Trib. Palermo, sentenza 15/02/2025, n. 721
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Sentenza 15 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, riguarda una controversia tra un ricorrente e l'INPS, avente ad oggetto la ripetizione di indebito. Il ricorrente ha richiesto la dichiarazione di illegittimità di due provvedimenti di indebito e il pagamento dell'importo totale di € 7.470,41, sostenendo di non aver mai ricevuto le notifiche relative agli indebiti e di trovarsi in una situazione di affidamento incolpevole. Dall'altra parte, l'INPS ha contestato la domanda, evidenziando che le trattenute erano giustificate dalla mancanza del requisito di residenza in Italia, necessario per la corresponsione delle prestazioni assistenziali.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il ricorrente non ha contestato la regolarità delle notifiche e la sua residenza all'estero durante il periodo in questione. Ha sottolineato che, nonostante il principio dell'affidamento incolpevole, il ricorrente non poteva ritenere di avere diritto alle prestazioni assistenziali mentre risiedeva in Germania, in quanto tali prestazioni sono inesportabili. Pertanto, l'operato dell'INPS è stato ritenuto legittimo, e il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali, essendo rimasto soccombente ma avendo presentato una dichiarazione di non opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 15/02/2025, n. 721
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 721
    Data del deposito : 15 febbraio 2025

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