Sentenza 18 febbraio 1985
Massime • 1
In tema di Determinazione dell'indennità nelle espropriazioni disposte a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'illegittimità costituzionale dei criteri fissati dall'art. 16, commi quinto, sesto e settimo della legge medesima (nel testo modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10), dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980 (così come l'illegittimità degli analoghi criteri reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e successive proroghe, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 223 del 1983), va intesa riferita, interpretando il dispositivo della suddetta sentenza alla luce della corrispondente motivazione, alle sole espropriazioni di aree con destinazione edilizia, con la conseguenza che esclusivamente in tale ipotesi l'indennità medesima resta regolata dalla norma generale posta dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (principio del valore venale), mentre, per le espropriazioni di aree con destinazione agricola, continuano ad essere operanti le Disposizioni della legge n. 865 del 1971 (con le modifiche della legge n. 10 del 1977). ( V 5401/84, mass n 437104).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1985, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1985 |
Testo completo
In tema di Determinazione dell'indennità nelle espropriazioni disposte a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'illegittimità costituzionale dei criteri fissati dall'art. 16, commi quinto, sesto e settimo della legge medesima (nel testo modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10), dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980 (così come l'illegittimità degli analoghi criteri reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e successive proroghe, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 223 del 1983), va intesa riferita, interpretando il dispositivo della suddetta sentenza alla luce della corrispondente motivazione, alle sole espropriazioni di aree con destinazione edilizia, con la conseguenza che esclusivamente in tale ipotesi l'indennità medesima resta regolata dalla norma generale posta dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (principio del valore venale), mentre, per le espropriazioni di aree con destinazione agricola, continuano ad essere operanti le Disposizioni della legge n. 865 del 1971 (con le modifiche della legge n. 10 del 1977). ( V 5401/84, mass n 437104).*