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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3119/2022 avente ad oggetto: “rendimento dei conti ex artt. 263
c.p.c. e ss.”, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dimitri Monetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cervinara, alla via M.R.
Imbriani n. 46, in virtù di mandato in calce al ricorso
ricorrente
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Bruno Del CP_1 C.F._2
Balzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), alla via Carlo Del Balzo n.
103, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
resistente in riconvenzionale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.07.2022, ritualmente notificato alla controparte,
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
[...] chiedeva la condanna di al rendimento del conto relativo Parte_1 CP_1
al contratto di mandato verbale stipulato nell'anno 2017.
La ricorrente precisava come il mandato aveva ad oggetto l'esecuzione di tutti gli adempimenti
(fiscali, amministrativi e professionali), connessi alla ricostruzione del fabbricato sito in
Cervinara (AV), alla via Carlo del Balzo n. 3; tale fabbricato era stato acquistato dalla ricorrente in data 31.05.2019, con contratto stipulato per atto rogato per notaio (n. rep. 27912, n. Per_1
racc. 13587).
La ricorrente esponeva: che il resistente, dal mese di maggio 2020, aveva cessato di rendere il conto del suo operato e si era reso inadempiente rispetto all'obbligo di pagare i compensi dei professionisti a cui aveva conferito incaricato nell'esecuzione del mandato;
-che aveva corrisposto al resistente il complessivo importo di € 27.320,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, eccependo: in via preliminare, l'inesistenza di una valida procura alle liti in favore dell'avv. Monetti, difensore della ricorrente, e l'improcedibilità della domanda ai sensi del D.L. 13/2014; -nel merito,
l'infondatezza della domanda, atteso che era stato espressamente dispensato dall'obbligo di rendere il conto, aveva sempre informato la mandante ed agito in conformità alla volontà di quest'ultima, non aveva ricevuto il saldo del compenso pattuito in € 1.000,00, ma solo € 700,77.
Dopo l'esame ed il rigetto delle eccezioni preliminari, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di una CTU contabile.
Indi, all'udienza del 23.05.2025, il Giudice, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti che si passano ad illustrare.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta pacifica la circostanza non contestata della stipulazione del contratto di mandato verbale, avente ad oggetto l'incarico descritto in ricorso. In punto di diritto, giova osservare, con riguardo agli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, che: «se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate
al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la
ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e,
pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che
lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza
di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti
dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via
presuntiva, la prova del quantum” (Cass. civ., sez. III, n. 2810/2025).
Il mandatario convenuto deve, invece, fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto relativi all'esecuzione dell'incarico utili, in relazione ai fini perseguiti, alla valutazione dei risultati raggiunti, alla luce dei criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 e 1716 c.c. (Cass. civ., sez. III, n.
10479/2024).
Orbene, in punto di fatto, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti,
emerge che: 1) la ricorrente ha corrisposto al resistente, tramite bonifici bancari, il complessivo importo di € 19.020,00, che detratte le spese bancarie è pari ad € 18.990,00; -2) il resistente ha versato all'ingegnere incaricato dei lavori di progettazione del fabbricato della ricorrente la complessiva somma di € 6.500,00 (cfr. doc. n. 6 e n. 7, allegati alla comparsa di costituzione e risposta); -3) in data 31.05.2019, le parti stipulavano il contratto di compravendita sopra indicato
(cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); -4) con tale atto, il convenuto vendeva alla ricorrente, il bene immobile sito in Cervinara (AV), alla via Carlo Del Balzo n. 3,
identificato in catasto al f. 13, p.lle 320 - 1154, sub. 8; -4) il prezzo della compravendita, stabilito in € 5.000,00, veniva corrisposto a mezzo assegno circolare n. 3900569230-12, tratto presso il
Banco BPM, filiale di Montesarchio in data 31.05.2019. Alla luce delle risultanze di tale documentazione, il ctu ha ricostruito dal punto di vista contabile i rapporti intercorsi tra le parti.
Il CTU ha concluso che: 1) la ricorrente ha effettuato, negli anni 2019-2020, una serie di bonifici in favore del resistente, per un importo complessivo di € 18.990,00; -2) il resistente ha presentato documentazione idonea a giustificare una spesa complessiva di € 11.500,00.
Il Giudicante fa proprie tali conclusioni, poiché immuni da vizi logici e coerenti con le risultanze istruttorie.
Infatti, le contestazioni della ricorrente non hanno pregio, in quanto non v'è stata alcuna omessa considerazione di versamenti. In particolare, i bonifici indicati sia nelle note di trattazione scritta del 13.05.2025 che nella memoria conclusionale della ricorrente sono incluse nel calcolo del ctu.
Si tratta delle seguenti operazioni: 1) bonifico di 2.307,24; -2) bonifico di 2.000,00; -3) bonifico di 2.239; 4) bonifico di 2.020,00.
Ma le operazioni di cui al punto 1 e 4 indicano, in realtà, il medesimo bonifico, effettuato in data
27.01.2020, di € 2.020,00, corrispondente a $ 2.307,24. Le operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4
rappresentano un unico bonifico, effettuato in data 15.05.2020, pari ad € 2.000,00, corrispondente a $ 2.239,20.
Anche l'ulteriore critica alla CTU è priva di pregio. Infatti, in assenza della copia dell'assegno, la documentazione prodotta dalla ricorrente è inidonea a provare l'effettivo esborso dell'ulteriore importo di € 8.500,00.
Poi, è inammissibile, in quanto tardivamente depositata (unitamente alle note di trattazione scritta del 16.01.2025) l'ulteriore documentazione relativa a messaggi telefonici intercorsi tra le parti ovvero tra la ricorrente e terzi.
È, infine, priva di pregio l'eccezione relativa al pagamento della somma di € 5.000,00
corrispondente al prezzo pattuito nel contratto di compravendita del fabbricato stipulato il
31.05.2019, sopra meglio indicato. Risulta, infatti, documentalmente provato che l'importo dell'assegno circolare n.
3900569230-12, indicato nell'atto notarile come mezzo di pagamento del prezzo, è stato addebitato sul conto corrente del resistente. Quindi, come sostenuto dal resistente, costui ha anticipato per la ricorrente il pagamento del prezzo. Solo successivamente un importo corrispondente a tale prezzo (€ 5.000,00) è stato accreditato sul c/c del resistente, che aveva nel contratto la qualità di alienante.
Dunque, l'unico versamento di € 5.000,00 accreditato sul c/c del resistente è di importo corrispondente a quello addebitato in quanto prelevato dal resistente.
In definitiva, non c'è prova di un ulteriore accredito di € 5.000,00 proveniente dalla ricorrente a titolo di pagamento del prezzo della compravendita.
Poi, va detto, che il resistente, all'udienza fissata per il giuramento suppletorio, ha negato di aver mai ricevuto il pagamento del prezzo.
Ebbene, giova evidenziare che, una volta avvenuto il giuramento, la prova dell'omesso pagamento del prezzo deve ritenersi pacificamente raggiunta nel processo, in quanto ‹‹il
giuramento suppletorio ha la medesima valenza del decisorio (cfr. Corte Cost. n. 83/1972: “la
Corte non ritiene che l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del
giuramento decisorio produca quelle conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa
che denunciano le ordinanze indicate in epigrafe). Secondo la giurisprudenza prevalente, gli
effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con altri
mezzi di prova›› (cfr. App. Genova, sent. n. 405/2025).
Né può essere attribuito alcun rilievo in senso contrario rispetto alle conclusioni raggiunte, alla circostanza che l'attrice abbia genericamente impugnato ‹‹il rogito a firma del
Notaio ed il suo contenuto››. Per_1
Deve, infatti, osservarsi in punto di diritto che ‹‹l'efficacia probatoria del giuramento
suppletorio (che ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che,
all'esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati) deriva dalla sua stessa prestazione in una situazione in cui la domanda, pur se non pienamente
provata, non è, tuttavia, completamente sfornita di prova, sicché la eventuale, successiva
proposizione di una querela di falso contro documenti considerati quali indizi ed argomenti di
prova sufficienti a giustificare il ricorso al giuramento stesso deve ritenersi del tutto irrilevante
ai fini della decisione, poiché quest'ultima non si fonda sull'efficacia probatoria propria del
documento, bensì sugli effetti (legalmente predeterminati) del giuramento›› (cfr. App. Genova,
sent. n. 405/2025; Cass. civ., sent. n. 14317/2001).
Anche il resistente ha avanzato rilievi alla ctu, eccependo l'omessa inclusione, nell'elenco degli esborsi documentati, della somma di £ 13.000.000 (pari ad € 6.713,00). A suo dire, egli avrebbe pagato tale somma a terzi per liberare da servitù l'immobile, che è stato oggetto della compravendita in lite.
Tale tesi non ha pregio.
Infatti, dall'esame della scrittura privata del 9.09.2000 non è possibile desumere che il pagamento necessario per la liberazione del bene dalla servitù è stato eseguito dal resistente.
Anzi, dal tenore letterale della scrittura privata, si evince che il pagamento fu eseguito da
[...]
padre della ricorrente. Per_2
Il resistente ha, poi, eccepito di aver trattenuto € 777,00, quale acconto sul compenso di
€ 1.000,00 pattuito, spiegando domanda riconvenzionale per il saldo a lui spettante di € 223,00.
La pattuizione di un compenso è stata contestata dalla ricorrente, che ha sostenuto la gratuità del mandato (cfr. note d'udienza del 18.11.2022).
Ebbene, in punto di diritto, deve osservarsi che, in assenza di elementi di segno contrario,
trova applicazione la presunzione di onerosità del mandato di cui all'art. 1709 c.c.. Tale norma dispone che «la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle
tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice».
Dunque, sussiste il diritto al compenso del resistente. Ai fini della determinazione dell'entità dle compenso, rileva, da una parte, l'assenza di un'analitica descrizione delle attività svolte e, dall'altra, il fatto che il mandatario ha certamente svolto gli adempimenti preliminari connessi all'ottenimento del titolo abilitativo alla ricostruzione dell'immobile (accessi presso enti pubblici, predisposizione ed inoltro al professionista incaricato del progetto della documentazione necessaria).
Pertanto, si ritiene che l'importo di € 777,00, già trattenuto dal resistente, costituisca un compenso congruo rispetto all'attività documentata.
Dunque, va rigettata sia la domanda attorea di restituzione di tale importo, sia la domanda riconvenzionale di pagamento di un ulteriore importo a titolo di compenso.
In definitiva, il resistente va condannato alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma in relazione alla quale non risulta giustificata la spesa. Tale somma deriva dalla detrazione tra l'importo ricevuto di € 18.990,00 e quello spese di € 11.500,00, nonché del compenso trattenuto di € 777,00.
Sono dovuti alla ricorrente gli interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo.
Sussistono gravi ragioni, da ravvisare nella soccombenza reciproca, nella forte riduzione tra la somma oggetto della domanda della ricorrente e quella oggetto di condanna, nonché della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per le medesime ragioni le spese di ctu sono poste a carico di entrambe le parti in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 6.713,00, oltre interessi come in parte motiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese della ctu definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%
ciascuna.
Così deciso in Avellino, il 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3119/2022 avente ad oggetto: “rendimento dei conti ex artt. 263
c.p.c. e ss.”, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dimitri Monetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cervinara, alla via M.R.
Imbriani n. 46, in virtù di mandato in calce al ricorso
ricorrente
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Bruno Del CP_1 C.F._2
Balzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), alla via Carlo Del Balzo n.
103, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
resistente in riconvenzionale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.07.2022, ritualmente notificato alla controparte,
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
[...] chiedeva la condanna di al rendimento del conto relativo Parte_1 CP_1
al contratto di mandato verbale stipulato nell'anno 2017.
La ricorrente precisava come il mandato aveva ad oggetto l'esecuzione di tutti gli adempimenti
(fiscali, amministrativi e professionali), connessi alla ricostruzione del fabbricato sito in
Cervinara (AV), alla via Carlo del Balzo n. 3; tale fabbricato era stato acquistato dalla ricorrente in data 31.05.2019, con contratto stipulato per atto rogato per notaio (n. rep. 27912, n. Per_1
racc. 13587).
La ricorrente esponeva: che il resistente, dal mese di maggio 2020, aveva cessato di rendere il conto del suo operato e si era reso inadempiente rispetto all'obbligo di pagare i compensi dei professionisti a cui aveva conferito incaricato nell'esecuzione del mandato;
-che aveva corrisposto al resistente il complessivo importo di € 27.320,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, eccependo: in via preliminare, l'inesistenza di una valida procura alle liti in favore dell'avv. Monetti, difensore della ricorrente, e l'improcedibilità della domanda ai sensi del D.L. 13/2014; -nel merito,
l'infondatezza della domanda, atteso che era stato espressamente dispensato dall'obbligo di rendere il conto, aveva sempre informato la mandante ed agito in conformità alla volontà di quest'ultima, non aveva ricevuto il saldo del compenso pattuito in € 1.000,00, ma solo € 700,77.
Dopo l'esame ed il rigetto delle eccezioni preliminari, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di una CTU contabile.
Indi, all'udienza del 23.05.2025, il Giudice, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti che si passano ad illustrare.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta pacifica la circostanza non contestata della stipulazione del contratto di mandato verbale, avente ad oggetto l'incarico descritto in ricorso. In punto di diritto, giova osservare, con riguardo agli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, che: «se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate
al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la
ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e,
pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che
lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza
di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti
dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via
presuntiva, la prova del quantum” (Cass. civ., sez. III, n. 2810/2025).
Il mandatario convenuto deve, invece, fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto relativi all'esecuzione dell'incarico utili, in relazione ai fini perseguiti, alla valutazione dei risultati raggiunti, alla luce dei criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 e 1716 c.c. (Cass. civ., sez. III, n.
10479/2024).
Orbene, in punto di fatto, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti,
emerge che: 1) la ricorrente ha corrisposto al resistente, tramite bonifici bancari, il complessivo importo di € 19.020,00, che detratte le spese bancarie è pari ad € 18.990,00; -2) il resistente ha versato all'ingegnere incaricato dei lavori di progettazione del fabbricato della ricorrente la complessiva somma di € 6.500,00 (cfr. doc. n. 6 e n. 7, allegati alla comparsa di costituzione e risposta); -3) in data 31.05.2019, le parti stipulavano il contratto di compravendita sopra indicato
(cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); -4) con tale atto, il convenuto vendeva alla ricorrente, il bene immobile sito in Cervinara (AV), alla via Carlo Del Balzo n. 3,
identificato in catasto al f. 13, p.lle 320 - 1154, sub. 8; -4) il prezzo della compravendita, stabilito in € 5.000,00, veniva corrisposto a mezzo assegno circolare n. 3900569230-12, tratto presso il
Banco BPM, filiale di Montesarchio in data 31.05.2019. Alla luce delle risultanze di tale documentazione, il ctu ha ricostruito dal punto di vista contabile i rapporti intercorsi tra le parti.
Il CTU ha concluso che: 1) la ricorrente ha effettuato, negli anni 2019-2020, una serie di bonifici in favore del resistente, per un importo complessivo di € 18.990,00; -2) il resistente ha presentato documentazione idonea a giustificare una spesa complessiva di € 11.500,00.
Il Giudicante fa proprie tali conclusioni, poiché immuni da vizi logici e coerenti con le risultanze istruttorie.
Infatti, le contestazioni della ricorrente non hanno pregio, in quanto non v'è stata alcuna omessa considerazione di versamenti. In particolare, i bonifici indicati sia nelle note di trattazione scritta del 13.05.2025 che nella memoria conclusionale della ricorrente sono incluse nel calcolo del ctu.
Si tratta delle seguenti operazioni: 1) bonifico di 2.307,24; -2) bonifico di 2.000,00; -3) bonifico di 2.239; 4) bonifico di 2.020,00.
Ma le operazioni di cui al punto 1 e 4 indicano, in realtà, il medesimo bonifico, effettuato in data
27.01.2020, di € 2.020,00, corrispondente a $ 2.307,24. Le operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4
rappresentano un unico bonifico, effettuato in data 15.05.2020, pari ad € 2.000,00, corrispondente a $ 2.239,20.
Anche l'ulteriore critica alla CTU è priva di pregio. Infatti, in assenza della copia dell'assegno, la documentazione prodotta dalla ricorrente è inidonea a provare l'effettivo esborso dell'ulteriore importo di € 8.500,00.
Poi, è inammissibile, in quanto tardivamente depositata (unitamente alle note di trattazione scritta del 16.01.2025) l'ulteriore documentazione relativa a messaggi telefonici intercorsi tra le parti ovvero tra la ricorrente e terzi.
È, infine, priva di pregio l'eccezione relativa al pagamento della somma di € 5.000,00
corrispondente al prezzo pattuito nel contratto di compravendita del fabbricato stipulato il
31.05.2019, sopra meglio indicato. Risulta, infatti, documentalmente provato che l'importo dell'assegno circolare n.
3900569230-12, indicato nell'atto notarile come mezzo di pagamento del prezzo, è stato addebitato sul conto corrente del resistente. Quindi, come sostenuto dal resistente, costui ha anticipato per la ricorrente il pagamento del prezzo. Solo successivamente un importo corrispondente a tale prezzo (€ 5.000,00) è stato accreditato sul c/c del resistente, che aveva nel contratto la qualità di alienante.
Dunque, l'unico versamento di € 5.000,00 accreditato sul c/c del resistente è di importo corrispondente a quello addebitato in quanto prelevato dal resistente.
In definitiva, non c'è prova di un ulteriore accredito di € 5.000,00 proveniente dalla ricorrente a titolo di pagamento del prezzo della compravendita.
Poi, va detto, che il resistente, all'udienza fissata per il giuramento suppletorio, ha negato di aver mai ricevuto il pagamento del prezzo.
Ebbene, giova evidenziare che, una volta avvenuto il giuramento, la prova dell'omesso pagamento del prezzo deve ritenersi pacificamente raggiunta nel processo, in quanto ‹‹il
giuramento suppletorio ha la medesima valenza del decisorio (cfr. Corte Cost. n. 83/1972: “la
Corte non ritiene che l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del
giuramento decisorio produca quelle conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa
che denunciano le ordinanze indicate in epigrafe). Secondo la giurisprudenza prevalente, gli
effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con altri
mezzi di prova›› (cfr. App. Genova, sent. n. 405/2025).
Né può essere attribuito alcun rilievo in senso contrario rispetto alle conclusioni raggiunte, alla circostanza che l'attrice abbia genericamente impugnato ‹‹il rogito a firma del
Notaio ed il suo contenuto››. Per_1
Deve, infatti, osservarsi in punto di diritto che ‹‹l'efficacia probatoria del giuramento
suppletorio (che ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che,
all'esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati) deriva dalla sua stessa prestazione in una situazione in cui la domanda, pur se non pienamente
provata, non è, tuttavia, completamente sfornita di prova, sicché la eventuale, successiva
proposizione di una querela di falso contro documenti considerati quali indizi ed argomenti di
prova sufficienti a giustificare il ricorso al giuramento stesso deve ritenersi del tutto irrilevante
ai fini della decisione, poiché quest'ultima non si fonda sull'efficacia probatoria propria del
documento, bensì sugli effetti (legalmente predeterminati) del giuramento›› (cfr. App. Genova,
sent. n. 405/2025; Cass. civ., sent. n. 14317/2001).
Anche il resistente ha avanzato rilievi alla ctu, eccependo l'omessa inclusione, nell'elenco degli esborsi documentati, della somma di £ 13.000.000 (pari ad € 6.713,00). A suo dire, egli avrebbe pagato tale somma a terzi per liberare da servitù l'immobile, che è stato oggetto della compravendita in lite.
Tale tesi non ha pregio.
Infatti, dall'esame della scrittura privata del 9.09.2000 non è possibile desumere che il pagamento necessario per la liberazione del bene dalla servitù è stato eseguito dal resistente.
Anzi, dal tenore letterale della scrittura privata, si evince che il pagamento fu eseguito da
[...]
padre della ricorrente. Per_2
Il resistente ha, poi, eccepito di aver trattenuto € 777,00, quale acconto sul compenso di
€ 1.000,00 pattuito, spiegando domanda riconvenzionale per il saldo a lui spettante di € 223,00.
La pattuizione di un compenso è stata contestata dalla ricorrente, che ha sostenuto la gratuità del mandato (cfr. note d'udienza del 18.11.2022).
Ebbene, in punto di diritto, deve osservarsi che, in assenza di elementi di segno contrario,
trova applicazione la presunzione di onerosità del mandato di cui all'art. 1709 c.c.. Tale norma dispone che «la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle
tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice».
Dunque, sussiste il diritto al compenso del resistente. Ai fini della determinazione dell'entità dle compenso, rileva, da una parte, l'assenza di un'analitica descrizione delle attività svolte e, dall'altra, il fatto che il mandatario ha certamente svolto gli adempimenti preliminari connessi all'ottenimento del titolo abilitativo alla ricostruzione dell'immobile (accessi presso enti pubblici, predisposizione ed inoltro al professionista incaricato del progetto della documentazione necessaria).
Pertanto, si ritiene che l'importo di € 777,00, già trattenuto dal resistente, costituisca un compenso congruo rispetto all'attività documentata.
Dunque, va rigettata sia la domanda attorea di restituzione di tale importo, sia la domanda riconvenzionale di pagamento di un ulteriore importo a titolo di compenso.
In definitiva, il resistente va condannato alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma in relazione alla quale non risulta giustificata la spesa. Tale somma deriva dalla detrazione tra l'importo ricevuto di € 18.990,00 e quello spese di € 11.500,00, nonché del compenso trattenuto di € 777,00.
Sono dovuti alla ricorrente gli interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo.
Sussistono gravi ragioni, da ravvisare nella soccombenza reciproca, nella forte riduzione tra la somma oggetto della domanda della ricorrente e quella oggetto di condanna, nonché della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per le medesime ragioni le spese di ctu sono poste a carico di entrambe le parti in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 6.713,00, oltre interessi come in parte motiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese della ctu definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%
ciascuna.
Così deciso in Avellino, il 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli