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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 534/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 534/2024, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.: Parte_1
), difesa e rappresentata dall'avv. Carmine Farace (C.F.: CodiceFiscale_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Legnano, c.so Sempione 157.
[...]
Attrice Opponente contro nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
– Via F.lli Cairoli n. 14 ) e C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...]
ON NI n. 6 ), C.F._4
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Anna Maria Colombo del Foro di Milano (C.F.
) e domiciliati presso lo studio del difensore in Legnano (MI), Via della C.F._5
Vittoria n. 68.
Convenuti Opposti
OGGETTO: Altri contratti atipici.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 2.7.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con decreto ingiuntivo n. 1890/2023, depositato in data 11.12.2023 nel procedimento recante n.r.g. 5025/2023, su ricorso ex art. 633 c.p.c. di e il Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
TO SI ingiungeva a il pagamento entro quaranta giorni dalla notifica della Parte_1 somma di Euro 100.000,00, oltre interessi come da domanda.
A fondamento della pretesa monitoria, i ricorrenti - che adducevano di essere eredi di Persona_1 mella misura complessiva di 2/3 del patrimonio ereditario- allegavano la stipula di un
[...] contratto di mutuo, erogato da in favore di il 16.11.2017 Persona_1 Persona_2 nella misura di euro 150000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Lamentavano la mancata restituzione dell'importo mutuato, di cui chiedevano la restituzione nella misura di 2/3 (per complessivi euro 100.000,00), e adducevano la sucessione mortis causa nella posizione debitoria di Parte_1 erede del mutuatario Per_2
Avverso il citato decreto, proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato ritenendo le somme ingiunte non dovute e chiedendo pertanto la revoca Parte_1 dello stesso.
In particolare, l'opponente censurava il provvedimento emesso adducendo quanto segue:
− Improcedibilità della domanda per omesso esperimento della condizione di procedibilità, vertendo la controversia sulla materia delle successioni, soggetta all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
− nullità del decreto per carenza del requisito della legittimazione attiva in capo agli opposti, non essendo stata comprovata la qualità di eredi dell'asserito mutante Persona_1
e non rilevando a tali fini la produzione del certificato di morte dello stesso e la dichiarazione di successione, costituente un mero adempimento fiscale;
− nel merito, carenza di prova della pretesa creditoria e insussistenza del suo titolo giustificativo. Regolarmente evocati, si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti opposti, i quali, nel chiedere l'integrale rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, adducevano l'esperimento della mediazione (cfr. doc. 14 fascicolo convenuti opposti), e l'infondatezza dell'eccezione di carenza della legittimazione attiva.
Precisavano in punto di merito come risultasse adeguatamente dimostrata sia la concessione da parte del predetto de cuius di un prestito a breve restituzione in favore del de cuius dell'opponente di Euro 150.000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) sia la conoscenza di tale circostanza da parte dell'opponente (cfr. doc. 20 fascicolo convenuti opposti). Adducevano tuttavia come non solo la somma concessa a mutuo non fosse mai stata restituita né dal mutuatario ( ) né dai Persona_2 suoi eredi diretti ( , ma altresì che la stessa fosse stata ingiustificatamente omessa Parte_1 dall'elenco delle passività di cui al verbale di inventario del 28.04.2021 n. 21313/11972 Rep. di accettazione beneficiata predisposto dall'opponente (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Alla luce di siffatta omissione, gli opposti domandavano altresì l'accertamento e la dichiarazione della decadenza dal beneficio di inventario da parte dell'opponente e la condanna della stessa al pagamento della somma ingiunta anche oltre i limiti dell'inventario e con sostanze proprie.
In esito al deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., il Giudice, respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta e respinte le istanze di prova orale, rinviava per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Decisione.
Reputa il Tribunale che l'opposizione spiegata da sia infondata, per le ragioni che Parte_1 seguono.
Anzitutto deve statuirsi circa le eccezioni di improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e di nullità del decreto ingiuntivo, per carenza di legittimazione attiva in capo agli opposti.
Tali eccezioni sono infondate. Entrambe risultano smentite dalla documentazione versata in atti dagli opposti.
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, è di documentale evidenza che, a seguito dell'istanza di mediazione formulata dagli opposti in data 5.3.2024, la stessa si sia regolarmente svolta nell'incontro dell'11.4.2024, a mezzo di collegamento da remoto, tra le parti e i rispettivi difensori, e conclusa con esito negativo, non essendo i medesimi pervenuti ad alcun accordo conciliativo (cfr. doc. 14 fascicolo convenuti opposti).
E' altresì priva di fondamento è l'eccezione di difetto della legittimazione attiva.
L'accertamento della legittimazione processuale si fonda sul mero piano delle allegazioni e delle deduzioni di parte, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito. Nel caso di specie, sussiste corrispondenza fra gli opponenti e i soggetti che nella citazione in opposizione vengono individuati quali titolari del diritto. La legittimazione attiva pertanto sussiste.
L'effettiva trasmissione in capo agli opponenti del diritto per via ereditaria attiene invece al merito della controversia.
La questione viene tuttavia sin d'ora esaminata.
e hanno dimostrato, mediante produzione dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 compravendita di cui al doc. 17, l'accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
Alle pagine 5-6 del citato documento, proprio sotto il paragrafo titolato “ACCETTAZIONE TACITA”, testualmente si legge: «Si precisa che il presente atto presuppone la volontà da parte dei ORi , e di accettare l'eredità Controparte_2 Controparte_1 CP_3 morendo dismessa del OR , suddetto, accettazione (tacita) che sarà Persona_1 pertanto trascritta in conseguenza di quest'atto». Peraltro, va richiamata la nota di trascrizione insita a pag. 43 del medesimo documento, redatta a favore degli opposti e contro il de cuius, alla cui sezione D vengono riportate le seguenti parole: «si effettua la presente trascrizione, a' sensi e per gli effetti dell'articolo 2648 – terzo comma c.c., dell'accettazione tacita di eredità, in morte del OR
[...] deceduto in busto arsizio il 20 maggio 2020, come da certificato di morte qui unito, Persona_1 eredità devoluta ai fratelli ORi , e si precisa Controparte_2 Controparte_1 CP_3 che la presente accettazione tacita di eredità riguarda l'intero patrimonio ereditato».
Ebbene, alla luce della disamina dei documenti richiamati, deve ritenersi che gli opposti, ponendo in essere l'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.c., abbiano acquisito il titolo di eredi di e contestualmente la legittimazione e la titolarità effettiva del credito per cui Persona_1
è causa.
E' inoltre incontestato che gli opposti abbiano acquisito l'eredità nella misura complessiva di 2/3. La circostanza, in ogni caso, è attestata denunzia di successione di cui al doc. 5 fascicolo monitorio (pag. 4), da cui risulta la presenza di tre eredi (i due convenuti opposti, e legati da rapporto CP_3 di parentela al decimo grado con il de cuius, e che l'attivo ereditario è stato diviso per tre quote di 1/3 ciascuna.
La mancata indicazione del credito per cui è causa nella denuncia di successione non contraddice la conclusione cui si appena giunti. La denuncia di successione è infatti un adempimento fiscale che, pur idoneo in via indiziaria ad attestare il rapporto successorio e le quote ereditarie, non ha valenza accertativa rispetto alla consistenza dell'asse ereditario, e a maggior ragione non può essere addotto per dimostrare che un determinato bene o credito non vi rientri. Ai fini che qui interessano, la prova della titolarità del credito in capo agli opposti richiede la dimostrazione di due elementi, entrambi dimostrati: la sussistenza di un credito alla restituzione in capo al de cuius mutuante;
l'accettazione dell'eredità di costui da parte dei convenuti opposti.
E' inoltre sussistente la titolarità della situazione giuridica passiva in capo all'opponente Parte_1
anch'essa acquisita per via ereditaria. Al doc. 4 fascicolo monitorio, è infatti prodotta
[...] accettazione dell'eredità di , con beneficio di inventario. Persona_2
La capienza dell'attivo ereditario, e dunque la fissazione del limite entro il quale l'attrice opponente può essere chiamata a rispondere dei debiti del de cuius, non può essere in questa sede vagliata e stabilita. Infatti, l'attrice opponente non ha formulato alcuna eccezione, difesa o deduzione sul punto, e non sussiste alcuna prova o deduzione volta ad attestare l'ammontare dell'attivo ereditario.
Dimostrata la titolarità attiva e passiva delle situazioni giuridiche oggetto di controversia, può procedersi all'esame nel merito della pretesa avanzata in sede monitoria.
A quanto emerge delle allegazioni offerte dai ricorrenti in sede monitoria, il credito monitorio trova fondamento nella concessione da parte del loro dante causa e de cuius ( di Persona_1 un prestito in denaro dell'importo di Euro 150.000,00 a Persona_2
Osserva il Tribunale che il negozio, per come ricostruito dai convenuti opposti, va qualificato in termini di mutuo ex art. 1813 ss. c.c., rinvenendosi nelle condotte dei due contraenti originari contestualmente, da una parte, la consegna di una somma di denaro a titolo di prestito e, dall'altra, l'assunzione dell'obbligo di restituzione del tantundem.
Prima di esaminare in punto di diritto la ripartizione dell'onere probatorio, va anzitutto osservato che la prova del credito monitorio è principalmente affidata dai convenuti opposti all'ordine di bonifico di cui al doc. 1 fascicolo monitorio.
L'ordine, ricevuto dall'Istituto di credito il 16.11.2017, risulta trasmesso a detto istituto da
[...] in favore del conto corrente intestato a , con casuale “prestito a breve Persona_1 Persona_2 restituzione”.
Va anzitutto escluso che detto documento rivesta natura ed efficacia probatoria di quietanza, perché alcuna dichiarazione di quietanza è presente in esso. Peraltro, la dazione della somma nel mutuo non costituisce l'adempimento di un debito – e una quietanza al riguardo non avrebbe dunque ragione d'essere – bensì l'atto generatore di un debito, quello di restituzione del denaro ricevuto.
Non può ritenersi idonea a dimostrare il contratto di mutuo, neppure in via indiziaria, la produzione versata dagli opposti sub doc. 20, contenente due conversazioni di messaggistica whatsapp, la prima tra due terzi estranei al giudizio, e la seconda tra l'opponente e un terzo. Invero, la seconda conversazione prodotta non apporta alcun contributo in ordine alla prova né della dazione né della restituzione. La prima invece, pur contenendo un riferimento ad una richiesta di pagamento di una Per_ somma mossa da tale “zio ” (verosimilmente nei confronti di tale Persona_1
(verosimilmente, , non consente né di comprendere la ragione giustificativa Pt_1 Parte_1 di siffatta richiesta né tantomeno di ricondurla al dedotto rapporto sinallagmatico tra Persona_1
e Dai documenti in esame, dunque, non si evince prova in ordine al
[...] Persona_2 rapporto contrattuale per cui è causa.
Occorre dunque domandarsi se l'ordine di bonifico di cui al citato doc. 1, unitamente agli altri elementi di prova di cui si dirà, possano fornire prova rispetto al contratto di mutuo. Il quesito richiede una disamina della giurisprudenza in materia, che ha subito una progressiva stratificazione.
In via generale, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte il mutuante che agisca in giudizio per ottenere la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., non solo l'avvenuta consegna del denaro, ma altresì che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, ben potendo una somma di denaro essere consegnata per differenti giustificazioni causali (cfr. ex multis, Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005, Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001).
Più nel dettaglio, nel fare applicazione dello stringente onus probandi, prescritto dall'art. 2697, co. 1 c.c., con riferimento alle ipotesi di contratto di mutuo, deve ritenersi che il mutante, il quale lamenta in giudizio di non aver ottenuto la restituzione di una somma concessa a titolo di mutuo, ha l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda di restituzione e, pertanto, sia la consegna della somma sia il titolo da cui derivi l'obbligo della reclamata restituzione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119 cit.).
Quest'ultima conclusione si fonda sull'assunto che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018, ex multis).
L'excursus giurisprudenziale, da ritenersi qui integralmente recepito, pone a carico del mutuante il rischio dell'incertezza del titolo di dazione della somma. Infatti, laddove il titolo di mutuo non è dimostrato, e permanga incertezza in ordine alla ragione giustificativa del conferimento di denaro, a soccombere in sede processuale sarà la parte mutuante che invochi a restituzione della somma.
L'onere probatorio a carico del mutuante deve tuttavia tener conto dell'assunto, altrettanto consolidato (Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8829), secondo il quale “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta”.
Osserva il Tribunale, a sostegno della tesi veicolata dalla massima in questione, che la difesa processuale proposta dalla parte mutuata rileva infatti quale contegno idoneo, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., a fornire elementi di prova a sostegno dell'esistenza del mutuo, che unitamente alla produzione del bonifico consentono di fornirne esauriente dimostrazione. In questi termini va letto il recente pronunciamento della giurisprudenza secondo il quale allorché una parte provi la consegna di denaro e il titolo giustificativo di mutuo e domandi la restituzione della somma, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare la ritenzione della somma, il Giudice deve argomentare con particolare cautela il rigetto della domanda restitutoria, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372). Nel caso oggetto della pronuncia, la Suprema Corte reputava – almeno in via indiziaria – che fosse dimostrato il contratto di mutuo, sulla base della produzione di un ordine di bonifico indicante nella causale la dicitura “prestito”.
Concludendo sul punto, osserva il Tribunale che la prova della dazione del denaro e del titolo giustificativo di mutuo a suo fondamento possa essere fornita, in via presuntiva, anche tramite produzione dell'ordine di bonifico indicante in causale un riferimento all'obbligo di restituzione. La mancata deduzione di titoli giustificativi alternativi da parte del convenuto può essere valutata quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
E' indubbio che, laddove il mutuo intervenga fra persone imparentate, detto titolo alternativo possa consistere nella liberalità, diretta o indiretta. Tuttavia, la mera presenza di rapporto di parentela non giustifica di per sé la presunzione di una causa liberale, dovendo quest'ultima essere adeguatamente allegata e provata dal mutuatario.
Nel caso di specie, la prova presuntiva dell'erogazione della somma e del titolo di mutuo è stata offerta dai convenuti opposti mediante il citato ordine di bonifico, indicante in causale l'espresso riferimento al “prestito” ed all'obbligo di “restituzione” della somma. La prova è corroborata dalla produzione degli estratti conto del mutuante, attestanti la erogazione della somma e la sua mancata restituzione.
Parte attrice opponente non ha offerto alcuna giustificazione alternativa in merito alla dazione e ritenzione della somma, se non mediante un richiamo generico e tardivo ad una finalità liberale effettuato nella memoria istruttoria n.
2. Non ha contestato la ricezione della somma mutuata, e non ha contestato il titolo di mutuo a fondamento dell'erogazione.
Si è limitata ad eccepire, con ciò univocamente riconoscendo l'esistenza del mutuo, che essa è stata verosimilmente già restituita dal mutuatario quanto era in vita, oppure che il debito restitutorio sia stato oggetto di remissione. Tanto l'adempimento quanto la remissione del debito sono fattispecie estintive dell'obbligazione, il cui onere probatorio grava sulla parte eccipiente: tale onere non è stato in alcun modo assolto, neppure in via indiziaria.
E' poi inconferente la difesa, avanzata da parte opponente, secondo la quale la stessa sarebbe ignara del mutuo in parola. La conoscenza del debito e del mutuo infatti non ha rilievo, considerato che l'accettazione dell'eredità determina per fictio iuris un subentro nella posizione debitoria del de cuius, senza che a ciò rilevi la conoscenza dei debiti da parte dell'erede. Qualunque prova testimoniale prospettata dalle parti sul punto è pertanto irrilevante.
Pertanto, il credito azionato in sede monitoria risulta accertato.
La circostanza che il mutuo, per come provato dai convenuti opposti, sia sfornito di termine, non preclude l'esigibilità del credito alla restituzione.
Infatti, va osservato che il diritto del creditore ad esigere la prestazione non presuppone una preventiva pronunzia giudiziale costitutiva (Cass. III, n. 6984/2003), e che anche nel mutuo senza fissazione del termine è applicabile il principio (art. 1186) secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore è insolvente ed, in tal caso, il creditore e abilitato ad esigere immediatamente la prestazione (Cass. III, n. 2055/1972).
Nel caso di specie, considerato che il contratto è intercorso fra persone fisiche e che la somma non risulta destinata a una specifica finalità, il termine per la restituzione del mutuo deve ritenersi maturato quantomeno alla data (già decorsa prima dell'introduzione del giudizio) di decesso del mutuante, considerata peraltro la dicitura “a breve termine” apposta nell'ordine di bonifico. La somma è pertanto esigibile.
Conclusivamente, l'opposizione va integralmente respinta, e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Da ultimo, deve dichiararsi inammissibile la domanda degli opposti volta all'accertamento della decadenza del beneficio di inventario dell'opponente e di condanna alla ripetizione della somma di Euro 100.000,00, anche oltre i limiti dell'inventario e con sostanze proprie.
Trattasi infatti di domanda nuova. La domanda non risulta determinata dalle difese prospettate dall'attrice opponente in questa sede. Essa avrebbe potuto e dovuto essere ab origine prospettata, afferendo a un rapporto pregiudiziale rispetto al presente giudizio, e fondandosi su un accadimento fattuale anteriore all'introduzione del giudizio (quale l'omissione del credito per cui è causa nell'inventario, che per circostanza incontestata è stato redatto nel 2020, così come l'atto di accettazione dell'eredità di cui al doc. 4 fascicolo monitorio). Così posta, dunque, la domanda integra una inammissibile modifica della pretesa avanzata in sede monitoria, che non invocava la decadenza dal beneficio d'inventario - pur lamentando genericamente l'omissione del credito dall'attivo ereditario – e non domandava l'ingiunzione oltre i limiti dell'attivo ereditario.
E' inammissibile la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata da parte attrice opponente, volta a dare atto della necessità dell'integrazione dell'inventario. E' carente l'interesse processuale, considerato che non è invocata né una condanna (considerato che l'inventario è rimesso all'iniziativa dell'opponente) né un accertamento (considerato che l'integrazione dell'inventario deve ancora avvenire), bensì una semplice attestazione priva di contenuto costitutivo o accertativo.
E' dunque assorbito qualunque profilo – invocato da parte opposta – circa la ricostruzione del compendio ereditario in capo alla parte opponente.
Alla luce di quanto precede, l'ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto opposto, qui confermata, deve intendersi limitata all'attivo ereditario, come indicato dai ricorrenti in sede monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), e vengono dunque poste a carico di parte attrice opponente.
La declaratoria d'inammissibilità della domanda inerente al beneficio d'inventario non genera un'autonoma soccombenza, suscettibile di dar luogo ad una soccombenza reciproca ed alla conseguente compensazione. Infatti, essa è stata definita in rito e non ha necessitato un'apposita attività defensionale in capo all'opponente. In punto di fatto, essa non ha determinato un ampliamento del thema decidendum e probandum rispetto agli originari petita.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in osservanza, per tutte le fasi del giudizio concretamente celebrate, dei parametri minimi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, stante la ridotta complessità della controversia (decisa alla luce di orientamenti consolidati in giurisprudenza), la natura documentale della medesima e l'esigua complessità della documentazione prodotta, oltre al modello decisorio prescelto. La fase istruttoria non viene liquidata, in quanto non svolta.
Segnatamente, le spese che parte attrice opponente deve rifondere in favore dei convenuti opposti (creditori solidali) si liquidano come segue: Euro 4.217,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO SI, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, così provvede:
1. respinge l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1890/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di TO SI, e, per l'effetto conferma l'anzidetto decreto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. dichiara inammissibile la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dal beneficio di inventario, svolta dai convenuti opposti nei confronti di parte attrice opponente;
3. dichiara inammissibile la domanda svolta in via subordinata da parte attrice opponente, relativa alla integrazione dell'inventario;
4. rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
5. condanna l'attrice opponente alla rifusione nei confronti dei convenuti opposti delle spese di lite, che si liquidano come segue: euro 4.217,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a TO SI, 2 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 534/2024, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.: Parte_1
), difesa e rappresentata dall'avv. Carmine Farace (C.F.: CodiceFiscale_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Legnano, c.so Sempione 157.
[...]
Attrice Opponente contro nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
– Via F.lli Cairoli n. 14 ) e C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...]
ON NI n. 6 ), C.F._4
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Anna Maria Colombo del Foro di Milano (C.F.
) e domiciliati presso lo studio del difensore in Legnano (MI), Via della C.F._5
Vittoria n. 68.
Convenuti Opposti
OGGETTO: Altri contratti atipici.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 2.7.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con decreto ingiuntivo n. 1890/2023, depositato in data 11.12.2023 nel procedimento recante n.r.g. 5025/2023, su ricorso ex art. 633 c.p.c. di e il Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
TO SI ingiungeva a il pagamento entro quaranta giorni dalla notifica della Parte_1 somma di Euro 100.000,00, oltre interessi come da domanda.
A fondamento della pretesa monitoria, i ricorrenti - che adducevano di essere eredi di Persona_1 mella misura complessiva di 2/3 del patrimonio ereditario- allegavano la stipula di un
[...] contratto di mutuo, erogato da in favore di il 16.11.2017 Persona_1 Persona_2 nella misura di euro 150000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Lamentavano la mancata restituzione dell'importo mutuato, di cui chiedevano la restituzione nella misura di 2/3 (per complessivi euro 100.000,00), e adducevano la sucessione mortis causa nella posizione debitoria di Parte_1 erede del mutuatario Per_2
Avverso il citato decreto, proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato ritenendo le somme ingiunte non dovute e chiedendo pertanto la revoca Parte_1 dello stesso.
In particolare, l'opponente censurava il provvedimento emesso adducendo quanto segue:
− Improcedibilità della domanda per omesso esperimento della condizione di procedibilità, vertendo la controversia sulla materia delle successioni, soggetta all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
− nullità del decreto per carenza del requisito della legittimazione attiva in capo agli opposti, non essendo stata comprovata la qualità di eredi dell'asserito mutante Persona_1
e non rilevando a tali fini la produzione del certificato di morte dello stesso e la dichiarazione di successione, costituente un mero adempimento fiscale;
− nel merito, carenza di prova della pretesa creditoria e insussistenza del suo titolo giustificativo. Regolarmente evocati, si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti opposti, i quali, nel chiedere l'integrale rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, adducevano l'esperimento della mediazione (cfr. doc. 14 fascicolo convenuti opposti), e l'infondatezza dell'eccezione di carenza della legittimazione attiva.
Precisavano in punto di merito come risultasse adeguatamente dimostrata sia la concessione da parte del predetto de cuius di un prestito a breve restituzione in favore del de cuius dell'opponente di Euro 150.000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) sia la conoscenza di tale circostanza da parte dell'opponente (cfr. doc. 20 fascicolo convenuti opposti). Adducevano tuttavia come non solo la somma concessa a mutuo non fosse mai stata restituita né dal mutuatario ( ) né dai Persona_2 suoi eredi diretti ( , ma altresì che la stessa fosse stata ingiustificatamente omessa Parte_1 dall'elenco delle passività di cui al verbale di inventario del 28.04.2021 n. 21313/11972 Rep. di accettazione beneficiata predisposto dall'opponente (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Alla luce di siffatta omissione, gli opposti domandavano altresì l'accertamento e la dichiarazione della decadenza dal beneficio di inventario da parte dell'opponente e la condanna della stessa al pagamento della somma ingiunta anche oltre i limiti dell'inventario e con sostanze proprie.
In esito al deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., il Giudice, respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta e respinte le istanze di prova orale, rinviava per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Decisione.
Reputa il Tribunale che l'opposizione spiegata da sia infondata, per le ragioni che Parte_1 seguono.
Anzitutto deve statuirsi circa le eccezioni di improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e di nullità del decreto ingiuntivo, per carenza di legittimazione attiva in capo agli opposti.
Tali eccezioni sono infondate. Entrambe risultano smentite dalla documentazione versata in atti dagli opposti.
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, è di documentale evidenza che, a seguito dell'istanza di mediazione formulata dagli opposti in data 5.3.2024, la stessa si sia regolarmente svolta nell'incontro dell'11.4.2024, a mezzo di collegamento da remoto, tra le parti e i rispettivi difensori, e conclusa con esito negativo, non essendo i medesimi pervenuti ad alcun accordo conciliativo (cfr. doc. 14 fascicolo convenuti opposti).
E' altresì priva di fondamento è l'eccezione di difetto della legittimazione attiva.
L'accertamento della legittimazione processuale si fonda sul mero piano delle allegazioni e delle deduzioni di parte, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito. Nel caso di specie, sussiste corrispondenza fra gli opponenti e i soggetti che nella citazione in opposizione vengono individuati quali titolari del diritto. La legittimazione attiva pertanto sussiste.
L'effettiva trasmissione in capo agli opponenti del diritto per via ereditaria attiene invece al merito della controversia.
La questione viene tuttavia sin d'ora esaminata.
e hanno dimostrato, mediante produzione dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 compravendita di cui al doc. 17, l'accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
Alle pagine 5-6 del citato documento, proprio sotto il paragrafo titolato “ACCETTAZIONE TACITA”, testualmente si legge: «Si precisa che il presente atto presuppone la volontà da parte dei ORi , e di accettare l'eredità Controparte_2 Controparte_1 CP_3 morendo dismessa del OR , suddetto, accettazione (tacita) che sarà Persona_1 pertanto trascritta in conseguenza di quest'atto». Peraltro, va richiamata la nota di trascrizione insita a pag. 43 del medesimo documento, redatta a favore degli opposti e contro il de cuius, alla cui sezione D vengono riportate le seguenti parole: «si effettua la presente trascrizione, a' sensi e per gli effetti dell'articolo 2648 – terzo comma c.c., dell'accettazione tacita di eredità, in morte del OR
[...] deceduto in busto arsizio il 20 maggio 2020, come da certificato di morte qui unito, Persona_1 eredità devoluta ai fratelli ORi , e si precisa Controparte_2 Controparte_1 CP_3 che la presente accettazione tacita di eredità riguarda l'intero patrimonio ereditato».
Ebbene, alla luce della disamina dei documenti richiamati, deve ritenersi che gli opposti, ponendo in essere l'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.c., abbiano acquisito il titolo di eredi di e contestualmente la legittimazione e la titolarità effettiva del credito per cui Persona_1
è causa.
E' inoltre incontestato che gli opposti abbiano acquisito l'eredità nella misura complessiva di 2/3. La circostanza, in ogni caso, è attestata denunzia di successione di cui al doc. 5 fascicolo monitorio (pag. 4), da cui risulta la presenza di tre eredi (i due convenuti opposti, e legati da rapporto CP_3 di parentela al decimo grado con il de cuius, e che l'attivo ereditario è stato diviso per tre quote di 1/3 ciascuna.
La mancata indicazione del credito per cui è causa nella denuncia di successione non contraddice la conclusione cui si appena giunti. La denuncia di successione è infatti un adempimento fiscale che, pur idoneo in via indiziaria ad attestare il rapporto successorio e le quote ereditarie, non ha valenza accertativa rispetto alla consistenza dell'asse ereditario, e a maggior ragione non può essere addotto per dimostrare che un determinato bene o credito non vi rientri. Ai fini che qui interessano, la prova della titolarità del credito in capo agli opposti richiede la dimostrazione di due elementi, entrambi dimostrati: la sussistenza di un credito alla restituzione in capo al de cuius mutuante;
l'accettazione dell'eredità di costui da parte dei convenuti opposti.
E' inoltre sussistente la titolarità della situazione giuridica passiva in capo all'opponente Parte_1
anch'essa acquisita per via ereditaria. Al doc. 4 fascicolo monitorio, è infatti prodotta
[...] accettazione dell'eredità di , con beneficio di inventario. Persona_2
La capienza dell'attivo ereditario, e dunque la fissazione del limite entro il quale l'attrice opponente può essere chiamata a rispondere dei debiti del de cuius, non può essere in questa sede vagliata e stabilita. Infatti, l'attrice opponente non ha formulato alcuna eccezione, difesa o deduzione sul punto, e non sussiste alcuna prova o deduzione volta ad attestare l'ammontare dell'attivo ereditario.
Dimostrata la titolarità attiva e passiva delle situazioni giuridiche oggetto di controversia, può procedersi all'esame nel merito della pretesa avanzata in sede monitoria.
A quanto emerge delle allegazioni offerte dai ricorrenti in sede monitoria, il credito monitorio trova fondamento nella concessione da parte del loro dante causa e de cuius ( di Persona_1 un prestito in denaro dell'importo di Euro 150.000,00 a Persona_2
Osserva il Tribunale che il negozio, per come ricostruito dai convenuti opposti, va qualificato in termini di mutuo ex art. 1813 ss. c.c., rinvenendosi nelle condotte dei due contraenti originari contestualmente, da una parte, la consegna di una somma di denaro a titolo di prestito e, dall'altra, l'assunzione dell'obbligo di restituzione del tantundem.
Prima di esaminare in punto di diritto la ripartizione dell'onere probatorio, va anzitutto osservato che la prova del credito monitorio è principalmente affidata dai convenuti opposti all'ordine di bonifico di cui al doc. 1 fascicolo monitorio.
L'ordine, ricevuto dall'Istituto di credito il 16.11.2017, risulta trasmesso a detto istituto da
[...] in favore del conto corrente intestato a , con casuale “prestito a breve Persona_1 Persona_2 restituzione”.
Va anzitutto escluso che detto documento rivesta natura ed efficacia probatoria di quietanza, perché alcuna dichiarazione di quietanza è presente in esso. Peraltro, la dazione della somma nel mutuo non costituisce l'adempimento di un debito – e una quietanza al riguardo non avrebbe dunque ragione d'essere – bensì l'atto generatore di un debito, quello di restituzione del denaro ricevuto.
Non può ritenersi idonea a dimostrare il contratto di mutuo, neppure in via indiziaria, la produzione versata dagli opposti sub doc. 20, contenente due conversazioni di messaggistica whatsapp, la prima tra due terzi estranei al giudizio, e la seconda tra l'opponente e un terzo. Invero, la seconda conversazione prodotta non apporta alcun contributo in ordine alla prova né della dazione né della restituzione. La prima invece, pur contenendo un riferimento ad una richiesta di pagamento di una Per_ somma mossa da tale “zio ” (verosimilmente nei confronti di tale Persona_1
(verosimilmente, , non consente né di comprendere la ragione giustificativa Pt_1 Parte_1 di siffatta richiesta né tantomeno di ricondurla al dedotto rapporto sinallagmatico tra Persona_1
e Dai documenti in esame, dunque, non si evince prova in ordine al
[...] Persona_2 rapporto contrattuale per cui è causa.
Occorre dunque domandarsi se l'ordine di bonifico di cui al citato doc. 1, unitamente agli altri elementi di prova di cui si dirà, possano fornire prova rispetto al contratto di mutuo. Il quesito richiede una disamina della giurisprudenza in materia, che ha subito una progressiva stratificazione.
In via generale, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte il mutuante che agisca in giudizio per ottenere la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., non solo l'avvenuta consegna del denaro, ma altresì che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, ben potendo una somma di denaro essere consegnata per differenti giustificazioni causali (cfr. ex multis, Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005, Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001).
Più nel dettaglio, nel fare applicazione dello stringente onus probandi, prescritto dall'art. 2697, co. 1 c.c., con riferimento alle ipotesi di contratto di mutuo, deve ritenersi che il mutante, il quale lamenta in giudizio di non aver ottenuto la restituzione di una somma concessa a titolo di mutuo, ha l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda di restituzione e, pertanto, sia la consegna della somma sia il titolo da cui derivi l'obbligo della reclamata restituzione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119 cit.).
Quest'ultima conclusione si fonda sull'assunto che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018, ex multis).
L'excursus giurisprudenziale, da ritenersi qui integralmente recepito, pone a carico del mutuante il rischio dell'incertezza del titolo di dazione della somma. Infatti, laddove il titolo di mutuo non è dimostrato, e permanga incertezza in ordine alla ragione giustificativa del conferimento di denaro, a soccombere in sede processuale sarà la parte mutuante che invochi a restituzione della somma.
L'onere probatorio a carico del mutuante deve tuttavia tener conto dell'assunto, altrettanto consolidato (Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8829), secondo il quale “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta”.
Osserva il Tribunale, a sostegno della tesi veicolata dalla massima in questione, che la difesa processuale proposta dalla parte mutuata rileva infatti quale contegno idoneo, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., a fornire elementi di prova a sostegno dell'esistenza del mutuo, che unitamente alla produzione del bonifico consentono di fornirne esauriente dimostrazione. In questi termini va letto il recente pronunciamento della giurisprudenza secondo il quale allorché una parte provi la consegna di denaro e il titolo giustificativo di mutuo e domandi la restituzione della somma, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare la ritenzione della somma, il Giudice deve argomentare con particolare cautela il rigetto della domanda restitutoria, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372). Nel caso oggetto della pronuncia, la Suprema Corte reputava – almeno in via indiziaria – che fosse dimostrato il contratto di mutuo, sulla base della produzione di un ordine di bonifico indicante nella causale la dicitura “prestito”.
Concludendo sul punto, osserva il Tribunale che la prova della dazione del denaro e del titolo giustificativo di mutuo a suo fondamento possa essere fornita, in via presuntiva, anche tramite produzione dell'ordine di bonifico indicante in causale un riferimento all'obbligo di restituzione. La mancata deduzione di titoli giustificativi alternativi da parte del convenuto può essere valutata quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
E' indubbio che, laddove il mutuo intervenga fra persone imparentate, detto titolo alternativo possa consistere nella liberalità, diretta o indiretta. Tuttavia, la mera presenza di rapporto di parentela non giustifica di per sé la presunzione di una causa liberale, dovendo quest'ultima essere adeguatamente allegata e provata dal mutuatario.
Nel caso di specie, la prova presuntiva dell'erogazione della somma e del titolo di mutuo è stata offerta dai convenuti opposti mediante il citato ordine di bonifico, indicante in causale l'espresso riferimento al “prestito” ed all'obbligo di “restituzione” della somma. La prova è corroborata dalla produzione degli estratti conto del mutuante, attestanti la erogazione della somma e la sua mancata restituzione.
Parte attrice opponente non ha offerto alcuna giustificazione alternativa in merito alla dazione e ritenzione della somma, se non mediante un richiamo generico e tardivo ad una finalità liberale effettuato nella memoria istruttoria n.
2. Non ha contestato la ricezione della somma mutuata, e non ha contestato il titolo di mutuo a fondamento dell'erogazione.
Si è limitata ad eccepire, con ciò univocamente riconoscendo l'esistenza del mutuo, che essa è stata verosimilmente già restituita dal mutuatario quanto era in vita, oppure che il debito restitutorio sia stato oggetto di remissione. Tanto l'adempimento quanto la remissione del debito sono fattispecie estintive dell'obbligazione, il cui onere probatorio grava sulla parte eccipiente: tale onere non è stato in alcun modo assolto, neppure in via indiziaria.
E' poi inconferente la difesa, avanzata da parte opponente, secondo la quale la stessa sarebbe ignara del mutuo in parola. La conoscenza del debito e del mutuo infatti non ha rilievo, considerato che l'accettazione dell'eredità determina per fictio iuris un subentro nella posizione debitoria del de cuius, senza che a ciò rilevi la conoscenza dei debiti da parte dell'erede. Qualunque prova testimoniale prospettata dalle parti sul punto è pertanto irrilevante.
Pertanto, il credito azionato in sede monitoria risulta accertato.
La circostanza che il mutuo, per come provato dai convenuti opposti, sia sfornito di termine, non preclude l'esigibilità del credito alla restituzione.
Infatti, va osservato che il diritto del creditore ad esigere la prestazione non presuppone una preventiva pronunzia giudiziale costitutiva (Cass. III, n. 6984/2003), e che anche nel mutuo senza fissazione del termine è applicabile il principio (art. 1186) secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore è insolvente ed, in tal caso, il creditore e abilitato ad esigere immediatamente la prestazione (Cass. III, n. 2055/1972).
Nel caso di specie, considerato che il contratto è intercorso fra persone fisiche e che la somma non risulta destinata a una specifica finalità, il termine per la restituzione del mutuo deve ritenersi maturato quantomeno alla data (già decorsa prima dell'introduzione del giudizio) di decesso del mutuante, considerata peraltro la dicitura “a breve termine” apposta nell'ordine di bonifico. La somma è pertanto esigibile.
Conclusivamente, l'opposizione va integralmente respinta, e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Da ultimo, deve dichiararsi inammissibile la domanda degli opposti volta all'accertamento della decadenza del beneficio di inventario dell'opponente e di condanna alla ripetizione della somma di Euro 100.000,00, anche oltre i limiti dell'inventario e con sostanze proprie.
Trattasi infatti di domanda nuova. La domanda non risulta determinata dalle difese prospettate dall'attrice opponente in questa sede. Essa avrebbe potuto e dovuto essere ab origine prospettata, afferendo a un rapporto pregiudiziale rispetto al presente giudizio, e fondandosi su un accadimento fattuale anteriore all'introduzione del giudizio (quale l'omissione del credito per cui è causa nell'inventario, che per circostanza incontestata è stato redatto nel 2020, così come l'atto di accettazione dell'eredità di cui al doc. 4 fascicolo monitorio). Così posta, dunque, la domanda integra una inammissibile modifica della pretesa avanzata in sede monitoria, che non invocava la decadenza dal beneficio d'inventario - pur lamentando genericamente l'omissione del credito dall'attivo ereditario – e non domandava l'ingiunzione oltre i limiti dell'attivo ereditario.
E' inammissibile la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata da parte attrice opponente, volta a dare atto della necessità dell'integrazione dell'inventario. E' carente l'interesse processuale, considerato che non è invocata né una condanna (considerato che l'inventario è rimesso all'iniziativa dell'opponente) né un accertamento (considerato che l'integrazione dell'inventario deve ancora avvenire), bensì una semplice attestazione priva di contenuto costitutivo o accertativo.
E' dunque assorbito qualunque profilo – invocato da parte opposta – circa la ricostruzione del compendio ereditario in capo alla parte opponente.
Alla luce di quanto precede, l'ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto opposto, qui confermata, deve intendersi limitata all'attivo ereditario, come indicato dai ricorrenti in sede monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), e vengono dunque poste a carico di parte attrice opponente.
La declaratoria d'inammissibilità della domanda inerente al beneficio d'inventario non genera un'autonoma soccombenza, suscettibile di dar luogo ad una soccombenza reciproca ed alla conseguente compensazione. Infatti, essa è stata definita in rito e non ha necessitato un'apposita attività defensionale in capo all'opponente. In punto di fatto, essa non ha determinato un ampliamento del thema decidendum e probandum rispetto agli originari petita.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in osservanza, per tutte le fasi del giudizio concretamente celebrate, dei parametri minimi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, stante la ridotta complessità della controversia (decisa alla luce di orientamenti consolidati in giurisprudenza), la natura documentale della medesima e l'esigua complessità della documentazione prodotta, oltre al modello decisorio prescelto. La fase istruttoria non viene liquidata, in quanto non svolta.
Segnatamente, le spese che parte attrice opponente deve rifondere in favore dei convenuti opposti (creditori solidali) si liquidano come segue: Euro 4.217,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO SI, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, così provvede:
1. respinge l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1890/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di TO SI, e, per l'effetto conferma l'anzidetto decreto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. dichiara inammissibile la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dal beneficio di inventario, svolta dai convenuti opposti nei confronti di parte attrice opponente;
3. dichiara inammissibile la domanda svolta in via subordinata da parte attrice opponente, relativa alla integrazione dell'inventario;
4. rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
5. condanna l'attrice opponente alla rifusione nei confronti dei convenuti opposti delle spese di lite, che si liquidano come segue: euro 4.217,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a TO SI, 2 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Il Giudice dott. Angelo Farina