Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2007, n. 3069
CASS
Sentenza 5 dicembre 2007

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In tema di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che ha abrogato, sostituendole, le precedenti fattispecie contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della L. 2 febbraio 1974, n. 64), i reati previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati dall'art. 95, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione.

In tema di correzione di errori materiali, il giudice del dibattimento può procedere nelle forme dell'art. 130 cod. proc. pen. alla correzione del decreto di citazione emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (nella specie, integrando il decreto con l'inserimento di un capo di imputazione, presente nel decreto penale), in quanto ciò costituisce esercizio di un potere officioso di correzione di un'omissione non essenziale, atteso il carattere derivato del decreto dispositivo del giudizio e della necessaria congruenza di quest'ultimo con quello emesso dal G.i.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2007, n. 3069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3069
    Data del deposito : 5 dicembre 2007

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