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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/12/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10528/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 10528/2025 V.G. da
, con gli avv.ti NARDACCHIONE ROSA CARLA e ROSSETTO Parte_1
MASSIMO ricorrente e
, con gli avv.ti NARDACCHIONE ROSA CARLA e CP_1
ROSSETTO MASSIMO
ricorrente e con l'intervento del P.M.
oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 21.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al 2
competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 02.12.2025:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il CP_1 signor a PR (Seychelles), regolarmente trascritto nei registri dello Parte_1 stato civile del Comune di Bovolenta (PD), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni;
Per_ 2. La responsabilità genitoriale di e resta condivisa tra entrambi i genitori, Per_2
con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione. Fermo ogni altro diverso e migliore accordo, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, il padre terrà con sé i minori un fine settimana ogni quindici giorni, dal tardo pomeriggio del venerdì (ore 17:00 – 17:30), sino alla domenica sera, per quanto riguarda che verrà accompagnato dal Per_2
Per_ padre presso la casa materna alle ore 20:00, mentre, per quanto concerne sino al lunedì mattina con rientro a scuola a cura paterna;
il padre inoltre terrà con sé ogni lunedì dall'uscita da scuola (occupandosi di accompagnarlo al corso di Per_2
nuoto) sino al martedì mattina con rientro a scuola a cura paterna;
i genitori Per_ concordano che, attesa l'età di quest'ultima potrà scegliere di settimana in settimana e a seconda dei propri impegni e volontà - di stare presso il padre il lunedì pomeriggio dalle ore 16:30 circa sino al martedì con rientro a scuola a cura paterna o, in alternativa, il venerdì pomeriggio, dal termine del corso di nuoto alla mattinata del sabato (con orari da definire di volta in volta); durante il periodo estivo i genitori trascorreranno con i figli quindici giorni (anche non continuativi), con impegno a comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie (alternandosi annualmente i periodi compresi fra il 24/12
— 30/12 ed il 31/12— 06/01); tre giorni durante le vacanze pasquali (alternandosi annualmente il periodo comprendente il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta) o, se d'accordo tra i ricorrenti, l'intero periodo ad anni alterni;
ogni altro periodo per festività civili e religiose sarà in alternanza annuale;
3
3. Il signor corrisponderà alla signora la somma di € 1.500,00= mensili a Pt_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli € 750,00= per ciascun figlio). Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT CP_1 annuale a decorrere da ottobre 2026;
4. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora CP_1
5. Il padre contribuirà all'intero pagamento delle spese straordinarie inerenti i figli, nei termini e con le modalità indicati nel Protocollo del Tribunale di Padova, da intendersi qui interamente richiamato, con comunicazioni tempestive da effettuarsi a mezzo email;
6. La casa coniugale, sita a Brugine (PD) in via Buzzacarina n. 27/A, già attribuita nell'ambito degli accordi separatizi in nuda proprietà ai figli e con l'usufrutto alla signora resta assegnata in godimento alla stessa con l'uso degli arredi e corredi CP_1
ivi presenti;
7. I genitori si rilasciano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o Per_ di altro documento valido per l'espatrio anche relativo a e Per_2
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile a PR (Seychelles) in data 11.11.2009, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bovolenta (PD) al N. 1 parte 2 serie C - anno 2010, optando per il regime della separazione dei beni. Per_ Dall'unione dei sigg. e sono nati due figli: , nata a [...]_1 CP_1
CO (PD) il 14.09.2010, e nato a [...] il [...]. Per_2
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano Pt_1 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale che veniva omologata con Sentenza n. 950/2024 del 17.12.2024, pubblicata il 19.12.2024, alle condizioni indicate in ricorso e ribadite nelle note scritte del 09.12.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data 4
dell'udienza cartolare di prima comparizione dei coniugi, con note depositate il
09.12.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Nulla sulle spese, stante l'accordo e avendo le parti il medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
e , l'11.11.2009, con atto trascritto nei registri
[...] CP_1 dello stato civile del Comune di Bovolenta (PD) al N. 1 parte 2 serie C - anno
2010;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 16.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato