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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14375/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14375/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI NINO Parte_1 C.F._1 GIORDANO e dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE ( ) VIA BORSELLINO C.F._2
22 REGGIO EMILIA;
ATTI ( ) VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 Pt_2 C.F._3 40123 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. RUFFINI NINO GIORDANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_1 C.F._4 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA B. ZACCHETTI N. 31 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. SILVESTRI CLAUDIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIEZZI MONICA e Parte_3 C.F._5 dell'avv. MENCHI VERONICA ( ) V.LE DELLA REPUBBLICA, 141 59100 C.F._6 PRATO;
elettivamente domiciliato in V.LE DELLA REPUBBLICA N. 141 59100 PRATO presso il difensore avv. TIEZZI MONICA
, contumace CP_2
, contumace Controparte_3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
, e . Parte_3 CP_2 Controparte_3
Esponeva l'attore che:
- aveva avuto stretti rapporti di amicizia con prematuramente Parte_1 Persona_1
deceduto il 31.03.2020;
- aveva lasciato eredi universali la moglie a sua volta deceduta in Persona_1 Persona_2
data 03.09.20, e le figlie di primo letto e;
Controparte_1 Parte_3
- eredi di erano le di lei sorelle e . Persona_2 CP_2 Controparte_3
Esponeva poi che:
- nel primo semestre 2003 aveva in corso trattative con per costituire una Persona_1 CP_4
società a responsabilità limitata operante nel settore della progettazione e costruzione di apparecchiature elettroniche;
- era interessato a partecipare alla compagine sociale della costituenda società, ma Parte_1
non voleva apparire nell'affare;
- intervenivano accordi tra e avrebbe messo a disposizione le Parte_1 _1 Parte_1
somme necessarie, avrebbe sottoscritto - ad apparente nome proprio, ma in realtà per Persona_1
conto e nell'interesse esclusivo di che ne restava unico effettivo titolare - una quota Parte_1
di capitale sociale nella costituenda società CP_5
- l'accordo veniva riportato nel documento sottoscritto da in data 30.06.2003; Persona_1
- nello stesso documento dichiarava che, per l'acquisto della quota sociale, avrebbe Persona_1
utilizzato la somma di € 166.400,00 messa a disposizione da somma che Parte_1 [...]
provvedeva a versare su conto corrente intestato a acceso presso Banco Parte_1 Persona_1
Popolare di Verona e Novara;
pagina 2 di 15 - in esecuzione dell'accordo, in data 04.07.2003 presenziava all'atto di costituzione della Persona_1
società e sottoscriveva una quota di capitale sociale pari al 32% impiegando le somme messe a CP_5
disposizione da Parte_1
- successivamente deliberava un aumento del capitale sociale e nuovamente CP_5 Parte_1
metteva a disposizione le somme necessarie per la sottoscrizione in ragione della quota di capitale posseduta attraverso (32 %); ancora una volta per conto e nell'interesse di Persona_1 Persona_1
vi provvedeva;
Parte_1
- e avevano poi prorogato nel corso degli anni l'intesa iniziale;
Parte_1 Persona_1 _1
aveva sempre confermato, con dichiarazioni unilaterali via via sottoscritte, di figurare solamente
[...]
come titolare (apparente) della quota pari al 32 % del capitale sociale di CP_5
- a conferma dei propri impegni, con scrittura privata del 29.12.2012 si era impegnato a Persona_1
versare a la somma di € 300.000,00 a garanzia dell'impegno alla reintestazione della Parte_1
quota al medesimo;
si era impegnato inoltre a non mettere in atto comportamenti “che possano recare pregiudizio al valore della quota in proprietà al fiduciante ”, nonché a liquidare al Parte_1
medesimo “ogni sua spettanza derivante dal rapporto societario, e cioè utili di gestione, eventuali premi o ripartizioni straordinarie, il tutto derivante dal possesso della quota”;
- deceduto e poi deceduta anche sua moglie la quota di era Persona_1 Persona_2 CP_5
caduta in successione e apparteneva alle odierne convenute, eredi dei defunti;
- in data 23.07.20 e avevano firmato una scrittura privata nella Persona_2 Parte_3
quale dichiaravano di essere a conoscenza che il de cuius non era proprietario della quota Persona_1
di partecipazione alla società ma che la deteneva quale fiduciario per conto di terza persona, CP_5
che era l'unico proprietario dell'intera quota al 32 %; Parte_1
- invece non aveva riconosciuto il diritto del Controparte_1 Parte_1
Esponeva poi in diritto che:
- l'operazione doveva essere qualificata come una simulazione per interposizione fittizia di persona;
pagina 3 di 15 - in subordine, si configurava un'ipotesi di interposizione reale di persona mediante intestazione fiduciaria;
- le convenute erano tenute ad adempiere il negozio fiduciario provvedendo alla reintestazione della quota all'attore;
- l'attore intendeva far valere il suo diritto di ottenere il ritrasferimento in suo favore della quota da parte delle aventi causa del fiduciario con domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; in subordine, l'attore chiedeva l'adempimento del pactum fiduciae con condanna delle convenute, quali eredi universali del fiduciario, a stipulare i necessari atti di trasferimento in favore del fiduciante.
Ciò premesso, il Reverberi formulava le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale
ACCERTARE e DICHIARARE ex art. 1416 cc. la simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona
dell'intestazione a (soggetto interposto) della quota pari al 32 % del capitale sociale della società Persona_1 CP_5
in titolarità reale di (soggetto interponente). Per l'effetto, previa dichiarazione di inefficacia Parte_1
dell'intestazione apparente della quota a , DICHIARARE che la predetta quota sociale è di piena ed esclusiva Persona_1
proprietà di . Conseguentemente CONDANNARE le convenute, nella loro qualità di eredi universali Parte_1
dell'interposto a restituire la quota sociale, con i diritti e doveri ad essa correlati, nella materiale Persona_1
disponibilità del legittimo titolare Parte_1
In via subordinata
ACCERTARE e DICHIARARE l'intestazione fiduciaria in capo a della partecipazione societaria pari al 32 % Persona_1
del capitale sociale della società ed ACCERTARE in capo alle convenute, nella loro qualità di eredi universali di CP_5
, l'obbligo di cessione della quota sociale in favore dell'attore. Persona_1
Per l'effetto
PRONUNCIARE sentenza costitutiva ex art. 2932 cc. di trasferimento della quota pari al 32 % del capitale sociale della
società già intestata al de cuius dalle convenute all'attore senza obbligo di pagamento di alcun CP_5 Persona_1
corrispettivo. pagina 4 di 15 In via di ulteriore subordine
DICHIARARE tenute e conseguentemente CONDANNARE le convenute ad adempiere al pactum fiduciae stipulato dal
dante causa con l'attore e per l'effetto a stipulare contratto di trasferimento della quota sociale in favore Persona_1
dell'attore pur senza diritto ad alcun corrispettivo.
In ogni caso
ORDINARE al legale rappresentante della società di provvedere alla conseguente iscrizione della sentenza nel CP_5
registro delle imprese, ovvero, in caso di inerzia di costui, DISPORRE che venga eseguita a cura dell'attore.
Con vittoria delle spese di lite”.
II
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Esponeva la convenuta che:
- la causa era di competenza degli arbitri, perché lo statuto prevedeva la competenza arbitrale per tutte le questioni inerenti anche agli eredi dei soci;
- diversamente, la causa era di competenza del tribunale ordinario di Reggio Emilia.
Esponeva poi che:
- non aveva mai avuto conoscenza delle scritture prodotte e contestava che fossero Controparte_1
autentiche (con riferimento ai documenti 1, 4, 5 e 6);
- in relazione a tali documenti contestava la veridicità di quanto ivi dichiarato, la data di Controparte_1
sottoscrizione ivi indicata, la conformità tra la copia prodotta e l'originale, nonché l'autenticità delle sottoscrizioni di che, di contro, erano da ritenersi apocrife e, pur non essendo di Persona_1
provenienza della convenuta, per quanto occorrer possa, si disconoscevano formalmente anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.214 e 215 c.p.c.;
- si contestava anche, ove vi erano più pagine, la mancata sottoscrizione di ogni pagina e quindi la non riferibilità delle pagine non sottoscritte alla firma dell'ultima pagina;
pagina 5 di 15 - si doveva comunque osservare come parte attrice aveva sempre omesso, nonostante le reiterate richieste, di inviare alla convenuta la documentazione poi prodotta in copia in causa e di fare verificare gli originali.
- si contestava che avesse mai versato le somme che asseriva avere erogato a Parte_1 _1
, di cui avrebbe dovuto esservi prova documentale;
[...]
- tale versamento, infatti, secondo la prospettazione attorea, sarebbe dovuto servire a pagare le quote della costituenda società che, di contro, erano pari a soli € 3.200,00; appare quindi assurdo pensare che per il pagamento di tale cifra si dovesse effettuare un versamento di € 163.200,00 in più;
- l punto 6 della citazione, l'attore asseriva anche che al momento dell'aumento di capitale (per _1
da 3.200,00 a 32.000,00) “nuovamente metteva a disposizione le somme necessarie”
[...] Parte_1
(quindi oltre a 163.200,00 in più ne avrebbe versati altri 28.800,00) ma, se ciò fosse stato Parte_1
vero, perché non utilizzare i restanti 163.200,00 anziché fare un nuovo versamento?
- in realtà, come si evinceva dall'atto di aumento di capitale, questo non era avvenuto con un nuovo versamento, bensì con l'accantonamento degli utili maturati dai soci e reinvestiti in azienda;
- in realtà aveva costituito la società in assoluta autonomia, in quanto Persona_1 CP_5
lavorava come dipendente per la Reverberi Enetec s.r.l. (attualmente soc. controllata ed allora comunque collegata) ed essendo perciò portatore di un interesse personale e non certo per volontà di
; Parte_1
- inoltre il reddito annuo di era assolutamente alto, tanto da superare, anche nell'ultimo anno in _1
cui era in pensione e lavorava da consulente esterno i 150.000,00 euro per cui non aveva alcuna necessità di farsi dare denaro da terzi cui, tra l'altro, non era nemmeno legato da grande amicizia;
- Peraltro, se la fattispecie corrispondesse a quella prospettata dall'attore, che non specificava in alcun modo le motivazioni di un presunto impegno gratuito da parte di ed il perché della celata _1
presenza di il presunto atto dissimulato sarebbe da ritenersi nullo per illiceità e/ o mancanza Parte_1
di causa;
pagina 6 di 15 - inoltre, pur considerando non veritiere le scritture si doveva rilevare come quella del 29.12.2012 desse atto di un versamento da parte di di € 300.000,00 produttiva di interessi che, nella Persona_1
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dovevano essere restituiti, interessi compresi;
- era impensabile che una persona ( ) si impegnasse gratuitamente a fare qualcosa per un Persona_1
altro e gli versasse a garanzia € 300.000,00;
- l'atto di disposizione della quota da parte degli altri convenuti era inoltre da ritenersi inefficace in quanto trattasi di quota indivisa che era oggetto di prelazione ereditaria per la quale Controparte_1
intenderebbe promuoverne l'esercizio nelle forme e tempi di legge;
- era inammissibile domanda proposta in via subordinata di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per violazione del comma 2° di detta norma non avendo parte attrice eseguito la sua prestazione quale quella del pagamento della somma di € 300.000,00 che asserisce essere stata data a garanzia.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, sezione specializzata imprese,
contrariis reiectis,
In via preliminare, dichiarare :
- il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in quanto la materia è di competenza arbitrale ex art 28 dello statuto della
soc. CP_5
In subordine
- L'incompetenza della sezione delle imprese e del Tribunale di Bologna per essere competente il Tribunale di Reggio
Emilia
Nel merito:
Controparte_ Respingere le domande tutte proposte nei confronti di per le motivazioni descritte in premessa e comunque
in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili.
In via subordinata:
pagina 7 di 15 Controparte_ In denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attrice, subordinare l'adempimento da parte di al
pagamento, in suo favore, della somma di € 100.000,00, corrispondente alla quota a lei spettante quale erede di _1
, oltre interessi e rivalutazione.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
III
Si costituiva in giudizio . Parte_3
Esponeva la convenuta che:
- in data 23/07/2020 raggiunta dal a Viareggio dove si trovava in vacanza, Parte_3 Parte_1
aveva effettivamente sottoscritto la 'scrittura privata in forma di autocertificazione' che lo stesso aveva con sé già predisposta in ogni sua clausola;
- si era determinata a sottoscrivere tale 'autocertificazione' in ragione di quanto le era Parte_3
stato rappresentato, dopo la morte del padre, dal e dal 'commercialista' ; Parte_1 Persona_3
- prima del decesso di la convenuta non era a conoscenza dell'intestazione fiduciaria di Persona_1
cui è causa e anzi sapeva che il padre era socio e amministratore di CP_5
- sapeva, ed era sempre stata rassicurata sia dal che dal , che, a Parte_3 Parte_1 Per_3
seguito della reintestazione della detta quota al a ciascuna coerede sarebbe stata restituita Parte_1
dallo stesso la 'quota' ad essa spettante (nella misura di 1/3 cadauna) della somma (€ 300.000,00) a suo tempo data a garanzia dal de cuius maggiorata degli interessi medio tempore maturati; _1
- non risultavano agli atti del giudizio né missive di invito di alla reintestazione della Parte_1
quota sociale, né diffide, né solleciti indirizzati a né in vista della scadenza del Persona_1
31.12.2016, né successive alla scadenza sino alla data della morte del né contestazioni _1
sull'operato dello stesso;
- , considerando legittimi i dubbi e le perplessità della sorella circa il reale svolgimento Parte_3
delle vicende personali tra loro padre e anche alla luce del contegno assunto dallo stesso nel Parte_1
presente giudizio, si riservava di valutare, all'esito della costituzione in giudizio, la fondatezza o meno delle sue ragioni di resistenza alle richieste di Parte_1 pagina 8 di 15 - l'esistenza degli originali delle scritture prodotte dal in causa solo in copia era la ragione Parte_1
per la quale la convenuta si era determinata a sottoscrivere “l'autocertificazione” datata 23.7.2020;
- il mandato di carattere “fiduciario”, privo di rappresentanza esterna, non poteva esplicare i suoi effetti post cessazione;
- la richiesta stessa dell'accertamento della simulazione soggettiva avanzata da appariva Parte_1
confliggente con l'affermazione del mandato fiduciario;
- qualunque fosse la qualificazione del rapporto intercorso tra e Persona_1 Parte_1
accertato che tratteneva indebitamente e senza causa la somma di euro 300.000,00 Parte_1
oltre interessi maturati sulla stessa come pattuito nella scrittura del 29.12.2012, doveva esser riconosciuto, in via residuale, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., alle eredi la corrispondente _1
somma, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, formula le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, richiesta, eccezione e deduzione, nel caso in cui le
domande della parte attrice, all'esito dell'istruttoria, risultassero non provate, o comunque prive di fondamento in fatto ed
in diritto, rigettarle.
In ipotesi, nel caso di accoglimento di una delle domande alternativamente proposte dall'attore, sig. Parte_1
In via riconvenzionale, condannare il alla restituzione: Parte_1
della somma, ricevuta da a titolo di garanzia come da scrittura privata del 29.12.2012 e relativa quietanza, Persona_1
oltre interessi annuali “corrispondenti al calcolo ottenuto applicando il tasso di interessi BTP 3 anni collocazione
13/12/2012-14/12/2012 pari al 2,75% e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo, in favore della signora
quale creditrice in solido con le altre coeredi e, dunque, pari ad euro 300.000,00 in linea capitale, o in Parte_3
ipotesi, sempre in favore della signora ma limitatamente alla sua quota ereditaria di un terzo, pertanto, Parte_3
pari alla somma di euro 100.000,00 in linea capitale.
In ipotesi subordinata, accertato l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., condannare il sig. alla Parte_1
restituzione della somma ricevuta da a titolo di garanzia come da scrittura privata del 29.12.2012 e relativa Persona_1
quietanza oltre interessi annuali corrispondenti al calcolo ottenuto applicando il tasso di interessi BTP 3 anni collocazione
pagina 9 di 15 13/12/2012-14/12/2012 pari al 2,75% e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo in favore della signora
quale creditrice in solido con le altre coeredi e, dunque, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila) in linea Parte_3
capitale, o in ipotesi in favore della signora limitatamente alla sua quota ereditaria di un terzo, pertanto, Parte_3
pari alla somma di euro 100.000,00 (centomila) in linea capitale.”.
IV
Non si costituivano in giudizio e , che venivano dichiarate contumaci. CP_2 Controparte_3
Con la prima memoria istruttoria l'attore contestava la validità del disconoscimento delle scritture attribuite a da parte di e ne chiedeva comunque la verificazione. Persona_1 Controparte_1
Tutte le parti formulavano istanze di prove orali, che il giudice istruttore ammetteva parzialmente, riservandosi sulle altre istanze.
Assunte le prove orali, all'udienza del 11.4.2023 il difensore dell'attore non insisteva nella richiesta di verificazione e chiedeva udienza di precisazione delle conclusioni, conformemente agli altri difensori.
La causa era quindi posta in decisione all'udienza del 16.1.2025.
Le parti precisavano le conclusioni (come da fogli depositati), riproducendo quelle già formulate negli atti introduttivi ed inoltre:
- l'attore chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Parte_3
- chiedeva il rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza Parte_3
sollevate da e, in via istruttoria, la revoca delle ordinanze del 14.2.2023, del 30.3.2022 e Controparte_1
del 20.2.2023, che avevano ammesso e confermato l'interrogatorio formale delle convenute contumaci e . CP_3 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. COMPETENZA
L'eccezione di incompetenza (o di difetto di giurisdizione) in favore degli arbitri non può essere accolta, dal momento che la presente controversia non è tra soci o eredi dei soci, ma tra gli eredi di un socio e un terzo, a cui la clausola statutaria non può essere opposta.
pagina 10 di 15 È infondata anche l'eccezione di incompetenza in favore del tribunale ordinario di Reggio Emilia, essendo la presente causa, che ha per oggetto il trasferimento di quote di s.r.l., certo di competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
II. DISCONOSCIMENTO DELLE SCRITTURE PRIVATE
La convenuta ha disconosciuto le scritture prodotte dall'attore come documenti 1, 4, 5, e Controparte_1
6.
Il disconoscimento, come si è visto sopra, è completo e inequivocabile e come tale produttivo degli effetti suoi propri.
L'attore, che pur aveva formulato istanza di verificazione, dopo l'assunzione delle prove orali e prima che il giudice istruttore si pronunciasse sull'istanza non ha insistito per il suo accoglimento e ha chiesto udienza di precisazione delle conclusioni.
È in ciò implicita la rinuncia alla verificazione, con la conseguenza che le scritture disconosciute sono inutilizzabili.
III. SIMULAZIONE
La domanda di accertamento della simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona dell'intestazione a (soggetto interposto) della quota pari al 32 % del capitale sociale della Persona_1
società in titolarità reale di non può essere accolta. CP_5 Parte_1
La simulazione mediante interposizione fittizia di persona richiede che all'accordo simulatorio tra interponente e interposto partecipi anche il terzo, che aderendo all'accordo manifesta la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente (cfr. Cass.
27189/2024).
Nel caso di specie la partecipazione di un terzo all'accordo fra il e non è Parte_1 Persona_1
neppure prospettata, sicché la fattispecie non può configurarsi.
IV. INTESTAZIONE FIDUCIARIA E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA AI SENSI DELL'ART. 2932 C.C.
pagina 11 di 15 L'attore ha chiesto in via subordinata che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., fosse disposto il trasferimento a suo favore della quota di intestata a (oggi alle sue eredi) in esecuzione CP_5 Persona_1
dell'obbligo appunto di trasferimento che aveva assunto verso il nell'ambito di un _1 Parte_1
accordo fiduciario che prevedeva che la quota fosse acquistata dallo ma per conto del _1 Parte_1
e con mezzi del Parte_1
Neanche la domanda subordinata può essere accolta.
Esclusa l'utilizzabilità delle scritture disconosciute sopra indicate, all'esito dell'istruttoria non può dirsi raggiunta la prova delle allegazioni del Reverberi.
Occorre in proposito considerare quanto segue.
a) Secondo l'attore, e si sono accordati nel giugno del 2003, affinché Parte_1 _1 _1
acquistasse la quota del 32% di utilizzando la somma di € 166.400,00 messa disposizione da CP_5
sul conto corrente di presso il Banco Popolare di Verona e Novara. Parte_1 _1
In realtà, come si legge nell'atto costitutivo della società (4.7.2003), aveva all'epoca un capitale CP_5
sociale di € 10.000,00, sottoscritto da per € 3.200,00. Persona_1
Quindi al momento della costituzione della società non vi è stato nessun impiego delle somme indicate dal Parte_1
Tali somme (somme analoghe: € 165.275,72) risultano effettivamente versate sul conto dello _1
ma solo nel novembre del 2004 (6.11.2004), quando la società era costituita da oltre un anno, e il versamento non ha alcuna causale.
b) Secondo l'attore, l'accordo prevedeva che liquidasse al ogni spettanza derivante _1 Parte_1
dall'effettiva (nella prospettiva dell'attore l'intestazione è fittizia) titolarità della quota, a cominciare dagli utili.
In realtà, risulta dall'interrogatorio formale del Reverberi (6.10.2022) che ha percepito da _1 CP_5
circa un milione di euro e che ne ha girati all'attore circa 500.000.
È da ciò corretto desumere che non vi fosse un accordo per il trasferimento di tutti gli utili all'unico titolare effettivo della quota. pagina 12 di 15 È chiaro che, pur essendo possibile che un accordo esista e che non venga adempiuto, è del tutto inverosimile che il creditore, perfettamente a conoscenza dell'esistenza del suo credito (lo stesso sostiene di essere stato sempre informato dal , trascuri completamente di riscuotere o Parte_1 _1
almeno sollecitare il pagamento di una somma così considerevole.
c) Secondo l'attore, gli versò (dicembre 2012) la somma di € 300.000,00 a garanzia _1
dell'impegno alla reintestazione della quota.
In realtà, risulta dall'interrogatorio formale dell'attore che la somma era costituita da dividenti percepiti dallo e non girati al “benché di mia[sua] spettanza”. _1 Parte_1
È quindi chiaro che il versamento non poteva avere alcuna funzione di garanzia.
Alla luce delle osservazioni sopra esposte, è corretto concludere che non vi sia prova che tra le parti vi fosse un accordo avente il contenuto allegato dall'attore e che, di conseguenza, la domanda di trasferimento delle quote non possa essere accolta.
Non inducono a diverse conclusioni le prove testimoniali assunte.
I testi hanno sostanzialmente riferito di aver appreso dal o da sua moglie o dal consulente di _1
( , a sua volta sentito come teste) dell'esistenza di un'intestazione fiduciaria Parte_1 Persona_3
della quota in che derivava da un accordo che aveva il contenuto allegato dall'attore. CP_5
Posto che il contenuto dell'accordo allegato dall'attore, come si è visto, è smentito dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni confessorie dell'attore stesso, si deve concludere per l'inattendibilità delle testimonianze.
Quanto poi agli interrogatori formali delle convenute contumaci e (sorelle di CP_3 CP_2
defunta moglie di , si deve rilevare che esse non hanno alcuna conoscenza Per_2 Persona_1
diretta dei fatti, che hanno appreso dalla sorella e dalla “documentazione” che hanno Per_2
visionato presso di lei.
Ciò che può dirsi, dunque, è che le convenute hanno visto dei documenti (loro stesse non sanno se in copia o in originale) che avevano lo stesso contenuto delle scritture prodotte in causa e non utilizzabili perché disconosciute, e che hanno sentito la sorella che ne confermava il contenuto. pagina 13 di 15 Le dichiarazioni delle convenute costituiscono quindi prova solo dell'esistenza di scritture di incerta genuinità e non valgono a dimostrare la verità del contenuto delle scritture medesime.
V. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, le domande dell'attore devono essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano:
- in favore di in € 7.616,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per la fase di studio, Controparte_1
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.;
- in favore di , tenuto conto della riconvenzionale proposta, in complessivi € Parte_3
15.621,00, di cui € 1.518,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
, Controparte_1 Controparte_6
,
[...] Controparte_3
così provvede:
a) respinge le domande proposte da;
Parte_1
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida: Parte_1
- in favore di in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura Controparte_1
del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.;
- in favore di in complessivi € 15.621,00, di cui € 1.518,00 per spese ed € 14.103,00 Parte_3
pagina 14 di 15 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 3.9.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14375/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI NINO Parte_1 C.F._1 GIORDANO e dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE ( ) VIA BORSELLINO C.F._2
22 REGGIO EMILIA;
ATTI ( ) VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 Pt_2 C.F._3 40123 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. RUFFINI NINO GIORDANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_1 C.F._4 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA B. ZACCHETTI N. 31 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. SILVESTRI CLAUDIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIEZZI MONICA e Parte_3 C.F._5 dell'avv. MENCHI VERONICA ( ) V.LE DELLA REPUBBLICA, 141 59100 C.F._6 PRATO;
elettivamente domiciliato in V.LE DELLA REPUBBLICA N. 141 59100 PRATO presso il difensore avv. TIEZZI MONICA
, contumace CP_2
, contumace Controparte_3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
, e . Parte_3 CP_2 Controparte_3
Esponeva l'attore che:
- aveva avuto stretti rapporti di amicizia con prematuramente Parte_1 Persona_1
deceduto il 31.03.2020;
- aveva lasciato eredi universali la moglie a sua volta deceduta in Persona_1 Persona_2
data 03.09.20, e le figlie di primo letto e;
Controparte_1 Parte_3
- eredi di erano le di lei sorelle e . Persona_2 CP_2 Controparte_3
Esponeva poi che:
- nel primo semestre 2003 aveva in corso trattative con per costituire una Persona_1 CP_4
società a responsabilità limitata operante nel settore della progettazione e costruzione di apparecchiature elettroniche;
- era interessato a partecipare alla compagine sociale della costituenda società, ma Parte_1
non voleva apparire nell'affare;
- intervenivano accordi tra e avrebbe messo a disposizione le Parte_1 _1 Parte_1
somme necessarie, avrebbe sottoscritto - ad apparente nome proprio, ma in realtà per Persona_1
conto e nell'interesse esclusivo di che ne restava unico effettivo titolare - una quota Parte_1
di capitale sociale nella costituenda società CP_5
- l'accordo veniva riportato nel documento sottoscritto da in data 30.06.2003; Persona_1
- nello stesso documento dichiarava che, per l'acquisto della quota sociale, avrebbe Persona_1
utilizzato la somma di € 166.400,00 messa a disposizione da somma che Parte_1 [...]
provvedeva a versare su conto corrente intestato a acceso presso Banco Parte_1 Persona_1
Popolare di Verona e Novara;
pagina 2 di 15 - in esecuzione dell'accordo, in data 04.07.2003 presenziava all'atto di costituzione della Persona_1
società e sottoscriveva una quota di capitale sociale pari al 32% impiegando le somme messe a CP_5
disposizione da Parte_1
- successivamente deliberava un aumento del capitale sociale e nuovamente CP_5 Parte_1
metteva a disposizione le somme necessarie per la sottoscrizione in ragione della quota di capitale posseduta attraverso (32 %); ancora una volta per conto e nell'interesse di Persona_1 Persona_1
vi provvedeva;
Parte_1
- e avevano poi prorogato nel corso degli anni l'intesa iniziale;
Parte_1 Persona_1 _1
aveva sempre confermato, con dichiarazioni unilaterali via via sottoscritte, di figurare solamente
[...]
come titolare (apparente) della quota pari al 32 % del capitale sociale di CP_5
- a conferma dei propri impegni, con scrittura privata del 29.12.2012 si era impegnato a Persona_1
versare a la somma di € 300.000,00 a garanzia dell'impegno alla reintestazione della Parte_1
quota al medesimo;
si era impegnato inoltre a non mettere in atto comportamenti “che possano recare pregiudizio al valore della quota in proprietà al fiduciante ”, nonché a liquidare al Parte_1
medesimo “ogni sua spettanza derivante dal rapporto societario, e cioè utili di gestione, eventuali premi o ripartizioni straordinarie, il tutto derivante dal possesso della quota”;
- deceduto e poi deceduta anche sua moglie la quota di era Persona_1 Persona_2 CP_5
caduta in successione e apparteneva alle odierne convenute, eredi dei defunti;
- in data 23.07.20 e avevano firmato una scrittura privata nella Persona_2 Parte_3
quale dichiaravano di essere a conoscenza che il de cuius non era proprietario della quota Persona_1
di partecipazione alla società ma che la deteneva quale fiduciario per conto di terza persona, CP_5
che era l'unico proprietario dell'intera quota al 32 %; Parte_1
- invece non aveva riconosciuto il diritto del Controparte_1 Parte_1
Esponeva poi in diritto che:
- l'operazione doveva essere qualificata come una simulazione per interposizione fittizia di persona;
pagina 3 di 15 - in subordine, si configurava un'ipotesi di interposizione reale di persona mediante intestazione fiduciaria;
- le convenute erano tenute ad adempiere il negozio fiduciario provvedendo alla reintestazione della quota all'attore;
- l'attore intendeva far valere il suo diritto di ottenere il ritrasferimento in suo favore della quota da parte delle aventi causa del fiduciario con domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; in subordine, l'attore chiedeva l'adempimento del pactum fiduciae con condanna delle convenute, quali eredi universali del fiduciario, a stipulare i necessari atti di trasferimento in favore del fiduciante.
Ciò premesso, il Reverberi formulava le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale
ACCERTARE e DICHIARARE ex art. 1416 cc. la simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona
dell'intestazione a (soggetto interposto) della quota pari al 32 % del capitale sociale della società Persona_1 CP_5
in titolarità reale di (soggetto interponente). Per l'effetto, previa dichiarazione di inefficacia Parte_1
dell'intestazione apparente della quota a , DICHIARARE che la predetta quota sociale è di piena ed esclusiva Persona_1
proprietà di . Conseguentemente CONDANNARE le convenute, nella loro qualità di eredi universali Parte_1
dell'interposto a restituire la quota sociale, con i diritti e doveri ad essa correlati, nella materiale Persona_1
disponibilità del legittimo titolare Parte_1
In via subordinata
ACCERTARE e DICHIARARE l'intestazione fiduciaria in capo a della partecipazione societaria pari al 32 % Persona_1
del capitale sociale della società ed ACCERTARE in capo alle convenute, nella loro qualità di eredi universali di CP_5
, l'obbligo di cessione della quota sociale in favore dell'attore. Persona_1
Per l'effetto
PRONUNCIARE sentenza costitutiva ex art. 2932 cc. di trasferimento della quota pari al 32 % del capitale sociale della
società già intestata al de cuius dalle convenute all'attore senza obbligo di pagamento di alcun CP_5 Persona_1
corrispettivo. pagina 4 di 15 In via di ulteriore subordine
DICHIARARE tenute e conseguentemente CONDANNARE le convenute ad adempiere al pactum fiduciae stipulato dal
dante causa con l'attore e per l'effetto a stipulare contratto di trasferimento della quota sociale in favore Persona_1
dell'attore pur senza diritto ad alcun corrispettivo.
In ogni caso
ORDINARE al legale rappresentante della società di provvedere alla conseguente iscrizione della sentenza nel CP_5
registro delle imprese, ovvero, in caso di inerzia di costui, DISPORRE che venga eseguita a cura dell'attore.
Con vittoria delle spese di lite”.
II
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Esponeva la convenuta che:
- la causa era di competenza degli arbitri, perché lo statuto prevedeva la competenza arbitrale per tutte le questioni inerenti anche agli eredi dei soci;
- diversamente, la causa era di competenza del tribunale ordinario di Reggio Emilia.
Esponeva poi che:
- non aveva mai avuto conoscenza delle scritture prodotte e contestava che fossero Controparte_1
autentiche (con riferimento ai documenti 1, 4, 5 e 6);
- in relazione a tali documenti contestava la veridicità di quanto ivi dichiarato, la data di Controparte_1
sottoscrizione ivi indicata, la conformità tra la copia prodotta e l'originale, nonché l'autenticità delle sottoscrizioni di che, di contro, erano da ritenersi apocrife e, pur non essendo di Persona_1
provenienza della convenuta, per quanto occorrer possa, si disconoscevano formalmente anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.214 e 215 c.p.c.;
- si contestava anche, ove vi erano più pagine, la mancata sottoscrizione di ogni pagina e quindi la non riferibilità delle pagine non sottoscritte alla firma dell'ultima pagina;
pagina 5 di 15 - si doveva comunque osservare come parte attrice aveva sempre omesso, nonostante le reiterate richieste, di inviare alla convenuta la documentazione poi prodotta in copia in causa e di fare verificare gli originali.
- si contestava che avesse mai versato le somme che asseriva avere erogato a Parte_1 _1
, di cui avrebbe dovuto esservi prova documentale;
[...]
- tale versamento, infatti, secondo la prospettazione attorea, sarebbe dovuto servire a pagare le quote della costituenda società che, di contro, erano pari a soli € 3.200,00; appare quindi assurdo pensare che per il pagamento di tale cifra si dovesse effettuare un versamento di € 163.200,00 in più;
- l punto 6 della citazione, l'attore asseriva anche che al momento dell'aumento di capitale (per _1
da 3.200,00 a 32.000,00) “nuovamente metteva a disposizione le somme necessarie”
[...] Parte_1
(quindi oltre a 163.200,00 in più ne avrebbe versati altri 28.800,00) ma, se ciò fosse stato Parte_1
vero, perché non utilizzare i restanti 163.200,00 anziché fare un nuovo versamento?
- in realtà, come si evinceva dall'atto di aumento di capitale, questo non era avvenuto con un nuovo versamento, bensì con l'accantonamento degli utili maturati dai soci e reinvestiti in azienda;
- in realtà aveva costituito la società in assoluta autonomia, in quanto Persona_1 CP_5
lavorava come dipendente per la Reverberi Enetec s.r.l. (attualmente soc. controllata ed allora comunque collegata) ed essendo perciò portatore di un interesse personale e non certo per volontà di
; Parte_1
- inoltre il reddito annuo di era assolutamente alto, tanto da superare, anche nell'ultimo anno in _1
cui era in pensione e lavorava da consulente esterno i 150.000,00 euro per cui non aveva alcuna necessità di farsi dare denaro da terzi cui, tra l'altro, non era nemmeno legato da grande amicizia;
- Peraltro, se la fattispecie corrispondesse a quella prospettata dall'attore, che non specificava in alcun modo le motivazioni di un presunto impegno gratuito da parte di ed il perché della celata _1
presenza di il presunto atto dissimulato sarebbe da ritenersi nullo per illiceità e/ o mancanza Parte_1
di causa;
pagina 6 di 15 - inoltre, pur considerando non veritiere le scritture si doveva rilevare come quella del 29.12.2012 desse atto di un versamento da parte di di € 300.000,00 produttiva di interessi che, nella Persona_1
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dovevano essere restituiti, interessi compresi;
- era impensabile che una persona ( ) si impegnasse gratuitamente a fare qualcosa per un Persona_1
altro e gli versasse a garanzia € 300.000,00;
- l'atto di disposizione della quota da parte degli altri convenuti era inoltre da ritenersi inefficace in quanto trattasi di quota indivisa che era oggetto di prelazione ereditaria per la quale Controparte_1
intenderebbe promuoverne l'esercizio nelle forme e tempi di legge;
- era inammissibile domanda proposta in via subordinata di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per violazione del comma 2° di detta norma non avendo parte attrice eseguito la sua prestazione quale quella del pagamento della somma di € 300.000,00 che asserisce essere stata data a garanzia.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, sezione specializzata imprese,
contrariis reiectis,
In via preliminare, dichiarare :
- il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in quanto la materia è di competenza arbitrale ex art 28 dello statuto della
soc. CP_5
In subordine
- L'incompetenza della sezione delle imprese e del Tribunale di Bologna per essere competente il Tribunale di Reggio
Emilia
Nel merito:
Controparte_ Respingere le domande tutte proposte nei confronti di per le motivazioni descritte in premessa e comunque
in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili.
In via subordinata:
pagina 7 di 15 Controparte_ In denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attrice, subordinare l'adempimento da parte di al
pagamento, in suo favore, della somma di € 100.000,00, corrispondente alla quota a lei spettante quale erede di _1
, oltre interessi e rivalutazione.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
III
Si costituiva in giudizio . Parte_3
Esponeva la convenuta che:
- in data 23/07/2020 raggiunta dal a Viareggio dove si trovava in vacanza, Parte_3 Parte_1
aveva effettivamente sottoscritto la 'scrittura privata in forma di autocertificazione' che lo stesso aveva con sé già predisposta in ogni sua clausola;
- si era determinata a sottoscrivere tale 'autocertificazione' in ragione di quanto le era Parte_3
stato rappresentato, dopo la morte del padre, dal e dal 'commercialista' ; Parte_1 Persona_3
- prima del decesso di la convenuta non era a conoscenza dell'intestazione fiduciaria di Persona_1
cui è causa e anzi sapeva che il padre era socio e amministratore di CP_5
- sapeva, ed era sempre stata rassicurata sia dal che dal , che, a Parte_3 Parte_1 Per_3
seguito della reintestazione della detta quota al a ciascuna coerede sarebbe stata restituita Parte_1
dallo stesso la 'quota' ad essa spettante (nella misura di 1/3 cadauna) della somma (€ 300.000,00) a suo tempo data a garanzia dal de cuius maggiorata degli interessi medio tempore maturati; _1
- non risultavano agli atti del giudizio né missive di invito di alla reintestazione della Parte_1
quota sociale, né diffide, né solleciti indirizzati a né in vista della scadenza del Persona_1
31.12.2016, né successive alla scadenza sino alla data della morte del né contestazioni _1
sull'operato dello stesso;
- , considerando legittimi i dubbi e le perplessità della sorella circa il reale svolgimento Parte_3
delle vicende personali tra loro padre e anche alla luce del contegno assunto dallo stesso nel Parte_1
presente giudizio, si riservava di valutare, all'esito della costituzione in giudizio, la fondatezza o meno delle sue ragioni di resistenza alle richieste di Parte_1 pagina 8 di 15 - l'esistenza degli originali delle scritture prodotte dal in causa solo in copia era la ragione Parte_1
per la quale la convenuta si era determinata a sottoscrivere “l'autocertificazione” datata 23.7.2020;
- il mandato di carattere “fiduciario”, privo di rappresentanza esterna, non poteva esplicare i suoi effetti post cessazione;
- la richiesta stessa dell'accertamento della simulazione soggettiva avanzata da appariva Parte_1
confliggente con l'affermazione del mandato fiduciario;
- qualunque fosse la qualificazione del rapporto intercorso tra e Persona_1 Parte_1
accertato che tratteneva indebitamente e senza causa la somma di euro 300.000,00 Parte_1
oltre interessi maturati sulla stessa come pattuito nella scrittura del 29.12.2012, doveva esser riconosciuto, in via residuale, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., alle eredi la corrispondente _1
somma, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, formula le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, richiesta, eccezione e deduzione, nel caso in cui le
domande della parte attrice, all'esito dell'istruttoria, risultassero non provate, o comunque prive di fondamento in fatto ed
in diritto, rigettarle.
In ipotesi, nel caso di accoglimento di una delle domande alternativamente proposte dall'attore, sig. Parte_1
In via riconvenzionale, condannare il alla restituzione: Parte_1
della somma, ricevuta da a titolo di garanzia come da scrittura privata del 29.12.2012 e relativa quietanza, Persona_1
oltre interessi annuali “corrispondenti al calcolo ottenuto applicando il tasso di interessi BTP 3 anni collocazione
13/12/2012-14/12/2012 pari al 2,75% e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo, in favore della signora
quale creditrice in solido con le altre coeredi e, dunque, pari ad euro 300.000,00 in linea capitale, o in Parte_3
ipotesi, sempre in favore della signora ma limitatamente alla sua quota ereditaria di un terzo, pertanto, Parte_3
pari alla somma di euro 100.000,00 in linea capitale.
In ipotesi subordinata, accertato l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., condannare il sig. alla Parte_1
restituzione della somma ricevuta da a titolo di garanzia come da scrittura privata del 29.12.2012 e relativa Persona_1
quietanza oltre interessi annuali corrispondenti al calcolo ottenuto applicando il tasso di interessi BTP 3 anni collocazione
pagina 9 di 15 13/12/2012-14/12/2012 pari al 2,75% e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo in favore della signora
quale creditrice in solido con le altre coeredi e, dunque, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila) in linea Parte_3
capitale, o in ipotesi in favore della signora limitatamente alla sua quota ereditaria di un terzo, pertanto, Parte_3
pari alla somma di euro 100.000,00 (centomila) in linea capitale.”.
IV
Non si costituivano in giudizio e , che venivano dichiarate contumaci. CP_2 Controparte_3
Con la prima memoria istruttoria l'attore contestava la validità del disconoscimento delle scritture attribuite a da parte di e ne chiedeva comunque la verificazione. Persona_1 Controparte_1
Tutte le parti formulavano istanze di prove orali, che il giudice istruttore ammetteva parzialmente, riservandosi sulle altre istanze.
Assunte le prove orali, all'udienza del 11.4.2023 il difensore dell'attore non insisteva nella richiesta di verificazione e chiedeva udienza di precisazione delle conclusioni, conformemente agli altri difensori.
La causa era quindi posta in decisione all'udienza del 16.1.2025.
Le parti precisavano le conclusioni (come da fogli depositati), riproducendo quelle già formulate negli atti introduttivi ed inoltre:
- l'attore chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Parte_3
- chiedeva il rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza Parte_3
sollevate da e, in via istruttoria, la revoca delle ordinanze del 14.2.2023, del 30.3.2022 e Controparte_1
del 20.2.2023, che avevano ammesso e confermato l'interrogatorio formale delle convenute contumaci e . CP_3 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. COMPETENZA
L'eccezione di incompetenza (o di difetto di giurisdizione) in favore degli arbitri non può essere accolta, dal momento che la presente controversia non è tra soci o eredi dei soci, ma tra gli eredi di un socio e un terzo, a cui la clausola statutaria non può essere opposta.
pagina 10 di 15 È infondata anche l'eccezione di incompetenza in favore del tribunale ordinario di Reggio Emilia, essendo la presente causa, che ha per oggetto il trasferimento di quote di s.r.l., certo di competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
II. DISCONOSCIMENTO DELLE SCRITTURE PRIVATE
La convenuta ha disconosciuto le scritture prodotte dall'attore come documenti 1, 4, 5, e Controparte_1
6.
Il disconoscimento, come si è visto sopra, è completo e inequivocabile e come tale produttivo degli effetti suoi propri.
L'attore, che pur aveva formulato istanza di verificazione, dopo l'assunzione delle prove orali e prima che il giudice istruttore si pronunciasse sull'istanza non ha insistito per il suo accoglimento e ha chiesto udienza di precisazione delle conclusioni.
È in ciò implicita la rinuncia alla verificazione, con la conseguenza che le scritture disconosciute sono inutilizzabili.
III. SIMULAZIONE
La domanda di accertamento della simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona dell'intestazione a (soggetto interposto) della quota pari al 32 % del capitale sociale della Persona_1
società in titolarità reale di non può essere accolta. CP_5 Parte_1
La simulazione mediante interposizione fittizia di persona richiede che all'accordo simulatorio tra interponente e interposto partecipi anche il terzo, che aderendo all'accordo manifesta la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente (cfr. Cass.
27189/2024).
Nel caso di specie la partecipazione di un terzo all'accordo fra il e non è Parte_1 Persona_1
neppure prospettata, sicché la fattispecie non può configurarsi.
IV. INTESTAZIONE FIDUCIARIA E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA AI SENSI DELL'ART. 2932 C.C.
pagina 11 di 15 L'attore ha chiesto in via subordinata che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., fosse disposto il trasferimento a suo favore della quota di intestata a (oggi alle sue eredi) in esecuzione CP_5 Persona_1
dell'obbligo appunto di trasferimento che aveva assunto verso il nell'ambito di un _1 Parte_1
accordo fiduciario che prevedeva che la quota fosse acquistata dallo ma per conto del _1 Parte_1
e con mezzi del Parte_1
Neanche la domanda subordinata può essere accolta.
Esclusa l'utilizzabilità delle scritture disconosciute sopra indicate, all'esito dell'istruttoria non può dirsi raggiunta la prova delle allegazioni del Reverberi.
Occorre in proposito considerare quanto segue.
a) Secondo l'attore, e si sono accordati nel giugno del 2003, affinché Parte_1 _1 _1
acquistasse la quota del 32% di utilizzando la somma di € 166.400,00 messa disposizione da CP_5
sul conto corrente di presso il Banco Popolare di Verona e Novara. Parte_1 _1
In realtà, come si legge nell'atto costitutivo della società (4.7.2003), aveva all'epoca un capitale CP_5
sociale di € 10.000,00, sottoscritto da per € 3.200,00. Persona_1
Quindi al momento della costituzione della società non vi è stato nessun impiego delle somme indicate dal Parte_1
Tali somme (somme analoghe: € 165.275,72) risultano effettivamente versate sul conto dello _1
ma solo nel novembre del 2004 (6.11.2004), quando la società era costituita da oltre un anno, e il versamento non ha alcuna causale.
b) Secondo l'attore, l'accordo prevedeva che liquidasse al ogni spettanza derivante _1 Parte_1
dall'effettiva (nella prospettiva dell'attore l'intestazione è fittizia) titolarità della quota, a cominciare dagli utili.
In realtà, risulta dall'interrogatorio formale del Reverberi (6.10.2022) che ha percepito da _1 CP_5
circa un milione di euro e che ne ha girati all'attore circa 500.000.
È da ciò corretto desumere che non vi fosse un accordo per il trasferimento di tutti gli utili all'unico titolare effettivo della quota. pagina 12 di 15 È chiaro che, pur essendo possibile che un accordo esista e che non venga adempiuto, è del tutto inverosimile che il creditore, perfettamente a conoscenza dell'esistenza del suo credito (lo stesso sostiene di essere stato sempre informato dal , trascuri completamente di riscuotere o Parte_1 _1
almeno sollecitare il pagamento di una somma così considerevole.
c) Secondo l'attore, gli versò (dicembre 2012) la somma di € 300.000,00 a garanzia _1
dell'impegno alla reintestazione della quota.
In realtà, risulta dall'interrogatorio formale dell'attore che la somma era costituita da dividenti percepiti dallo e non girati al “benché di mia[sua] spettanza”. _1 Parte_1
È quindi chiaro che il versamento non poteva avere alcuna funzione di garanzia.
Alla luce delle osservazioni sopra esposte, è corretto concludere che non vi sia prova che tra le parti vi fosse un accordo avente il contenuto allegato dall'attore e che, di conseguenza, la domanda di trasferimento delle quote non possa essere accolta.
Non inducono a diverse conclusioni le prove testimoniali assunte.
I testi hanno sostanzialmente riferito di aver appreso dal o da sua moglie o dal consulente di _1
( , a sua volta sentito come teste) dell'esistenza di un'intestazione fiduciaria Parte_1 Persona_3
della quota in che derivava da un accordo che aveva il contenuto allegato dall'attore. CP_5
Posto che il contenuto dell'accordo allegato dall'attore, come si è visto, è smentito dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni confessorie dell'attore stesso, si deve concludere per l'inattendibilità delle testimonianze.
Quanto poi agli interrogatori formali delle convenute contumaci e (sorelle di CP_3 CP_2
defunta moglie di , si deve rilevare che esse non hanno alcuna conoscenza Per_2 Persona_1
diretta dei fatti, che hanno appreso dalla sorella e dalla “documentazione” che hanno Per_2
visionato presso di lei.
Ciò che può dirsi, dunque, è che le convenute hanno visto dei documenti (loro stesse non sanno se in copia o in originale) che avevano lo stesso contenuto delle scritture prodotte in causa e non utilizzabili perché disconosciute, e che hanno sentito la sorella che ne confermava il contenuto. pagina 13 di 15 Le dichiarazioni delle convenute costituiscono quindi prova solo dell'esistenza di scritture di incerta genuinità e non valgono a dimostrare la verità del contenuto delle scritture medesime.
V. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, le domande dell'attore devono essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano:
- in favore di in € 7.616,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per la fase di studio, Controparte_1
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.;
- in favore di , tenuto conto della riconvenzionale proposta, in complessivi € Parte_3
15.621,00, di cui € 1.518,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
, Controparte_1 Controparte_6
,
[...] Controparte_3
così provvede:
a) respinge le domande proposte da;
Parte_1
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida: Parte_1
- in favore di in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura Controparte_1
del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.;
- in favore di in complessivi € 15.621,00, di cui € 1.518,00 per spese ed € 14.103,00 Parte_3
pagina 14 di 15 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 3.9.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 15 di 15