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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA DI
DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 523 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente: tra
– CF - nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], difesa e rappresentata dall'avv. Peppino BENINCASA – CF
– pec - ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso lo studio di quest'ultimo, in AM RM, via Reno,10, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
- CF - nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
AM RM, via Liguria, n. 25;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 8 maggio 2025, la sig.ra esponeva Parte_1 di avere contratto matrimonio a ER (Ucraina), il 28/09/2009, trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di ER (Ucraina) al n. 1870; che, - dalla loro unione sono nate: , nata a [...]
AM RM (CZ) il 17/08/2010, residente a [...], codice fiscale
cittadina italiana minore di età non economicamente autosufficiente;
C.F._4 Parte_3 nata a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale
1 , cittadina italiana minore di età non economicamente autosufficiente. Che, il regime C.F._5 patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
Che la casa coniugale sita in AM RM
(CZ) alla via Liguria n. 25 è di proprietà della sig.ra che a causa di contrasti insorti, Parte_4 per infedeltà del marito sig. è venuta meno l'affectio coniugalis già da diverso tempo, che rende CP_1 impossibile la convivenza matrimoniale, nella fattispecie de qua ricorrono pertanto gli estremi di legge per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e che pertanto questi hanno deciso di separarsi;
che per quanto concerne le condizioni economiche dei coniugi, la sig.ra svolge l'attività di casalinga e il sig. Parte_1 svolge l'attività di artigiano indipendente, con un reddito dichiarato negli ultimi due anni pari CP_1
a: • € 40.000,00 nell'anno 2023 • € 55.000,00 nell'anno 2024 che la sig.ra Parte_1 espressamente dichiara di non volersi riconciliare;
che a norma dell'art. 473-bis.49 cpc, è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi, anche la domanda di cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
che la ricorrente intende avvalersi di tale facoltà, pertanto, chiede, che il Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di ER
(Ucraina) dell'anno 2009, n. 1870, successivamente annotato presso il Comune di AM RM, previa pronuncia di sentenza parziale in punto “status” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “• dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e • ordinare al Comune di ER (Ucraina) di annotare l'emananda sentenza a
[...] CP_1 margine dell'atto di matrimonio nonché presso il Comune di AM RM;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) I figli minori trascorreranno con i genitori sabato e domenica a settimane alterne;
2) assegnare La casa familiare sita a AM RM (CZ) alla via Liguria, n. 25 alla sig.ra
la quale ivi continuerà a vivere unitamente alle figlie minori e Parte_1 Parte_2
, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono;
3) Disporre l'affidamento condiviso Persona_1 delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre;
4) disporre che il sig.
provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta mediante versamento alla madre, CP_1 dell'importo di euro 1.000/00, mensili (per dodici mensilità'), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza del mese di marzo) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1 mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate nell'interesse della prole. Disporre a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, che verserà al coniuge l'importo mensile di euro 500/00, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato
Civile dei Comuni di ER (Ucraina) e AM RM, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Condannare la parte resistente alle spese del processo. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e danza, strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
2 e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le predette spese saranno divise al 50% tra i genitori. - PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI - I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale. - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e che hanno contratto matrimonio in data a ER Parte_1 CP_1
(Ucraina), il 28/09/2009, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ER (Ucraina) al n.
1870 e successivamente trascritto nei registri del Comune di AM RM, ordinando al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con Vittoria di spese ed onorari” (vedi il ricorso introduttivo cumulativo e congiunto in atti).
All'udienza del 25 luglio 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale – in qualità di GI della controversia in oggetto - la parte ricorrente, unitamente al suo difensore già costituito in atti, e la parte resistente personalmente, senza l'ausilio di un difensore.
A questo punto, la sig.ra si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi Parte_1 rinunciando espressamente – tuttavia - alla richiesta di mantenimento per la sua persona;
precisava di insistere sul mantenimento di euro 1.000,00 per le figlie e di non essere contraria al regime di visita del genitore non collocatario, alla luce del piano genitoriale allegato.
Il resistente, a sua volta - preso atto della rinuncia della ricorrente alla richiesta di mantenimento in favore della sua persona - si dichiarava disponibile a versare - per come richiesto da controparte in ricorso – la somma di €
1.000,00 mensili per il mantenimento delle figlie e chiedeva che il regime di visita padre-figlie fosse mantenuto nella massima misura ed ampiezza possibili.
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione, e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2. La presente pronuncia concerne inoltre l'affido delle figlie minori, il mantenimento delle stesse, unitamente alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e all'assegnazione della casa coniugale.
Per quanto concerne il regime di affidamento delle figlie minori e giovano rammentare, Parte_2 Pt_3 anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 3 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono, inoltre, quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Detto questo, in merito all'affidamento di e , non essendo emersi nel corso del giudizio profili Parte_2 Pt_3 di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento delle figlie minori ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione – come, peraltro, richiesto dalle parti, in particolare dalla ricorrente nel ricorso, senza opposizione manifesta
In ogni caso, la collocazione abitativa delle minori sarà sempre presso il domicilio materno avendo Parte_2
e vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche Pt_3 in virtù del mancato contrasto tra le parti e anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura delle figlie;
la detta casa coniugale – ad abundantiam – appartiene proprio alla madre, che la occupa da sola e senza controparte, che ha deciso – in virtù di una nuova e stabile relazione – di andare a vivere altrove.
3. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlie, occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. civ., sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
4 Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela del minore.
Ciò posto, nel caso in esame, possono confermarsi le modalità di visita padre-figlie come articolate nel piano genitoriale allegato dalla ricorrente e a cui si rimanda integralmente.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlie sopraindicati potranno essere – comunque - modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali delle minori e dei loro preminenti interessi;
va osservato che la madre non si è infatti mai opposta al regime di visita paterno, offrendo massima disponibilità, ragion per cui lo stesso regime potrà essere anche derogato in melius, nel precipuo interesse della prole, con i soli limiti derivanti dalla necessità di un congruo preavviso e dalle reciproche esigenze di vita e lavorative.
4. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per le figlie minori e Parte_2
, stante anche la disponibilità del resistente in tal senso (vedi verbale d'udienza del 25 luglio 2025). Pt_3
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, il ricorrente, all'udienza del 25 luglio 2025, ha accettato di versare una somma pari ad euro
1.000,00 per il mantenimento delle figlie e , così come richiesto dalla ricorrente nel ricorso Parte_2 Pt_3 introduttivo del giudizio e confermato alla predetta udienza.
Pertanto, il Collegio ritiene di dover recepire la volontà delle parti e porre a carico di la somma CP_1 di € 1.000,00 mensili (in ragione di € 500,00 per ciascuna delle figlie), da versare alla ricorrente in forma tracciabile per il sostentamento delle figlie e , con decorrenza dal mese successivo alla Parte_2 Pt_3 pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
5 Inoltre, le spese straordinarie per le figlie minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero
6 in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. La casa coniugale, sita in AM RM (CZ) alla via Liguria n. 25, deve essere assegnata alla ricorrente, stante la mancata contestazione sul punto del resistente e considerato, inoltre, che la sig.ra è – Parte_1 come già premesso - proprietaria esclusiva dell'immobile, oltre ad essere genitore collocatario delle figlie minori.
6. Nulla in punto di mantenimento dei coniugi, avendo la ricorrente rinunciato alla relativa domanda (vedi verbale d'udienza del 25 luglio 2025).
7. Tanto premesso, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott.
Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione – provveda ad istruire la causa sulla domanda di cessazione del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n.
898/1970.
8. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM RM, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) PRONUNCIA la separazione personale tra sig. - C.F. - nato CP_1 C.F._3
a IZ (Ucraina) il 12/06/1985, e sig.ra - C.F. Parte_1
- nata in [...] il [...] – matrimonio celebrato in data C.F._1
28/09/2009, in Ucraina;
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) DISPONE l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con Parte_2 Pt_3 collocazione presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni tra padre e figlie come in parte motiva;
5) PONE a carico di , quale genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere a CP_1
l'assegno mensile di € 1.000,00 (mille,00), in ragione di € 500,00 per Parte_1 ciascuna di esse, quale contributo al mantenimento delle figlie minori e , entro il Parte_2 Pt_3 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
6) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione,
7 necessarie per le figlie e;
Parte_2 Pt_3
7) DISPONE che la casa coniugale, sita in AM RM (CZ) alla via Liguria, n. 25, immobile di proprietà della ricorrente, rimanga nelle disponibilità di quest'ultima;
8) NULLA in punto di mantenimento dei coniugi;
9) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario cumulativamente avanzata;
10) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio.
Così deciso in AM RM al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 25 luglio
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
8