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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17353/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. CEOLA ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. TURIN LUCIA e PEDRETTI Parte_2 C.F._2
GIULIA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 30/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti, ai fini del raggiungimento del presente accordo, il SI. si obbliga a versare – ai sensi dell'art. Parte_2
5 L. n. 898/1970 – alla SI.ra , la quale accetta ai medesimi fini, la somma una Parte_1 tantum di €. 50.000,00 (cinquantamila/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto
1 corrente indicato dalla beneficiaria entro la data d'udienza fissata ai sensi dell'art. 473bis.51, comma 3, c.p.c.;
3. i SI.ri e si impegnano, ciascuno per la propria quota di proprietà, a cedere senza Pt_2 Pt_1 alcun corrispettivo in denaro l'immobile in comproprietà e tutti gli accessori e pertinenze dello stesso, ai figli e in parti uguali, quale accordo assunto in seno al presente procedimento, CP_1 CP_2
dandovi attuazione attraverso la stipula di apposito atto notarile entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio. Ogni costo, tassa, imposta, onorario notarile necessario al trasferimento immobiliare sarà posto ad esclusivo carico dei signori Pt_3
e .
[...] CP_2
4. Sino alla data di effettivo trasferimento della proprietà in capo ai figli, la SI.ra rinuncia Pt_1
espressamente a richiedere un corrispettivo a titolo di indennità di occupazione della propria quota di immobile e il SI. si fa integralmente carico di ogni spesa ordinaria e straordinaria Pt_2
afferente al compendio immobiliare stesso;
5. ciascuno dei coniugi manterrà la titolarità dei rispettivi beni mobili registrati e dei rispettivi conti correnti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29/12/1998, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Limone Del Garda (BS) (atto n. 7, parte I, anno 1998) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 6/6/1996) e (n. 1/9/1999) maggiorenni ed Per_1 CP_2
economicamente indipendenti.
Le parti risultano separate dal 11/10/2023 con sentenza di omologazione della separazione consensuale e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17353/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. CEOLA ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. TURIN LUCIA e PEDRETTI Parte_2 C.F._2
GIULIA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 30/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti, ai fini del raggiungimento del presente accordo, il SI. si obbliga a versare – ai sensi dell'art. Parte_2
5 L. n. 898/1970 – alla SI.ra , la quale accetta ai medesimi fini, la somma una Parte_1 tantum di €. 50.000,00 (cinquantamila/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto
1 corrente indicato dalla beneficiaria entro la data d'udienza fissata ai sensi dell'art. 473bis.51, comma 3, c.p.c.;
3. i SI.ri e si impegnano, ciascuno per la propria quota di proprietà, a cedere senza Pt_2 Pt_1 alcun corrispettivo in denaro l'immobile in comproprietà e tutti gli accessori e pertinenze dello stesso, ai figli e in parti uguali, quale accordo assunto in seno al presente procedimento, CP_1 CP_2
dandovi attuazione attraverso la stipula di apposito atto notarile entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio. Ogni costo, tassa, imposta, onorario notarile necessario al trasferimento immobiliare sarà posto ad esclusivo carico dei signori Pt_3
e .
[...] CP_2
4. Sino alla data di effettivo trasferimento della proprietà in capo ai figli, la SI.ra rinuncia Pt_1
espressamente a richiedere un corrispettivo a titolo di indennità di occupazione della propria quota di immobile e il SI. si fa integralmente carico di ogni spesa ordinaria e straordinaria Pt_2
afferente al compendio immobiliare stesso;
5. ciascuno dei coniugi manterrà la titolarità dei rispettivi beni mobili registrati e dei rispettivi conti correnti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29/12/1998, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Limone Del Garda (BS) (atto n. 7, parte I, anno 1998) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 6/6/1996) e (n. 1/9/1999) maggiorenni ed Per_1 CP_2
economicamente indipendenti.
Le parti risultano separate dal 11/10/2023 con sentenza di omologazione della separazione consensuale e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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