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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4383/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE; attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNONE DANIELE, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MOSETTI GIULIO e dell'avv. MILOSAVLJEVIC JASMINA; convenuta opposta
avente ad oggetto: compravendita;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 458/2023 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da atto di opposizione
“l'adito Tribunale, sospesa preliminarmente, a mente dell'art. 649 CPC, la esecuzione provvisoria dell'opposto decreto:
pagina 1 di 5
1. dichiari improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, la avversa pretesa, annullando e dichiarando privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanni l'opposta l pagamento delle spese e del compenso di avvocato Controparte_1 del presente giudizio”
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e in ogni caso, accertato il credito azionato
e per l'effetto condannare al pagamento della somma CP_1 Parte_1 complessiva pari a 56.247,25, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al giorno dell'effettivo pagamento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (breviter Parte_1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 458/2023 emesso dal Tribunale di
Trieste il 06/09/2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 somma di € 56.247,25, oltre agli interessi moratori ed alle spese e competenze della procedura monitoria (doc. 1 opposizione decreto ingiuntivo).
Il credito per il quale ha attenuto l'ingiunzione riguarda il corrispettivo che afferma CP_1 dovutole per la fornitura di materiale ferroso (prevalentemente ferro tondino, ma anche ferro commerciale in verghe o tralicci) da utilizzare nel cantiere di Via San Marco n. 33 a Trieste.
L'importo di cui è richiesto il pagamento è calcolato sulla base delle fatture elettroniche munite di ricevuta di consegna elaborata dal sistema di interscambio (docc. da 2 a 12 del ricorso per decreto ingiuntivo) n. 733 dd. 12.06.2023, n. 772 dd. 16.06.2023, n. 784 dd. 20.06.2023, n. 822 dd. 25.06.2023, n. 879 dd. 30.06.2023, n. 919 dd. 15.07.2023, n. 942 dd. 18.07.2023, n. 990 dd.
24.07.2023, n. 1033 dd. 28.07.2023, n. 1077 dd. 10.08.2023, n. 1119 dd. 30.08.2023. Parte ricorrente ha fondato la pretesa, oltre che sulle fatture, sui documenti di trasporto sui quali è apposta firma di delegati di (docc. da 2 a 12 del ricorso per decreto ingiuntivo). Parte_1
pagina 2 di 5 2. Per opporsi al decreto ingiuntivo emesso deduce che: Parte_1
• mai ha richiesto a alcuna fornitura, tanto che non vi è alcun contratto;
CP_1
• le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto allegati da sono false e CP_1
comunque che nessuna di esse può essere riferita al rappresentante legale della Pt_1
Per queste ragioni afferma che esse non possono costituire prova dell'avvenuta
[...]
consegna del materiale, ritenendo che la prestazione rientri in un contratto di trasporto, il cui adempimento non può essere provato dai DDT, se essi non sono firmati dal legale rappresentante della società;
• le fatture emesse da parte ricorrente sono inidonee a fornire la prova della esistenza del credito azionato e del suo preciso ammontare.
2. si è costituita in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e in particolare CP_1 evidenziando che i rapporti fra le parti erano regolati delle offerte del 23.03.2023 e del
01.06.2023, accettate da quando ha effettuato gli ordini, anche indicando le c.d. Parte_1
distinte (specifiche) del materiale necessario. Inoltre, rileva come al momento delle consegne della merce non ci sono mai state contestazioni e che d'altra parte è ovvio che non può essere presente in cantiere per ogni consegna il legale rappresentante della società, ma che è normale prassi che l'accettazione del materiale sia fatta da un delegato.
3. Si è disposta consulenza tecnica d'ufficio, incaricando il geom. di dare CP_2 risposta ai seguenti quesiti:
1) dica il c.t.u. se dal raffronto delle fatture, dei documenti di trasporto e degli ordini spediti via e-mail da (doc. n. 16) possa desumersi che il Parte_1 materiale descritto nelle fatture e nei documenti di trasporto corrisponda proprio a quello ordinato con le e-mail, spiegandone le ragioni;
2) dica se vi sono altri elementi, di tipo documentale o rilevati dall'ispezione presso il cantiere, che possano far ritenere che il materiale consegnato con i documenti di trasporto sia stato in effetti consegnato alla e/o impiegato Parte_1 nel cantiere, spiegandone le ragioni.
4. Si affronta in primo luogo la questione dell'esistenza di un contratto fra le parti, negata dalla difesa dell'opponente. ha presentato due offerte (ossia proposte contrattuali) in data CP_1
23.03.2023 e 01.06.2023 (doc. 15 conv.) ed esse sono state accettate da con gli Parte_1
pagina 3 di 5 ordini effettuati via mail (doc. 16 conv.).
5. Per quanto concerne la quantità di materiale consegnato da le conclusioni cui è CP_1 pervenuto il CTU meritano integrale adesione, presentandosi complete, essendo le argomentazioni coerenti e congruamente motivate, non emergendo dagli atti elementi tali da imporre un diverso apprezzamento tecnico.
Richiamandosi dunque alla relazione tutta del geom. si riportano qui le conclusioni: CP_2
“Parte dei DDT sono giustificati da e-mail e distinte Manuedilcostruzioni per totali Euro
7.415,53 (fatture 733,822,990) - Parte dei DDT sono giustificati da distinte redatte dalla senza corrispondenza con mail Manuedilcostruzioni per l'ordine, e per totali Euro CP_1
42.945,95 (fatture 772,784,919,1033) - Rimangono senza giustificazione alcuni DDT per totali
Euro 5.885,77 (fatture 879,942,1077,1119”, “Si conferma invece che ogni fattura è corredata con i relativi Documenti di Trasporto firmati dal destinatario, e tra le fatture e i DDT c'è piena corrispondenza.”, “si ritiene che tutto il materiale elencato nei Documenti di trasporto allegati alle fatture in atti, possa effettivamente essere stato consegnato al cantiere di via San Marco,
33 - TS”.
In ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni dei DDT da parte di assumono CP_3 rilievo dirimente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la coerenza tra ordini, fatture e DDT, dando conferma dell'avvenuta consegna e del concreto utilizzo dei materiali nel cantiere. Dalle risultanze della CTU emerge in particolare che il fabbisogno complessivo dei ferri di armatura ammontava a circa 117.000 kg e che la fornitura di è CP_1
pienamente giustificata e coerente con la parte di lavori realizzata.
- Sull'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti –
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quelle per c.t.u., secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014 applicando i valori minimi per la fase decisoria (non avendo l'opponente depositato scritti finali) e medi per le altre (scaglione della causa da € 52.001 a € 260.000).
Ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., avendo l'opponente articolato difese connotate da evidente pagina 4 di 5 mala fede, in quanto fondate su assunti clamorosamente smentiti dalla documentazione in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. La somma che l'opponente dovrà corrispondere alla cassa delle ammende è determinata prudenzialmente in euro 500.
Non può invece farsi luogo a condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 96, commi primo e secondo, c.p.c., difettando una specifica allegazione dei danni asseritamente subiti e, in ogni caso, la relativa prova.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 458/2023 proposta da parte attrice;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Pt_1 Parte_1
€ 11.977,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 19/12/2026.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4383/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE; attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNONE DANIELE, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MOSETTI GIULIO e dell'avv. MILOSAVLJEVIC JASMINA; convenuta opposta
avente ad oggetto: compravendita;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 458/2023 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da atto di opposizione
“l'adito Tribunale, sospesa preliminarmente, a mente dell'art. 649 CPC, la esecuzione provvisoria dell'opposto decreto:
pagina 1 di 5
1. dichiari improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, la avversa pretesa, annullando e dichiarando privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanni l'opposta l pagamento delle spese e del compenso di avvocato Controparte_1 del presente giudizio”
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e in ogni caso, accertato il credito azionato
e per l'effetto condannare al pagamento della somma CP_1 Parte_1 complessiva pari a 56.247,25, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al giorno dell'effettivo pagamento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (breviter Parte_1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 458/2023 emesso dal Tribunale di
Trieste il 06/09/2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 somma di € 56.247,25, oltre agli interessi moratori ed alle spese e competenze della procedura monitoria (doc. 1 opposizione decreto ingiuntivo).
Il credito per il quale ha attenuto l'ingiunzione riguarda il corrispettivo che afferma CP_1 dovutole per la fornitura di materiale ferroso (prevalentemente ferro tondino, ma anche ferro commerciale in verghe o tralicci) da utilizzare nel cantiere di Via San Marco n. 33 a Trieste.
L'importo di cui è richiesto il pagamento è calcolato sulla base delle fatture elettroniche munite di ricevuta di consegna elaborata dal sistema di interscambio (docc. da 2 a 12 del ricorso per decreto ingiuntivo) n. 733 dd. 12.06.2023, n. 772 dd. 16.06.2023, n. 784 dd. 20.06.2023, n. 822 dd. 25.06.2023, n. 879 dd. 30.06.2023, n. 919 dd. 15.07.2023, n. 942 dd. 18.07.2023, n. 990 dd.
24.07.2023, n. 1033 dd. 28.07.2023, n. 1077 dd. 10.08.2023, n. 1119 dd. 30.08.2023. Parte ricorrente ha fondato la pretesa, oltre che sulle fatture, sui documenti di trasporto sui quali è apposta firma di delegati di (docc. da 2 a 12 del ricorso per decreto ingiuntivo). Parte_1
pagina 2 di 5 2. Per opporsi al decreto ingiuntivo emesso deduce che: Parte_1
• mai ha richiesto a alcuna fornitura, tanto che non vi è alcun contratto;
CP_1
• le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto allegati da sono false e CP_1
comunque che nessuna di esse può essere riferita al rappresentante legale della Pt_1
Per queste ragioni afferma che esse non possono costituire prova dell'avvenuta
[...]
consegna del materiale, ritenendo che la prestazione rientri in un contratto di trasporto, il cui adempimento non può essere provato dai DDT, se essi non sono firmati dal legale rappresentante della società;
• le fatture emesse da parte ricorrente sono inidonee a fornire la prova della esistenza del credito azionato e del suo preciso ammontare.
2. si è costituita in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e in particolare CP_1 evidenziando che i rapporti fra le parti erano regolati delle offerte del 23.03.2023 e del
01.06.2023, accettate da quando ha effettuato gli ordini, anche indicando le c.d. Parte_1
distinte (specifiche) del materiale necessario. Inoltre, rileva come al momento delle consegne della merce non ci sono mai state contestazioni e che d'altra parte è ovvio che non può essere presente in cantiere per ogni consegna il legale rappresentante della società, ma che è normale prassi che l'accettazione del materiale sia fatta da un delegato.
3. Si è disposta consulenza tecnica d'ufficio, incaricando il geom. di dare CP_2 risposta ai seguenti quesiti:
1) dica il c.t.u. se dal raffronto delle fatture, dei documenti di trasporto e degli ordini spediti via e-mail da (doc. n. 16) possa desumersi che il Parte_1 materiale descritto nelle fatture e nei documenti di trasporto corrisponda proprio a quello ordinato con le e-mail, spiegandone le ragioni;
2) dica se vi sono altri elementi, di tipo documentale o rilevati dall'ispezione presso il cantiere, che possano far ritenere che il materiale consegnato con i documenti di trasporto sia stato in effetti consegnato alla e/o impiegato Parte_1 nel cantiere, spiegandone le ragioni.
4. Si affronta in primo luogo la questione dell'esistenza di un contratto fra le parti, negata dalla difesa dell'opponente. ha presentato due offerte (ossia proposte contrattuali) in data CP_1
23.03.2023 e 01.06.2023 (doc. 15 conv.) ed esse sono state accettate da con gli Parte_1
pagina 3 di 5 ordini effettuati via mail (doc. 16 conv.).
5. Per quanto concerne la quantità di materiale consegnato da le conclusioni cui è CP_1 pervenuto il CTU meritano integrale adesione, presentandosi complete, essendo le argomentazioni coerenti e congruamente motivate, non emergendo dagli atti elementi tali da imporre un diverso apprezzamento tecnico.
Richiamandosi dunque alla relazione tutta del geom. si riportano qui le conclusioni: CP_2
“Parte dei DDT sono giustificati da e-mail e distinte Manuedilcostruzioni per totali Euro
7.415,53 (fatture 733,822,990) - Parte dei DDT sono giustificati da distinte redatte dalla senza corrispondenza con mail Manuedilcostruzioni per l'ordine, e per totali Euro CP_1
42.945,95 (fatture 772,784,919,1033) - Rimangono senza giustificazione alcuni DDT per totali
Euro 5.885,77 (fatture 879,942,1077,1119”, “Si conferma invece che ogni fattura è corredata con i relativi Documenti di Trasporto firmati dal destinatario, e tra le fatture e i DDT c'è piena corrispondenza.”, “si ritiene che tutto il materiale elencato nei Documenti di trasporto allegati alle fatture in atti, possa effettivamente essere stato consegnato al cantiere di via San Marco,
33 - TS”.
In ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni dei DDT da parte di assumono CP_3 rilievo dirimente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la coerenza tra ordini, fatture e DDT, dando conferma dell'avvenuta consegna e del concreto utilizzo dei materiali nel cantiere. Dalle risultanze della CTU emerge in particolare che il fabbisogno complessivo dei ferri di armatura ammontava a circa 117.000 kg e che la fornitura di è CP_1
pienamente giustificata e coerente con la parte di lavori realizzata.
- Sull'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti –
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quelle per c.t.u., secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014 applicando i valori minimi per la fase decisoria (non avendo l'opponente depositato scritti finali) e medi per le altre (scaglione della causa da € 52.001 a € 260.000).
Ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., avendo l'opponente articolato difese connotate da evidente pagina 4 di 5 mala fede, in quanto fondate su assunti clamorosamente smentiti dalla documentazione in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. La somma che l'opponente dovrà corrispondere alla cassa delle ammende è determinata prudenzialmente in euro 500.
Non può invece farsi luogo a condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 96, commi primo e secondo, c.p.c., difettando una specifica allegazione dei danni asseritamente subiti e, in ogni caso, la relativa prova.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 458/2023 proposta da parte attrice;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Pt_1 Parte_1
€ 11.977,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 19/12/2026.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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