TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
N. 1608/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Lagonegro, 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1608 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] – Repubblica Popolare Parte_1 C.F._1
Cinese il 23.01.1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Casale in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula (Sa) alla via Nazionale n. 574
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tedesco, giusta procura alle liti rep. n. 79987 rogata dal notaio dott. il 16/12/2019 e determina di Persona_1
incarico n. 242 del 25.05.2023, elettivamente domiciliata in al largo Pippi n. 1, presso CP_1
l'Avvocatura Provinciale
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.12.2022, la ricorrente conveniva in giudizio la CP_1
ed esponeva che, in data 4.11.2022, le veniva notificato ordinanza di ingiunzione
[...]
n. 97/2022 con la quale la chiedeva il pagamento della somma di euro Controparte_1
7.509,50 in relazione al verbale di infrazione n. 11 del 16.05.2017, notificato in pari data, con cui la Regione Carabinieri Forestale Campania aveva proceduto “alla contestazione della violazione dell'art. 2 comma 4 del Decreto Legge n. 2/2012 e contestualmente provveduto al sequestro amministrativo cautelare di 423 sacchi da asporto commercializzati in difformità ai dettami di legge vigente in materia di individuazione delle caratteristiche dei sacchi per l'asporto delle merci”.
Proponeva, quindi, previa istanza di sospensione, i seguenti motivi di opposizione: 1) violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 per assenza di valida motivazione, nonché per illogicità manifesta e violazione dell'art. 18 legge n. 689/1981, sull'assunto che la Provincia di CP_1
non aveva adeguatamente motivato l'ordinanza di ingiunzione, nonché considerato gli scritti difensivi della ricorrente, tanto meno indicava le ragioni per le quali gli argomenti esposti non potevano essere accolti;
né poteva dirsi assolto l'onere motivazionale per relationem; 2) violazione dell'art. 11 legge n. 689/1981 in quanto ai fini della congrua determinazione della sanzione complessiva da irrogare occorreva tenere conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del ricorrente;
che l'ordinanza impugnata non aveva considerato le allegazioni difensive della ricorrente volte a giustificare che l'importo della sanzione irrogata era irragionevole;
che nonostante vi era il divieto dal
1.01.2011 di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità, era consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31.12.2010, purché la cessione fosse operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito;
che la ricorrente aveva rilevato l'attività e gran parte dei sacchi utilizzati per la consegna della merce costituivano rimanenza (scorte) delle precedenti gestioni accantonate sin dal 2010; che veniva prodotta persino ricevuta di acquisto;
che l'irrogazione della sanzione non aveva tenuto conto delle condizioni economiche in cui versava la ricorrente e tantomeno l'importo era parametrato alle dichiarazioni in bilancio.
Tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “ - annullare l'ordinanza ingiunzione gravata per le motivazioni di diritto innanzi rappresentate;
- in via subordinata, ridurre l'importo dovuto, secondo suo prudente apprezzamento e soprattutto tenuto conto delle condizioni economiche in cui versa il ricorrente ex art. 11 della L. 689/81, come da bilanci che si depositano in atti;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2022, la , in via Controparte_1
preliminare, eccepiva il mancato rispetto del termine a comparire di giorni trenta tra la data di notificazione e l'udienza e, pertanto, chiedeva e otteneva nuova udienza di discussione.
L , quindi, con memoria difensiva integrativa depositata il 29.05.2023, previa Controparte_2
conferma del provvedimento impugnato, deduceva che l'ordinanza di ingiunzione n. 97/22 veniva emessa dalla Provincia di per l'importo di euro 7.509,50, oltre accessori e spese CP_1 per la violazione del DM 18.03.2013 sulla scorta del verbale di contestazione n. 11 del
16.5.2017 redatto dai militari del Corpo Forestale – Stazione di Montesano sulla Marcellana
(Sa), nel quale veniva attestato che il giorno 16.05.2017, alle ore 12:45 circa si erano recati presso il punto vendita ” in Padula (Sa), alla via Nazionale 574/A, per Parte_2
effettuare un controllo finalizzato alla verifica del rispetto della normativa sulla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci ai sensi del DL n. 2 del 25.01.2012 e in conformità ai dettami previsti dal Decreto 18 marzo 2013 del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
che veniva rilevato “che in tale esercizio commerciale la signora consegnava la merce acquistata dai clienti in sacchetti da asporto non Parte_1
conformi a quanto prescritto dagli articoli 2 e 3 del decreto 18 marzo 2013 ossia non riportanti le seguenti prescritte indicazioni: a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera
4) dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile è compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»; b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri. di cui alla lettera b.
1. dell'art. 2, devono riportare la dicitura
«Sacco riutilizzabile con spessore superiore al 200 micron - per uso alimentare»; c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.
2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura
«Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare»; d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.
1. dell'art. 2 devono riportare la dicitura
«Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare»; e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri. di cui alla lettera c.
2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura
«Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare». Questo fatto costituisce violazione agli articoli di legge sopra indicati”; - che il trasgressore nulla dichiarava e sottoscriveva il verbale;
che nello stesso giorno i Carabinieri redigevano verbale di accertamento e contestuale sequestro amministrativo cautelare ai sensi dell'art. 13 della L.
689/81, nel quale venivano anche analiticamente descritti i sacchi sequestrati;
che anche in tale circostanza il trasgressore nulla dichiarava e sottoscriveva il verbale;
che la ricorrente presentava scritti difensivi e veniva convocata dalla Provincia di con pec del CP_1
13.04.2022 inviata all'avv. Umberto Casale, presso cui aveva eletto domicilio, senza presentarsi all'audizione; che quindi veniva emessa l'ordinanza di ingiunzione con cui veniva irrogata la relativa sanzione. Inoltre, per quanto riguardava i motivi di opposizione, precisava che nell'atto presupposto e cioè nel verbale n. 11 del 16.5.2017 era contenuta la motivazione con la quale veniva giustificata la sanzione e tale atto era stato richiamato nell'ordinanza di ingiunzione, unitamente a tutti gli atti compiuti nel procedimento e rilevanti per l'irrogazione; quanto, al secondo motivo di impugnazione contestava l'assunto della ricorrente secondo cui era consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza alla data del 31.10.2010 purché la cessione avvenisse a titolo gratuito;
che tale circostanza, oltre a essere indimostrata, appariva poco credibile in quanto a distanza di sette anni ancora vi erano buste da fornire ai clienti;
che, all'epoca del controllo dei Carabinieri non era consentito utilizzare le dette buste a prescindere dalla circostanza che trattavasi di scorte già in possesso alla data del 31.10.2010; che, invero, la legge n. 296 del 27.12.2006, commi 1129 – 1131 disponeva la progressiva diminuzione della commercializzazione di sacchi di asporto delle merci che, per la loro composizione, risultavano particolarmente dannosi per l'ambiente (comma 1129); che veniva fissata quale data per il definitivo divieto della tipologia di sacchi in questione il 1.01.2011 (comma 1130); che il decreto legge n. 2 del 25.01.2012, successivamente convertito, all'art. 2 comma 1, prorogava il termine previsto dal citato comma 1130, fino all'adozione del decreto interministeriale che avrebbe disciplinato la materia, da emanarsi entro il 31.12.2012; che la stessa norma aveva stabilito anche l'entità della sanzione da applicare ai trasgressori;
che con D.M. del 18/03/2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, veniva definitivamente disciplinata la materia;
che, dunque, le indicazioni del Ministero di fine 2010, con le quali si interpretava la normativa all'epoca esistente, nel senso di consentire lo smaltimento delle scorte in giacenza, erano strettamente riferite ai pochi mesi immediatamente successivi all'uscita del comunicato stampa e, quindi, superate dalle proroghe successive e dal DM 18.03.2013 che aveva dettato la disciplina vigente all'epoca dell'accertata infrazione (maggio 2017); che detto
D.M. vietava categoricamente e senza eccezioni la commercializzazione (cioè “l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita”), dei sacchi che non avessero certe caratteristiche come le buste oggetto di accertamento;
che appariva poco credibile che la ricorrente, tra il 2010 e maggio 2017, stante i ricavi indicati nel bilancio esibito (euro
176.912,78 nel 2017), provenienti dalla vendita di casalinghi, abbigliamento e altro, non aveva avuto la possibilità di smaltire le buste in giacenza;
che anche per quanto riguardava la sanzione irrogata, l'importo era contenuto nei limiti edittali previsti dall'art. 2, comma 4, del D.L. n.
2/2012 e l'opponente nulla provava sulle sue condizioni economiche. Infine, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'ordinanza non sussistendo i gravi motivi.
Tanto premesso chiedeva: “il rigetto della proposta opposizione, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata, confermando ovvero in via del tutto subordinata modificare l'ordinanza ingiunzione gravata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. S. J. “. Con ordinanza del 5.07.2023, resa a seguito dell'udienza del 19.06.2023, sostituita con note scritte ex artt. 127 ter c.p.c., non veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita solo con la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 25.02.2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa.
2. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Il Tribunale ritiene che il provvedimento sanzionatorio sia adeguatamente motivato attraverso il richiamo al verbale di contestazione consentendo compiutamente di individuare l'illecito contestato e le ragioni poste a fondamento dell'addebito. Tra l'altro, l'ordinanza di ingiunzione richiama espressamente la facoltà del trasgressore di essersi avvalso di propri scritti difensivi.
La ricorrente, infatti, ha potuto svolgere le sue difese sia con scritti difensivi del 19.05.2017, prot. n. 16093 del 15.06.2017) sia con la proposizione del presente procedimento. Inoltre il
Tribunale osserva che a seguito dell'istanza di audizione proposta dal ricorrente ha fatto seguito regolare convocazione da parte della Provincia di per l'audizione nelle sedute del CP_1
12.04.2022 e del 24.05.2017 alle quali il ricorrente non si è presentato (all. nn. 6 e 5 prod. parte resistente).
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. civile n. 12503 del 21/05/2018).
Inoltre, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981, la motivazione dell'ordinanza deve garantire all'ingiunto la possibilità di difendere i propri diritti attraverso l'opposizione. Questo obbligo è considerato adempiuto quando dall'ordinanza risulti chiaramente la violazione contestata e, in questo contesto, è ammessa anche una motivazione per relationem che faccia riferimento ad altri documenti del procedimento amministrativo, in particolare al verbale di accertamento, che il trasgressore conosce già a seguito della necessaria contestazione preventiva (Cass. civile n. 16203 del 28.10.2003,
Cassazione civile n. 20189 del 22.07.2008). Nel caso di specie, risultano completamente individuati i riferimenti agli atti del procedimento, in particolare, al verbale di contestazione n.11/2017 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale della Campania Stazione di Montesano S/M e le norme violate.
3. Con il secondo motivo di opposizione, la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981 in quanto la non avrebbe tenuto conto della gravità della Controparte_1
violazione, dell'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle sue condizioni economiche. Inoltre, ha sostenuto che pur sussistendo il divieto dall'1.01.2011 di commercializzazione dei sacchi da asporto non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, lo smaltimento sarebbe stato consentito in relazione alle scorte e alla giacenza presso gli esercizi commerciali alla data del
31.12.2010 purché a titolo gratuito in virtù di un comunicato stampa dell'allora Ministero dello
Sviluppo Economico allegato allo scritto difensivo del 19.05.2017 (all n. n. 6 prod. parte resistente).
Va innanzitutto evidenziato che, come illustrato dal resistente, già a partire dal 2007, è stato avviato un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili con l'obiettivo di giungere al definitivo divieto, a decorrere dall'1.01.2011. Il decreto legge n. 2 del 25.01.2012, successivamente convertito con legge n. 28/2012, all' art. 2 comma 1, ha prorogato il termine previsto dal comma 1130, fino all'adozione del decreto interministeriale che avrebbe disciplinato la materia limitatamente ai sacchi mono uso, da adottarsi entro il 31.12.12. Inoltre, al comma 4 è stata stabilita l'entità della sanzione da applicare ai trasgressori di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Infine, con D.M. del
18/03/2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata definitivamente disciplinata la materia.
Tanto precisato, nel caso di specie, l'omissione in capo alla ricorrente è provata dalla documentazione in atti e segnatamente dal verbale di accertamento che i militari nell'ambito dell'attività di controllo, eseguita il 16.05.2017 presso il punto vendita “Felici di Angela” in
Padula (Sa), alla via Nazionale n. 574/A, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa sulla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci ai sensi del D.L n. 2 del
25.01.2012, in conformità ai dettami previsti dal Decreto 18 marzo 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno accertato che Parte_1
consegnava la merce acquistata dai clienti in sacchetti da asporto non conformi a quanto prescritto dagli articoli 2 e 3 del decreto 18 marzo 2013 rinvenendo, nella circostanza, complessivi 423 sacchi, sottoposti anche a contestuale sequestro. La contestazione è quindi avvenuta il 16.05.2017 allorquando era già entrato in vigore il D.M. del 18.03.2013 che ha introdotto il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto oggetto di causa. Ne consegue che vi è prova dei fatti costitutivi dell'illecito contestato.
Passando ad esaminare il secondo motivo di opposizione con il quale il ricorrente ha contestato la determinazione della sanzione applicata, il Tribunale osserva innanzitutto che né il D.M. 18 marzo 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare né il d.l. n. 2/2012 fanno riferimento alla possibilità di smaltimento dei sacchi in giacenza presso gli esercizi commerciali. Del resto la norma sanzionata è del 2013 pertanto non appare logico una previsione transitoria che faccia riferimento alla data del 31.12.2010 indicata dal ricorrente. ad ogni modo l'accertamento risale al 2017 e quindi è di molto successivo alla data indicata.
Per quanto concerne l'entità della sanzione, pur emergendo la gravità della violazione, tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente e l'utile di esercizio per l'anno 2017 di euro
6.411,3 (all. n. 3 prod. parte ricorrente), nonché la personalità dell'agente (unica violazione), il
Tribunale ritiene congruo rideterminare la sanzione nella misura di euro 3.000,00.
4. Atteso l'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina la sanzione di cui all'ordinanza di ingiunzione n. 97/2022, emessa dalla Provincia di
, notificata il 4.11.2022 nei confronti di nella misura pari ad CP_1 Parte_1
euro 3.000,00, oltre accessori;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 25.02.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.