CA
Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta da
1) dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
2) dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
3) dott. Antonino Zappalà Consigliere esaminati gli atti della causa n. 28-1/2025 R.G., sentite le parti all'udienza dell'11 marzo 2025;
considerato che
la sentenza appellata (Trib. Patti n. 1394/2024) ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ha condannato “ al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 590.262,19, con Controparte_2 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 13/12/2011 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna”, nonché alle spese processuali nella misura di € 34.000,00 per compensi;
che la ha proposto appello, chiedendo la sospensione della Controparte_1
provvisoria esecutività della sentenza appellata;
ritenuto che
il nuovo testo dell'articolo 283 del c.p.c., introdotto dal d.lgs.
149/22 e applicabile alle impugnazioni proposte dall'1 marzo 2023 in poi, ha scisso il presupposto del fumus boni iuris da quello del periculum in mora, prevenendo in modo alternativo l'ipotesi dell'impugnazione che appaia
“manifestamente fondata” e quella del pregiudizio grave e irreparabile che possa derivare dall'esecuzione della sentenza, “pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”; ritenuto che, alla luce della valutazione del tutto sommaria richiesta in questa fase procedimentale di inibitoria, la chiesta sospensione va accolta, sia in ordine al fumus (avuto riguardo alla necessità di approfondire soprattutto le contestazioni inerenti i criteri di quantificazione del dedotto pregiudizio subìto dalla che al periculum, tenuto conto dell'entità della somma oggetto di CP_2 condanna, pur in presenza di dati di possidenze immobiliari in capo all'appellata che, tuttavia, in ragione dell'attività di impresa della società stessa (costruzione e vendita di edifici), per loro natura sono provvisorie, e della intervenuta cessione di (ramo di) azienda;
considerato che
nel procedimento principale (n. 28/2025 RG) è stata già fissata l'udienza per la trattazione del merito;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Patti n. 1394/2024.
Messina, 13/03/2025
Il Presidente dott.ssa Vincenza Randazzo
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta da
1) dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
2) dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
3) dott. Antonino Zappalà Consigliere esaminati gli atti della causa n. 28-1/2025 R.G., sentite le parti all'udienza dell'11 marzo 2025;
considerato che
la sentenza appellata (Trib. Patti n. 1394/2024) ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ha condannato “ al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 590.262,19, con Controparte_2 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 13/12/2011 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna”, nonché alle spese processuali nella misura di € 34.000,00 per compensi;
che la ha proposto appello, chiedendo la sospensione della Controparte_1
provvisoria esecutività della sentenza appellata;
ritenuto che
il nuovo testo dell'articolo 283 del c.p.c., introdotto dal d.lgs.
149/22 e applicabile alle impugnazioni proposte dall'1 marzo 2023 in poi, ha scisso il presupposto del fumus boni iuris da quello del periculum in mora, prevenendo in modo alternativo l'ipotesi dell'impugnazione che appaia
“manifestamente fondata” e quella del pregiudizio grave e irreparabile che possa derivare dall'esecuzione della sentenza, “pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”; ritenuto che, alla luce della valutazione del tutto sommaria richiesta in questa fase procedimentale di inibitoria, la chiesta sospensione va accolta, sia in ordine al fumus (avuto riguardo alla necessità di approfondire soprattutto le contestazioni inerenti i criteri di quantificazione del dedotto pregiudizio subìto dalla che al periculum, tenuto conto dell'entità della somma oggetto di CP_2 condanna, pur in presenza di dati di possidenze immobiliari in capo all'appellata che, tuttavia, in ragione dell'attività di impresa della società stessa (costruzione e vendita di edifici), per loro natura sono provvisorie, e della intervenuta cessione di (ramo di) azienda;
considerato che
nel procedimento principale (n. 28/2025 RG) è stata già fissata l'udienza per la trattazione del merito;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Patti n. 1394/2024.
Messina, 13/03/2025
Il Presidente dott.ssa Vincenza Randazzo