Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 72/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1
MALFA MARCO e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LA
MALFA MARCO
ATTORE
contro
:
C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. REPOSSI STEFANO e elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 52 C/O
AVV.FUSCO ROSANNA 95127 CATANIA presso lo studio dell'avv. REPOSSI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO Controparte_1 P.IVA_2
LUIGI e elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 CATANIA presso lo studio dell'avv. RANDAZZO LUIGI
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 18 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 questo Tribunale l' e la e proponeva Controparte_2 Parte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 29320210058053141, notificata da
, con la quale la Controparte_2 Controparte_3
ha intimato il pagamento della somma di euro 69.969,33.
[...]
A fondamento dell'opposizione deduceva la nullità dell'impugnata cartella Parte_1
di pagamento per inesistenza della notifica, per omessa notifica degli atti presupposti, per violazione dell'art. 7 legge n.212/2000 e dell'art. 21 del DLGS n.46/1999.
Si costituiva in giudizio l , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_4 passiva e l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva altresì in giudizio contestando Controparte_3 puntualmente la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 26 giugno 2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta e del ruolo ed assegnati alle part, su loro richiesta i termini di cui all'art. 183,6° co cpc.
All'udienza dell'8 gennaio 2024 la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 18 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Esposti i fatti, occorre premettere che aderente Controparte_3
al Fondo interbancario di tutela dei depositi nonché al Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 415/1966 in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico svolge, nella qualità di mandataria, attività di gestione del Fondo pubblico di Garanzia in favore delle PMI istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996, n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
In particolare, l'intervento del Fondo, mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di credito, ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo delle piccole e medie imprese favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. In caso di inadempimento contrattuale della parte mutuataria la legge prevede che la banca finanziatrice possa escutere la garanzia del Fondo ex l. n. 662/96, così come pagina 2 di 6 previsto dalle vigenti disposizioni operative, inviando all'impresa le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento.
A seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato delibera il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore eroga alla banca Parte_2 finanziatrice l'importo stabilito acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce che il Fondo, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Prevede, inoltre, che “…Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il
Gestore applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 così come sostituita dall'articolo 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”. In sostanza, la disciplina prevede che il Fondo, a seguito della liquidazione della perdita del soggetto richiedente, acquisisca il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, pertanto, subentri nei diritti vantati dal soggetto richiedente stesso per il recupero di tali somme, in proporzione all'ammontare di queste ultime.
Ciò posto giova rilevare in premessa che con l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. fondato su un titolo esecutivo stragiudiziale (nel caso di specie, la cartella di pagamento n.
29320210058053141 notificata dall' su incarico di Controparte_2 [...] per l'importo complessivo di € 69.969,33) l'intimato potrà Parte_2
far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto nonché quelli successivi alla formazione del detto titolo.
Orbene preliminarmente risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica, atteso che è orientamento ormai consolidato in giurisprudenza che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nei pubblici registri è da riferirsi al destinatario del provvedimento, ma non al notificante, in quanto una diversa previsione sarebbe “ […] disallineata alla normativa speciale prevista per la notifica degli atti amministrativi tributari;
ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata…non si ravvisa alcun obbligo, per l di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero CP_5
pagina 3 di 6 REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici” (cfr., ex multis, CTR Firenze, sentenza n. 583/05/2022.
Del pari infondata ritenuta l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie, dell'invito al pagamento da parte della concessionaria del mutuo CP_3
e dalla comunicazione di surroga del per l'escussione della garanzia di cui alla Parte_2
Contr L. n. 662/96), in quanto ha rispettato l'iter giustificativo della propria pretesa creditoria;
del resto, la comunicazione preventiva dell'avvenuta surroga non è condizione necessaria per l'iscrizione a ruolo né è prevista come obbligatoria dalla legge, in quanto serve soltanto a ribadire all'obbligato che è tenuto a pagare a soggetto diverso rispetto all'istituto di credito,
Va ritenuta, infine, superata l'eccezione sollevata dall'opponente di illegittimità della cartella di pagamento per violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 24119/90, in quanto, come già affermato dalla Cassazione, “la cartella di pagamento è un atto amministrativo avente natura di intimazione al pagamento e di avviso di mora, che racchiude in essa le funzioni di titolo esecutivo (ruolo e precetto): essa non è un atto impositivo ma è un atto dell'agente di riscossione redatto secondo il modello approvato con decreto del deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal CP_7 ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”. L'obbligo di motivazione dell'atto esattoriale persegue solo il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli in caso di impugnazione, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur (cfr. Cass. civ. ord. n.
10013 del 24.04.2018);
Tanto premesso, risulta documentato e non contestato che il credito concesso all'odierna opponente, quale titolare dell'impresa individuale Il Pulcino Lavasecco di Vinciguerra RA Elisa, sia stato ammesso all'intervento agevolativo da il quale ha concesso una garanzia Parte_2
sul finanziamento erogato da Banca Intesa San Paolo spa pari ad euro 84.900,00.
A causa dell'intervenuto inadempimento contrattuale della parte mutuataria, relativamente al suddetto finanziamento, Banca Intesa San Paolo spa ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo ex l. n.
662/96, così come previsto dalle vigenti disposizioni, inviando le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento.
A seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato ha deliberato il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore ha erogato alla banca Parte_2 finanziatrice l'importo stabilito, acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i pagina 4 di 6 diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Contr
Ciò detto l'opponente contesta altresì il diritto di e di ad agire in via esecutiva nei suoi CP_5
confronti per mancanza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da
Contr avrebbe soltanto natura privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo.
La doglianza non è fondata.
In diritto si osserva che, a seguito dell'escussione del fondo, Parte_3 può giovarsi della procedura di riscossione disciplinata dall'art. 9 comma 5 del
[...]
d.lgs. 123/98, secondo cui “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Inoltre, l'art. 8 bis, comma 3, della legge 33/2015 ha stabilito che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Pertanto, una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora inviata da all'impresa debitrice, scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida Parte_2
medesima, l'ufficio finanziario competente deve formare il ruolo per la riscossione coattiva nei confronti del debitore, esattamente come avvenuto nella fattispecie in parola.
In ordine alla legittimità della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999 peraltro è intervenuta la Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di pagina 5 di 6 determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la Parte_2
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante, si veda Cass. 9657/2024; si veda Anche Cass. n. 32148/2024).
In applicazione di tale principio, è ormai definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti della debitrice.
L'opposizione proposta va, pertanto, rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni proposte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 72/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella Parte_1
di pagamento n. 29320210058053141;
CONDANNA. al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna Parte_1
delle parti opposte, che liquida per ciascuna in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.).
Così deciso in data 05/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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