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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18746 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69514 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Domenico NETO per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/11/2022 ha Parte_1
chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, alle medesime condizioni della separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 4.1.2001 con dal quale non erano nati figli e dal quale si era CP_1
separata in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 1902/2015.
Deduceva all'uopo: che non vi era stata riconciliazione a seguito dell'intervenuta separazione;
che non conosceva l'attuale residenza del coniuge, resosi all'epoca del matrimonio autore di gravissimi reati;
di essere economicamente autosufficiente.
Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, irreperibile, con ordinanza presidenziale in data
1.7.2023 sono state confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione.
Nel prosieguo, acquisite la sentenza del Tribunale di Roma n. 19357/12 di rigetto della domanda di divorzio proposta dalla moglie ai sensi dell'art. 3 co.
1 n 1 L. 898/70 e la successiva sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità, dichiarata la contumacia del resistente, irreperibile, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza statuizioni accessorie e la causa è stata rimessa alla decisone del EG (stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc).
Tanto premesso, essendo il resistente di nazionalità albanese, va preliminarmente valutata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana.
Orbene, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. a), punto secondo, del Regolamento CE 2201/2003, essendo la moglie ancora residente in
Italia, luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi ed essendo il citato
Regolamento applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE,
2 sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez
Lizazo). E' del pari italiana la legge applicabile, in ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento UE 1259/10, che rimanda alla legge del
Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, stante il carattere universale anche di tale Regolamento, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'ar.t 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n. 1902/2015. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti (così dovendo riqualificarsi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito civile). Il tempo trascorso dalla separazione e la irreperibilità del resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 4.1.2001 da
; Parte_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2001, parte 1, serie 53 atto n.
00002) spese irripetibili.
3 Roma, 28.11.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69514 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Domenico NETO per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/11/2022 ha Parte_1
chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, alle medesime condizioni della separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 4.1.2001 con dal quale non erano nati figli e dal quale si era CP_1
separata in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 1902/2015.
Deduceva all'uopo: che non vi era stata riconciliazione a seguito dell'intervenuta separazione;
che non conosceva l'attuale residenza del coniuge, resosi all'epoca del matrimonio autore di gravissimi reati;
di essere economicamente autosufficiente.
Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, irreperibile, con ordinanza presidenziale in data
1.7.2023 sono state confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione.
Nel prosieguo, acquisite la sentenza del Tribunale di Roma n. 19357/12 di rigetto della domanda di divorzio proposta dalla moglie ai sensi dell'art. 3 co.
1 n 1 L. 898/70 e la successiva sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità, dichiarata la contumacia del resistente, irreperibile, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza statuizioni accessorie e la causa è stata rimessa alla decisone del EG (stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc).
Tanto premesso, essendo il resistente di nazionalità albanese, va preliminarmente valutata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana.
Orbene, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. a), punto secondo, del Regolamento CE 2201/2003, essendo la moglie ancora residente in
Italia, luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi ed essendo il citato
Regolamento applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE,
2 sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez
Lizazo). E' del pari italiana la legge applicabile, in ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento UE 1259/10, che rimanda alla legge del
Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, stante il carattere universale anche di tale Regolamento, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'ar.t 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n. 1902/2015. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti (così dovendo riqualificarsi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito civile). Il tempo trascorso dalla separazione e la irreperibilità del resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 4.1.2001 da
; Parte_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2001, parte 1, serie 53 atto n.
00002) spese irripetibili.
3 Roma, 28.11.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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