Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/12/2024, n. 32672
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Ordinanza 16 dicembre 2024

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L'art. 803 c.c. prevede, ai fini della revocazione di donazione per sopravvenienza di figli, due presupposti: uno, negativo, costituito dall'assenza di figli o discendenti legittimi, o dall'ignoranza di averne, da parte del donante, al momento della donazione e l'altro, positivo, dato dalla sopravvenienza di un figlio o di un discendente legittimo o dalla sopravvenuta conoscenza della sua esistenza in vita; peraltro, è necessaria l'effettiva venuta ad esistenza del figlio o del discendente, perché solo gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole giustificano l'esigenza del donante di riconsiderare l'atto di liberalità, cosicché la mera consapevolezza del concepimento da parte del donante non rileva al fine di precludere l'operatività dell'art. 803, comma 2, c.c., che ammette la revocazione anche se il figlio era stato già concepito al tempo della donazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/12/2024, n. 32672
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32672
    Data del deposito : 16 dicembre 2024

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