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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 6751 / 2021
All'udienza del 26.03.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 26.03.2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 6751/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6751/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Vittorio Emanuele, Viagrande, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. MALERBA ELVIRA MARCELLA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, nato a [...] il [...] , CF: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. , che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO CONTUMACE
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, parte attrice ha discusso e concluso, come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2021 , parte attrice ha chiesto l'usucapione dell'immobile adibito a garage, sito nel comune di Gravina di Catania, Viale dell'autonomia 23 e distinto con il seguente mappale: Foglio 5 particella 504 subalterno
24 categoria C6 classe 3 rendita euro 46,27 consistenza 14 mq.
In particolare, parte attrice espone di averlo posseduto per oltre vent'anni, utilizzandolo come garage, curandone la manutenzione ed effettuandovi delle migliorie.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale, benché
ritualmente citato, non ha curato di costituirsi.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro,
non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini
3 dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un' attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 6944/1999)
Orbene, nella fattispecie in esame, parte attrice ha dato prova della sussistenza dei requisiti sopra richiesti per l'usucapione.
In particolare dalla prova per testi espletata, si evince che parte attrice ha usato l'immobile oggetto di causa da oltre vent'anni, adibendolo a garage e provvedendo a pavimentarlo e tinteggiarlo.
Inoltre i testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, perché non parenti e disinteressati, hanno dichiarato che il ha l'accesso esclusivo al detto Parte_1
immobile, ormai da oltre vent'anni.
Alla luce di quanto sopra, parte attrice ha dimostrato, come era suo onere, di avere tutti i requisiti per ottenere l'usucapione.
Ritenuto che parte convenuta è rimasta contumace, le spese si dichiarano irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara in favore di Parte_1
4 l'usucapione dell'immobile, adibito a garage, sito in Gravina di Catania, Via Parte_1
le dell'autonomia 23 e distinto con il seguente mappale: Foglio 5 particella 504
subalterno 24 categoria C6 classe 3 rendita euro 46,27 consistenza 14 mq.
Ordina al Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza nei pubblici registri immobiliari.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, il 26/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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