CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott.ssa Francesca Mammone Consigliera
Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3107/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come da delega Parte_1 in atti (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come Parte_1 da delega in atti
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7 20122 MILANO presso pagina 1 di 8 lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come Parte_1 da delega in atti
ATTORI in REVOCAZIONE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA OP P.IVA_1
GARGANO, 53/A 20139 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRO CARMINE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI in REVOCAZIONE
avente ad oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa integrale acquisizione del fascicolo RGN 6067/2017 della Corte d'Appello di Milano, Sezione Quarta Civile, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così giudicare Nel merito 1) disporre la revocazione, ai sensi dell'art. 395 nn. 1, 2 e 3 c.p.c., della sentenza n. 524/2020, emessa in data 19 dicembre 2019 dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione IV Civile, nel giudizio RGN 6067/2017, pubblicata in data 13 febbraio 2020, passata in giudicato, per dolo della intervenuta dolo accertato in data 18 ottobre 2024; OP
In via istruttoria
2) con riserva di formulare capitoli di prova per testi, chiedere disporsi CTU e comunque con ogni e più ampia riserva istruttoria;
In ogni caso
3) condannare al pagamento delle spese documentate, diritti ed onorari del OP giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%, come per legge;
4) condannare al pagamento a titolo OP
pagina 2 di 8 risarcitorio ex art. 96 c.p.c. dell'importo complessivo di Euro 24.000 (ventiquattromila), pari ad Euro 8.000 (ottomila) a favore di ciascuno degli attori o, in subordine, dell'importo che sarà ritenuto equo. Con osservanza”.
PER OP
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, Dichiarare inammissibile per le ragioni sopra esposte e/o per ogni altra ritenuta ragione di fatto e/o di diritto la domanda di revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 524 del 13.2.2020 proposta dai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
; in ogni caso Parte_3
Respingere perché infondata in fatto e in diritto la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza n. 524/2020 della Corte d'Appello di Milano depositata in data 13.2.2020; Condannare Gli attori in via tra loro solidale al pagamento delle spese del giudizio da liquidarsi sulla base del valore della controversia pari a quello da attribuirsi al credito per capitale e interessi attualizzati , ceduto dal sig. a da distrarsi a CP_5 OP favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
Condannare altresì Gli attori in via tra loro solidale al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto del valore della controversia , e comunque in misura non inferiore alle liquidande spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto 1.Questi gli antefatti processuali di rilievo ai fini di causa. Con sentenza n. 6602/2017 pubblicata il 12.06.2017, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia parziale nei confronti di , creditore del defunto , dell'atto Controparte_6 Persona_1 di transazione stipulato tra Milan Mall n. 1 spa, e Persona_1 in data 18 Febbraio 2010, con il quale aveva Parte_1 Per_1 rinunciato al complessivo credito vantato nei confronti di Milan Mall n. 1 S.p.A.
- prima dichiarata fallita poi rimessa in bonis e divenuta e Controparte_2 condannò i convenuti CP_2 Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
quali coeredi di in solido tra loro, al
[...] Persona_1 pagamento delle spese processuali in favore di . Controparte_6
pagina 3 di 8 Avverso detta sentenza propose gravame la in concordato CP_2 preventivo. Nel corso di quel giudizio intervenne in qualità di OP successore a titolo particolare del credito vantato da nei Controparte_6 confronti di a fondamento della Persona_1 OP propria legittimazione produsse le comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 1260 c.c. agli eredi del con allegata l'offerta di acquisto del credito Per_1 formulata da priva della sottoscrizione del proponente la OP cessione e recante esclusivamente l'accettazione del cedente . Controparte_6
Con sentenza n. 524/2020 pubblicata in data 13.02.2020, la Corte d'appello di Milano respinse l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza Parte_1 Parte_2
hanno in questa sede proposto impugnazione per Parte_3 revocazione . Si è costituita mentre gli ulteriori coeredi e OP Controparte_3
nonché la nelle more dichiarata Controparte_4 CP_2 fallita, sono rimasti contumaci . All'udienza del 13 Marzo 2025 la Corte ha trattenuto la causa indecisione ai sensi dell'articolo 350 bis cpc.
3.I motivi di revocazione Gli attori in revocazione allegano di avere acquisito, il 18 ottobre 2024, la prova della condotta processuale dolosa tenuta da nell'ambito del giudizio CP_1 innanzi alla Corte d'appello definito con la sentenza n. 524/2020. Nello specifico, nell'ambito di un separato giudizio di opposizione allo stato passivo, promosso con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 da a OP seguito del rigetto della propria istanza di ammissione al passivo del fallimento
, la ricorrente aveva prodotto per la prima volta documenti che CP_2 dimostravano la mancanza di titolarità in capo a del credito nei CP_1 confronti di apparentemente ceduto da . In particolare solo Per_1 CP_5 nel giudizio di opposizione allo stato passivo aveva prodotto, OP oltre alla lettera del Battanta datata 3 Aprile 2017, la coeva proposta di CP_1
sottoscritta dal signor Dagli accertamenti a quel
[...] Parte_4 punto eseguiti era poi emerso che, come evincibile dalla visura camerale che gli istanti avevano potuto estrarre solo in data 18 ottobre 2024, Parte_4 firmatario della proposta per conto di 2016, era stato nominato
[...] CP_1 amministratore unico della società in epoca successiva, precisamente a seguito dell'assemblea del 12 giugno 2017.
pagina 4 di 8 Secondo la prospettazione degli istanti la revocazione, la mancata produzione di tale documento, da reputarsi fondamentale per la difesa nel giudizio RG n. 6067/17, non era casuale bensì frutto di una dolosa macchinazione, avendo loro precluso il compimento di quelle verifiche da cui, ex post, era emersa la mancanza dei poteri in capo a di rappresentare la società. Parte_4
Secondo quanto assumono gli istanti, la condotta dolosa di aveva CP_1 indotto la Corte di Appello a ritenere provata la titolarità attiva dell'intervenuta; di contro, in base a tale nuovo documento, alcuna cessione del credito risultava essersi mai perfezionata.
4.La decisione L'impugnazione non è fondata. Non merita poi accoglimento la richiesta di termine e di differimento nella trattazione del giudizio formulata dall'Avv. in udienza “in attesa della perizia Pt_1 grafica disposta dal Tribunale fallimentare, nonché in attesa della esibizione da parte di dei documenti nella causa di opposizione allo stato passivo promossa da OP
. OP
La perizia grafica sulla sottoscrizione per accettazione della cessione ben avrebbe potuto essere richiesta e disposta nel giudizio RG 6067/17, con la conseguenza che l'eventuale esito degli accertamenti grafologici disposti in un successivo giudizio sono completamente irrilevanti. Generica e inconferente rispetto alle allegazioni su cui si basa la domanda formulata in questa sede è poi la richiesta di rinvio in attesa degli eventuali nuovi documenti (quali? A che fine?) prodotti da nel giudizio di opposizione. CP_1
Venendo all'esame della domanda, nelle conclusioni viene chiesta la revocazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 524/2020 per i motivi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 395 cpc. Tuttavia nell'atto di citazione vengono esposte argomentazioni difensive solo in relazione all'ipotesi di revocazione di cui al numero 1 dell'articolo 395 cpc;
alcuna allegazione viene formulata con riferimento alle ulteriori due ipotesi pure menzionate nelle conclusioni. La domanda deve conseguentemente essere dichiarata parzialmente inammissibile ex art. 398 cpc, per carenza di specificità con riferimento alla richiesta revocazione per i motivi di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo 395 cpc. La domanda di revocazione per dolo è invece manifestamente infondata nel merito. Per ipotizzare il dolo processuale revocatorio occorre un'attività intenzionalmente fraudolenta che impedisca il corretto e proficuo esercizio della pagina 5 di 8 difesa avversaria e al giudice l'accertamento della verità ed altresì che sia tale da pregiudicare l'esito del procedimento (Cass. Sez. 1, 21/10/2022, n. 31211, Cass. Sez. 2, 21/01/2020, n. 1207; Cass. Sez. 6, 26/09/2018, n. 22851). Nessuno di tali presupposti è presente nella fattispecie in esame. In primo luogo manca la prova dell'intento fraudolento. Depone per l'assenza di un intento fraudolento, la circostanza che la proposta di cessione sottoscritta dal di cui gli odierni istanti lamentano la dolosa Pt_4 omessa produzione nel giudizio di appello, era stata allegata alla comunicazione di avvenuta cessione (doc. 2 convenuto) inviata in data 5 ottobre 2018 (dunque prima dell'intervento del cessionario nel giudizio di appello) alla CP_2 in concordato preventivo, ossia proprio alla parte appellante del giudizio di cui si invoca l'annullamento. Il fatto che detta proposta fosse stata trasmessa a una delle parti processuali del giudizio RG 6067/17 esclude che la sua mancata produzione nella fase processuale risponda a un disegno fraudolento. Occorre poi rilevare che gli eredi ancor prima dell'intervento nel Per_1 giudizio di appello di erano stati notiziati della cessione del CP_1 credito, loro notificata sensi dell'articolo 1264 c.c. con lettera del 8 maggio 2018 sottoscritta dal signor a quella data legale rappresentante Parte_4 di I debitori ceduti erano stati pertanto posti subito nelle OP condizioni di verificare la validità e l'efficacia della cessione. Sin da quell'epoca, come poi nel corso del successivo giudizio di appello, trattandosi di documentazione ivi ridepositata (doc. 15 attori), gli istanti avrebbero potuto verificare l'ambito anche temporale dei poteri del firmatario della comunicazione dell'avvenuta cessione per conto di Macchi 2018 srl, tanto più considerato che l'arco temporale dell'indagine risultava delimitato sino al 3 aprile 2017, data di accettazione del Battanta. Difetta dunque sia l'inganno sia una condotta gravemente lesiva del diritto di difesa degli istanti. Infine, e tale rilievo si ritiene assorbente, manca il requisito della decisività, nel senso che la mancata produzione del suddetto documento non ha ingenerato nelle parti e nel giudice una falsa rappresentazione della realtà su fatti decisivi per la controversia. L'eventuale produzione in giudizio della proposta di cessione a firma del signor on avrebbe potuto condurre a un esito processuale differente. Pt_4
Gli istanti omettono di considerare che la proposta di cessione è stata formalmente ed espressamente fatta propria dalla società ex art. 1399 c.c., prima ancora che tramite l'intervento nel giudizio di quale successore a CP_1
pagina 6 di 8 titolo particolare nel credito, con l'adozione in data 30 giugno 2017 di una delibera assembleare di formale e specifica ratifica dell'iniziativa di doc. 4 Pt_4 convenuto). Dunque la produzione in giudizio della proposta di cessione sottoscritta da prima di essere formalmente investito della carica di Pt_4 amministratore della società non avrebbe assunto alcun dirimente rilievo sotto il profilo processuale e di merito. 5. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna alle spese da quantificarsi sulla base del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, dell'attività difensiva in concreto svolta, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione e della modesta complessità delle questioni di causa. Stante la palese pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria deve altresì essere disposta la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. degli attori al pagamento di una somma in favore di che si liquida equitativamente in un quarto delle OP spese di lite. Consegue ai sensi dell'art. 96 co. 4 cpc la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione della sentenza di questa Corte n. 524/2020 pubblicata in data 13.02.2020 proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
così dispone: Parte_3
1. Rigetta l'impugnazione;
2. Condanna Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro a rifondere a le Parte_3 OP spese del presente giudizio liquidate in € 12.033,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Condanna Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc al Parte_3 pagamento della somma di € 3.000,00 in favore di OP
4. Condanna Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro ai sensi dell'art. 96 co. 4 cpc al Parte_3 pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende;
pagina 7 di 8 5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte il 20 marzo 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott.ssa Francesca Mammone Consigliera
Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3107/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come da delega Parte_1 in atti (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come Parte_1 da delega in atti
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7 20122 MILANO presso pagina 1 di 8 lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come Parte_1 da delega in atti
ATTORI in REVOCAZIONE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA OP P.IVA_1
GARGANO, 53/A 20139 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRO CARMINE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI in REVOCAZIONE
avente ad oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa integrale acquisizione del fascicolo RGN 6067/2017 della Corte d'Appello di Milano, Sezione Quarta Civile, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così giudicare Nel merito 1) disporre la revocazione, ai sensi dell'art. 395 nn. 1, 2 e 3 c.p.c., della sentenza n. 524/2020, emessa in data 19 dicembre 2019 dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione IV Civile, nel giudizio RGN 6067/2017, pubblicata in data 13 febbraio 2020, passata in giudicato, per dolo della intervenuta dolo accertato in data 18 ottobre 2024; OP
In via istruttoria
2) con riserva di formulare capitoli di prova per testi, chiedere disporsi CTU e comunque con ogni e più ampia riserva istruttoria;
In ogni caso
3) condannare al pagamento delle spese documentate, diritti ed onorari del OP giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%, come per legge;
4) condannare al pagamento a titolo OP
pagina 2 di 8 risarcitorio ex art. 96 c.p.c. dell'importo complessivo di Euro 24.000 (ventiquattromila), pari ad Euro 8.000 (ottomila) a favore di ciascuno degli attori o, in subordine, dell'importo che sarà ritenuto equo. Con osservanza”.
PER OP
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, Dichiarare inammissibile per le ragioni sopra esposte e/o per ogni altra ritenuta ragione di fatto e/o di diritto la domanda di revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 524 del 13.2.2020 proposta dai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
; in ogni caso Parte_3
Respingere perché infondata in fatto e in diritto la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza n. 524/2020 della Corte d'Appello di Milano depositata in data 13.2.2020; Condannare Gli attori in via tra loro solidale al pagamento delle spese del giudizio da liquidarsi sulla base del valore della controversia pari a quello da attribuirsi al credito per capitale e interessi attualizzati , ceduto dal sig. a da distrarsi a CP_5 OP favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
Condannare altresì Gli attori in via tra loro solidale al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto del valore della controversia , e comunque in misura non inferiore alle liquidande spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto 1.Questi gli antefatti processuali di rilievo ai fini di causa. Con sentenza n. 6602/2017 pubblicata il 12.06.2017, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia parziale nei confronti di , creditore del defunto , dell'atto Controparte_6 Persona_1 di transazione stipulato tra Milan Mall n. 1 spa, e Persona_1 in data 18 Febbraio 2010, con il quale aveva Parte_1 Per_1 rinunciato al complessivo credito vantato nei confronti di Milan Mall n. 1 S.p.A.
- prima dichiarata fallita poi rimessa in bonis e divenuta e Controparte_2 condannò i convenuti CP_2 Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
quali coeredi di in solido tra loro, al
[...] Persona_1 pagamento delle spese processuali in favore di . Controparte_6
pagina 3 di 8 Avverso detta sentenza propose gravame la in concordato CP_2 preventivo. Nel corso di quel giudizio intervenne in qualità di OP successore a titolo particolare del credito vantato da nei Controparte_6 confronti di a fondamento della Persona_1 OP propria legittimazione produsse le comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 1260 c.c. agli eredi del con allegata l'offerta di acquisto del credito Per_1 formulata da priva della sottoscrizione del proponente la OP cessione e recante esclusivamente l'accettazione del cedente . Controparte_6
Con sentenza n. 524/2020 pubblicata in data 13.02.2020, la Corte d'appello di Milano respinse l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza Parte_1 Parte_2
hanno in questa sede proposto impugnazione per Parte_3 revocazione . Si è costituita mentre gli ulteriori coeredi e OP Controparte_3
nonché la nelle more dichiarata Controparte_4 CP_2 fallita, sono rimasti contumaci . All'udienza del 13 Marzo 2025 la Corte ha trattenuto la causa indecisione ai sensi dell'articolo 350 bis cpc.
3.I motivi di revocazione Gli attori in revocazione allegano di avere acquisito, il 18 ottobre 2024, la prova della condotta processuale dolosa tenuta da nell'ambito del giudizio CP_1 innanzi alla Corte d'appello definito con la sentenza n. 524/2020. Nello specifico, nell'ambito di un separato giudizio di opposizione allo stato passivo, promosso con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 da a OP seguito del rigetto della propria istanza di ammissione al passivo del fallimento
, la ricorrente aveva prodotto per la prima volta documenti che CP_2 dimostravano la mancanza di titolarità in capo a del credito nei CP_1 confronti di apparentemente ceduto da . In particolare solo Per_1 CP_5 nel giudizio di opposizione allo stato passivo aveva prodotto, OP oltre alla lettera del Battanta datata 3 Aprile 2017, la coeva proposta di CP_1
sottoscritta dal signor Dagli accertamenti a quel
[...] Parte_4 punto eseguiti era poi emerso che, come evincibile dalla visura camerale che gli istanti avevano potuto estrarre solo in data 18 ottobre 2024, Parte_4 firmatario della proposta per conto di 2016, era stato nominato
[...] CP_1 amministratore unico della società in epoca successiva, precisamente a seguito dell'assemblea del 12 giugno 2017.
pagina 4 di 8 Secondo la prospettazione degli istanti la revocazione, la mancata produzione di tale documento, da reputarsi fondamentale per la difesa nel giudizio RG n. 6067/17, non era casuale bensì frutto di una dolosa macchinazione, avendo loro precluso il compimento di quelle verifiche da cui, ex post, era emersa la mancanza dei poteri in capo a di rappresentare la società. Parte_4
Secondo quanto assumono gli istanti, la condotta dolosa di aveva CP_1 indotto la Corte di Appello a ritenere provata la titolarità attiva dell'intervenuta; di contro, in base a tale nuovo documento, alcuna cessione del credito risultava essersi mai perfezionata.
4.La decisione L'impugnazione non è fondata. Non merita poi accoglimento la richiesta di termine e di differimento nella trattazione del giudizio formulata dall'Avv. in udienza “in attesa della perizia Pt_1 grafica disposta dal Tribunale fallimentare, nonché in attesa della esibizione da parte di dei documenti nella causa di opposizione allo stato passivo promossa da OP
. OP
La perizia grafica sulla sottoscrizione per accettazione della cessione ben avrebbe potuto essere richiesta e disposta nel giudizio RG 6067/17, con la conseguenza che l'eventuale esito degli accertamenti grafologici disposti in un successivo giudizio sono completamente irrilevanti. Generica e inconferente rispetto alle allegazioni su cui si basa la domanda formulata in questa sede è poi la richiesta di rinvio in attesa degli eventuali nuovi documenti (quali? A che fine?) prodotti da nel giudizio di opposizione. CP_1
Venendo all'esame della domanda, nelle conclusioni viene chiesta la revocazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 524/2020 per i motivi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 395 cpc. Tuttavia nell'atto di citazione vengono esposte argomentazioni difensive solo in relazione all'ipotesi di revocazione di cui al numero 1 dell'articolo 395 cpc;
alcuna allegazione viene formulata con riferimento alle ulteriori due ipotesi pure menzionate nelle conclusioni. La domanda deve conseguentemente essere dichiarata parzialmente inammissibile ex art. 398 cpc, per carenza di specificità con riferimento alla richiesta revocazione per i motivi di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo 395 cpc. La domanda di revocazione per dolo è invece manifestamente infondata nel merito. Per ipotizzare il dolo processuale revocatorio occorre un'attività intenzionalmente fraudolenta che impedisca il corretto e proficuo esercizio della pagina 5 di 8 difesa avversaria e al giudice l'accertamento della verità ed altresì che sia tale da pregiudicare l'esito del procedimento (Cass. Sez. 1, 21/10/2022, n. 31211, Cass. Sez. 2, 21/01/2020, n. 1207; Cass. Sez. 6, 26/09/2018, n. 22851). Nessuno di tali presupposti è presente nella fattispecie in esame. In primo luogo manca la prova dell'intento fraudolento. Depone per l'assenza di un intento fraudolento, la circostanza che la proposta di cessione sottoscritta dal di cui gli odierni istanti lamentano la dolosa Pt_4 omessa produzione nel giudizio di appello, era stata allegata alla comunicazione di avvenuta cessione (doc. 2 convenuto) inviata in data 5 ottobre 2018 (dunque prima dell'intervento del cessionario nel giudizio di appello) alla CP_2 in concordato preventivo, ossia proprio alla parte appellante del giudizio di cui si invoca l'annullamento. Il fatto che detta proposta fosse stata trasmessa a una delle parti processuali del giudizio RG 6067/17 esclude che la sua mancata produzione nella fase processuale risponda a un disegno fraudolento. Occorre poi rilevare che gli eredi ancor prima dell'intervento nel Per_1 giudizio di appello di erano stati notiziati della cessione del CP_1 credito, loro notificata sensi dell'articolo 1264 c.c. con lettera del 8 maggio 2018 sottoscritta dal signor a quella data legale rappresentante Parte_4 di I debitori ceduti erano stati pertanto posti subito nelle OP condizioni di verificare la validità e l'efficacia della cessione. Sin da quell'epoca, come poi nel corso del successivo giudizio di appello, trattandosi di documentazione ivi ridepositata (doc. 15 attori), gli istanti avrebbero potuto verificare l'ambito anche temporale dei poteri del firmatario della comunicazione dell'avvenuta cessione per conto di Macchi 2018 srl, tanto più considerato che l'arco temporale dell'indagine risultava delimitato sino al 3 aprile 2017, data di accettazione del Battanta. Difetta dunque sia l'inganno sia una condotta gravemente lesiva del diritto di difesa degli istanti. Infine, e tale rilievo si ritiene assorbente, manca il requisito della decisività, nel senso che la mancata produzione del suddetto documento non ha ingenerato nelle parti e nel giudice una falsa rappresentazione della realtà su fatti decisivi per la controversia. L'eventuale produzione in giudizio della proposta di cessione a firma del signor on avrebbe potuto condurre a un esito processuale differente. Pt_4
Gli istanti omettono di considerare che la proposta di cessione è stata formalmente ed espressamente fatta propria dalla società ex art. 1399 c.c., prima ancora che tramite l'intervento nel giudizio di quale successore a CP_1
pagina 6 di 8 titolo particolare nel credito, con l'adozione in data 30 giugno 2017 di una delibera assembleare di formale e specifica ratifica dell'iniziativa di doc. 4 Pt_4 convenuto). Dunque la produzione in giudizio della proposta di cessione sottoscritta da prima di essere formalmente investito della carica di Pt_4 amministratore della società non avrebbe assunto alcun dirimente rilievo sotto il profilo processuale e di merito. 5. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna alle spese da quantificarsi sulla base del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, dell'attività difensiva in concreto svolta, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione e della modesta complessità delle questioni di causa. Stante la palese pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria deve altresì essere disposta la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. degli attori al pagamento di una somma in favore di che si liquida equitativamente in un quarto delle OP spese di lite. Consegue ai sensi dell'art. 96 co. 4 cpc la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione della sentenza di questa Corte n. 524/2020 pubblicata in data 13.02.2020 proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
così dispone: Parte_3
1. Rigetta l'impugnazione;
2. Condanna Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro a rifondere a le Parte_3 OP spese del presente giudizio liquidate in € 12.033,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Condanna Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc al Parte_3 pagamento della somma di € 3.000,00 in favore di OP
4. Condanna Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro ai sensi dell'art. 96 co. 4 cpc al Parte_3 pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende;
pagina 7 di 8 5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte il 20 marzo 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 8 di 8