per intervenuta usucapione nei confronti dei convenuti, della proprietà dei seguenti immobili tutti facenti parte dello stabile di P.zza XXV Aprile n. 6 (ex P.zza Castello), Comune di
, e precisamente: Controparte_4
- appartamento posto al piano primo, seconda elevazione fuori terra, immediatamente soprastante il piano bottega, composto di due vani, saloncino ed accessori, nulla escluso, in Catasto urbano alla partita 2027, foglio 7, n. 851, sub 10, cat. A/2, cl.7;
- garage a piano cantinato di circa mq. 15, in Catasto al Fl.7, part.851, sub 29, via
Rapisardi n.46, dello stesso stabile di P.zza XXV aprile n. 6;
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da che il medesimo è divenuto proprietario, per Parte_3
intervenuta usucapione nei confronti dei convenuti, della proprietà del seguente immobile facente parte dello stabile di P.zza XXV Aprile n. 6 (ex P.zza Castello),
Comune di , e precisamente: CP_4 CP_4
- appartamento di due vani e accessori, in Catasto al Fl. 7, part. 851, sub 11 composto di due vani e accessori;
pagina 3 di 14 ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
CONDANNA, per l'effetto, a rilasciare in favore di Persona_1 Parte_3
l'appartamento di due vani e accessori, in Catasto al Fl. 7, part. 851, sub 11
[...]
composto di due vani e accessori;
RIGETTA, la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_3
confronti di;
Persona_1
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite >>.
(con atto notificato ai – – il Parte_1 CP_1 CP_5 Parte_3
16/03/2023 e a ai sensi dell'art. 140 con raccomandata spedita il Controparte_8
20.3.2023), quale erede di ha proposto appello avverso la suddetta Persona_1
sentenza chiedendo, in riforma della stessa, di:
<< 1) ritenere e dichiarare inesistente il possesso uti dominus per dichiarare la usucapione degli immobili per cui e' causa, riportati in nceu di , Controparte_4
foglio 7, particella 851 sub 10-11-29 in favore di e di CP_1 CP_3
sia in proprio che nella qualità e nei confronti degli eredi di
[...] CP_5
, e nonché nei confronti di di
[...] CP_6 Parte_2 Parte_3
non sussistendone i presupposti di legge;
[...]
2) ritenere e dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza n°807/2023 oggi impugnata per aperta violazione dell'ar.2909 c.c.;
3) condannare controparte per lite temeraria e comunque ex art.96 3 comma cpc. sussistendo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge.
4)condannare parte appellata, alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre 15% per spese generali, iva e cpa da distrarre in favore del .. procuratore e difensore antistatario …>>.
Si sono costituiti e entrambe in proprio e CP_1 Controparte_3
nella qualità di eredi di , nonché e Controparte_5 CP_6 Parte_2
pagina 4 di 14 entrambi nella qualità di eredi di , e che hanno Controparte_5 Parte_3
chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese processuali.
Più precisamente, hanno chiesto statuirsi quanto segue:
<< In via preliminare: dichiarare inammissibili le eccezioni di parte non sollevabili
d'ufficio proposte dallo in appello in quanto, in precedenza, contenute nella Per_1
comparsa di costituzione in primo grado, depositata tardivamente e cioè dopo il maturare delle preclusioni assertive;
- quanto sopra, con specifico riguardo all'eccezione volta a contestare il possesso uti domini dei sigg.ri – – ; CP_5 CP_1 Parte_3
- in subordine: dichiarare l'improcedibile l'intero giudizio;
Nel merito: confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei sigg.ri in Parte_4
relazione alla domanda di usucapione dei beni per cui è causa;
- per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto da essendo Parte_1
infondati tutti i motivi di censura sollevati avverso la sentenza di prime cure;
- conseguentemente: confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato
l'intervenuta usucapione dei beni (N.C.E.U. Comune di Fiumefreddo, fl. 7, part. 851, sub 10, 11 e 29) in favore degli appellati;
- in riforma della sentenza di prime cure ed in virtù del principio di “maggior soccombenza”, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del grado, ponendole interamente a carico dell'odierno appellante;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., valutato il comportamento processuale ed extra tenuto dall'appellante il quale ha fondato le proprie domande su titoli non eseguibili, nella piena consapevolezza che la questione fosse stata già esaminata da molteplici Tribunali i quali hanno sancito l'inopponibilità di detti titoli nei confronti degli appellati, condannare il sig. per lite temeraria a somma equitativamente Per_1
determinata dalla Corte;
pagina 5 di 14 - il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio >>.
è rimasto contumace. Controparte_8
Sospesa la provvisoria esecuzione del capo di condanna contenuto nella sentenza impugnata, la causa, a seguito dell'udienza di discussione dell'1.7.2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, è stata posta in decisione con ordinanza del
12.7.2024.
---------
1. MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE
A) In fatto, va precisato, al fine di rendere intellegibile la vicenda oggetto di causa, che i coniugi nonché , con l'atto introduttivo del Parte_4 Parte_3
presente giudizio, hanno chiesto al Tribunale di Catania di accertare il loro acquisto per intervenuta usucapione delle unità immobiliari (due appartamenti per civile abitazione ed un garage) facenti parte dell'edificio sito in , Controparte_4
piazza XXV aprile (ex piazza Castello) n. 6, identificate al N.C.E.U. di detto Comune al fl. 7, part. 851, sub 10, 11 e 29.
Hanno precisato:
- che le unità immobiliari di cui sopra erano loro pervenute in virtù di due contratti preliminari di compravendita sottoscritti, rispettivamente, in data 11/06/1984 (per l'appartamento di cui al sub 11) e in data 10/06/1990 (per l'immobile ed il garage di cui ai sub nn. 10 e 29);
- che parte promittente venditrice era il costruttore, , all'epoca Controparte_8
proprietario dei beni in virtù di atto di acquisto del 2/07/1982 da tale Persona_2
dichiarato fallito in data 10 novembre 1983;
- che nel dicembre 1991 i coniugi avevano ceduto alla figlia CP_5 Controparte_3
l'immobile ed il garage di cui ai sub nn. 10 e 29;
[...]
- che sempre nel dicembre 1991 i coniugi avevano promesso in vendita a CP_5
l'immobile di cui al sub. 11; Parte_3
pagina 6 di 14 - che con atto di citazione notificato il 25/02/1992 i coniugi avevano Parte_4
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il promittente venditore,
, per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che facesse luogo Controparte_8
dei preliminari stipulati;
- che il suddetto giudizio si era concluso con la sentenza n. 3085/1996 con cui il
Tribunale di Catania aveva accolto la domanda, compensando il residuo prezzo di vendita di cui ai preliminari suddetti con i costi (quantificati dal C.T.U.) ancora da sostenere da per il completamento dello stabile;
- che con sentenza n. 4154/2001 era stata accertata la simulazione assoluta dell'atto con il quale lo aveva acquistato in data 2.7.1982 da la proprietà CP_8 Persona_3
del complesso immobiliare promesso in vendita ai Parte_4
- che, con decreto del 12.12.2008, il Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare – aveva omologato il concordato fallimentare relativo al Parte_5
e trasferito l'attivo fallimentare in capo al convenuto deceduto in Persona_1
corso di causa, oggi al suo erede Parte_1
- che era, pertanto, sorto l'interesse a fare accertare, in capo ad essi attori, l'acquisto della proprietà dei suddetti beni per usucapione.
B) Con il primo e con il secondo motivo di appello erede di Parte_1 Per_1
lamenta l'erroneità della sentenza e la sua illegittimità per essere incorsa nella
[...]
violazione della cosa giudicata.
L'appellante deduce, infatti, che la sentenza appellata, la n. 807 del 2023 - che ha riconosciuto in capo agli appellati la proprietà degli immobili per cui è causa (particella
851, sub nn 10, 11 e 29) a titolo di usucapione ventennale per averli questi ultimi posseduti a decorre dal 1991 – è in conflitto con la sentenza n. 3085 del 1996, passata in giudicato, emessa a conclusione del giudizio n. rg 1180/1992, introdotto con citazione notificata in data 25.2.1992, intervenuta tra e , CP_1 Controparte_5
da un lato, e , dall'altro, che ha trasferito ai primi, ai sensi dell'art. Controparte_8
pagina 7 di 14 condannato lo a risarcire ai il danno subito per CP_8 Parte_4
l'incompletezza degli stessi. Lo deduce che solo in virtù della suddetta Per_1
sentenza, e, quindi, a partire dal 1996, i hanno avuto il possesso uti Parte_4
dominus degli immobili de quibus, ma non prima.
Lo stesso afferma che la controparte, nell'atto di citazione notificato il 25.2.1992, aveva precisato di agire ai sensi dell'art. 2932 cc sulla base di n. 2 preliminari di vendita, di non avere alcun possesso dei beni e di avere eseguito lavori sugli stessi con il consenso del promittente venditore, . Controparte_8
Inoltre, l'appellante deduce che, donando alla figlia due Controparte_3
degli immobili con atto del 7.10.2016 e precisando di essere proprietari degli stessi in virtù della sentenza del 1996, i hanno rinunciato a far valere Parte_4
l'istituto dell'usucapione.
Ne consegue, secondo l'appellante, che gli appellati non possono chiedere nel presente giudizio di vedersi riconosciuto il diritto di aver usucapito gli immobili de quibus per averli posseduti pacificamente per venti anni.
Con il terzo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza Parte_1
anche relativamente alla posizione di al quale i coniugi Parte_3
avevano promesso in vendita l'immobile di cui alla part. 851, sub 11. Deduce CP_5
che lo stesso non può che aver conseguito la detenzione del bene e giammai il possesso per essere la sua posizione dipendente da quella dei coniugi Pt_4 CP_5
I tre motivi di appello, in quanto strettamente congiunti, vanno esaminati congiuntamente.
C) Preliminarmente, però, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dagli appellati costituiti secondo cui i motivi di impugnazione formulati dallo Per_1
tesi a contestare la sussistenza dei requisiti dell'usucapione, integrerebbero eccezioni in senso stretto tardivamente proposte.
La doglianza è infondata.
pagina 8 di 14 Invero, la contestazione dei requisiti per l'accoglimento della domanda di usucapione integra gli estremi della mera difesa, che non incorre in preclusioni di sorta.
Le eccezioni non rilevabili d'ufficio, che incorrono nel divieto di cui all'art. 345 cpc, sono quelle che hanno ad oggetto fatti estintivi, modificati ed impeditivi, non opposti, nel caso di specie, dallo nel presente grado di appello. Per_1
D) Inoltre, non va fatta oggetto di esame l'affermazione formulata dagli appellati nella parte motiva della loro comparsa di costituzione secondo cui “Ai sensi dell'art. 1159
c.c. … essi sono divenuti proprietari per c.d. “usucapione abbreviata”, con il decorso di 10 anni dall'acquisizione del titolo”.
Invero, a detta affermazione non ha fatto seguito la formulazione di un motivo di appello incidentale finalizzato ad ottenere la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui accerta l'usucapione ventennale anziché quella decennale;
né può affermarsi che trattasi di riproposizione di domanda non esaminata ai sensi dell'art. 346 cpc per non essere stata la stessa proposta in primo grado.
Va, per completezza, chiarito, in ogni caso, che l'usucapione abbreviata, per i suoi peculiari requisiti rispetto all'usucapione ordinaria, deve essere specificamente invocata e la sua deduzione non può considerarsi compresa in quella concernente l'usucapione ordinaria (Cass., 2010/6238).
E) I motivi di impugnazione sono fondati.
Il Tribunale ha errato ad accogliere la domanda di usucapione avanzata dagli originari attori in quanto infondata.
D.1 Riguardo ai Napoli – Merenda si osserva quanto segue.
Con l'atto di citazione notificato il 25.2.1992 a , introduttivo del Controparte_8
giudizio n. rg 1180/1992 conclusosi con la sentenza n. 3085/1996, i Parte_4
hanno dedotto, come riportato nella citata sentenza, di aver avuto la consegna dell'appartamento di cui al preliminare del 1984 e di non aver ottenuto la consegna degli immobili di cui al preliminare del 1990, consegna intervenuta successivamente, in corso di causa, come dichiarato dal loro difensore all'udienza del 30.6.1992.
pagina 9 di 14 Hanno, altresì, precisato di avere eseguito lavori di completamento sugli immobili di cui al preliminare del 1990 con il consenso del promittente venditore, CP_8
[...]
Sulla base dei citati preliminari hanno chiesto emettersi sentenza di trasferimento della proprietà dei beni promessi in vendita ai sensi dell'art. 2931 cc.
Dalle stesse affermazioni dei contenute nell'atto di citazione del Parte_4
1992 come sopra riportate, emerge che gli stessi nessun possesso uti dominus hanno avuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento emessa nel 1996.
Solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà depositata il 6.11.1996 e hanno iniziato a possedere uti CP_1 Controparte_5
dominus.
Com'è noto, la relazione con la "res" che si instaura a seguito di consegna anticipata in caso di preliminare di vendita è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata che non può fondare un valido possesso "ad usucapionem" in capo al promittente acquirente (Cass., 11132/2022).
Né si può ritenere, come sostenuto dalla parte appellata, che e CP_1 CP_5
abbiano posto in essere un atto di interversio possessionis nel dicembre 1991
[...]
per avere gli stessi << proceduto al completamento di alcune opere e rifiniture >> sugli immobili per cui è causa in quanto, come sopra rilevato, i medesimi a quell'epoca si consideravano meri detentori per aver proceduto ad eseguire i citati lavori premurandosi di ottenere il consenso del promittente venditore.
Quindi, a prescindere dalla data in cui questi ultimi hanno avuto la disponibilità materiale degli immobili e quindi a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi sul punto, l'animus possidendi uti dominus, utile ai fini dell'usucapione, non può che essere intervenuto dopo il passaggio in giudicato della citata sentenza per stessa affermazione dei diretti interessati.
Nel presente giudizio non assumono rilievo le complesse vicende giudiziarie che hanno coinvolto le parti in causa con riguardo agli immobili de quibus e relative pagina 10 di 14 all'opponibilità alle stesse o no di titoli di proprietà o di sentenze di simulazione ovvero alla legittimità di procedure esecutive.
Invero, oggetto del presente giudizio è esclusivamente stabilire se gli odierni appellati costituiti abbiano usucapito o no la proprietà sui detti immobili: se avevano e da quanto tempo il possesso uti dominus dei medesimi.
Si ritiene, come sopra evidenziato, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, manchi la prova dell'elemento soggettivo, dell'animus possidendi uti dominus, in quanto gli stessi e successivamente CP_1 Controparte_5
deceduto, nel citato giudizio n. rg 1189/1992 - che ha coinvolto alcune delle parti del presente giudizio - hanno formulato affermazioni incompatibili con il primo, ma compatibili con la mera detenzione.
D.2 Posizione di e di Controparte_3 Parte_3
L'assenza di animus possidendi in capo agli originari promittenti acquirenti - CP_1
e – si riverbera sulla natura della disponibilità dei beni dai
[...] Controparte_5
primi ceduta alla figlia (immobili di cui alla particella 851, Controparte_3
sub 10 e sub 29) e all'altro appellato (immobile di cui alla Parte_3
particella 851, sub 11), con la conseguenza che a questi ultimi non può che essere stata ceduta la mera detenzione.
Peraltro, i , nell'atto introduttivo del presente Parte_4
giudizio, hanno dichiarato che l'immobile di cui alla particella 851, sub 11 era stato promesso in vendita al . In ogni caso, pertanto, quest'ultimo non può che Parte_3
aver avuto sin dalla consegna del bene la mera detenzione. Né lo stesso ha dedotto (e tanto meno provato) di aver posto in essere atti di interversio possessionis.
D.3 Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va revocata e la domanda di accertamento di usucapione ordinaria proposta in primo grado da e , entrambe in proprio e nella CP_1 Controparte_3
qualità di eredi di , nonché da e Controparte_5 CP_6 Parte_2
pagina 11 di 14 entrambi nella qualità di eredi di , e da va Controparte_5 Parte_3
rigettata.
2. APPELLO INCEDENTALE
L'accoglimento dell'appello principale proposto da comporta il Parte_1
rigetto dell'appello incidentale con cui gli appellati hanno chiesto la modifica della statuizione sulle spese processuali e la condanna dello al pagamento delle Per_1
spese di lite del giudizio di primo grado. Rimane, altresì, assorbita dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dallo l'esame della domanda avanzata dagli Per_1
appellati di condanna del primo ai sensi dell'art. 96 cpc.
3. SPESE PROCESSUALI
Le spese sia di primo che secondo grado seguono la soccombenza.
Ed invero, si osserva che sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e, ciò, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale
(Cass., 2008/15483).
Con riguardo alla quantificazione dei compensi di avvocato, si rileva che i parametri introdotti dall'ultimo d.m. trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di pagina 12 di 14 "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass., 13/07/2021, n.19989; 10/12/2018, n. 31884).
Le spese del presente grado del giudizio in favore di vanno liquidate Parte_1
come in dispositivo, ex D.M. n. 147 del 2022, sulla base allo scaglione di valore €
52.000,01/€ 260.000,00 in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase istruttoria in appello.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n.
8561/2023 e n. 30219/2023).
Stante l'espletamento della sola trattazione, per la fase istruttoria del presente giudizio di appello i compensi vanno liquidati nei minimi.
Va rigettata la domanda genericamente formulata dall'appellante di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cpc, non sussistendone i presupposti.
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia di;
Controparte_8
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 807/2023 depositata dal Tribunale di Catania il 20.2.2023, rigetta la domanda formulata da CP_1
da (oggi i suoi eredi indicati nell'intestazione del presente
[...] Controparte_5
provvedimento), da e da con atto di Controparte_3 Parte_3
citazione introduttivo del giudizio n. Rg 196/2013: rigetta l'appello incidentale;
condanna e entrambe in proprio e nella CP_1 Controparte_3
qualità di eredi di , nonché e Controparte_5 CP_6 Parte_2
entrambi nella qualità di eredi di , e a Controparte_5 Parte_3
rimborsare a le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per Parte_1
il primo grado, in € 14.103,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, e, per il secondo grado, in € 12.154,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa, spese che distrae in favore dell'Avv. Alfio Gaetano Patanè; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti incidentali della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Dpr 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso il 30/04/2025
LA PRESIDENTE REL.
dott. Monica Zema
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2932 cc, la proprietà dei medesimi immobili oggetto del presente giudizio e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente rel. dott. Nicolo' Crasci' Consigliere dott. Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 428 / 2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ETNEO il 08/02/1967 N.Q DI EREDE DI deceduto in data Persona_1
3.2.2021
rappres. e dif. dall'Avv. PATANE' ALFIO GAETANO (C.F.
) C.F._2
APPELLANTE contro
NATA A RAFFADALI IL 10/11/1943, C.F. CP_1 C.F._3
RESIDENTE IN FIUMEFREDDO VIA FERRARA N.4 CP_2
pagina 1 di 14 NATA A BURGDORF L'1/07/1969, C.F. Controparte_3
RESIDENTE IN , P.ZZA XXV APRILE N. 6, C.F._4 Controparte_4
ENTRAMBE IN PROPRIO E QUALI EREDI DI (C.F. Controparte_5
), NATO A MONTALBANO ELICONA(ME) IL 14,06,1940 E C.F._5
DECEDUTO IN TAORMINA IL 12.03.201
NATA A TAORMINA IL 15/02/1983, C.F. Parte_2
, RESIDENTE IN FIUMEFREDDO VIA FERRARA N.6, C.F._6 CP_2
, NATO A BURGDORF IL 07/05/1972, C.F. , CP_6 C.F._7
RESIDENTE IN , VIA FERRARA N.8, Controparte_4
QUALI EREDI DI CP_3 [...]
[...]
NATO A PESCARA IL 21.12.1949, C.F. Parte_3
C.F._8
TUTTI elettivamente domicil. in via M. Ventimiglia 228; rappres. e dif. dall'Avv.
FIUME CLAUDIO SALVATORE (C.F. C.F._9
APPELLATI ed APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ) Controparte_7 C.F._10
nato a [...] il [...]
APPELLATO CONTUMACE
A seguito dell'udienza di discussione dell'1.7.2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa, previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali, è stata posta in decisione con ordinanza del 12.7.2024.
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 807/2023, depositata il 20.2.2023 e notificata in data 21.2.2023, il
Tribunale di Catania, in accoglimento delle domande avanzate da e CP_1
entrambe in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_3 CP_5
, nonché da e entrambi nella qualità di eredi
[...] CP_6 Parte_2
di , e da nei confronti di , Controparte_5 Parte_3 Controparte_8
rimasto contumace, e di , deceduto in corso di causa in data 3.2.2021, Persona_1
ha così disposto:
<< DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da , entrambe in proprio e nella CP_1 Controparte_3
qualità di eredi di unitamente a e , Controparte_5 CP_6 Parte_2
che i medesimi sono divenuti tutti indivisamente proprietari, per intervenuta usucapione nei confronti dei convenuti, della proprietà dei seguenti immobili tutti facenti parte dello stabile di P.zza XXV Aprile n. 6 (ex P.zza Castello), Comune di
, e precisamente: Controparte_4
- appartamento posto al piano primo, seconda elevazione fuori terra, immediatamente soprastante il piano bottega, composto di due vani, saloncino ed accessori, nulla escluso, in Catasto urbano alla partita 2027, foglio 7, n. 851, sub 10, cat. A/2, cl.7;
- garage a piano cantinato di circa mq. 15, in Catasto al Fl.7, part.851, sub 29, via
Rapisardi n.46, dello stesso stabile di P.zza XXV aprile n. 6;
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da che il medesimo è divenuto proprietario, per Parte_3
intervenuta usucapione nei confronti dei convenuti, della proprietà del seguente immobile facente parte dello stabile di P.zza XXV Aprile n. 6 (ex P.zza Castello),
Comune di , e precisamente: CP_4 CP_4
- appartamento di due vani e accessori, in Catasto al Fl. 7, part. 851, sub 11 composto di due vani e accessori;
pagina 3 di 14 ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
CONDANNA, per l'effetto, a rilasciare in favore di Persona_1 Parte_3
l'appartamento di due vani e accessori, in Catasto al Fl. 7, part. 851, sub 11
[...]
composto di due vani e accessori;
RIGETTA, la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_3
confronti di;
Persona_1
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite >>.
(con atto notificato ai – – il Parte_1 CP_1 CP_5 Parte_3
16/03/2023 e a ai sensi dell'art. 140 con raccomandata spedita il Controparte_8
20.3.2023), quale erede di ha proposto appello avverso la suddetta Persona_1
sentenza chiedendo, in riforma della stessa, di:
<< 1) ritenere e dichiarare inesistente il possesso uti dominus per dichiarare la usucapione degli immobili per cui e' causa, riportati in nceu di , Controparte_4
foglio 7, particella 851 sub 10-11-29 in favore di e di CP_1 CP_3
sia in proprio che nella qualità e nei confronti degli eredi di
[...] CP_5
, e nonché nei confronti di di
[...] CP_6 Parte_2 Parte_3
non sussistendone i presupposti di legge;
[...]
2) ritenere e dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza n°807/2023 oggi impugnata per aperta violazione dell'ar.2909 c.c.;
3) condannare controparte per lite temeraria e comunque ex art.96 3 comma cpc. sussistendo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge.
4)condannare parte appellata, alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre 15% per spese generali, iva e cpa da distrarre in favore del .. procuratore e difensore antistatario …>>.
Si sono costituiti e entrambe in proprio e CP_1 Controparte_3
nella qualità di eredi di , nonché e Controparte_5 CP_6 Parte_2
pagina 4 di 14 entrambi nella qualità di eredi di , e che hanno Controparte_5 Parte_3
chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese processuali.
Più precisamente, hanno chiesto statuirsi quanto segue:
<< In via preliminare: dichiarare inammissibili le eccezioni di parte non sollevabili
d'ufficio proposte dallo in appello in quanto, in precedenza, contenute nella Per_1
comparsa di costituzione in primo grado, depositata tardivamente e cioè dopo il maturare delle preclusioni assertive;
- quanto sopra, con specifico riguardo all'eccezione volta a contestare il possesso uti domini dei sigg.ri – – ; CP_5 CP_1 Parte_3
- in subordine: dichiarare l'improcedibile l'intero giudizio;
Nel merito: confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei sigg.ri in Parte_4
relazione alla domanda di usucapione dei beni per cui è causa;
- per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto da essendo Parte_1
infondati tutti i motivi di censura sollevati avverso la sentenza di prime cure;
- conseguentemente: confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato
l'intervenuta usucapione dei beni (N.C.E.U. Comune di Fiumefreddo, fl. 7, part. 851, sub 10, 11 e 29) in favore degli appellati;
- in riforma della sentenza di prime cure ed in virtù del principio di “maggior soccombenza”, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del grado, ponendole interamente a carico dell'odierno appellante;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., valutato il comportamento processuale ed extra tenuto dall'appellante il quale ha fondato le proprie domande su titoli non eseguibili, nella piena consapevolezza che la questione fosse stata già esaminata da molteplici Tribunali i quali hanno sancito l'inopponibilità di detti titoli nei confronti degli appellati, condannare il sig. per lite temeraria a somma equitativamente Per_1
determinata dalla Corte;
pagina 5 di 14 - il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio >>.
è rimasto contumace. Controparte_8
Sospesa la provvisoria esecuzione del capo di condanna contenuto nella sentenza impugnata, la causa, a seguito dell'udienza di discussione dell'1.7.2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, è stata posta in decisione con ordinanza del
12.7.2024.
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1. MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE
A) In fatto, va precisato, al fine di rendere intellegibile la vicenda oggetto di causa, che i coniugi nonché , con l'atto introduttivo del Parte_4 Parte_3
presente giudizio, hanno chiesto al Tribunale di Catania di accertare il loro acquisto per intervenuta usucapione delle unità immobiliari (due appartamenti per civile abitazione ed un garage) facenti parte dell'edificio sito in , Controparte_4
piazza XXV aprile (ex piazza Castello) n. 6, identificate al N.C.E.U. di detto Comune al fl. 7, part. 851, sub 10, 11 e 29.
Hanno precisato:
- che le unità immobiliari di cui sopra erano loro pervenute in virtù di due contratti preliminari di compravendita sottoscritti, rispettivamente, in data 11/06/1984 (per l'appartamento di cui al sub 11) e in data 10/06/1990 (per l'immobile ed il garage di cui ai sub nn. 10 e 29);
- che parte promittente venditrice era il costruttore, , all'epoca Controparte_8
proprietario dei beni in virtù di atto di acquisto del 2/07/1982 da tale Persona_2
dichiarato fallito in data 10 novembre 1983;
- che nel dicembre 1991 i coniugi avevano ceduto alla figlia CP_5 Controparte_3
l'immobile ed il garage di cui ai sub nn. 10 e 29;
[...]
- che sempre nel dicembre 1991 i coniugi avevano promesso in vendita a CP_5
l'immobile di cui al sub. 11; Parte_3
pagina 6 di 14 - che con atto di citazione notificato il 25/02/1992 i coniugi avevano Parte_4
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il promittente venditore,
, per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che facesse luogo Controparte_8
dei preliminari stipulati;
- che il suddetto giudizio si era concluso con la sentenza n. 3085/1996 con cui il
Tribunale di Catania aveva accolto la domanda, compensando il residuo prezzo di vendita di cui ai preliminari suddetti con i costi (quantificati dal C.T.U.) ancora da sostenere da per il completamento dello stabile;
- che con sentenza n. 4154/2001 era stata accertata la simulazione assoluta dell'atto con il quale lo aveva acquistato in data 2.7.1982 da la proprietà CP_8 Persona_3
del complesso immobiliare promesso in vendita ai Parte_4
- che, con decreto del 12.12.2008, il Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare – aveva omologato il concordato fallimentare relativo al Parte_5
e trasferito l'attivo fallimentare in capo al convenuto deceduto in Persona_1
corso di causa, oggi al suo erede Parte_1
- che era, pertanto, sorto l'interesse a fare accertare, in capo ad essi attori, l'acquisto della proprietà dei suddetti beni per usucapione.
B) Con il primo e con il secondo motivo di appello erede di Parte_1 Per_1
lamenta l'erroneità della sentenza e la sua illegittimità per essere incorsa nella
[...]
violazione della cosa giudicata.
L'appellante deduce, infatti, che la sentenza appellata, la n. 807 del 2023 - che ha riconosciuto in capo agli appellati la proprietà degli immobili per cui è causa (particella
851, sub nn 10, 11 e 29) a titolo di usucapione ventennale per averli questi ultimi posseduti a decorre dal 1991 – è in conflitto con la sentenza n. 3085 del 1996, passata in giudicato, emessa a conclusione del giudizio n. rg 1180/1992, introdotto con citazione notificata in data 25.2.1992, intervenuta tra e , CP_1 Controparte_5
da un lato, e , dall'altro, che ha trasferito ai primi, ai sensi dell'art. Controparte_8
pagina 7 di 14 condannato lo a risarcire ai il danno subito per CP_8 Parte_4
l'incompletezza degli stessi. Lo deduce che solo in virtù della suddetta Per_1
sentenza, e, quindi, a partire dal 1996, i hanno avuto il possesso uti Parte_4
dominus degli immobili de quibus, ma non prima.
Lo stesso afferma che la controparte, nell'atto di citazione notificato il 25.2.1992, aveva precisato di agire ai sensi dell'art. 2932 cc sulla base di n. 2 preliminari di vendita, di non avere alcun possesso dei beni e di avere eseguito lavori sugli stessi con il consenso del promittente venditore, . Controparte_8
Inoltre, l'appellante deduce che, donando alla figlia due Controparte_3
degli immobili con atto del 7.10.2016 e precisando di essere proprietari degli stessi in virtù della sentenza del 1996, i hanno rinunciato a far valere Parte_4
l'istituto dell'usucapione.
Ne consegue, secondo l'appellante, che gli appellati non possono chiedere nel presente giudizio di vedersi riconosciuto il diritto di aver usucapito gli immobili de quibus per averli posseduti pacificamente per venti anni.
Con il terzo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza Parte_1
anche relativamente alla posizione di al quale i coniugi Parte_3
avevano promesso in vendita l'immobile di cui alla part. 851, sub 11. Deduce CP_5
che lo stesso non può che aver conseguito la detenzione del bene e giammai il possesso per essere la sua posizione dipendente da quella dei coniugi Pt_4 CP_5
I tre motivi di appello, in quanto strettamente congiunti, vanno esaminati congiuntamente.
C) Preliminarmente, però, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dagli appellati costituiti secondo cui i motivi di impugnazione formulati dallo Per_1
tesi a contestare la sussistenza dei requisiti dell'usucapione, integrerebbero eccezioni in senso stretto tardivamente proposte.
La doglianza è infondata.
pagina 8 di 14 Invero, la contestazione dei requisiti per l'accoglimento della domanda di usucapione integra gli estremi della mera difesa, che non incorre in preclusioni di sorta.
Le eccezioni non rilevabili d'ufficio, che incorrono nel divieto di cui all'art. 345 cpc, sono quelle che hanno ad oggetto fatti estintivi, modificati ed impeditivi, non opposti, nel caso di specie, dallo nel presente grado di appello. Per_1
D) Inoltre, non va fatta oggetto di esame l'affermazione formulata dagli appellati nella parte motiva della loro comparsa di costituzione secondo cui “Ai sensi dell'art. 1159
c.c. … essi sono divenuti proprietari per c.d. “usucapione abbreviata”, con il decorso di 10 anni dall'acquisizione del titolo”.
Invero, a detta affermazione non ha fatto seguito la formulazione di un motivo di appello incidentale finalizzato ad ottenere la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui accerta l'usucapione ventennale anziché quella decennale;
né può affermarsi che trattasi di riproposizione di domanda non esaminata ai sensi dell'art. 346 cpc per non essere stata la stessa proposta in primo grado.
Va, per completezza, chiarito, in ogni caso, che l'usucapione abbreviata, per i suoi peculiari requisiti rispetto all'usucapione ordinaria, deve essere specificamente invocata e la sua deduzione non può considerarsi compresa in quella concernente l'usucapione ordinaria (Cass., 2010/6238).
E) I motivi di impugnazione sono fondati.
Il Tribunale ha errato ad accogliere la domanda di usucapione avanzata dagli originari attori in quanto infondata.
D.1 Riguardo ai Napoli – Merenda si osserva quanto segue.
Con l'atto di citazione notificato il 25.2.1992 a , introduttivo del Controparte_8
giudizio n. rg 1180/1992 conclusosi con la sentenza n. 3085/1996, i Parte_4
hanno dedotto, come riportato nella citata sentenza, di aver avuto la consegna dell'appartamento di cui al preliminare del 1984 e di non aver ottenuto la consegna degli immobili di cui al preliminare del 1990, consegna intervenuta successivamente, in corso di causa, come dichiarato dal loro difensore all'udienza del 30.6.1992.
pagina 9 di 14 Hanno, altresì, precisato di avere eseguito lavori di completamento sugli immobili di cui al preliminare del 1990 con il consenso del promittente venditore, CP_8
[...]
Sulla base dei citati preliminari hanno chiesto emettersi sentenza di trasferimento della proprietà dei beni promessi in vendita ai sensi dell'art. 2931 cc.
Dalle stesse affermazioni dei contenute nell'atto di citazione del Parte_4
1992 come sopra riportate, emerge che gli stessi nessun possesso uti dominus hanno avuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento emessa nel 1996.
Solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà depositata il 6.11.1996 e hanno iniziato a possedere uti CP_1 Controparte_5
dominus.
Com'è noto, la relazione con la "res" che si instaura a seguito di consegna anticipata in caso di preliminare di vendita è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata che non può fondare un valido possesso "ad usucapionem" in capo al promittente acquirente (Cass., 11132/2022).
Né si può ritenere, come sostenuto dalla parte appellata, che e CP_1 CP_5
abbiano posto in essere un atto di interversio possessionis nel dicembre 1991
[...]
per avere gli stessi << proceduto al completamento di alcune opere e rifiniture >> sugli immobili per cui è causa in quanto, come sopra rilevato, i medesimi a quell'epoca si consideravano meri detentori per aver proceduto ad eseguire i citati lavori premurandosi di ottenere il consenso del promittente venditore.
Quindi, a prescindere dalla data in cui questi ultimi hanno avuto la disponibilità materiale degli immobili e quindi a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi sul punto, l'animus possidendi uti dominus, utile ai fini dell'usucapione, non può che essere intervenuto dopo il passaggio in giudicato della citata sentenza per stessa affermazione dei diretti interessati.
Nel presente giudizio non assumono rilievo le complesse vicende giudiziarie che hanno coinvolto le parti in causa con riguardo agli immobili de quibus e relative pagina 10 di 14 all'opponibilità alle stesse o no di titoli di proprietà o di sentenze di simulazione ovvero alla legittimità di procedure esecutive.
Invero, oggetto del presente giudizio è esclusivamente stabilire se gli odierni appellati costituiti abbiano usucapito o no la proprietà sui detti immobili: se avevano e da quanto tempo il possesso uti dominus dei medesimi.
Si ritiene, come sopra evidenziato, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, manchi la prova dell'elemento soggettivo, dell'animus possidendi uti dominus, in quanto gli stessi e successivamente CP_1 Controparte_5
deceduto, nel citato giudizio n. rg 1189/1992 - che ha coinvolto alcune delle parti del presente giudizio - hanno formulato affermazioni incompatibili con il primo, ma compatibili con la mera detenzione.
D.2 Posizione di e di Controparte_3 Parte_3
L'assenza di animus possidendi in capo agli originari promittenti acquirenti - CP_1
e – si riverbera sulla natura della disponibilità dei beni dai
[...] Controparte_5
primi ceduta alla figlia (immobili di cui alla particella 851, Controparte_3
sub 10 e sub 29) e all'altro appellato (immobile di cui alla Parte_3
particella 851, sub 11), con la conseguenza che a questi ultimi non può che essere stata ceduta la mera detenzione.
Peraltro, i , nell'atto introduttivo del presente Parte_4
giudizio, hanno dichiarato che l'immobile di cui alla particella 851, sub 11 era stato promesso in vendita al . In ogni caso, pertanto, quest'ultimo non può che Parte_3
aver avuto sin dalla consegna del bene la mera detenzione. Né lo stesso ha dedotto (e tanto meno provato) di aver posto in essere atti di interversio possessionis.
D.3 Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va revocata e la domanda di accertamento di usucapione ordinaria proposta in primo grado da e , entrambe in proprio e nella CP_1 Controparte_3
qualità di eredi di , nonché da e Controparte_5 CP_6 Parte_2
pagina 11 di 14 entrambi nella qualità di eredi di , e da va Controparte_5 Parte_3
rigettata.
2. APPELLO INCEDENTALE
L'accoglimento dell'appello principale proposto da comporta il Parte_1
rigetto dell'appello incidentale con cui gli appellati hanno chiesto la modifica della statuizione sulle spese processuali e la condanna dello al pagamento delle Per_1
spese di lite del giudizio di primo grado. Rimane, altresì, assorbita dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dallo l'esame della domanda avanzata dagli Per_1
appellati di condanna del primo ai sensi dell'art. 96 cpc.
3. SPESE PROCESSUALI
Le spese sia di primo che secondo grado seguono la soccombenza.
Ed invero, si osserva che sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e, ciò, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale
(Cass., 2008/15483).
Con riguardo alla quantificazione dei compensi di avvocato, si rileva che i parametri introdotti dall'ultimo d.m. trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di pagina 12 di 14 "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass., 13/07/2021, n.19989; 10/12/2018, n. 31884).
Le spese del presente grado del giudizio in favore di vanno liquidate Parte_1
come in dispositivo, ex D.M. n. 147 del 2022, sulla base allo scaglione di valore €
52.000,01/€ 260.000,00 in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase istruttoria in appello.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n.
8561/2023 e n. 30219/2023).
Stante l'espletamento della sola trattazione, per la fase istruttoria del presente giudizio di appello i compensi vanno liquidati nei minimi.
Va rigettata la domanda genericamente formulata dall'appellante di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cpc, non sussistendone i presupposti.
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia di;
Controparte_8
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 807/2023 depositata dal Tribunale di Catania il 20.2.2023, rigetta la domanda formulata da CP_1
da (oggi i suoi eredi indicati nell'intestazione del presente
[...] Controparte_5
provvedimento), da e da con atto di Controparte_3 Parte_3
citazione introduttivo del giudizio n. Rg 196/2013: rigetta l'appello incidentale;
condanna e entrambe in proprio e nella CP_1 Controparte_3
qualità di eredi di , nonché e Controparte_5 CP_6 Parte_2
entrambi nella qualità di eredi di , e a Controparte_5 Parte_3
rimborsare a le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per Parte_1
il primo grado, in € 14.103,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, e, per il secondo grado, in € 12.154,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa, spese che distrae in favore dell'Avv. Alfio Gaetano Patanè; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti incidentali della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Dpr 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso il 30/04/2025
LA PRESIDENTE REL.
dott. Monica Zema
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2932 cc, la proprietà dei medesimi immobili oggetto del presente giudizio e