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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 24244/2022 tra:
Parte_1
e in stato di insolvenza in persona dei Commissari Straordinari parte opponente in riassunzione contumace
e
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Caccavella
e Alessandra Annicchino del Foro di Milano nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Milano alla Piazza Tre Torri n. 2 parte opponente
nei confronti di
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Leuzzi del
Foro di Asti nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Asti alla via Incisa n. 10 parte opposta
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di vendita e fornitura di macchinari e componenti per la produzione industriale;
vendita di cose mobili;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“In via principale:
- accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e dichiarare inammissibile e/o nullo o comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 7895/2022 emesso dal Tribunale di Torino (R.G. 19913/2022) in quanto errato ed infondato per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo da ogni avversa domanda e/o Parte_1 pretesa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia debito e/o responsabilità di Parte_1 con riferimento ai fatti, ai rapporti ed Parte_1 alle circostanze oggetto del presente giudizio, per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo Parte_1 Pt_1
da ogni avversa domanda e/o pretesa.
[...] In ogni caso:
- condannare in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di delle spese e Parte_1 competenze del presente di giudizio e successive occorrende;
- emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso. Con ogni più ampia riserva istruttoria e con espressa riserva di ogni ulteriore precisazione di domande, deduzioni, eccezioni, produzioni adempimenti e richieste istruttorie nei concedendi termini ex articolo 183, comma 6, codice procedura civile, anche in relazione alle future difese di controparte”
Parte opposta Controparte_1
“Contrariis rejectis, piaccia all'on.le Giudicante, premesse le prove e le declaratorie del caso e di legge, previa revoca e/o modifica delle ordinanze del 20.12.2023 e 20.02.2024: Nel merito:
2 in via preliminare: respingere definitivamente l'avversa eccezione di incompetenza territoriale, per le ragioni di cui al paragrafo A) della comparsa di costituzione e risposta ed al paragrafo A) della seconda memoria ex art. 183 com.6 c.p.c., confermando sul punto quanto già disposto con l'ordinanza del 25/06/2023; in via principale: anche tenuto conto dell'ammissione allo stato passivo, in preduzione, del credito vantato dalla (doc.10 CP_1 prodotto con memoria 21/10/2024), confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni avversa domanda nei confronti del conchiudente proposta, poiché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in atti;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, che la conchiudente è creditrice nei confronti di controparte dell'importo ingiunto, per Euro 931.683,11 ovvero di quell'altro diverso accertando e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare controparte a corrispondere tali importi, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria: previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 20.12.2023, ammettersi le istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria istruttoria del 05.10.2023 che devono qui intendersi integralmente richiamate e riportate. in ogni caso: con vittoria delle spese di causa ed onorari di patrocinio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
3 Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 7895/2022
(R.G. n. 19913/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente Parte_1 in bonis il pagamento della somma di € 931.683,11 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta
Controparte_1
La parte opposta Controparte_1 ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente svolge l'attività, tra le altre, di produzione e di commercio di prodotti industriali in genere e, in particolare, di organi e macchine per la trasmissione del moto per tutte le industrie ed applicazioni;
l'assunzione e l'esercizio di contratti di commissione, di agenzia, di rappresentanza, di concessione, di procacciamento d'affari e di mediazione per il commercio di prodotti industriali in genere e, in particolare, di macchinari, apparecchiature, attrezzi, utensili, accessori, cuscinetti a sfere ed a rulli, articoli tecnici;
lo studio, il disegno e la progettazione di prodotti industriali in genere e, in particolare, di organi e macchine per la trasmissione del moto per tutte le industrie ed applicazioni;
2) nel corso del 2022, su richiesta ed ordine della società (c.f. e p. i.v.a. Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro P.IVA_1 tempore, corrente in Milano - Viale Certosa n. 239, essa ricorrente ha fornito i prodotti ed eseguito le prestazioni meglio descritti nelle fatture (nn. 2205/22, 2220/22,
2221/22, 2222/22, 2223/22, 2225/22, 2258/22, 2237/22,
2259/22, 2260/22) e nei DDT allegati per complessi €
931.683,11; dette fatture sono state regolarmente iscritte nei libri contabili di essa ricorrente;
3) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
4
2. I motivi di opposizione.
L'odierna società opponente Parte_1 in bonis ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) incompetenza territoriale del giudice adito, essendo invece competente a decidere sulla domanda id parte opposta il Tribunale Ordinario di Milano, ovvero, in subordine, il Tribunale Ordinario di Asti (v. pagg. da 4 a
6 dell'atto di citazione in opposizione);
2) assoluta carenza di prova della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta (v. da pag. 6 a 9 CP_1 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito della causa.
Nel corso del giudizio con decreto del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy del 20 febbraio 2024 la società opponente è stata ammessa con Parte_1 decorrenza immediata alla procedura di Amministrazione
Straordinaria di cui al D. L. m. 347/2003, convertito con modificazione dalla legge n. 39/2004, con contestuale nomina di commissari straordinari.
Successivamente con sentenza n. 122/2024 del Tribunale
Ordinario di Milano è stato accertato lo stato di insolvenza di Parte_1
L'art. 8 (rubricato come “Disposizioni finali”) del
D.L. n. 347/2003 (recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”) prevede l'applicabilità, “in quanto compatibili”, delle norme di cui al D. Lgs. n. 270/1999
(“Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”).
L'art. 19 comma 3 del cennato D. Lgs. n. 270/1999 a sua volta prevede che “l'affidamento della gestione al
5 commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza”.
L'articolo 143 comma 3 del D. Lgs. n. 14/2019
(rubricato come “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155”) espressamente stabilisce:
“l'apertura della liquidazione giudiziale determina
l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
In ragione di ciò, il Tribunale con ordinanza del 27 marzo 2024 ha dichiarato l'interruzione del presente processo di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
A seguito dell'interruzione la parte opposta
[...]
– con ricorso ex art. 303 del Controparte_1
c.p.c. - ha riassunto il presente processo.
Ebbene, a tal riguardo vanno richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, va richiamato il pronunciamento di cui alla sentenza n. 2608/2014 della Corte Suprema di
Cassazione ove – fra l'altro - è stato affermato quanto segue:
“(…) La dichiarazione di fallimento ha, tra i suoi effetti, quello di privare il fallito della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dall'art. 43, comma 1, r.d. 16.3.1942 n. 267, ai sensi del quale "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore". La ragione per la quale il fallito non può domandare in prima persona l'adempimento delle obbligazioni di cui sia creditore, né essere convenuto per l'adempimento di quelle di cui sia debitore, risiede nel fatto che l'esito di questi giudizi incide sul patrimonio del fallito, e quindi influisce sulla formazione dell'attivo e sulla soddisfazione dei creditori ammessi al concorso.
Questa finalità segna il fondamento ed il limite della perdita di legittimazione in capo al fallito.
6 Se, infatti, la legittimazione di quest'ultimo è trasferita ope legis al curatore al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, di tale trasferimento non vi sarà bisogno per tutte quelle azioni insuscettibili di nuocere al ceto creditorio. Questo principio viene espresso con la tradizionale formula secondo cui la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende: (a) dal punto di vista oggettivo, i diritti e le azioni esclusi dal fallimento;
(b) dal punto di vista soggettivo, i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione dell'attivo (c.d. tutela postfallimentare). (…) I princìpi appena esposti sono incontrastati nella giurisprudenza di legittimità, e prevalenti in dottrina. In applicazione di essi si è ammesso, ad esempio: (-) che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis (Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, e via risalendo, sino alla sentenza "capostipite", rappresentata da Cass. n. 3475 del 1955); (-) che la pubblica amministrazione possa emettere nei confronti del fallito una ordinanza-ingiunzione per il pagamento d'una sanzione amministrativa, destinata a produrre effetti quando il trasgressore sia tornato in bonis (Sez. 1, Sentenza n. 12563 del 08/07/2004); (-) che il fallito possa partecipare al giudizio arbitrale, al fine di ottenere un lodo destinato a produrre i propri effetti nei confronti del fallito una volta che questi sarà ritornato in bonis (Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003); (-) che il fallito possa essere convenuto in giudizio con una domanda fondata su un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati, e tesa ad ottenere una condanna da far valere dopo la chiusura del fallimento (Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003; Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 18/02/1999) (…)”
(v. Cass. Sez. 3, sent. n. 2608/2014).
Va altresì richiamato il pronunciamento di cui all'ordinanza n. 13810/2022 della Corte Suprema di
Cassazione laddove è stato affermato quanto segue:
7 “(…)7. – In secondo luogo, non ricorre violazione dell'art. 43 l.fall. 7.1. – Sul punto, la sentenza impugnata richiama il precedente di Cass. 5727/2004, che esprime principi ampiamente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte nell'ipotesi di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento del debitore ingiunto opponente. 7.2. – In tal caso, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad un sentenza non ancora passata in giudicato, emessa nel contraddittorio delle parti, sicché non trova applicazione l'eccezione al principio dell'esclusività dell'accertamento concorsuale di cui all'art. 95 l.fall.; inoltre, il decreto ingiuntivo è totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, così come l'ipoteca iscritta in forza della sua provvisoria esecutività, per cui il creditore può far valere il proprio credito in sede fallimentare solo proponendo ricorso ex art. 93 l.fall., in forza del principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall'art. 52 l.fall., per cui ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste per l'accertamento dello stato passivo (conf. ex multis Cass. 11811/2014, 23679/2017, 23474/2020, 10111/2021, 8110/2022). 7.3. – Per altro verso, non può escludersi l'interesse (e l'onere) del debitore fallito di riassumere il processo, al fine di evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, ex art. 653 cod. proc. civ. e diventi così opponibile nei suoi confronti, una volta tornato in bonis (Cass. 5727/2004, 22047/2020,8110/2022). 7.4. – Infatti, il decreto ingiuntivo non resta ex sé caducato dal sopravvenuto fallimento dell'opponente e dalla conseguente interruzione del relativo giudizio di opposizione;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è assoluta ma relativa, in quanto vale solo nei confronti del fallimento e della massa dei creditori, stante il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive individuali, e di procedere all'accertamento dei loro crediti al di fuori delle forme e modalità prescritte dalla legge fallimentare (Cass. 22047/2020, 8110/2022). 7.5. – Anche il creditore opposto ha facoltà di riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per conseguire una esplicita pronuncia sul merito o una dichiarazione di estinzione, che gli consentano di munire il decreto di efficacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore, una volta tornato in bonis (Cass.8110/2022, 23394/2015, 14981/2006), conformemente al più generale e consolidato orientamento per cui il
8 creditore può proseguire il giudizio in sede ordinaria per ottenere una sentenza destinata ad avere efficacia se, e quando, il fallito tornerà in bonis (tra le più risalenti, Cass. 3475/1955, 754/1960, 221/1963; più di recente, Cass. 28481/2005, 2608/2014, 31843/2019, 8110/2022). 8. – Il corretto rilievo della corte d'appello circa l'inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo – e della relativa ipoteca giudiziale – non può dunque essere esteso de plano, come vorrebbe il ricorrente, alla posizione di qualsivoglia terzo estraneo al giudizio di opposizione. 8.1. – Al di fuori del fallimento, nei rapporti fra debitore opposto e creditore opponente continuano infatti a operare le ordinarie regole processuali: il decreto ingiuntivo acquisterà dunque definitiva efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., se viene dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo di opposizione;
inoltre, in base al combinato disposto della norma citata e dell'art. 308 c.p.c., una volta decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso detta ordinanza, il decreto acquisterà anche l' efficacia di giudicato sostanziale, che, come di norma, «copre il dedotto e il deducibile» (cfr. Cass. 3987/2016), con conseguente consolidamento dell'ipoteca giudiziale eventualmente già iscritta dal creditore in forza del provvedimento di concessione della provvisoria esecutività (…).”
(v. Cass., Sez. 1, ord. n. 13810/2022).
Ciò chiarito, applicando ora i principi predetti alla fattispecie qui delibata, si osserva quanto segue.
Sussisteva in allora - in via generale e astratta -
l'interesse dell'odierna parte opposta a riassumere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c. e ciò al fine, come spiegato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, di “conseguire una esplicita pronuncia sul merito o una dichiarazione di estinzione, che gli consentano di munire il decreto di efficacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore, una volta tornato in bonis (Cass.8110/2022,
23394/2015, 14981/2006)” (v. Cass., Sez. 1, ord. n.
13810/2022).
Tuttavia, va rilevato come in questi casi il giudizio deve essere riassunto nei confronti del soggetto (il
9 fallito) nei cui confronti si vuole eventualmente far valere l'accertamento cui si tende (ovverosia il titolo, rectius la sentenza ottenuta) una volta che questi tornerà eventualmente in bonis.
L'odierna società opposta avrebbe dunque dovuto riassumere il giudizio nei confronti della
[...]
(soggetto fallito che però, in ragione dei Parte_1 principi sopra richiamati, conserva residua capacità processuale nei termini sopra riferiti).
Il giudizio invece è stato riassunto nei confronti della Parte_1
e in stato di insolvenza.
[...]
Nei confronti di questo soggetto la domanda di pagamento somme proposta da parte opposta è ora improcedibile in quanto la stessa deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare.
Peraltro, la stessa Difesa opposta ha dato atto in atti e in sede di comparsa conclusionale che medio tempore vi è stata ammissione (in prededuzione) al passivo del credito qui azionato in via monitoria (v. il doc. n. 10 recante il verbale prodotto con la memoria del 24 ottobre
2024).
Il presente giudizio non è stato invece riassunto nei confronti della società fallita Parte_1 Parte_1 nei termini di legge (entro tre mesi dall'interruzione come disposto dall'articolo 305 del c.p.c.).
La relata di notifica prodotta in atti si riferisce infatti esclusivamente alla Parte_1
e in stato di insolvenza (si
[...] veda la documentazione relativa alla notifica prodotta con nota del 2 luglio 2024).
Parte opposta ha invero inviato tre pec (una all' e due agli avvocati Parte_1 costituiti della società opponente) ma tutte e tre
10 indirizzate alla Parte_1
e in stato di insolvenza in Parte_1 persona del e legale Parte_2 rappresentante pro tempore:
(…)
(…)
(v. la documentazione relativa alla notifica prodotta con nota del 2 luglio 2024).
E non vi è stata ed ora non vi può essere rinnovazione della notifica poiché oramai il termine di legge di legge per la riassunzione era ed è spirato.
Ciò appurato, va allora evidenziato come il presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c. si è estinto per inattività delle parti ai sensi dell'articolo 305 del c.p.c..
Peraltro, l'odierna parte opposta
[...] consegue comunque l'utilità cui tendeva Controparte_1 atteso che – in considerazione dell'inattività della società fallita (che, come già detto, conservava nella fattispecie una residua capacità processuale nei termini suddetti) – il d.i. qui opposto subirà la sorte prevista dagli articoli 653 e 654 del c.p.c. secondo cui a seguito
11 dell'estinzione del processo il d.i. opposto può acquistare efficacia esecutiva ove sia dichiarata in sentenza ovvero successivamente dal giudice che ha pronunciato l'ingiunzione allorquando si manifesterà e concreterà il presupposto del ritorno in bonis.
Proprio tale ultima considerazione impone di riservare a quest'ultimo (il giudice che ha pronunciato l'ingiunzione) l'eventuale declaratoria di esecutività una volta che si sarà verificato il presupposto del ritorno in bonis.
Alla luce di quanto sopra va allora:
- dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata
(dalla parte opposta) nei confronti della parte opponente in riassunzione Parte_1
e in stato di insolvenza;
[...]
- dichiarata l'estinzione del presente processo R.G.
24244/2022 di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c..
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
12 Nulla deve disporsi in punto spese di lite in ordine al rapporto processuale fra la parte opposta e la CP_1
Parte_1 Parte_1
e in stato di insolvenza stante la contumacia di quest'ultima.
Quanto invece alle spese di lite in ordine al rapporto processuale fra la parte opposta e la CP_1 [...]
le relative spese di lite devono essere Parte_1 compensate ex art. 92 del c.p.c. in ragione dell'obiettiva peculiarità della vicenda di cui trattasi e dell'esito della lite.
Ritiene invero il Tribunale, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 92 del c.p.c. (v. sul punto Corte Costituzionale sent. 77 del
2018), che l'obiettiva peculiarità della vicenda di cui trattasi e l'altrettanto peculiare esito della lite sono circostanze da sussumere nella nozione di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla Corte
Costituzionale (v. la cennata sent. n. 77/2018) quali motivazioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata
(dalla parte opposta) nei confronti della parte opponente in riassunzione Parte_1
e in stato di insolvenza.
[...]
2) Dichiara l'estinzione del presente processo R.G.
24244/2022 di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c..
13 3) Nulla a provvedere sulle spese di lite relative al rapporto processuale fra la parte opposta
[...]
e la in Controparte_1 Parte_1
Amministrazione Straordinaria e in stato di insolvenza.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c. quanto al rapporto processuale fra la parte opposta e Controparte_1 la Parte_1
Così deciso in Torino il giorno 19 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
14