Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine l'08/04/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 18013/2023 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. RUBINO Parte_1 C.F._1
MARIO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona dei legali rappresentanti p.t. e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. POLIMEI FRANCESCO presso il cui studio è
[...] elettivamente domiciliata in Napoli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.10.2023 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 20.02.2023 al 29.07.2023, data del licenziamento, in qualità di addetto alle vendite, dichiarava di aver svolto la propria attività lavorativa senza essere regolarmente inquadrato, dal lunedì al sabato, con turno di lavoro dalle ore 09.30 e sino alle 20.00, con una sola ora di spacco dalle 14.00 alle 15.00 presso il punto vendita di Napoli in via Santa Brigida e due domeniche al mese dalle ore 10.45 alle 20.00 nell'unità commerciale di Via Chiaia. Tanto premesso, il ricorrente lamentava che durante l'intero rapporto di lavoro aveva percepito una retribuzione mensile in contanti di circa € 1.000,00, inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL del settore, di non aver fruito di ferie, premessi, di non aver percepito il TFR, né i ratei di 13.ma e
14.ma, né l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. Riferiva, altresì che, con missiva PEC del 3.08.2023 impugnava il licenziamento, comunicato oralmente in data 29.07.2023, senza alcuna motivazione e senza alcun preavviso, e invitava la resistente al pagamento di tutte le spettanze maturate nel corso del rapporto di lavoro e a provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di subordinazione con la resistente, con retribuzione riconducibile al IV livello del contratto CCNL commercio o altro livello retributivo e, conseguentemente, condannare la società al pagamento, dell'importo di € 10.840,29 in suo favore, ovvero alla diversa somma ritenuta dal giudice, oltre interessi come per legge;
chiedeva inoltre accertarsi l'illegittimità del licenziamento con condanna della resistente alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il predetto periodo;
in via subordinata, a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, chiedeva la condanna al pagamento delle retribuzioni dalla data dell'intimato licenziamento a quella di effettivo ripristino del rapporto in misura corrispondente al livello retributivo di cui all'ultima busta paga, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente gradata, chiedeva di condannare la resistente al pagamento, in proprio favore, di una somma a titolo di risarcimento danni, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione, pari ad € 1.618,75, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, il tutto con vittoria di spese. Contestava nel merito la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti e la utilizzabilità della corrispondenza Whatsapp depositata. Conseguentemente, deduceva che l'oralità e l'illegittimità del licenziamento apparivano pretestuose, non avendo il ricorrente dato prova della sussistenza di un licenziamento orale. Quanto ai conteggi allegati, ne
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
I testi escussi, tutti conoscenti del ricorrente hanno riferito in merito alle modalità di svolgimento dell'attività da parte di costui:
- , amico del ricorrente ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare quale Testimone_1 commesso presso il negozio con sede in via Santa Brigida;
che questi lavorò per pochi CP_1 mesi, dall'inizio del 2023 a poco prima dell'estate, sia di mattina che di pomeriggio, “ed anche il sabato, perché ci siamo incontrati, lavorando io fino alle 13”; era addetto alle vendite. “Il ricorrente mi riferì lo stesso giorno di sabato che era stato licenziato in tronco”;
- , conoscente del ricorrente da molti anni, ha riferito che questi lavorò per parte Persona_1 resistente da febbraio a luglio 2023, “in via Santa Brigida presso la sede sita nei pressi di Piazza
Municipio… il ricorrente serviva i clienti. Il negozio apriva intorno alle 9,00 fino alle 20,00; chiudeva nello spacco in quanto pranzavamo insieme intorno alle 13,30; il negozio chiudeva per circa un'oretta;
- , anch'egli conoscente del ricorrente, ma da aprile o maggio 2023, ha riferito che Testimone_2 questi lavorava in via Santa Brigida, in un negozio ad angolo, con alle spalle Piazza Municipio. Il ricorrente era addetto alle vendite, lavorava “dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20, dal lunedì; tanto riferisco in quanto l'ho visto lavorare quando il mio turno finiva e passavo a salutarlo;
il sabato lavorava a seconda dei turni che gli davano;
la domenica lavorava a via Chiaia, dove l'ho incontrato, ed anche qui lavorava a seconda dei turni che gli davano… L'ho visto lavorare anche insieme ad altri dipendenti, nel senso che non era solo in negozio. Mi ha riferito di essere stato licenziato di sabato da un dipendente;
me lo disse lo stesso giorno, in cui ci incontrammo a fine turno, di sera, dopo avermi chiesto di incontrarci… Non so dire se di domenica lavorasse tutto il giorno o mezza giornata.” Orbene, considerate le dette dichiarazioni, e la circostanza che, dalla visura camerale della società, la stessa risulta avere una unità locale in Via S. Brigida 40/42 - che si trova nella parte finale verso il mare della strada, ad angolo con la Via V. Emanuele III, a pochi passi da Piazza Municipio – ed un'altra unità locale in Via Chiaia 165, non vi è dubbio circa la legittimazione passiva di parte resistente, che si occupa del commercio al dettaglio di calzature proprio come riferito dai testi. Le mansioni svolte appaiono inquadrabili nel livello 4 del CCNL Terziario, quale commesso addetto alla vendita al pubblico;
quanto all'orario di lavoro, deve ritenersi non provata con esattezza lo svolgimento di attività lavorativa nel pomeriggio del sabato e nella giornata della domenica, ciò in quanto, da un lato, occorre che la prova, laddove si tratti di svolgimento di lavoro straordinario, sia specifica, essendo il lavoratore, che agisca per ottenere tale compenso, tenuto a dimostrare sia di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, sia a provare il numero di ore effettivamente svolto; dall'altro i testi non hanno fornito precise dichiarazioni al riguardo (il teste , per il periodo Tes_2 da aprile/maggio in poi ha riferito che il sabato e la domenica “lavorava a seconda dei turni che gli davano”; dunque, lavorando secondo turni, non è provato che lavorasse tutti i sabati e domenica e per tutto il giorno). Neppure si reputa raggiunta la prova che l'intervallo era di un'ora o più: cfr. il teste : “non tornavamo insieme al negozio dopo lo;
pertanto, non sono in grado Persona_1 Pt_2 di precisare se quando tornava il ricorrente il negozio era aperto o meno”. Deve pertanto ritenersi provato che il ricorrente lavorasse per 45 ore settimanali, ovvero prestando 5 ore di lavoro straordinario settimanale in più. In punto di ferie fruite, non può reputarsi assolto l'onere probatorio incombente sul ricorrente, non avendo i testi riferito in alcun modo sul punto. La continuità e la durata del rapporto, la regolamentazione dell'orario di lavoro correlata alla erogazione di un compenso, e la presenza di un'altra unità lavorativa presso il punto vendita costituiscono indici che comprovano l'inserimento del ricorrente nella organizzazione imprenditoriale di parte resistente, e dunque la subordinazione fra le parti. Venendo al computo delle spettanze dovute al ricorrente, ed applicandosi parametricamente il
CCNL invocato, con riferimento ai soli emolumenti legali, la domanda va accolta in parte qua dovendosi riconoscere la sussistenza di un credito del ricorrente nei confronti della società resistente di un importo pari a complessivi €. 6.584,15, comprensivo di differenze retributive tra il percepito e quanto spettante per: paga base e contingenza, per tredicesima, per preavviso e per TFR.
A tal riguardo può farsi riferimento ai conteggi allegati, che riportano correttamente il quantum mensile previsto dal CCNL per il IV livello di inquadramento;
l'importo per straordinario è stato ridotto nei limiti delle ore ritenute provate in giudizio settimanalmente (5 x 4,3 settimane = 21,5 mensili, x 5 mesi = 107,5); giungendo ad un importo spettante di €. 3.652,45 per differenze retributive, oltre €. 674,58 per 13^ mensilità, €. 1.204,74 per straordinario diurno, €. 1.452,72 per preavviso ed €. 699,46 per TFR.
Una volta ritenuta raggiunta la prova della esistenza di un pregresso rapporto di subordinazione fra le parti in causa, non essendo emersa in giudizio la prova scritta dell'intimazione del licenziamento deve ritenersi che esso è stato intimato oralmente. Ne consegue la sua nullità in quanto mancante della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 2 della legge 604/66. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 2 del D.L.vo 23/2015, applicabile ratione temporis in considerazione dell'epoca in cui è sorto il rapporto di lavoro fra le parti, la società resistente deve essere condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno in favore dello stesso mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.618,75, come dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, nonché al versamento dei contributi previdenziali, il tutto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
a) accoglie la domanda e accerta la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 20.02.2023 al 29.07.2023, condannando in Controparte_1 persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore di del Parte_1 complessivo importo di €. 6.584,15, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
b) dichiara nullo il licenziamento impugnato e, per l'effetto, ordina alla società resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D. L.vo 23/2015;
c) condanna la società resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente mediante il pagamento in favore dello stesso di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.618,75, nonché al versamento in favore dello stesso dei contributi previdenziali, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) condanna la detta resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 4.629,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettarie. Napoli, l'8.4.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon