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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/01/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11.1.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2741 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Emanuele Montemarano e Rosaria Romani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma via di Santa Costanza n. 27
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7235 depositata in data 15/9/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo accertamento Parte_1 della intervenuta sussistenza con la società di un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato dal 27/9/2019 al 4/1/2020, la condanna di tale società al pagamento, a titolo di crediti retributivi, della somma di € 3.621,27.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
La società pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo CP_1 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato per la società dal 27/9/2019 al 4/1/2020 svolgendo presso l'esercizio CP_1 commerciale della stessa sito in Roma, mansioni di cameriere e di banchista (meglio specificate in ricorso) che affermava essere riconducibili al IV livello C.C.N.L. Turismo
Pubblici esercizi osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso ricorso (dal lunedì al venerdì per 8,30 ore al giorno in tutti i variabili: 12,30-21,7-15,30, 9-17 30, 14,30-23,10-
18,30 nonché sabato e domenica 8,30-17) per un totale di 51 ore settimanali, con un solo giorno di riposo settimanale mai coincidente con la domenica e percependo per l'intera durata del rapporto di lavoro solo un acconto di € 866 a titolo di stipendio.
Lamentava di non avere mai goduto di ferie retribuite, di essere caduto in malattia dal
10/11/2019 al 4/1/2020 senza percepire la relativa indennità e di non avere ricevuto alcuna spettanza liquidatoria in relazione alla cessazione del rapporto.
Chiedeva pertanto la condanna della società , previo accertamento della CP_1 intervenuta sussistenza del rapporto di lavoro, al pagamento dell'importo di € 3.621,27 a titolo di retribuzioni non corrisposte, ferie non retribuite, 13ª e 14ª mensilità, lavoro domenicale, lavoro straordinario diurno e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale, nella contumacia della società convenuta e previo espletamento di prova per testi, pur ritenendo dimostrata documentalmente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (se pur con decorrenza dal 10/10/2019 e non dal 27/9/2019), rigettava la domanda ritenendo non dimostrate le allegazioni poste a fondamento del ricorso.
Rilevava in particolare, come non risultasse sostenuto da idonee allegazioni il preteso diritto del lavoratore ad essere inquadrato al IV livello C.C.N.L. (anziché al V livello riconosciuto nel contratto di assunzione) e come non risultasse provato né il periodo di lavoro, né l'orario indicato in ricorso.
Concludeva pertanto per l'integrale infondatezza del ricorso rilevando come apparisse difficile una ricostruzione del rapporto nel periodo, negli orari e nell'inquadramento.
L'appellante, con quello che costituisce un unico e articolato motivo, contesta la gravata sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie orali e documentali ed omessa pronuncia sui singoli capi di domanda nonché per omessa valutazione del comportamento processuale della società convenuta. Evidenziava in particolare il contenuto della documentazione prodotta in atti con particolare riferimento al contratto di assunzione, ai prospetti dei turni di lavoro e al certificato di malattia nonché l'esito delle prove orali espletate sostenendo che le stesse avrebbero confermato quanto allegato nel ricorso di primo grado in ordine alla durata della prestazione espletata, all'orario osservato, al mancato godimento di ferie retribuite e alla riconducibilità delle mansioni svolte al livello di inquadramento rivendicato.
Lamentava l'omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine ai capi di domanda relativi alle ferie non godute e non retribuite, alla mancata corresponsione dello stipendio nel periodo compreso dal 27/9/2019 al 9/11/2019 (fatta eccezione per l'acconto di € 866) alla 13ª mensilità e al TFR.
Lamentava altresì l'omessa valutazione del comportamento processuale di parte convenuta la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, aveva scelto di rimanere contumace.
L'impugnazione risulta meritevole di accoglimento nei termini che verranno di seguito indicati.
Si osserva innanzitutto che, così come rilevato dal giudice di prime cure, risulta documentalmente l'avvenuta instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 10/10/2019 al 9/4/2020, con orario a tempo pieno di 40 ore settimanali e con inquadramento dell'odierno appellante al 5° livello C.C.N.L. Turismo
(CCNL espressamente richiamato nel contratto di lavoro stipulato tra le parti) per una retribuzione mensile pari a € 1.412,51 × 14 mensilità.
Risulta sempre documentalmente che l'odierno appellante sia stato in malattia per il periodo dal 13/11/2019 sino al 4/1/2020 (cfr certificato medici prodotti come all.4 del ricorso di primo grado).
L'odierno appellante limita a tale proposito le proprie rivendicazioni, nei termini precedentemente indicati al più limitato periodo sino al 4/1/2020 data che indica come termine finale del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avanzando rivendicazioni per retribuzioni non corrisposte (anche a titolo di 13ª e 14ª mensilità), indennità per ferie non retribuite, lavoro straordinario e TFR.
Fatte tali premesse si osserva innanzitutto che può ritenersi sufficientemente dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'avvenuto inizio della prestazione lavorativa dell'appellante in data 27/9/2019 indicata come iniziale nel contratto di assunzione circostanza quest'ultima che risulta sufficientemente dimostrata dalla deposizione resa, sulla base della sua cognizione diretta (e non smentita da ulteriori emergenze istruttorie di segno contrario), dal teste il quale ha Testimone_1 confermato il capitolo di prova relativo alla complessiva durata dell'attività lavorativa dell'odierno appellante (“...Sul cap. 1 confermo, ciò so perché prima di attaccare di consueto andavamo a fare colazione presso la resistente. Ricordo il periodo perché subito dopo c'è stato il covid…”) mentre il materiale protrarsi dell'attività lavorativa in questione sino al novembre 2019 (e cioè sino a quando il non è caduto in malattia trova Pt_1 comunque riscontro (nonostante la complessiva imprecisione della stessa) nella deposizione del teste (“...Sul cap. 1 il ricorrente ha lavorato fino a Testimone_2 novembre 2019, non ricordo la data iniziale ma ha lavorato per circa un anno...”).
Una volta accertata la fondatezza delle allegazioni di parte appellante in ordine alla complessiva durata della prestazione lavorativa oggetto di controversia ritiene il Collegio che la sentenza gravata non possa reputarsi meritevole di conferma nella parte in cui ha respinto le rivendicazioni retributive collegate alla sola persistenza, nel periodo oggetto di rivendicazione, del rapporto di lavoro.
Devono in particolare ritenersi fondate, in assenza di qualsiasi prova in ordine all'adempimento da parte del datore di lavoro dei relativi crediti, le rivendicazioni relative alle retribuzioni non corrisposte (a parte l'acconto di € 866 che lo stesso lavoratore ammette di avere percepito) per il periodo richiesto in ricorso anteriore al collocamento in malattia del , per 13ª e 14ª mensilità e TFR (non risulta oggetto di domanda invece Pt_1
l'indennità per il periodo di malattia di cui ha usufruito l'odierno appellante).
Risultano parimenti dimostrate le rivendicazioni avanzate relazione al mancato godimento di ferie e al lavoro domenicale.
Lo svolgimento di attività lavorativa domenicale trova infatti riscontro nelle dichiarazioni rilasciate da entrambi i menzionati testi e i quali hanno Tes_2 Tes_1 entrambi escluso che i dipendenti della società usufruissero del riposo settimanale confermando lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'odierno appellante anche nelle giornate di sabato e di domenica.
Il teste ha inoltre confermato il mancato godimento da parte dell'appellante Tes_1 di giorni di ferie, mancato godimento che, peraltro, risulta verosimile, in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario, proprio in ragione della breve durata dell'attività lavorativa materialmente espletata dall'odierno appellante prima di cadere in malattia, protrattasi quest'ultima, solo per pochi mesi, dal settembre al novembre 2019 (Formiconi:”
...Il sabato e la domenica lavorava dalle 10.00 fino a 23.30. Non c'era giorno di riposo a settimana, perché c'era poco personale.”; “...capitava che il sabato e la Tes_1 domenica, o anche il venerdì, staccassimo insieme verso le 23,30/24 e, comunque, anche se non terminavano il lavoro ci fermavamo per bere una birra. Adr io l'ho sempre visto lavorare non ha mai preso ferie. Non si riposava mai”).
Non può invece ritenersi sufficientemente dimostrato l'espletamento di lavoro straordinario diurno, peraltro necessariamente limitato al breve periodo dalla data di inizio dell'attività lavorativa dell'appellante sino a quando quest'ultimo non è caduto in malattia.
Non risulta infatti essere stata fornita, contrariamente a quanto sarebbe stato necessario, rigorosa prova dell'espletamento da parte del di attività lavorativa per un orario Pt_2 superiore a quello a tempo pieno di 40 ore settimanali previsto contrattualmente.
Risultano in particolare inattendibili, sul punto, in particolare, le dichiarazioni rese dal teste in ordine all'orario materialmente osservato dal , dichiarazioni la Tes_2 Pt_1 cui credibilità risulta necessariamente inficiata dall'avere il suddetto testimone reso dichiarazioni gravemente contrastanti con le stesse allegazioni contenute nel ricorso di primo grado, dimostrando così di non essere in grado di riferire sul punto in modo attendibile.
Il testimone in questione ha infatti riferito di un orario di lavoro fisso dalle 14:30 alle
23:30 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 23:30 di sabato e domenica, orario gravemente difforme dalle allegazioni di cui al ricorso di primo grado alla cui stregua l'odierno appellante avrebbe invece osservato, dal lunedì al venerdì, un orario di lavoro organizzato su turni variabili e nelle giornate di sabato e domenica un orario diverso e di estensione minore (dalle 8.30 alle 17).
Parimenti prive di idoneo valore probatorio risultano sul punto le dichiarazioni rese dal teste relativamente alle quali è sufficiente osservare come le stesse siano state Tes_1 rese sulla base di una presenza non costante all'interno del locale ove lavorava il Pt_1
(svolgendo attività lavorativa per altro datore di lavoro) e, in quanto tali, non significative dell'osservanza da parte dell'appellante di un compiuto orario di lavoro superiore a quello contrattuale riferendo peraltro anche in questo, con particolare riferimento alle giornate di sabato e domenica, di un orario difforme rispetto a quello allegato in ricorso ( Tes_2
“... il ricorrente lavorava dalle 14. 30 fino a chiusura, alle 23. 30 dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica lavorava dalle 10. 00 fino a 23. 30...”; ”... Durante il Tes_1 giorno trovavo il ricorrente sia la mattina verso le 11,00, prima di attaccare per il, che di pomeriggio verso le 17,00 quando tornavo per la scena e andavo al bar a prendere il caffè.
Inoltre, capitava che il sabato e la domenica, o anche il venerdì, staccassimo insieme verso le 23,30/24,00 e, comunque, anche se non terminavano il lavoro, ci fermavamo per bere una birra...”).
Privo di valore probatorio, stante la totale incertezza sulla sua provenienza (trattasi di documento che risulta privo di qualsiasi sottoscrizione imputabile alla società resistente o ai suoi legali rappresentanti), risulta infine a tale proposito il prospetto turni prodotto come all. 3 del ricorso.
Si richiamano sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua della effettiva sussistenza di crediti retributivi per lavoro straordinario, deve necessariamente essere fornita prova in termini sufficientemente certi e realistici, anche eventualmente avvalendosi di presunzioni semplici da parte del lavoratore che agisca in giudizio. In particolare il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (in ordine a tali principi cfr., ad es., Cass. n. 12434 del 25/05/2006. Nello stesso senso Cass. n. 4076 del
20/02/2018).
Non può infine ritenersi fondata nemmeno la doglianza relativa al mancato riconoscimento di un inquadramento superiore a quello riconosciuto in sede di assunzione.
Si osserva a tale proposito che il Tribunale aveva respinto le rivendicazioni avanzate a tale proposito dal rilevando come quest'ultimo, a fronte del suo inquadramento in Pt_1 contratto come cameriere di V livello, avesse chiesto il superiore livello IV “senza alcuna indicazione delle declaratorie e dei motivi per i quali le mansioni svolte dal ricorrente non sono riconducibili all'inquadramento riconosciuto”.
Trattasi di statuizione che non può ritenersi idoneamente impugnata dall'odierno appellante il quale non si è confrontato concretamente con essa senza fornire, nemmeno nella presente fase di impugnazione, idonee allegazioni sulla riconducibilità al livello rivendicato, alla stregua della relativa declaratoria contrattuale, delle mansioni concretamente svolte limitandosi in sostanza a ribadire quanto sostenuto a tale proposito nel ricorso di primo grado.
Si rammentano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 2164 del 5/2/2004, Cass. n. 20272 del 27/9/2010 e Cass. n. 8589 del 28/04/2015).
Ne consegue che dovrà essere riconosciuta la fondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellante, con riferimento all'intero periodo dedotto in ricorso, per retribuzioni non corrisposta, ferie non retribuite, 13ª e 14ª mensilità, lavoro domenicale e
TFR (mentre non potranno trovare accoglimento quelle relative al lavoro straordinario non retribuito e al suo preteso diritto ad un superiore inquadramento).
Gli importi dovuti a tale titolo dovranno però essere parametrati alle retribuzioni previste per il livello di inquadramento (5° livello C.C.N.L. Turismo) riconosciuto al in sede di assunzione e quantificabili, alla stregua dei conteggi alternativi Pt_1 contenuti nel ricorso in appello, da ritenersi correttamente formulati, nel complessivo importo di € 2.883,95 (di cui € 1.158,59 a titolo di retribuzioni non corrisposte, € 353,12 a titolo di ferie non retribuite, € 353,12 per 13ª mensilità, € 353,12 per 14ª mensilità, € 325,96 per lavoro domenicale e € 340,04 per TFR).
Dovrà pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, essere emessa sentenza di condanna della società appellata al pagamento in favore del di tale somma, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria Pt_1 dalla maturazione del credito sino al saldo ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna la società appellata al pagamento in favore CP_1 dell'appellante , a titolo di crediti per lavoro dipendente, della complessiva somma Pt_1 di € 2.883,95 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.314 per il primo grado ed in € 962 per il presente grado di giudizio. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 11.1.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11.1.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2741 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Emanuele Montemarano e Rosaria Romani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma via di Santa Costanza n. 27
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7235 depositata in data 15/9/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo accertamento Parte_1 della intervenuta sussistenza con la società di un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato dal 27/9/2019 al 4/1/2020, la condanna di tale società al pagamento, a titolo di crediti retributivi, della somma di € 3.621,27.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
La società pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo CP_1 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato per la società dal 27/9/2019 al 4/1/2020 svolgendo presso l'esercizio CP_1 commerciale della stessa sito in Roma, mansioni di cameriere e di banchista (meglio specificate in ricorso) che affermava essere riconducibili al IV livello C.C.N.L. Turismo
Pubblici esercizi osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso ricorso (dal lunedì al venerdì per 8,30 ore al giorno in tutti i variabili: 12,30-21,7-15,30, 9-17 30, 14,30-23,10-
18,30 nonché sabato e domenica 8,30-17) per un totale di 51 ore settimanali, con un solo giorno di riposo settimanale mai coincidente con la domenica e percependo per l'intera durata del rapporto di lavoro solo un acconto di € 866 a titolo di stipendio.
Lamentava di non avere mai goduto di ferie retribuite, di essere caduto in malattia dal
10/11/2019 al 4/1/2020 senza percepire la relativa indennità e di non avere ricevuto alcuna spettanza liquidatoria in relazione alla cessazione del rapporto.
Chiedeva pertanto la condanna della società , previo accertamento della CP_1 intervenuta sussistenza del rapporto di lavoro, al pagamento dell'importo di € 3.621,27 a titolo di retribuzioni non corrisposte, ferie non retribuite, 13ª e 14ª mensilità, lavoro domenicale, lavoro straordinario diurno e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale, nella contumacia della società convenuta e previo espletamento di prova per testi, pur ritenendo dimostrata documentalmente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (se pur con decorrenza dal 10/10/2019 e non dal 27/9/2019), rigettava la domanda ritenendo non dimostrate le allegazioni poste a fondamento del ricorso.
Rilevava in particolare, come non risultasse sostenuto da idonee allegazioni il preteso diritto del lavoratore ad essere inquadrato al IV livello C.C.N.L. (anziché al V livello riconosciuto nel contratto di assunzione) e come non risultasse provato né il periodo di lavoro, né l'orario indicato in ricorso.
Concludeva pertanto per l'integrale infondatezza del ricorso rilevando come apparisse difficile una ricostruzione del rapporto nel periodo, negli orari e nell'inquadramento.
L'appellante, con quello che costituisce un unico e articolato motivo, contesta la gravata sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie orali e documentali ed omessa pronuncia sui singoli capi di domanda nonché per omessa valutazione del comportamento processuale della società convenuta. Evidenziava in particolare il contenuto della documentazione prodotta in atti con particolare riferimento al contratto di assunzione, ai prospetti dei turni di lavoro e al certificato di malattia nonché l'esito delle prove orali espletate sostenendo che le stesse avrebbero confermato quanto allegato nel ricorso di primo grado in ordine alla durata della prestazione espletata, all'orario osservato, al mancato godimento di ferie retribuite e alla riconducibilità delle mansioni svolte al livello di inquadramento rivendicato.
Lamentava l'omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine ai capi di domanda relativi alle ferie non godute e non retribuite, alla mancata corresponsione dello stipendio nel periodo compreso dal 27/9/2019 al 9/11/2019 (fatta eccezione per l'acconto di € 866) alla 13ª mensilità e al TFR.
Lamentava altresì l'omessa valutazione del comportamento processuale di parte convenuta la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, aveva scelto di rimanere contumace.
L'impugnazione risulta meritevole di accoglimento nei termini che verranno di seguito indicati.
Si osserva innanzitutto che, così come rilevato dal giudice di prime cure, risulta documentalmente l'avvenuta instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 10/10/2019 al 9/4/2020, con orario a tempo pieno di 40 ore settimanali e con inquadramento dell'odierno appellante al 5° livello C.C.N.L. Turismo
(CCNL espressamente richiamato nel contratto di lavoro stipulato tra le parti) per una retribuzione mensile pari a € 1.412,51 × 14 mensilità.
Risulta sempre documentalmente che l'odierno appellante sia stato in malattia per il periodo dal 13/11/2019 sino al 4/1/2020 (cfr certificato medici prodotti come all.4 del ricorso di primo grado).
L'odierno appellante limita a tale proposito le proprie rivendicazioni, nei termini precedentemente indicati al più limitato periodo sino al 4/1/2020 data che indica come termine finale del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avanzando rivendicazioni per retribuzioni non corrisposte (anche a titolo di 13ª e 14ª mensilità), indennità per ferie non retribuite, lavoro straordinario e TFR.
Fatte tali premesse si osserva innanzitutto che può ritenersi sufficientemente dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'avvenuto inizio della prestazione lavorativa dell'appellante in data 27/9/2019 indicata come iniziale nel contratto di assunzione circostanza quest'ultima che risulta sufficientemente dimostrata dalla deposizione resa, sulla base della sua cognizione diretta (e non smentita da ulteriori emergenze istruttorie di segno contrario), dal teste il quale ha Testimone_1 confermato il capitolo di prova relativo alla complessiva durata dell'attività lavorativa dell'odierno appellante (“...Sul cap. 1 confermo, ciò so perché prima di attaccare di consueto andavamo a fare colazione presso la resistente. Ricordo il periodo perché subito dopo c'è stato il covid…”) mentre il materiale protrarsi dell'attività lavorativa in questione sino al novembre 2019 (e cioè sino a quando il non è caduto in malattia trova Pt_1 comunque riscontro (nonostante la complessiva imprecisione della stessa) nella deposizione del teste (“...Sul cap. 1 il ricorrente ha lavorato fino a Testimone_2 novembre 2019, non ricordo la data iniziale ma ha lavorato per circa un anno...”).
Una volta accertata la fondatezza delle allegazioni di parte appellante in ordine alla complessiva durata della prestazione lavorativa oggetto di controversia ritiene il Collegio che la sentenza gravata non possa reputarsi meritevole di conferma nella parte in cui ha respinto le rivendicazioni retributive collegate alla sola persistenza, nel periodo oggetto di rivendicazione, del rapporto di lavoro.
Devono in particolare ritenersi fondate, in assenza di qualsiasi prova in ordine all'adempimento da parte del datore di lavoro dei relativi crediti, le rivendicazioni relative alle retribuzioni non corrisposte (a parte l'acconto di € 866 che lo stesso lavoratore ammette di avere percepito) per il periodo richiesto in ricorso anteriore al collocamento in malattia del , per 13ª e 14ª mensilità e TFR (non risulta oggetto di domanda invece Pt_1
l'indennità per il periodo di malattia di cui ha usufruito l'odierno appellante).
Risultano parimenti dimostrate le rivendicazioni avanzate relazione al mancato godimento di ferie e al lavoro domenicale.
Lo svolgimento di attività lavorativa domenicale trova infatti riscontro nelle dichiarazioni rilasciate da entrambi i menzionati testi e i quali hanno Tes_2 Tes_1 entrambi escluso che i dipendenti della società usufruissero del riposo settimanale confermando lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'odierno appellante anche nelle giornate di sabato e di domenica.
Il teste ha inoltre confermato il mancato godimento da parte dell'appellante Tes_1 di giorni di ferie, mancato godimento che, peraltro, risulta verosimile, in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario, proprio in ragione della breve durata dell'attività lavorativa materialmente espletata dall'odierno appellante prima di cadere in malattia, protrattasi quest'ultima, solo per pochi mesi, dal settembre al novembre 2019 (Formiconi:”
...Il sabato e la domenica lavorava dalle 10.00 fino a 23.30. Non c'era giorno di riposo a settimana, perché c'era poco personale.”; “...capitava che il sabato e la Tes_1 domenica, o anche il venerdì, staccassimo insieme verso le 23,30/24 e, comunque, anche se non terminavano il lavoro ci fermavamo per bere una birra. Adr io l'ho sempre visto lavorare non ha mai preso ferie. Non si riposava mai”).
Non può invece ritenersi sufficientemente dimostrato l'espletamento di lavoro straordinario diurno, peraltro necessariamente limitato al breve periodo dalla data di inizio dell'attività lavorativa dell'appellante sino a quando quest'ultimo non è caduto in malattia.
Non risulta infatti essere stata fornita, contrariamente a quanto sarebbe stato necessario, rigorosa prova dell'espletamento da parte del di attività lavorativa per un orario Pt_2 superiore a quello a tempo pieno di 40 ore settimanali previsto contrattualmente.
Risultano in particolare inattendibili, sul punto, in particolare, le dichiarazioni rese dal teste in ordine all'orario materialmente osservato dal , dichiarazioni la Tes_2 Pt_1 cui credibilità risulta necessariamente inficiata dall'avere il suddetto testimone reso dichiarazioni gravemente contrastanti con le stesse allegazioni contenute nel ricorso di primo grado, dimostrando così di non essere in grado di riferire sul punto in modo attendibile.
Il testimone in questione ha infatti riferito di un orario di lavoro fisso dalle 14:30 alle
23:30 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 23:30 di sabato e domenica, orario gravemente difforme dalle allegazioni di cui al ricorso di primo grado alla cui stregua l'odierno appellante avrebbe invece osservato, dal lunedì al venerdì, un orario di lavoro organizzato su turni variabili e nelle giornate di sabato e domenica un orario diverso e di estensione minore (dalle 8.30 alle 17).
Parimenti prive di idoneo valore probatorio risultano sul punto le dichiarazioni rese dal teste relativamente alle quali è sufficiente osservare come le stesse siano state Tes_1 rese sulla base di una presenza non costante all'interno del locale ove lavorava il Pt_1
(svolgendo attività lavorativa per altro datore di lavoro) e, in quanto tali, non significative dell'osservanza da parte dell'appellante di un compiuto orario di lavoro superiore a quello contrattuale riferendo peraltro anche in questo, con particolare riferimento alle giornate di sabato e domenica, di un orario difforme rispetto a quello allegato in ricorso ( Tes_2
“... il ricorrente lavorava dalle 14. 30 fino a chiusura, alle 23. 30 dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica lavorava dalle 10. 00 fino a 23. 30...”; ”... Durante il Tes_1 giorno trovavo il ricorrente sia la mattina verso le 11,00, prima di attaccare per il, che di pomeriggio verso le 17,00 quando tornavo per la scena e andavo al bar a prendere il caffè.
Inoltre, capitava che il sabato e la domenica, o anche il venerdì, staccassimo insieme verso le 23,30/24,00 e, comunque, anche se non terminavano il lavoro, ci fermavamo per bere una birra...”).
Privo di valore probatorio, stante la totale incertezza sulla sua provenienza (trattasi di documento che risulta privo di qualsiasi sottoscrizione imputabile alla società resistente o ai suoi legali rappresentanti), risulta infine a tale proposito il prospetto turni prodotto come all. 3 del ricorso.
Si richiamano sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua della effettiva sussistenza di crediti retributivi per lavoro straordinario, deve necessariamente essere fornita prova in termini sufficientemente certi e realistici, anche eventualmente avvalendosi di presunzioni semplici da parte del lavoratore che agisca in giudizio. In particolare il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (in ordine a tali principi cfr., ad es., Cass. n. 12434 del 25/05/2006. Nello stesso senso Cass. n. 4076 del
20/02/2018).
Non può infine ritenersi fondata nemmeno la doglianza relativa al mancato riconoscimento di un inquadramento superiore a quello riconosciuto in sede di assunzione.
Si osserva a tale proposito che il Tribunale aveva respinto le rivendicazioni avanzate a tale proposito dal rilevando come quest'ultimo, a fronte del suo inquadramento in Pt_1 contratto come cameriere di V livello, avesse chiesto il superiore livello IV “senza alcuna indicazione delle declaratorie e dei motivi per i quali le mansioni svolte dal ricorrente non sono riconducibili all'inquadramento riconosciuto”.
Trattasi di statuizione che non può ritenersi idoneamente impugnata dall'odierno appellante il quale non si è confrontato concretamente con essa senza fornire, nemmeno nella presente fase di impugnazione, idonee allegazioni sulla riconducibilità al livello rivendicato, alla stregua della relativa declaratoria contrattuale, delle mansioni concretamente svolte limitandosi in sostanza a ribadire quanto sostenuto a tale proposito nel ricorso di primo grado.
Si rammentano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 2164 del 5/2/2004, Cass. n. 20272 del 27/9/2010 e Cass. n. 8589 del 28/04/2015).
Ne consegue che dovrà essere riconosciuta la fondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellante, con riferimento all'intero periodo dedotto in ricorso, per retribuzioni non corrisposta, ferie non retribuite, 13ª e 14ª mensilità, lavoro domenicale e
TFR (mentre non potranno trovare accoglimento quelle relative al lavoro straordinario non retribuito e al suo preteso diritto ad un superiore inquadramento).
Gli importi dovuti a tale titolo dovranno però essere parametrati alle retribuzioni previste per il livello di inquadramento (5° livello C.C.N.L. Turismo) riconosciuto al in sede di assunzione e quantificabili, alla stregua dei conteggi alternativi Pt_1 contenuti nel ricorso in appello, da ritenersi correttamente formulati, nel complessivo importo di € 2.883,95 (di cui € 1.158,59 a titolo di retribuzioni non corrisposte, € 353,12 a titolo di ferie non retribuite, € 353,12 per 13ª mensilità, € 353,12 per 14ª mensilità, € 325,96 per lavoro domenicale e € 340,04 per TFR).
Dovrà pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, essere emessa sentenza di condanna della società appellata al pagamento in favore del di tale somma, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria Pt_1 dalla maturazione del credito sino al saldo ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna la società appellata al pagamento in favore CP_1 dell'appellante , a titolo di crediti per lavoro dipendente, della complessiva somma Pt_1 di € 2.883,95 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.314 per il primo grado ed in € 962 per il presente grado di giudizio. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 11.1.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario