CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2024, n. 39212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39212 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RZ ZI n. a Scafati il 28/8/1983 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 3/4/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e successive modificazioni;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza ilTribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RZ ZI avverso il provvedimento di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca allargata, adottato dal Gip del locale Tribunale in data 10/11/2023 in relazione all'importo di euro 2.767.538,20, provento del delitto di riciclaggio commesso attraverso la RZ Costruzioni s.r.l. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39212 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/09/2024 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv. Guido Sciacca, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del perículum in mora. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata, a fronte della censura difensiva relativa all'apprensione di beni immobili di esclusiva proprietà degli indagati e non di quelli della RZ Costruzioni, ha ritenuto l'immobile Villa S. Giuseppe, cespite di proprietà della società, non agevolmente identificabile come profitto del reato di riciclaggio contestato al capo 94, nonostante il chiaro tenore dell'incolpazione provvisoria, le dichiarazioni dell'indagata e il valore del bene che avrebbe assicurato la completa apprensione del quantum oggetto del vincolo. Aggiunge che non appare perspicua la ragione relativa al mancato sequestro della Villa S. Giuseppe, in quanto, una volta vincolate in via diretta le somme giacenti sui conti correnti della RZ Costruzioni e dei singoli indagati, si è omesso di eseguire il sequestro per equivalente sulla struttura della clinica apponendo, invece, il vincolo sugli immobili personali dell'indagata; 2.2 la mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora per avere il Gip emittente la misura omesso di chiarire le ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio, circostanza che avrebbe imposto l'annullamento del provvedimento genetico da parte del Tribunale, il quale ne ha invece disposto l'integrazione in assenza dei presupposti di legge. Secondo la ricorrente, inoltre, l'ordinanza impugnata non ha spiegato su quali basi ha fondato il rischio di dispersione, tenuto conto che la misura reale è intervenuta a distanza di cinque anni dai fatti addebitati. 3.Premesso che in materia di misure cautelari reali il sindacato della Corte adita è limitato alla sola violazione di legge, cui è equiparata l'omessa o solo apparente motivazione del provvedimento impugnato, le censure formulate nel primo motivo, peraltro eccentriche rispetto alla denunziata contraddittorietà e carenza motivazionale in punto di periculum in mora, aggrediscono l'apparato giustificativo dell'ordinanza lamentando incongruenze e dissonanze, con particolare riguardo alle modalità di applicazione del vincolo cautelare e alla selezione dei beni da apprendere per equivalente, profili esulanti dal perimetro riservato al giudice di legittimità. Questa Corte ha, inoltre, precisato in tema di sequestro preventivo che la determinazione delle modalità di esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spetta al giudice procedente solo nella fase applicativa della misura stessa, mentre, dopo l'emissione del titolo, compete al predetto giudice la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, rientrando nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell'esecuzione, il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura (Sez. 3, n. 30405 del 2 08/04/2016, Rv. 267587-01; Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015, Rv. 265103-01; in senso conforme anche Sez. 1, Ordinanza n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280604 - 01). 4. Il secondo motivo è infondato. La ricorrente, nel sostenere che l'ordinanza impugnata ha indebitamente supplito all'assenza di motivazione del provvedimento genetico in punto di periculum in mora, con conseguente violazione dell'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309, comma 9, ultima parte, cod.proc.pen., precisa che il primo giudice sul punto ha fatto ricorso a mere clausole di stile e al richiamo di arresti giurisprudenziali risalenti nel tempo senza riferimenti specifici alla posizione della RZ, nella sostanza lamentando una motivazione inadeguata ed erronea ma non omessa. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante ritiene, in linea con i principi dettati dalle pronunzie delle Sezioni Unite Capasso ed Ellade, che in tema di impugnazioni cautelari reali non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora" nel caso in cui essa sia del tutto mancante in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 - 01). Nella specie, il provvedimento genetico ha argomentato il periculum trascurando la più recente evoluzione giurisprudenziale sicché l'intervento additivo dell'ordinanza impugnata risulta del tutto legittimo. Il collegio cautelare ("ad integrazione di quanto rilevato dal primo giudice") ha risposto alle doglianze difensive alle pagg. 20/31, valorizzando le modalità esecutive dell'illecito ascritto, attuato attraverso condotte sistematiche e seriali, frutto di pianificazione criminosa involgente anche la realizzazione di più reati fiscali, e formulando una prognosi di inaffidabilità della prevenuta in ordine alle esigenze di conservazione del bene in vista della futura ablazione. La motivazione rassegnata, effettiva e coerente con le risultanze scrutinate, appare resistente alle obiezioni difensive e incensurabile in questa sede. 5. Alla luce della complessiva infondatezza dell'impugnazione s'impone il rigetto del ricorso con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 Sentenza a motivazione semplificata
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza ilTribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RZ ZI avverso il provvedimento di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca allargata, adottato dal Gip del locale Tribunale in data 10/11/2023 in relazione all'importo di euro 2.767.538,20, provento del delitto di riciclaggio commesso attraverso la RZ Costruzioni s.r.l. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39212 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/09/2024 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv. Guido Sciacca, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del perículum in mora. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata, a fronte della censura difensiva relativa all'apprensione di beni immobili di esclusiva proprietà degli indagati e non di quelli della RZ Costruzioni, ha ritenuto l'immobile Villa S. Giuseppe, cespite di proprietà della società, non agevolmente identificabile come profitto del reato di riciclaggio contestato al capo 94, nonostante il chiaro tenore dell'incolpazione provvisoria, le dichiarazioni dell'indagata e il valore del bene che avrebbe assicurato la completa apprensione del quantum oggetto del vincolo. Aggiunge che non appare perspicua la ragione relativa al mancato sequestro della Villa S. Giuseppe, in quanto, una volta vincolate in via diretta le somme giacenti sui conti correnti della RZ Costruzioni e dei singoli indagati, si è omesso di eseguire il sequestro per equivalente sulla struttura della clinica apponendo, invece, il vincolo sugli immobili personali dell'indagata; 2.2 la mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora per avere il Gip emittente la misura omesso di chiarire le ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio, circostanza che avrebbe imposto l'annullamento del provvedimento genetico da parte del Tribunale, il quale ne ha invece disposto l'integrazione in assenza dei presupposti di legge. Secondo la ricorrente, inoltre, l'ordinanza impugnata non ha spiegato su quali basi ha fondato il rischio di dispersione, tenuto conto che la misura reale è intervenuta a distanza di cinque anni dai fatti addebitati. 3.Premesso che in materia di misure cautelari reali il sindacato della Corte adita è limitato alla sola violazione di legge, cui è equiparata l'omessa o solo apparente motivazione del provvedimento impugnato, le censure formulate nel primo motivo, peraltro eccentriche rispetto alla denunziata contraddittorietà e carenza motivazionale in punto di periculum in mora, aggrediscono l'apparato giustificativo dell'ordinanza lamentando incongruenze e dissonanze, con particolare riguardo alle modalità di applicazione del vincolo cautelare e alla selezione dei beni da apprendere per equivalente, profili esulanti dal perimetro riservato al giudice di legittimità. Questa Corte ha, inoltre, precisato in tema di sequestro preventivo che la determinazione delle modalità di esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spetta al giudice procedente solo nella fase applicativa della misura stessa, mentre, dopo l'emissione del titolo, compete al predetto giudice la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, rientrando nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell'esecuzione, il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura (Sez. 3, n. 30405 del 2 08/04/2016, Rv. 267587-01; Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015, Rv. 265103-01; in senso conforme anche Sez. 1, Ordinanza n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280604 - 01). 4. Il secondo motivo è infondato. La ricorrente, nel sostenere che l'ordinanza impugnata ha indebitamente supplito all'assenza di motivazione del provvedimento genetico in punto di periculum in mora, con conseguente violazione dell'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309, comma 9, ultima parte, cod.proc.pen., precisa che il primo giudice sul punto ha fatto ricorso a mere clausole di stile e al richiamo di arresti giurisprudenziali risalenti nel tempo senza riferimenti specifici alla posizione della RZ, nella sostanza lamentando una motivazione inadeguata ed erronea ma non omessa. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante ritiene, in linea con i principi dettati dalle pronunzie delle Sezioni Unite Capasso ed Ellade, che in tema di impugnazioni cautelari reali non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora" nel caso in cui essa sia del tutto mancante in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 - 01). Nella specie, il provvedimento genetico ha argomentato il periculum trascurando la più recente evoluzione giurisprudenziale sicché l'intervento additivo dell'ordinanza impugnata risulta del tutto legittimo. Il collegio cautelare ("ad integrazione di quanto rilevato dal primo giudice") ha risposto alle doglianze difensive alle pagg. 20/31, valorizzando le modalità esecutive dell'illecito ascritto, attuato attraverso condotte sistematiche e seriali, frutto di pianificazione criminosa involgente anche la realizzazione di più reati fiscali, e formulando una prognosi di inaffidabilità della prevenuta in ordine alle esigenze di conservazione del bene in vista della futura ablazione. La motivazione rassegnata, effettiva e coerente con le risultanze scrutinate, appare resistente alle obiezioni difensive e incensurabile in questa sede. 5. Alla luce della complessiva infondatezza dell'impugnazione s'impone il rigetto del ricorso con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 Sentenza a motivazione semplificata