Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8207 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
60702. EPUBBLIC IT1 -8207 /0 1 . C . C X CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dannii SEZIONE TERZA CIVILE prescrizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13614/98 NICASTRO Presidente Dot Gaetano FAVARA Rel. Consigliere Dott. Ugo Consigliere - Cron. 18834 Dott. Paolo VITTORIA Rep. 3007 Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Ud. 27/02/01 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ASSICURATRICE, LI SA, MEIE ST SC;
intimati avverso la sentenza del Tribunale di PALERMO, emessa il 2001 2/5/1997, depositata il 27/05/97; RG.5385/1996, 404 udita la relazione della causa svolta nella pubblica . N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
rifasciata 1 copia legale per notifica Procuratoreen. udito il P.M. in persona del Sostituto Carta bollata L. 40.000 ilDir. Copia "} 2000 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per Totale L. 52000 rigetto del ricorso. Rome, 21 SET. 2001 IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO on citazione notificata in data 3 e 6.6.95 il Mi- nistero degli Interni, in persona del Ministro pro- conveniva in giudizio dinanzi il giudice ditempore, pace di Palermo IA AT, NI Francesca e la Meie Ass.ni per sentirli condannare al risarcimen- to dei danni nell'importo di lire 4.913.983. Esponeva l'istante in citazione che in data 6.11.90 l'auto di Stato Alfa Romeo guidata dall'agente AR Illumina- to era stata impedita nel proseguire lungo la via Li- bertà dalla vettura condotta dal IA che senza azionare l'indicatore direzionale si era portato nella via La Marmora costringendo l'agente ad immettersi nel la corsia preferenziale ove era andato ad urtare altra vettura irregolarmente posteggiata. Radicatosi il con- traddittorio, in convenuti eccepivano la prescrizione del diritto azionato, nel merito assumevano che la col- pa era del la AR. All'esito della istruttoria, il Giudice di Pace con sentenza del 17.4.96 accoglieva la eccezione di pre- scrizione, compensando le spese. 2 A seguito di impugnazione del Ministero, il Tribu- nale di Palermo con sentenza del 27.5.97 rigettava il gravame condannando l'appellante alle spese. Riteneva, tra l'altro, il Tribunale che la deduzio- ne della sussistenza di atti interruttivi della pre- % scrizione in replica alla eccezione formulata dalla controparte deve ritenersi come eccezione in senso stretto, come tale inammissibile in appello. Non anda- va, pertanto, esaminata la nota dell'8.6.93 pervenuta alla Meie il 17 giugno dello stesso anno con la quale il Ministero deduceva di avere interrotto il termine biennale di prescrizione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il Ministero degli interni affidandolo ad unico motivo. Non hanno svolto difese la Meie Ass.ni, il IA ed il NI.
1. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il MINISTERO dell'Interno, denunziata la violazione dell'art. 345 cpc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri e 5 dell'art. 360 stesso codice, lamenta che il Tribunale di Palermo abbia erroneamente ritenuto inammissibile ex atr.345 secondo comma cpc citato la deduzione per la 3 prima volta in fase di gravame di una eccezione in sen- so stretto relativa alla interruzione della prescrizio- ne In effetti, sostiene ✔ricorrente, il Tribunale do- veva, invece, fare riferimento al terzo comma dell'art. 345 cpc essendo la controeccezione di avvenuta interruzione della prescrizione stata sollevata in realtà nel corso del giudizio di primo grado, anche se nell'ambito dello stesso non fu possibile produrre il documento comprovante il fatto interruttivo, documento, invece, prodotto in fase di appello. La doglianza è fondata. Tanto nel rito ordinario che nel rito del lavoro il divieto di mezzi di prova in appello concerne solo le prove costituende e non anche le prove costituite, con la conseguenza che la produzione dei documenti può av- venire anche in sede di gravame qualora facciano rife- rimento a queste ultime. In concreto, la interruzione. della prescrizione in replica alla eccezione del debi- tore di avvenuta prescrizione configura una controecce- zione mirante a paralizzare l'eccezione in senso pro- prio per cui non possono essere rilevate di ufficio dal giudice. Nel corso del giudizio di primo grado dinanzi ir giudice di pace il Ministero dell'Interno ha ritualmen- te eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione. 4 pur non essendo stato in grado di esibire documenti a prova di quanto dedotto, documenti invece prodotti in sede di giudizio in appello. Trattandosi, pertanto, di prove costituite era ammissibile, ex art.345 cp, terzo comma, la esibizione in appello del documento compro- inte la fondatezza della dedotta interruzione. A tali principi non si è attenuta la decisione dei secondi giudici che hanno ritenuto inammissibile la ec- cezione di interruzione della prescrizione in quanto erroneamente considerata proposta solo in fase di ap- pello ove, invece, è stato solo esibito il documento a sostegno della controeccezione già formulata in primo grado e, pertanto, in modo del tutto rituale. La sentenza del Tribunale di Palermo va, in conse- guenza, annullata con rimessione della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, il quale, sulla base dei rilievi anzidetti, provvederà a dare ingresso. alla documentazione che il Ministero dell'Interno pro- durrà a sostegno della dedotta interruzione della pre- scrizione sollevata dai debitori convenuti. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la li- quidazione delle spese della fase di legittimità. "1
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le 5 spese, a diversa sezione del Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma il 27.2.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. свет ит avaza IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 1861, 2001 oggi, n E M E IL CANCELLIERE CI R P U Giovanni Giambattista S N E O ! 000 250. 109T 4000 450 TOT 000 IM O I R A H D "TOIL25.6.01 019 331\CAMP., REGISTRAT ALN. 3311 APO) p. (D.38.. diziar (Dr. M. RACCICANI) 1Il Respons !!