Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2899/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2899/2024 promossa da: C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. MERANDA GIANLUCA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FORNACIARI Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1053/24, con cui Parte_1 questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore di la somma di Controparte_1
€ 13.464,16, oltre interessi e spese di lite, per canoni e oneri accessori relativi al noleggio di 3 autovetture, in forza delle fatture allegate al ricorso monitorio. L'opposizione si fonda su un unico motivo, ossia l'errata quantificazione del credito, poiché “per ciascun noleggio, gli importi venivano calcolati per l'intero mese e non dalla data del ritiro di ogni rispettiva autovettura”: la circostanza era stata già contestata nella fase stragiudiziale a che peraltro aveva ammesso l'errore e, dunque, agendo in giudizio Controparte_1 per la somma sopra indicata, si è comportata in violazione del principio di buona fede. Si è costituita l'opposta eccependo in estrema sintesi che:
- le contestazioni dell'opponente riguardano 4 fatture, di cui solo 2 sono state azionate con il ricorso monitorio;
- con riferimento ad esse, ha già emesso note di credito, che sono CP_1 state allegate al ricorso e scomputate dall'importo preteso;
- l'opponente non ha mosso nessuna contestazione rispetto alle altre 34 fatture azionate. All'esito dei termini 171 ter c.p.c. e della prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata immediatamente presa in decisione sulle conclusioni indicate a verbale.
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- in base ai principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento, la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare la fonte (legale o negoziale) della propria pretesa e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava poi su quest'ultima l'onere di dimostrare di avere correttamente eseguito la prestazione dovuta, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- nel caso di specie il rapporto contrattuale inter partes da cui trae origine il credito fatto valere da (3 contratti di noleggio a lungo termine di autoveicoli) è Controparte_1 incontroverso e comunque è documentato;
- quest'ultima ha poi allegato l'inadempimento di in qualità di conduttrice Parte_1 dei 3 veicoli, all'obbligo di pagare gli importi di cui alle fatture emesse;
- tuttavia, non solo non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione a suo Parte_1 carico, ma si è limitata a svolgere delle contestazioni – relative a una parte esigua delle suddette fatture (2 su 36) – limitate al quantum e del tutto generiche, ai limiti della inammissibilità, posto che non ha neppure dedotto con precisione quali sono gli importi (in tesi) non dovuti;
- ancora, a fronte delle specifiche allegazioni di nella comparsa CP_1 costitutiva, non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e non ha svolto alcuna deduzione alla prima udienza. Alla luce di quanto sopra, il credito dell'opposta deve ritenersi accertato. L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente a pagare non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.: la totale genericità dell'unico motivo di opposizione e l'atteggiamento processuale di (che, dopo avere indotto la Parte_1 controparte a prendere posizione sull'opposizione, la comparsa avversaria, non ha più dedotto alcunché), sono, infatti, chiaramente indicativi della pretestuosità e dilatorietà dell'iniziativa assunta. La somma dovuta a tale titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo. Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1053/24 di questo Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2 CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., la somma di € 600,00; CONDANNA l'opponente a pagare, in favore della delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, CP_2 comma 4 c.p.c., la somma di € 500,00. Così deciso a Reggio Emilia il 28/03/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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