Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3991/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3991 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 10.10.2024 da:
(C.F. , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Chirignago (VE), Via Gazzera Alta n. 15/3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Gloria Mariano del Foro di Venezia (pec: presso il suo studio Email_1
in Dolo, via Cairoli n°83, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in [...]C.F._2
Chirignago (VE), Via Martiri di Marzabotto n. 51, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Rita Barbarotto del Foro di Venezia (pec: , in Venezia Email_2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da note di trattazione scritta depositate in data
24-25.02.2025 che di seguito si riproducono: omologare “la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI: autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto;
a) dichiararsi la separazione dei coniugi e il cui Parte_1 Controparte_1
matrimonio è stato celebrato a Venezia in data 05.11.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia - anno 2011 - atto n. 22 – parte 1; b) Nulla sull'assegnazione della casa familiare sita in Chirignago (VE) essendo stata venduta a terzi in data 23.12.2024; la signora
R_ ha acquistato immobile in Favaro in data 7.1.2025 dove abita con la figlia minore (doc. CP_1
14) c) Affidarsi in maniera condivisa ad entrambi i genitori la figlia con collocazione Persona_2
prevalente presso la madre ove ella vedrà fissata la propria residenza, con facoltà per il padre di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30, salvo diversi accordi fra le parti;
due week end alternati, dal sabato pomeriggio (uscita da scuola) sino alle ore 21:30 della domenica, salvo diversi accordi fra le parti;
due settimane di vacanza estive anche non consecutive, salvo diverso accordo fra le parti;
una settimana durante le vacanze natalizie, dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, alternando di anno in anno con l'uno e l'altro genitore il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, salvo diverso accordo fra le parti. I ponti scolastici alternati;
le vacanze Pasquali alternate con l'uno e l'altro genitore i tre giorni (venerdì, sabato e domenica di Pasqua) e (lunedì dell'Angelo, martedì, mercoledì), salvo diverso accordo tra le parti. La sig.ra si impegna ad agevolare CP_1
R_ il rapporto padre – figlia, invitando la figlia a frequentare il padre con regolarità, (secondo il calendario indicato al punto 4). Il signor s'impegna a fare in modo che i Parte_2
propri impegni lavorativi non interferiscano col suesposto calendario di visita. Tutto quanto sopra
R_ al fine di consentire una sana ed equilibrata crescita della figlia . Si è allegato al ricorso piano genitoriale (doc.13). d) Quanto al contributo mensile per il mantenimento della figlia: Onerarsi il sig. a corrispondere la somma di euro 650,00 mensili, oltre rivalutazione Istat a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie di , già conosciute;
ciò a partire dal mese di gennaio 2025, Controparte_1
considerato che, con l'avvenuta vendita della casa ex coniugale da parte della e l'estinzione CP_1
del mutuo gravante sull'immobile (ultima rata pagata nel dicembre 2024), col ricavato da detta vendita il signor è stato integralmente liberato da qualsiasi relativo obbligo nei confronti Pt_1
dell'istituto di credito;
la signora con il residuo ricavato dalla vendita della predetta casa CP_1
ex coniugale, estinto il mutuo, ha comprato per sé altro immobile sito in Favaro che rimarrà di sua
R_ esclusiva proprietà dove abitare con la figlia , che resterà comunque collocata in via prevalente presso la madre. e) Onerarsi inoltre il sig. a corrispondere il 50% delle Parte_1
spese straordinarie sostenute in favore della figlia così come disciplinate all'interno del Protocollo
Famiglia del Tribunale di Venezia;
f) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora genitore collocatario. g) I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio e al CP_1
rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio; h) Con l'avvenuta liberazione del mutuo il signor nulla avrà a che pretendere dalla signora in relazione alle somme Pt_1 CP_1
da egli corrisposte per il pagamento del mutuo stesso, né in relazione all'importo residuo che, in caso della vendita dell'immobile casa ex coniugale ipotecata, la signora ricaverà dalla vendita stessa, una volta estinto il mutuo, né in relazione all'immobile che la ha acquistato in Favaro CP_1
dopo la vendita della casa ex coniugale ad ella intestata. Parimenti la signora nulla avrà a CP_1
che pretendere dal signor in relazione agli importi da ella versati per l'acquisto della casa Pt_1
di via Umbria intestata al marito. Entrambe le parti dichiarano in generale, all'esito delle operazioni tutte sopra descritte, di null'altro aver reciprocamente a che pretendere tra loro ad alcun titolo o ragione. Entrambe le parti hanno chiesto nel loro ricorso per la separazione che sia dichiarato sciolto il loro regime coniugale di comunione e di passare dunque a quello di separazione, come per altro frattanto avvenuto con atto notaio del settembre 2024. Persona_3
Quanto alla relativa divisione dei beni tra coniugi in relazione allo scioglimento della loro comunione, gli stessi dichiarano di aver già regolato ogni questione con la pattuizione delle presenti condizioni di separazione. Il signor s'impegna nel momento in cui la signora Pt_1 R_ acquisterà la nuova casa dove vivrà con , e laddove ancora necessario, a dichiarare CP_1
davanti al Notaio che ella l'acquista come bene personale. i) Spese legali integralmente compensate tra le parti. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 10.10.20244 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile in Venezia in data 05.11.2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 22, parte I, Uff.11 dell'anno 2011, optando per il regime della comunione dei beni. I coniugi hanno eletto quale dimora familiare l'immobile sito in
Chirignago (VE) Via Martiri di Marzabotto n. 51. Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia
R_
.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di
R_ separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla figlia .
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24-
25.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della figlia. Nel complesso, infatti, le condizioni concordate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Venezia in data 05.11.2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 22, parte I, Uff.11 dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore