Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Nell'applicazione della legislazione antisismica, costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le c.d. prescrizioni tecniche, nelle quali la permanenza non cessa con l'esaurimento dell'attività edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attività costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, prescritto dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Ed invero la condotta omissiva si protrae, determinando la permanenza del reato, finché l'obbligo non si estingue perché l'adempimento di esso è divenuto definitivamente impossibile per ragioni di diritto, come la prescrizione, o di fatto, ad esempio perché diventato inutile essendosene esaurita la finalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 7873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7873 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19/3/1999
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 938
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 34500/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.M. presso la Pretura di Foggia avverso la sentenza del Pretore di Foggia Sez. Dist. di Manfredonia, 29 maggio 1998 n. 89, con la quale l'imputato ER IO è stato prosciolto per prescrizione dai reati previsti a) dagli artt. 17 e 20 L. 1974 n. 64; b) dagli artt. 18 e 20 L. 1974 n. 64; c) dagli artt. 3 e 20 L. 1974 n. 64, accertati in Manfredonia, loc. Siponto-Podere, l'8 ottobre 1994.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Bruno RANIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione il P.M. presso la Pretura di Foggia, adducendo a motivo che i reati hanno natura permanente sia per struttura che per finalità e quindi non erano prescritti. In ogni caso il Pretore avrebbe dovuto accertare l'avvenuta cessazione della permanenza. L'impugnazione è fondata e dev'essere accolta.
Il P.M. ricorrente ripropone la questione della permanenza nel reato omissivo proprio, che dev'essere affrontata considerando le caratteristiche strutturali di questo tipo di reato, nel quale la sanzione penale è rivolta ad assicurare l'adempimento di un'obbligo e si aggiunge, quindi, alle altre sanzioni di natura amministrativa o civile che si ricollegano all'inadempimento. Ne deriva che la condotta omissiva si protrae, determinando la permanenza del reato, finché l'obbligo non si estingue perché l'adempimento di esso è divenuto definitivamente impossibile per ragioni di diritto, come la prescrizione, o di fatto, ad es. perché divenuto inutile, essendosene esaurita la finalità (conf., Cass., Sez. III, 15 gennaio 1998 n. 444, ric. Giuliano A.). Nell'applicazione della legislazione antisismica, pertanto, costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le c.d. prescrizioni tecniche, nelle quali, in ossequio al principio suesposto, la permanenza non cessa con l'esaurimento dell'attività edilizia (Cass., Sez. III, 14 marzo 1997 n. 751, ric. P.M. in proc. Vairo), ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attività costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, prescritto dall'art. 17 L. 2 febbraio 1974 n. 64. La formulazione del teso normativo, che parla di preavviso scritto ed esige, quindi, anche il deposito preventivo, in allegato, del progetto dell'edificio che si intende costruire, vale a individuare il momento consumativo del reato, non già la cessazione dell'obbligo di consentire il controllo dell'attività costruttiva anche dopo il suo inizio, controllo che risponde a indiscutibili esigenze di pubblico interesse, sicché deve ritenersi che alla consumazione del reato segua la permanenza dell'omissione criminosa finché l'adempimento dell'obbligo non si esaurisca, cioè almeno fino all'esaurimento dell'attività costruttiva (Cass., Sez. III, Sez. III, 27 febbraio 1998 n. 720). In altri termini, la permanenza si decide in base all'attualità dell'esigenza che determina l'imposizione dell'obbligo penalmente sanzionato, risultando altrimenti gravemente contraddittorio ritenere che il ritardo nell'adempimento possa determinarne la cessazione, nel senso che il costruttore se non ha dato preventivamente l'avviso della costruzione intrapresa non è più tenuto a darne comunicazione alle autorità amministrative competenti ne' a depositarne il progetto. Altro è, infatti, disporre l'immediatezza della consumazione del reato, a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo, altro è dedurne l'istantaneità della condotta omissiva in base alla semplice formulazione letterale del precetto, senza riguardo al protrarsi di essa che sta alla base del concetto stesso di permanenza del reato.
La sentenza dev'essere, quindi, annullata con rinvio al Pretore di Foggia, che procederà a nuovo giudizio e provvederà ad accertare l'eventuale cessazione della permanenza uniformandosi ai criteri suesposti.
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Pretore di Foggia. Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999