Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 7873
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

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Nell'applicazione della legislazione antisismica, costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le c.d. prescrizioni tecniche, nelle quali la permanenza non cessa con l'esaurimento dell'attività edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attività costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, prescritto dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Ed invero la condotta omissiva si protrae, determinando la permanenza del reato, finché l'obbligo non si estingue perché l'adempimento di esso è divenuto definitivamente impossibile per ragioni di diritto, come la prescrizione, o di fatto, ad esempio perché diventato inutile essendosene esaurita la finalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 7873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7873
    Data del deposito : 19 marzo 1999

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