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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/09/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE
Dott. ssa Giulia Marzia Locati CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 18 /2025 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Mauro Torinese (TO), via XXV aprile, n. 39 ed elettivamente domiciliata in 10128 Torino, Via Vincenzo Vela n. 29, presso lo studio legale degli avv.ti Roberto Bausardo e Daniela De Bernochi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino domiciliataria in via dell'Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: carta docenti-supplenze brevi
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 11.1.2025
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 11.9.2025
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 452/24, pubblicata il 15.7.2024, il Tribunale di
Ivrea ha riconosciuto il diritto alla carta docente di Parte_1
per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 avendo la ricorrente lavorato in forza di supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche. Il Tribunale, richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza eurounitaria (C.G. UE del 18.5.2022) e di legittimità
(Cass.n.29961/2023) ha ritenuto la normativa nazionale che riserva la carta docente al solo personale in ruolo (art.1 co.121/124
L.107/2015, D.P.C.M. 23.9.2015 e 28.11.2016), in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, essendo il docente assunto per supplenze annuali (su organico di diritto o di fatto) comparabile con il docente di ruolo. Ha invece negato il diritto per l'a.s.2020/2021, durante il quale la ricorrente è stata assunta con plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, co.3, l. 124/1999), posto che la ratio del beneficio è quella di fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica, su un piano di durata “annuale”, prospettiva che non ricorre nel caso di supplenze brevi e saltuarie, non paragonabili a quelle rese con incarico fino al termine dell'attività didattica.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la docente, cui ha resistito il chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza di discussione del 11.9.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. L'appellante censura la sentenza rilevando che la stessa Corte di
2 Giustizia Europea (Ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa
C_450/2021), dichiarando l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, ha precisato che il beneficio della carta docenti attiene all'ambito delle condizioni di impiego.
Allo stesso modo escludendo che la durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato dalla direttiva 1999/79/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
La difesa dell'appellante richiama la sentenza n.165/2024 di questa
Corte territoriale evidenziando come la stessa sia in linea con le argomentazioni della Corte di Giustizia Europea, richiama inoltre le argomentazioni poste a fondamento del rinvio pregiudiziale alla
CGUE, sollevato proprio in relazione alle supplenze brevi e saltuarie, con l'ordinanza 16.4.2024 del Tribunale di Lecce.
L'appello è meritevole di accoglimento ritenendo il Collegio di dare continuità al precedente di questa stessa Corte di cui alla sentenza n. 165/24, che è stata pronunciata in un'analoga vertenza e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
2.1. In linea di fatto è pacifico e incontestato che, nell'a.s. 2020/21,
ha stipulato sei contratti ai sensi dell'art. 4, co. 3, l. Parte_1
n. 124/99 (svolgendo le supplenze presso tre istituti diversi e sostituendo due diversi docenti, nei seguenti periodi: dal 15.10.2020 al 16.10.2020, dal 17.10.2020 al 23.10.2020, dal 14.11.2020 al
23.11.2020, dal 24.11.2020 al 4.12.2020, dal 5.12.2020 al
22.12.2020 e dal 22.01.2021 al 30.06.2021) per un totale di 205
3 giorni di lavoro, periodo di servizio valido ai fini del computo dell'anzianità di servizio in sede di ricostruzione di carriera ( v. art. 11, co. 14, l. cit.).
2.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata si basa sul presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus “carta docenti” e la durata annua della prestazione lavorativa
(Cass.n.29961/2023), mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
La Corte di Giustizia – con l'ordinanza del 18/05/2022 (c-450/2021) – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla dir. 1999/79/CE e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato.
Sempre la Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
4 Ancora, la stessa Corte, nella pronuncia del 30/11/2023 (c-270/22) relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su “spezzone”. La Corte ha altresì osservato che «per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili individuate al punto
67 di tale sentenza, possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
5 aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
2.3. Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che
«l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i
Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non hanno escluso, tuttavia, «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L.
6 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» e quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, l. n. 124/99, in base al quale «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
I rapporti di lavoro oggetto del giudizio risultano sostanzialmente continui e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/15, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
2.4 Si deve ancora rilevare che la CGUE con la recentissima sentenza C-268-24 del 3 luglio 2025, nel rispondere ai quesiti sollevati con il rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Lecce - che chiedeva se la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto
Cass.29961/23), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo annuale di euro 500, per l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata - ha affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul
7 lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
Ora, nel caso in esame non vi sono ragioni oggettive che escludano il diritto al beneficio in favore dell'odierna appellante, che per l'anno scolastico 2020/2021 ha stipulato 6 contratti (sostanzialmente continuativi e con orario pieno) per un totale di 205 giorni di lavoro.
3. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni ulteriore doglianza ed eccezione, l'appello dev'essere accolto, e alla soccombenza dell'appellato segue l'obbligo di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo, con applicazione dell'aumento del 15% ex art. 4, co.
1-bis, d.m. n.55/14 (nella versione aggiornata al d.m.147/2022), con distrazione in favore del difensore.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c. .
in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto dell'appellante alla carta docente per l'anno scolastico 2020/2021 e, conseguentemente,
8 condanna il appellato ad accreditare in favore CP_1 dell'appellante l'importo di euro 500,00; condanna il appellato a rimborsare le spese del grado CP_1
liquidate in euro 805,00, oltre oneri di legge con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 11.9.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi
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