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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/08/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.L 1353/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, Sezione lavoro, composta da:
Dott. Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott. Susanna MANTOVANI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 1353 del 2024 avverso la sentenza n. 3049 del 2024, emessa dal Tribunale di Milano (Di Leo), deciso il giorno 08 Luglio 2025 promosso da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e Daniele VIGANO' (c.f. ) tutti CodiceFiscale_2 C.F._3
rappresentati e difesi, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Anna Ronchi (c.f.
) e Micaela Carzaniga (c.f. C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato in Milano, Via Antonio Meucci n. 27 presso lo studio dei difensori -Appellante; nei confronti di
(c.f. P. IVA ) Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Giulia Cappelli (c.f.
), Roberta Villani (c.f. ), Aldo Calza C.F._6 C.F._7
(c.f. ), (c.f. C.F._8 Controparte_1 C.F._9
elettivamente domiciliata in Milano, Via Genova Thaon de Revel n. 21 presso lo studio degli Avvocati Aldo Calza e in Milano – Appellata. Controparte_1
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Per gli Appellanti e come da ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_4
in appello datato 11 Dicembre 2024:” Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano
Sezione Lavoro, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, azione e deduzione reietta, così giudicare, in via principale e nel merito: riformarsi integralmente la sentenza di primo grado qui appellata n. 3049/2024, pronunciata dal
Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro – Dott. Di Leo, nel procedimento R.G. n. 4365/2024, pubblicata in data 17/06/2024, non notificata, e conseguentemente accogliere tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado. In via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie già dedotte e articolate nel giudizio di primo grado, si chiede, in ogni caso, l'acquisizione del fascicolo e dei verbali di causa del precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi, unicamente per le spese del giudizio di gravame, in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.”;
Per la parte appellata come da Memoria difensiva Parte_3
datata 21 febbraio 2025:” Voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa
e respinta, per le ragioni esposte nella presente memoria e con tutti gli effetti di legge:
A. Nel merito, rigettare l'avversario appello e/o rigettare e/o comunque dichiarare infondate tutte le avversarie domande e/o tutti i motivi di appello avversari e per
l'effetto confermare la sentenza n. 3049/2024 del 17 giugno 2024 resa inter partes dal
Tribunale di Milano, Giudice dott. Di Leo, per i motivi esposti nella presente memoria
B. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza n. 3049/2024 del 17 giugno 2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Di Leo, accogliere le conclusioni già formulate nel precedente grado di giudizio e che di seguito si trascrivono: a. In via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e di tutte le domande nello stesso contenute per i motivi esposti negli scritti difensivi della appellata di entrambi i gradi di pagina 2 di 13 giudizio b. Nel merito, rigettare il ricorso avversario e/o tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli scritti difensivi della appellata di entrambi i gradi di giudizio. C. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio D. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione dei capitoli per prova testimoniale avversari in quanto generici, recanti negazioni o giudizi e in ogni caso in quanto aventi natura esplorativa e irrilevanti ai fini del decidere;
senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova e/o accettazione del contraddittorio, si chiede di essere ammessi alla prova contraria in merito ai capitoli di prova avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, indicando i seguenti testimoni: presso la residenza ovvero la sede Testimone_1
aziendale”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3049, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 100
c.p.c. la carenza di interesse ai ricorsi proposti, separatamente e poi riuniti, da Pt_4
, e – assunti da quali Operatori con
[...] Parte_1 Parte_2 CP_2
Parametro “116” già parametro “153”) di cui all'Accordo Nazionale Parte_4
del 27 novembre 2000 - diretti a ottenere la declaratoria di illegittimità, erroneità e comunque inefficacia dell'applicazione al rapporto di lavoro dell'allegato A) del
C.C.N.L. del 27.11.2000 e l'accertamento del diritto a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l con la disciplina di cui al Regio Decreto n. 148 CP_2
dell'8 gennaio 1931.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate, in favore della società resistente, in € 1.500,00 oltre il 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA.
In motivazione il Tribunale di Milano, richiamando giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ha ritenuto la carenza di interesse atteso che l'interesse ad agire non deve prescindere dall'allegazione del pregiudizio che l'applicazione di una disposizione,
pagina 3 di 13 piuttosto che di un'altra, determina nel ricorrente e che i ricorrenti nulla di ciò hanno allegato.
In particolare il primo giudice ha rilevato che i ricorrenti si sono limitati a sostenere, genericamente, una propria pretesa all'applicazione al rapporto di lavoro del Regio
Decreto n. 148 del 1931, senza allegare in alcun modo quale utilità, o bene concreto, o diritto costoro possano, nell'attualità, non vedere riconosciuto per l'omessa attuazione, nei propri confronti, di tale normativa ovvero per l'applicazione dell'Allegato A) al
C.C.N.L. del 27.11.2000. Controparte_3
Avverso detta decisione hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
articolando quattro motivi di appello. Parte_4
Con un primo motivo – intestato:” Erronea motivazione sulla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” – gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire all'uopo deducendo che l'interesse ad agire, condizione necessaria per far valere, mediante l'azione, il diritto sotteso, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, che nella fattispecie consiste nell'applicazione del Regio Decreto n. 148/1931 con conseguenze economiche al medesimo favorevole.
Con un secondo motivo – intestato:” Omessa motivazione sui servizi sussidiari ex art. 7, lett. b) del R.D. n. 148/1931” – gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui - pur rilevando che la questione di merito si incentra sul significato dell'espressione
“servizi sussidiari” e sulla riconducibilità agli stessi delle attività svolte di addetto ai parcheggi di prossimità, addetto accertatore della sosta, addetto alla verifica dei titoli di sosta – nulla ha statuito nel merito.
Con un terzo motivo - intestato “Omessa pronuncia sulle posizioni dei lavoratori” – gli appellanti hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui il primo giudice non ha stabilito che gli odierni appellanti sono addetti ad attività inerenti la gestione dei servizi pagina 4 di 13 di sosta regolamentata a pagamento su sede stradale, nelle infrastrutture e nei parcheggi, di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, di rimozione e custodia veicoli, nonché addetti al controllo dei titoli di viaggio a bordo di mezzi aziendali e ausiliario del traffico.
Con un quarto motivo – intestato:” Omogeneità dei principi espressi nei precedenti giudicati ex art. 118 disp. att. c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.” –
l'appellante ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, della norma di cui all'articolo 118 disposizioni di attuazione del c.p.c., poiché non si è uniformato ai precedenti giurisprudenziali favorevoli, unitamente alle norme di cui agli articoli 132
c.p.c. e 111 della Costituzione per avere assunto una motivazione apparente non essendo percepibili le ragioni alla stregua delle quali è stato affermato il rigetto delle domande.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto Parte_3
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Per quanto concerne, in particolare la posizione di la società appellata Parte_4
ha eccepito la infondatezza della domanda in quanto lo stesso ha sottoscritto, in sede protetta, in data 5 giugno 2018 un accordo di demansionamento in cui ha accettato che il rapporto di lavoro resta regolato dalle disposizioni integrative per gli addetti ai Servizi ausiliari per la mobilità – Allegato A) al CCNL 27.11.2000.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello, nei limiti di cui in motivazione, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo.
Per quanto concerne il primo motivo di appello la Corte rileva, preliminarmente, che gli odierni appellanti, con il ricorso introduttivo dei rispettivi giudizi hanno chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia pagina 5 di 13 dell'applicazione dell'allegato A) del C.C.N.L. del 27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente con l e di accertare e dichiarare il diritto Parte_3
a vedersi regolato il rapporto di lavoro con la disciplina di cui al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 condannando a regolare il rapporto di lavoro con la CP_2
disciplina prevista dal detto Regio Decreto
Sempre preliminarmente deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “L'interesse ad agire, con un'azione di mero accertamento, non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 17026/06) …”
e che:” A sua volta, tale incertezza, può preesistere all'instaurazione della lite, ma anche manifestarsi dopo pel solo fatto della contestazione in giudizio (come avvenuto nel caso di specie: cfr., ex aliis, Cass. 21.2.08 n. 4496; Cass. 26.5.08 n. 13556; Cass.
1.4.98 n.
3362; Cass. 28.3.98 n. 3292; Cass. 17.2.98 n. 1675)” (cfr. Cass. n. 16262/2015).
Nella valutazione dell'interesse ad agire – desumibile dalla complessiva lettura degli atti e della documentazione prodotta (cfr. docc. da 1 a 4 fascicoli di primo grado di parte appellante) - nella fattispecie in esame assume sicura rilevanza, in primo luogo, la complessità della Struttura organizzativa della Società descritta da entrambe le parti.
In particolare nella pagina “3” della propria memoria difensiva in appello la società appellante ha precisato che:” L'appellata non si occupa solo di gestire il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune e nella Provincia di Milano ma…(anche)…il bike sharing, il ristorante “ATMosfera”,la locazione di tram storici, la gestione di spazi pubblicitari, l'affitto di locali commerciali, la gestione del parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Milano…” e che alla gestione del CP_4
parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Milano sono CP_4
pagina 6 di 13 addetti:”…circa un centinaio di persone sui quasi 10.000 dipendenti della convenuta…”.
Deve, inoltre, darsi rilevo anche al fatto che – come allegato sempre dalla parte appellata
– la società appellante non applica a tutti i dipendenti la medesima disciplina atteso che, la stessa, varia a seconda dell'inquadramento assegnato.
A fronte della complessità della struttura organizzativa e della varietà di disciplina applicabile (cfr. anche: doc. 5, 7 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata) nella presente fattispecie il “risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” richiesto in giurisprudenza per convalidare le azioni di accertamento (cfr. Cass. n. 6859/1993) risiede proprio nell'accertamento, richiesto nei ricorsi introduttivi, della disciplina applicabile e, quindi, nell'ottenimento della concreta applicazione del regime di cui al R.D. n. 148/1931, anziché di quello di cui all'allegato
A) del CCNL del 27.11.2000.
A conferma della sussistenza dell'interesse nella fattispecie in esame il Collegio richiama sia la sentenza n. 6297 del 2022 della Corte di Cassazione, vertente su una vicenda analoga, e sia i conformi precedenti di questa Corte territoriale (Sentenze n. 321
e 322 del 2024) nei quali - a fronte della medesima domanda dichiarativa dell'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A) del CCNL 27.11.2000 - non si è posta alcuna questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai lavoratori, pur trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il primo motivo di appello deve essere, quindi, accolto e la vicenda dedotta in atti deve essere scrutinata nel merito.
Nel merito la questione ha ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 7 del Regio Decreto
8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) pagina 7 di 13 secondo cui, per quanto qui di interesse:” Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: […] b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati
a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
Sull'interpretazione di tale norma è già intervenuta la Corte di Cassazione che ha chiarito alcuni profili.
Innanzitutto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6297/2022, ha chiarito che per
“servizi soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" debbano intendersi “quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”.
In particolare con la Sentenza n. 6297 del 25 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che:” Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi
"soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett.
b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007; Cass.n.4780/1999)”.
Con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che:” la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società…non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice”.
pagina 8 di 13 Con altra sentenza la Corte di Cassazione ha poi precisato che i servizi contemplati dall'articolo 7 lettera b) in esame non vanno intesi come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale.
In particolare nella Sentenza n. 1819 del 17 aprile 1989 si legge che, ove l'imprenditore svolga più attività:” va fatto riferimento a quella principale se trattasi di attività distinte ma interdipendenti ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attività se presentino carattere di autonomia pur risultando in un certo senso eventualmente complementari (v. Cass. 11-12-1985 n. 6250; Cass. 14-5-1985 n. 2998;
Cass. 9-11-1983 n. 6652). L'inquadramento delle prestazioni della nelle Pt_5
attività sussidiarie del servizio dei trasporti, non importa che essa rimanga attratta nella disciplina dell'attività principale, una volta che a tale criterio si è con l'art. 7 del
R.D. n. 148-1931 introdotta un'eccezione”.
Aderendo ai richiamati principi questa Corte Territoriale ha già valutato l'identica questione dedotta nel presente giudizio con riferimento a lavoratori inquadrati, tra l'altro, nell'ambito del parametro “116” inseriti nell'Area professionale 3^ - Area
Operativa: Servizi Ausiliari per la mobilità con mansioni di addetti alla sosta e parcheggi.
L'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 (Ipotesi di Accordo di rinnovo del
Contratto di Lavoro degli per il periodo 2000 – 2003) così descrive Controparte_3
l'Operatore generico (116):”Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull'armamento, assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonché nell'ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo: movimentazione e regolazione flussi di auto nei parcheggi;
sorveglianza parcheggi e aree di sosta;
riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi”.
pagina 9 di 13 Con la Sentenza n. 322 del 19 marzo 2024 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c. – la Corte di Appello di Milano, con motivazione condivisa, ha ritenuto, innanzitutto, che:” Come rilevato nella sentenza della Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3404/2023 (confermata dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza 6297/2022) “al termine "servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa.“
Richiamando la ratio della normativa – secondo cui:” la norma, riservando
l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26
n.563) ad una categoria professionale .Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre
l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale” - la Corte di Appello di Milano ha quindi ritenuto che:” I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni e, quindi, attività diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale. Non sono quindi fondati i rilievi della società, che contesta la interpretazione dell'art. 7, recepita in sentenza, invocando una interpretazione restrittiva della norma, dovendosi, secondo la società, far ricadere nell'ambito dei pagina 10 di 13 servizi sussidiari tutte le attività, tutti i compiti, tutte le mansioni non direttamente collegabili all'effettiva attività del trasporto di linea, ossia al “ nocciolo duro” del pubblico servizio per il quale si ritiene ancora opportuno una disciplina particolare del rapporto di lavoro e della sua gestione concreta”.
Condividendo il richiamato precedente anche questo Collegio ritiene che l'attività di cui al parametro “116” si inserisce, pacificamente, in una articolazione interna dell'azienda individuando attività rientranti tra quelle proprie dell'azienda esercente il trasporto urbano o agli stessi connessi e che non possono essere ricondotte ai servizi sussidiari contemplati nella lettera b) dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 148 del 1931 includendo i servizi sussidiari - secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione - solo le attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fruitrice.
Per quanto sopra il rapporto di lavoro degli appellanti andava - e va – regolato dal Regio
Decreto n. 148 del 1931.
Per quanto concerne la questione dell'Allegato A) del CCNL di Settore del 27 novembre
2000, intestato “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità” (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante) la Corte osserva quanto segue.
L'articolo 1 del Regio Decreto n. 138 del 1941 prevede che: “Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato
A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio. Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie e ogni altra indennità fissa o temporanea, di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente, azienda per azienda”. pagina 11 di 13 A tale proposito, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, confermata dalla
Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 6297 del 2022 che conferma Appello di
Roma n. 2806 del 2018, richiamata da Appello di Roma n. 3404 del 2023) va evidenziato che la disciplina contenuta nel Regio Decreto n. 138 del 1941 costituisce una speciale disciplina, organica e unitaria, che non può essere derogata dalla
Contrattazione Collettiva.
Sul punto questo Collegio condivide l'assunto secondo cui:” Per quanto riguarda la omessa valutazione dell'Acc. di armonizzazione contrattuale del 11 luglio 2006, che legittimamente avrebbe sottratto i lavoratori ex S. addetti alle attività accessorie all'ambito di applicazione del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, la Corte osserva che il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione è compiutamente ed autonomamente disciplinato dalla speciale normativa del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, che costituisce una disciplina organica ed unitaria, avente carattere speciale in relazione alla natura dell'impiego, intermedio tra quello pubblico e privato e non può essere derogata, quanto alla sua applicabilità, dalla contrattazione collettiva”(cfr. Appello Roma n. 3404 del 5 ottobre 2023).
Trattandosi, quindi, di disciplina speciale, unitaria e organica, non si può tenere conto della previsione dell'articolo 1 dell'allegato A del CCNL all'uopo evidenziandosi – da un lato - che l'articolo 1 del Regio Decreto quando richiama l'allegato A) si riferisce all'allegato A dello stesso Regio Decreto e - dall'altro lato - che le parti sul punto nulla hanno allegato, neppure se le previsioni dell'allegato A) del CCNL possano ritenersi applicabili quale trattamento di migliore favore.
Da ultimo - per quanto concerne la particolare posizione dell'appellante Parte_4
- va rilevato che, da un lato, un accordo di conciliazione non può che valere per il pregresso e, dall'altro, proprio la natura di disciplina speciale, unitaria e organica, del
Regio Decreto n.148 del 1931 consente di ritenere applicabile detta disciplina anche a
. Parte_4
pagina 12 di 13 In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello per le ragioni indicate in motivazione, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo.
Quanto alle spese di lite – applicando il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali” (cfr. Corte di Cassazione: 23/03/2016 n. 5820; 28/09/2015 n. 19122;
6259/2014; n. 23226/2013; n. 18837/2010 e n. 15483/2008) – ritiene il collegio che nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del doppio grado attesa la non univocità della giurisprudenza sulle questioni trattate (cfr.
Corte Costituzionale n. 77 del 2018).
Si dà atto, infine, che per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza è riportata la errata dicitura sentenza n. 4158 che qui si emenda con la corretta dicitura sentenza n.
3049.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4158 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano accerta il diritto dell'appellante all'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 e condanna all'applicazione di tale Parte_3
disciplina al rapporto di lavoro dell'appellante.
Compensa integralmente le spese del doppio grado.
Milano, 08 Luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Silvia Marina RAVAZZONI
pagina 13 di 13
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, Sezione lavoro, composta da:
Dott. Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott. Susanna MANTOVANI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 1353 del 2024 avverso la sentenza n. 3049 del 2024, emessa dal Tribunale di Milano (Di Leo), deciso il giorno 08 Luglio 2025 promosso da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e Daniele VIGANO' (c.f. ) tutti CodiceFiscale_2 C.F._3
rappresentati e difesi, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Anna Ronchi (c.f.
) e Micaela Carzaniga (c.f. C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato in Milano, Via Antonio Meucci n. 27 presso lo studio dei difensori -Appellante; nei confronti di
(c.f. P. IVA ) Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Giulia Cappelli (c.f.
), Roberta Villani (c.f. ), Aldo Calza C.F._6 C.F._7
(c.f. ), (c.f. C.F._8 Controparte_1 C.F._9
elettivamente domiciliata in Milano, Via Genova Thaon de Revel n. 21 presso lo studio degli Avvocati Aldo Calza e in Milano – Appellata. Controparte_1
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Per gli Appellanti e come da ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_4
in appello datato 11 Dicembre 2024:” Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano
Sezione Lavoro, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, azione e deduzione reietta, così giudicare, in via principale e nel merito: riformarsi integralmente la sentenza di primo grado qui appellata n. 3049/2024, pronunciata dal
Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro – Dott. Di Leo, nel procedimento R.G. n. 4365/2024, pubblicata in data 17/06/2024, non notificata, e conseguentemente accogliere tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado. In via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie già dedotte e articolate nel giudizio di primo grado, si chiede, in ogni caso, l'acquisizione del fascicolo e dei verbali di causa del precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi, unicamente per le spese del giudizio di gravame, in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.”;
Per la parte appellata come da Memoria difensiva Parte_3
datata 21 febbraio 2025:” Voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa
e respinta, per le ragioni esposte nella presente memoria e con tutti gli effetti di legge:
A. Nel merito, rigettare l'avversario appello e/o rigettare e/o comunque dichiarare infondate tutte le avversarie domande e/o tutti i motivi di appello avversari e per
l'effetto confermare la sentenza n. 3049/2024 del 17 giugno 2024 resa inter partes dal
Tribunale di Milano, Giudice dott. Di Leo, per i motivi esposti nella presente memoria
B. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza n. 3049/2024 del 17 giugno 2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Di Leo, accogliere le conclusioni già formulate nel precedente grado di giudizio e che di seguito si trascrivono: a. In via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e di tutte le domande nello stesso contenute per i motivi esposti negli scritti difensivi della appellata di entrambi i gradi di pagina 2 di 13 giudizio b. Nel merito, rigettare il ricorso avversario e/o tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli scritti difensivi della appellata di entrambi i gradi di giudizio. C. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio D. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione dei capitoli per prova testimoniale avversari in quanto generici, recanti negazioni o giudizi e in ogni caso in quanto aventi natura esplorativa e irrilevanti ai fini del decidere;
senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova e/o accettazione del contraddittorio, si chiede di essere ammessi alla prova contraria in merito ai capitoli di prova avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, indicando i seguenti testimoni: presso la residenza ovvero la sede Testimone_1
aziendale”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3049, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 100
c.p.c. la carenza di interesse ai ricorsi proposti, separatamente e poi riuniti, da Pt_4
, e – assunti da quali Operatori con
[...] Parte_1 Parte_2 CP_2
Parametro “116” già parametro “153”) di cui all'Accordo Nazionale Parte_4
del 27 novembre 2000 - diretti a ottenere la declaratoria di illegittimità, erroneità e comunque inefficacia dell'applicazione al rapporto di lavoro dell'allegato A) del
C.C.N.L. del 27.11.2000 e l'accertamento del diritto a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l con la disciplina di cui al Regio Decreto n. 148 CP_2
dell'8 gennaio 1931.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate, in favore della società resistente, in € 1.500,00 oltre il 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA.
In motivazione il Tribunale di Milano, richiamando giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ha ritenuto la carenza di interesse atteso che l'interesse ad agire non deve prescindere dall'allegazione del pregiudizio che l'applicazione di una disposizione,
pagina 3 di 13 piuttosto che di un'altra, determina nel ricorrente e che i ricorrenti nulla di ciò hanno allegato.
In particolare il primo giudice ha rilevato che i ricorrenti si sono limitati a sostenere, genericamente, una propria pretesa all'applicazione al rapporto di lavoro del Regio
Decreto n. 148 del 1931, senza allegare in alcun modo quale utilità, o bene concreto, o diritto costoro possano, nell'attualità, non vedere riconosciuto per l'omessa attuazione, nei propri confronti, di tale normativa ovvero per l'applicazione dell'Allegato A) al
C.C.N.L. del 27.11.2000. Controparte_3
Avverso detta decisione hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
articolando quattro motivi di appello. Parte_4
Con un primo motivo – intestato:” Erronea motivazione sulla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” – gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire all'uopo deducendo che l'interesse ad agire, condizione necessaria per far valere, mediante l'azione, il diritto sotteso, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, che nella fattispecie consiste nell'applicazione del Regio Decreto n. 148/1931 con conseguenze economiche al medesimo favorevole.
Con un secondo motivo – intestato:” Omessa motivazione sui servizi sussidiari ex art. 7, lett. b) del R.D. n. 148/1931” – gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui - pur rilevando che la questione di merito si incentra sul significato dell'espressione
“servizi sussidiari” e sulla riconducibilità agli stessi delle attività svolte di addetto ai parcheggi di prossimità, addetto accertatore della sosta, addetto alla verifica dei titoli di sosta – nulla ha statuito nel merito.
Con un terzo motivo - intestato “Omessa pronuncia sulle posizioni dei lavoratori” – gli appellanti hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui il primo giudice non ha stabilito che gli odierni appellanti sono addetti ad attività inerenti la gestione dei servizi pagina 4 di 13 di sosta regolamentata a pagamento su sede stradale, nelle infrastrutture e nei parcheggi, di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, di rimozione e custodia veicoli, nonché addetti al controllo dei titoli di viaggio a bordo di mezzi aziendali e ausiliario del traffico.
Con un quarto motivo – intestato:” Omogeneità dei principi espressi nei precedenti giudicati ex art. 118 disp. att. c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.” –
l'appellante ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, della norma di cui all'articolo 118 disposizioni di attuazione del c.p.c., poiché non si è uniformato ai precedenti giurisprudenziali favorevoli, unitamente alle norme di cui agli articoli 132
c.p.c. e 111 della Costituzione per avere assunto una motivazione apparente non essendo percepibili le ragioni alla stregua delle quali è stato affermato il rigetto delle domande.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto Parte_3
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Per quanto concerne, in particolare la posizione di la società appellata Parte_4
ha eccepito la infondatezza della domanda in quanto lo stesso ha sottoscritto, in sede protetta, in data 5 giugno 2018 un accordo di demansionamento in cui ha accettato che il rapporto di lavoro resta regolato dalle disposizioni integrative per gli addetti ai Servizi ausiliari per la mobilità – Allegato A) al CCNL 27.11.2000.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello, nei limiti di cui in motivazione, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo.
Per quanto concerne il primo motivo di appello la Corte rileva, preliminarmente, che gli odierni appellanti, con il ricorso introduttivo dei rispettivi giudizi hanno chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia pagina 5 di 13 dell'applicazione dell'allegato A) del C.C.N.L. del 27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente con l e di accertare e dichiarare il diritto Parte_3
a vedersi regolato il rapporto di lavoro con la disciplina di cui al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 condannando a regolare il rapporto di lavoro con la CP_2
disciplina prevista dal detto Regio Decreto
Sempre preliminarmente deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “L'interesse ad agire, con un'azione di mero accertamento, non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 17026/06) …”
e che:” A sua volta, tale incertezza, può preesistere all'instaurazione della lite, ma anche manifestarsi dopo pel solo fatto della contestazione in giudizio (come avvenuto nel caso di specie: cfr., ex aliis, Cass. 21.2.08 n. 4496; Cass. 26.5.08 n. 13556; Cass.
1.4.98 n.
3362; Cass. 28.3.98 n. 3292; Cass. 17.2.98 n. 1675)” (cfr. Cass. n. 16262/2015).
Nella valutazione dell'interesse ad agire – desumibile dalla complessiva lettura degli atti e della documentazione prodotta (cfr. docc. da 1 a 4 fascicoli di primo grado di parte appellante) - nella fattispecie in esame assume sicura rilevanza, in primo luogo, la complessità della Struttura organizzativa della Società descritta da entrambe le parti.
In particolare nella pagina “3” della propria memoria difensiva in appello la società appellante ha precisato che:” L'appellata non si occupa solo di gestire il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune e nella Provincia di Milano ma…(anche)…il bike sharing, il ristorante “ATMosfera”,la locazione di tram storici, la gestione di spazi pubblicitari, l'affitto di locali commerciali, la gestione del parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Milano…” e che alla gestione del CP_4
parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Milano sono CP_4
pagina 6 di 13 addetti:”…circa un centinaio di persone sui quasi 10.000 dipendenti della convenuta…”.
Deve, inoltre, darsi rilevo anche al fatto che – come allegato sempre dalla parte appellata
– la società appellante non applica a tutti i dipendenti la medesima disciplina atteso che, la stessa, varia a seconda dell'inquadramento assegnato.
A fronte della complessità della struttura organizzativa e della varietà di disciplina applicabile (cfr. anche: doc. 5, 7 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata) nella presente fattispecie il “risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” richiesto in giurisprudenza per convalidare le azioni di accertamento (cfr. Cass. n. 6859/1993) risiede proprio nell'accertamento, richiesto nei ricorsi introduttivi, della disciplina applicabile e, quindi, nell'ottenimento della concreta applicazione del regime di cui al R.D. n. 148/1931, anziché di quello di cui all'allegato
A) del CCNL del 27.11.2000.
A conferma della sussistenza dell'interesse nella fattispecie in esame il Collegio richiama sia la sentenza n. 6297 del 2022 della Corte di Cassazione, vertente su una vicenda analoga, e sia i conformi precedenti di questa Corte territoriale (Sentenze n. 321
e 322 del 2024) nei quali - a fronte della medesima domanda dichiarativa dell'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A) del CCNL 27.11.2000 - non si è posta alcuna questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai lavoratori, pur trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il primo motivo di appello deve essere, quindi, accolto e la vicenda dedotta in atti deve essere scrutinata nel merito.
Nel merito la questione ha ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 7 del Regio Decreto
8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) pagina 7 di 13 secondo cui, per quanto qui di interesse:” Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: […] b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati
a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
Sull'interpretazione di tale norma è già intervenuta la Corte di Cassazione che ha chiarito alcuni profili.
Innanzitutto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6297/2022, ha chiarito che per
“servizi soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" debbano intendersi “quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”.
In particolare con la Sentenza n. 6297 del 25 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che:” Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi
"soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett.
b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007; Cass.n.4780/1999)”.
Con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che:” la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società…non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice”.
pagina 8 di 13 Con altra sentenza la Corte di Cassazione ha poi precisato che i servizi contemplati dall'articolo 7 lettera b) in esame non vanno intesi come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale.
In particolare nella Sentenza n. 1819 del 17 aprile 1989 si legge che, ove l'imprenditore svolga più attività:” va fatto riferimento a quella principale se trattasi di attività distinte ma interdipendenti ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attività se presentino carattere di autonomia pur risultando in un certo senso eventualmente complementari (v. Cass. 11-12-1985 n. 6250; Cass. 14-5-1985 n. 2998;
Cass. 9-11-1983 n. 6652). L'inquadramento delle prestazioni della nelle Pt_5
attività sussidiarie del servizio dei trasporti, non importa che essa rimanga attratta nella disciplina dell'attività principale, una volta che a tale criterio si è con l'art. 7 del
R.D. n. 148-1931 introdotta un'eccezione”.
Aderendo ai richiamati principi questa Corte Territoriale ha già valutato l'identica questione dedotta nel presente giudizio con riferimento a lavoratori inquadrati, tra l'altro, nell'ambito del parametro “116” inseriti nell'Area professionale 3^ - Area
Operativa: Servizi Ausiliari per la mobilità con mansioni di addetti alla sosta e parcheggi.
L'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 (Ipotesi di Accordo di rinnovo del
Contratto di Lavoro degli per il periodo 2000 – 2003) così descrive Controparte_3
l'Operatore generico (116):”Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull'armamento, assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonché nell'ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo: movimentazione e regolazione flussi di auto nei parcheggi;
sorveglianza parcheggi e aree di sosta;
riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi”.
pagina 9 di 13 Con la Sentenza n. 322 del 19 marzo 2024 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c. – la Corte di Appello di Milano, con motivazione condivisa, ha ritenuto, innanzitutto, che:” Come rilevato nella sentenza della Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3404/2023 (confermata dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza 6297/2022) “al termine "servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa.“
Richiamando la ratio della normativa – secondo cui:” la norma, riservando
l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26
n.563) ad una categoria professionale .Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre
l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale” - la Corte di Appello di Milano ha quindi ritenuto che:” I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni e, quindi, attività diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale. Non sono quindi fondati i rilievi della società, che contesta la interpretazione dell'art. 7, recepita in sentenza, invocando una interpretazione restrittiva della norma, dovendosi, secondo la società, far ricadere nell'ambito dei pagina 10 di 13 servizi sussidiari tutte le attività, tutti i compiti, tutte le mansioni non direttamente collegabili all'effettiva attività del trasporto di linea, ossia al “ nocciolo duro” del pubblico servizio per il quale si ritiene ancora opportuno una disciplina particolare del rapporto di lavoro e della sua gestione concreta”.
Condividendo il richiamato precedente anche questo Collegio ritiene che l'attività di cui al parametro “116” si inserisce, pacificamente, in una articolazione interna dell'azienda individuando attività rientranti tra quelle proprie dell'azienda esercente il trasporto urbano o agli stessi connessi e che non possono essere ricondotte ai servizi sussidiari contemplati nella lettera b) dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 148 del 1931 includendo i servizi sussidiari - secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione - solo le attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fruitrice.
Per quanto sopra il rapporto di lavoro degli appellanti andava - e va – regolato dal Regio
Decreto n. 148 del 1931.
Per quanto concerne la questione dell'Allegato A) del CCNL di Settore del 27 novembre
2000, intestato “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità” (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante) la Corte osserva quanto segue.
L'articolo 1 del Regio Decreto n. 138 del 1941 prevede che: “Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato
A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio. Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie e ogni altra indennità fissa o temporanea, di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente, azienda per azienda”. pagina 11 di 13 A tale proposito, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, confermata dalla
Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 6297 del 2022 che conferma Appello di
Roma n. 2806 del 2018, richiamata da Appello di Roma n. 3404 del 2023) va evidenziato che la disciplina contenuta nel Regio Decreto n. 138 del 1941 costituisce una speciale disciplina, organica e unitaria, che non può essere derogata dalla
Contrattazione Collettiva.
Sul punto questo Collegio condivide l'assunto secondo cui:” Per quanto riguarda la omessa valutazione dell'Acc. di armonizzazione contrattuale del 11 luglio 2006, che legittimamente avrebbe sottratto i lavoratori ex S. addetti alle attività accessorie all'ambito di applicazione del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, la Corte osserva che il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione è compiutamente ed autonomamente disciplinato dalla speciale normativa del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, che costituisce una disciplina organica ed unitaria, avente carattere speciale in relazione alla natura dell'impiego, intermedio tra quello pubblico e privato e non può essere derogata, quanto alla sua applicabilità, dalla contrattazione collettiva”(cfr. Appello Roma n. 3404 del 5 ottobre 2023).
Trattandosi, quindi, di disciplina speciale, unitaria e organica, non si può tenere conto della previsione dell'articolo 1 dell'allegato A del CCNL all'uopo evidenziandosi – da un lato - che l'articolo 1 del Regio Decreto quando richiama l'allegato A) si riferisce all'allegato A dello stesso Regio Decreto e - dall'altro lato - che le parti sul punto nulla hanno allegato, neppure se le previsioni dell'allegato A) del CCNL possano ritenersi applicabili quale trattamento di migliore favore.
Da ultimo - per quanto concerne la particolare posizione dell'appellante Parte_4
- va rilevato che, da un lato, un accordo di conciliazione non può che valere per il pregresso e, dall'altro, proprio la natura di disciplina speciale, unitaria e organica, del
Regio Decreto n.148 del 1931 consente di ritenere applicabile detta disciplina anche a
. Parte_4
pagina 12 di 13 In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello per le ragioni indicate in motivazione, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo.
Quanto alle spese di lite – applicando il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali” (cfr. Corte di Cassazione: 23/03/2016 n. 5820; 28/09/2015 n. 19122;
6259/2014; n. 23226/2013; n. 18837/2010 e n. 15483/2008) – ritiene il collegio che nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del doppio grado attesa la non univocità della giurisprudenza sulle questioni trattate (cfr.
Corte Costituzionale n. 77 del 2018).
Si dà atto, infine, che per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza è riportata la errata dicitura sentenza n. 4158 che qui si emenda con la corretta dicitura sentenza n.
3049.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4158 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano accerta il diritto dell'appellante all'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 e condanna all'applicazione di tale Parte_3
disciplina al rapporto di lavoro dell'appellante.
Compensa integralmente le spese del doppio grado.
Milano, 08 Luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Silvia Marina RAVAZZONI
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