Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2301/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2301/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
03/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Palmieri, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Curti (CE), via
G. Rossini, n. 26, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, ed il (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
- CONVENUTI
E
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE CAMPIONE PENALE;
-CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni: all'udienza del 03/12/2024, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 05180201900001489000 su autoveicolo
Cont di sua proprietà (Ford Focus 2.0. SW tg. DT050JT), notificato in data 02.09.2019, emesso dall' , ed ogni altro atto o provvedimento Controparte_1
preordinato, collegato e conseguente, compresa la cartella di pagamento menzionata nell'atto impugnato, al fine di ottenerne l'annullamento. Inoltre, chiedeva l'accertamento della circostanza che le Amministrazioni resistenti non avessero alcun diritto di riscuotere le somme intimate, in quanto attinenti a pretese estinte e, quindi, prescritte.
Nello specifico, parte attrice esponeva che il provvedimento opposto si riferiva a 24 cartelle di pagamento, di cui una relativa al recupero di spese processuali, per un importo esattoriale pari ad € 9.872,06, in riferimento alla quale proponeva opposizione.
I motivi di opposizione sono i seguenti: mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, mancato invio dell'intimazione di pagamento, prescrizione decennale del credito e insussistenza del credito per intervenuto indulto.
Si costituivano in giudizio, con regolare comparsa di costituzione e risposta, l'
[...]
, in persona del Direttore pro tempore, e il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande
[...]
formulate da parte attrice in quanto in fondate in fatto e in diritto.
Non si costituiva in giudizio la Corte di Appello di Firenze campione penale, in persona del P.G., motivo per il quale ne veniva dichiarata la contumacia.
L'opposizione risulta solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, risulta essenziale premettere che la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo non può più qualificarsi come opposizione esecutiva (né agli atti esecutivi, né all'esecuzione), dovendo essere inquadrata in un'ordinaria azione di accertamento negativo della legittimità del disposto fermo per la contestata fondatezza del credito cautelato (Cass.
Sez. Un., del 22.07.2015, la n. 15354; Cass. Civ., sez. VI, del 30.09.2022, la n. 28509).
Questo assunto ha consentito anche il definitivo superamento dell'orientamento giurisprudenziale che escludeva l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo (Cass.
Civ. sez. II, del 23.07.2008, la n. 20301).
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Dunque, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia nel caso in cui sia volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia ove riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo, sottoposta alle regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ., sez. VI, del 04.07.2019, la n. 18041).
Ciò comporta l'ammissibilità dell'azione proposta dall'opponente, avente ad oggetto il preavviso di fermo, così come l'impugnazione delle cartelle esattoriali.
Per queste ultime i giudizi di opposizione alle cartelle possono qualificarsi in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, oppure si rilevino fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
ovvero in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c. nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o vizi formali del procedimento, come quelli relativi alla notifica della cartella stessa e dei successivi avvisi di mora (Cass. Civ. sez. lav., del 26.03.2004, la n. 6119; Cass. Civ. sez. I, del 28.06.2002, la n. 9498).
Nel caso di specie, l'attore ha fatto valere sia doglianze concernenti la pretesa creditoria sottostante alla cartella di pagamento, sia eccepito vizi relativi alla cartella esattoriale stessa, ossia la sua notifica.
Nel merito, bisogna in primo luogo rilevare la sopravvenuta estinzione di parte del titolo esecutivo, data l'applicazione dell'indulto.
La cartella di pagamento n. 05120100038761866000 concerne spese processuali e recupero di multe e ammende riferite all'annualità 2007.
Parte attrice ha prodotto in atti il certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulta che in merito alla sentenza della Corte di Appello di Firenze, divenuta irrevocabile in data 07.12.2007, con la quale il sig. veniva condannato alla pena della Pt_1 reclusione di anni 1 e della multa pari ad € 1.600,00, il Tribunale di Siena con ordinanza del 17.08.2009 applicava l'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006. Su tale aspetto le controparti non hanno operato alcuna contestazione;
dunque, è pacifico che le pene condonate corrispondano alla cartella suddetta.
Per quanto concerne, invece, le spese processuali, sempre oggetto della medesima cartella, la stessa risulta regolarmente notificata.
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L'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto.
E' stato precisato che in caso di spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale, ossia il D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008.
Ciò implica che la cartella esattoriale può essere validamente notificata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il perfezionamento della notifica è provato dalla produzione dell'avviso di ricevimento, senza che sia necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella che, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi regolarmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo dimostrando di essere stato incolpevolmente impossibilitato a prenderne cognizione (Tribunale Bari, sez. lav., del 30.09.2024, la n. 3396). Dunque, ai fini della prova non è necessaria neanche la produzione della relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. (“In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi realizzata con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza la necessità della compilazione della relata, atteso che l'ufficiale postale garantisce in ordine al perfezionamento della procedura di notificazione”, Corte Giustizia, II grado
Potenza, sez. II, del 23.09.2024, la n. 332).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che “La notifica ex art.
140 c.p.c. della cartella di pagamento si articola nei seguenti passaggi: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, successiva affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario ed invio di una raccomandata A/R con la quale il destinatario è informato dell'avvenuto deposito. Il perfezionamento della procedura coincide non con l'invio della raccomandata informativa, ma con la produzione
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dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata” (Cass. civ. sez. trib, del 09.08.2024, la n. 22579).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata correttamente notificata da parte del messo comunale all'indirizzo di residenza, sita in Campagnatico (GR), il quale, per assenza temporanea del destinatario, depositava l'originale dell'atto presso la Casa
Comunale e spediva la C.A.N. tramite il servizio postale, ricevuta in data 04.08.2010 da parte di un familiare convivente, poi qualificatasi come moglie del , al momento Pt_1
delle successive notifiche degli avvisi di intimazione.
Ed infatti, negli anni 2018 e 2019, venivano notificati, alla nuova residenza dell'attore, sita in Castiglione della Pescaia (GR), due avvisi di intimazione (n.
05120199001960076/000 e n.05120189000244348000).
In ogni caso la contestazione del mancato invio di intimazioni di pagamento, la quale è comunque destituita di fondamento per le ragioni esposte, non avrebbe alcun fondamento.
Ciò in quanto, in tema di riscossione di spese di giustizia penale, la Corte di Cassazione con sentenza resa in data 10/06/2013 n 14528 aveva avuto modo di statuire che “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali e delle pene pecuniarie relative a sentenza penale di condanna emessa in procedimenti definiti prima del 1° gennaio 2008, l'omissione della notificazione dell'invito al pagamento, previsto dall'art.
212 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anteriormente all'iscrizione ruolo, determina un'irregolarità formale dell'attività di riscossione che può essere fatta valere dal debitore con opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 cod. proc. civ. e 226 del d.P.R. citato, n. 115, nel termine fissato dalla prima norma, decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Per tutte queste ragioni è evidente che anche l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c., deve essere respinta, vista la regolarità della notificazione della cartella di pagamento e dei successivi avvisi di intimazione.
Relativamente alla contestazione del difetto di motivazione, per la mancata indicazione nella cartella di pagamento del titolo fondante il credito, anche risulta priva di pregio.
Ed infatti, parte attrice dimostra di essere perfettamente a conoscenza delle ragioni fondanti la pretesa, ossia € 1.600,00 di multa scaturente dalla sentenza del GUP del
Tribunale di Siena del 09.11.2005, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di
Firenze, divenuta irrevocabile il 07.12.2007, ed € 8.105,26 per spese processuali. Inoltre,
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dalla produzione documentale di parte convenuta, ed in particolare dai due avvisi di pagamento notificati suddetti, risulta perfettamente il titolo in base al quale l'ente creditore agisce.
In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione deve dichiararsi l'inefficacia della cartella di pagamento n. 05120100038761866000 e deve essere annullato il preavviso di fermo amministrativo, in entrambi i casi, limitatamente all'importo di € 1.600,00.
L'accoglimento parziale delle pretese attoree e i mutamenti giurisprudenziali registratisi in ordine all'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo e alle altre questioni oggetto di giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia della cartella di pagamento n. 05120100038761866000 e annulla il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 02.09.2019, in entrambi i casi, limitatamente all'importo di € 1.600,00;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Grosseto il 05.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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