Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 9182 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parte_1
Addì ______________ MANNINO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Palermo, Via Ludovico Ariosto 1 L;
forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 15/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara il ricorrente non soggetto al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/07/2023, , premesso che l' Parte_1 CP_1
con nota del 9/03/2021, gli aveva comunicato di avere riliquidato la pensione cat. INVCIV n.
07050142 di cui era titolare e che, da tale ricalcolo, era derivato un credito in suo favore pari a complessivi € 7.470,41, sui quali, tuttavia, era stata applicata una trattenuta pari ad €
2.400,64 e che, pertanto, la somma effettivamente dovuta, ma non corrisposta, era stata ridotta ad € 5.069,77 a causa di due diversi indebiti del 21/09/2020, le cui note erano state recuperate dalla cassetta postale del sito ma che non gli erano mai stati notificate, CP_1
adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per ottenere la declaratoria di illegittimità degli indebiti mai ricevuti (entrambi emessi il 21/09/2020 per il periodo dal 1°/03/2020 al 31/05/2020, n. 00015616175 su pensione cat. INVCIV n. 07050142
di € 2.400,64 e n. 15617203 su pensione cat. IOS n. 46004383 di € 1.341,96) e la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento dell'intero importo liquidato in suo CP_1
favore, pari ad € 7.470,41, in virtù delle norme e dei principi che regolano la materia dell'indebito, in particolare il principio dell'affidamento incolpevole e dell'irripetibilità per
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha dedotto l'infondatezza CP_1
della domanda avversaria, sottolineando che le trattenute operate scaturivano da due indebiti dovuti alla mancanza del requisito della effettiva residenza sul territorio italiano,
requisito indispensabile ai fini della corresponsione delle prestazioni di natura assistenziale,
tra cui la pensione di inabilità e dell'integrazione al trattamento minimo per la pensione di categoria IOS.
L' ha, inoltre, dedotto che gli indebiti sono stati regolarmente notificati e che CP_1
il ricorrente, perfettamente a conoscenza della necessità del requisito della residenza, ai fini dell'erogazione della prestazione, appena ritrasferitosi in Italia, aveva avanzato richiesta di ricostituzione della prestazione, evidenziando proprio di essere “nuovamente” residente in
Italia.
L' ha, altresì, allegato di avere pagato al la somma di € 6.175,89 in CP_1 Pt_1
data 1/04/2021, allegando il cedolino di pagamento (che specifica di aver trattenuto dal credito originario di € 7.470,41 l'indebito di € 2.400,64 relativo alla pensione INVCIV e di avere quindi corrisposto arretrati per un importo di € 5.069,77, oltre alla pensione del mese di aprile 2021 pari ad € 1.106,12 per un totale di € 6.175,89).
All'esito del deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va premesso che, a seguito della costituzione dell' parte ricorrente, non ha CP_1
contestato, non avendo depositate note difensive, né l'avvenuta notificazione dei provvedimenti di indebito del 21/09/2020, di cui sono state prodotte le relative ricevute, né
la circostanza di avere risieduto in Germania nei mesi di riferimento degli indebiti, al contrario, provata dai documenti depositati da controparte.
Il , poi, non ha contestato il contenuto del cedolino di pagamento prodotto da Pt_1
controparte.
Ciò posto, la fattispecie in esame non riguarda il difetto sopravvenuto del requisito reddituale, come asserito in ricorso, ma l'eventuale applicabilità del principio dell'affidamento incolpevole, pur risultando provata la carenza del requisito della residenza.
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai
quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si
trovano in stato di bisogno economico.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che
soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in
forma stabile in Italia.
La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti: - riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%);
- reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2024: 19.461,12 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art.
41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Relativamente all'assegno ordinario di invalidità, secondo la circolare n.15 del CP_1
16/01/1993 non verranno, più erogati, in favore di coloro che risiedono sul territorio degli altri Stati
membri né gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati d'inabilità né le
integrazioni degli assegni di invalidità o le integrazioni al minimo delle pensioni di
qualsiasi categoria, aventi decorrenza dal 1° luglio 1992 in poi.
In forza dell'art. 70, co. 4°, regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987
del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30
ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, le suindicate prestazioni sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico.
Per essi vige, quindi, la regola dell'inesportabilità in altro Stato membro.
Alla luce di tali rilievi, pur dovendosi applicare alla fattispecie i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020;
13223/20, Cass. n. 1446 del 2008) secondo cui "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale,
in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova
applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di
situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione
idonea a generare affidamento", atteso che le due prestazioni sospese hanno natura assistenziale, rispondendo a specifiche esigenze di sostentamento del pensionato, tuttavia,
nel caso concreto, deve escludersi che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che vi fosse una situazione idonea a generare un suo affidamento.
Ed, infatti, il ricorrente dal 20/02/2020, come risulta dalla consultazione dell'anagrafe della popolazione residente, aveva trasferito la propria residenza in GERMANIA e poiché le suindicate prestazioni sono erogate soltanto a chi possegga il requisito della stabile e continuativa residenza nel territorio dello Stato e sono inesportabili in altro Stato, regole queste ultime ormai consolidate da tempo, non vi è dubbio che egli potesse avere un sufficiente grado di consapevolezza della non spettanza delle prestazioni per il periodo di residenza all'estero, con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza di una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole.
Dall'originario importo del credito per arretrati pari ad € 7.470,41, dovevano quindi essere correttamente trattenuti € 2.400,64 relativi alla pensione INVCIV l'importo compensato dall'Istituto con gli arretrati, per cui correttamente l' ha posto in pagamento soltanto CP_1
la differenza residua.
Alla luce di tali considerazioni, legittimo risulta l'operato dell'Ente previdenziale, con la conseguenza che il ricorso di deve essere respinto. Parte_1
Avendo parte ricorrente, rimasta soccombente, reso la dichiarazione di cui all'art. 152
disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 cod. proc.civ., non va assoggettata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 14/02/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)