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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.;
Dr. Eugenio Bolondi Giudice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1393/2024 promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RINALDI SILVIA giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
MOTIVAZIONE pagina 1 di 8 1.Le parti (7.3.1974) e (22.5.1975) hanno Parte_1 CP_1 avuto una relazione ora terminata dalla quale, in data 11.12.2020, è nato il figlio
Per_1
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere una regolamentazione Pt_1 della responsabilità genitoriale ed ha allegato fatti di violenza domestica posti in essere dal resistente ai danni della stessa ed anche alla presenza del figlio minore. Il resistente è stato descritto come un soggetto dedito all'uso di alcool e sostanze stupefacenti. Nel settembre 2019 la ha denunciato il compagno a Pt_1 seguito di un dissidio degenerato in violenza fisica con conseguente acceso della stessa al pronto soccorso e prognosi di “trauma toracico chiuso” chiudendo definitivamente la relazione con lo stesso nel giugno/luglio 2022.
In data 10 febbraio 2023 la si è rivolta al Pt_1 Controparte_2
(cfr allegato n. 6 alla relazione dei Servizi Sociali del 21.5.2024:
[...]
“ riferisce che l'ex compagno non si mai occupato del bimbo e non ha Parte_1 mai avuto un rapporto continuativo con lui. Nel momento in cui la donna ha deciso di interrompere definitivamente la relazione il Signor ha iniziato a CP_1 mettere in atto delle condotte persecutorie che sono state denunciate da
). Parte_1
In conseguenza dei gravi comportamenti maltrattanti, agiti in famiglia, il CP_1 nel mese di GIUGNO 2023 ha ricevuto dalla questura di Modena formale ammonimento.
Il resistente, in conseguenza dell'ammonimento, si è rivolto al Servizio Sociale territorialmente competente lamentando la difficoltà nella relazione/frequentazione del figlio minore. Parimenti la Procura presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna incaricava il Servizio di riferire in merito alla situazione del nucleo familiare e sulle condizioni psicofisiche di in Per_1 particolare se il minore si trovasse in condizione di pregiudizio.
2. La ricorrente ha quindi chiesto in via provvisoria ed urgente di:
pagina 2 di 8 “1) Affidare, in via provvisoria ed urgente, il minore nato a [...]_1
l'11.12.2020 CF. alla madre, signora , C.F._3 Parte_1 secondo il regime di affidamento esclusivo rafforzato (cosiddetto super esclusivo);
2) Collocare il minore presso la madre e presso la residenza della Persona_2 medesima, sita in Modena, via delle Suore 14;
3) Previo mandato al Servizio Sociale competente, disporre che il padre signor
possa vedere il figlio solo all'esito positivo di un percorso presso CP_1 il SERD che ne attesti la risoluzione dei problemi di dipendenza ed abuso da sostanze alcooliche e stupefacenti e presso;
4) disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 minore mediante versamento alla madre signora entro il Per_1 Parte_1 primo di ogni mese di un assegno mensile non inferiore ad € 300,00 - somma da adeguarsi annualmente in base alla variazione positiva degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intercorsa nell'anno precedente - oltre a sostenere al 50% le spese straordinarie;
5) Disporre che l'assegno unico universale venga erogato in ragione del 100% dall'INPS alla madre signora quale genitore collocatario in via Parte_1 esclusiva del figlio minore.”
3. Il fascicolo è stato comunicato al Pm in sede il quale ha apposto il suo visto in data 26.3.2024.
4.Nel decreto di fissazione prima udienza di comparizione, a fronte delle condotte allegate dalla ricorrente, sono state chieste informazioni ai SS sul nucleo familiare.
5. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
6. Con provvedimento del 6 giugno 2024 il g.i., a fronte delle informazioni raccolte nel tempo sulla situazione familiare dai Servizi sociali, (cfr. relazione del
21.5.24), in via provvisoria ed urgente, ha affidato il minore in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la stessa delegando il Servizio Sociale territorialmente competente del ruolo di svolgere una indagine psico-sociale sul pagina 3 di 8 nucleo familiare. Nel medesimo provvedimento il resistente è stato invitato ad intraprendere un percorso di verfica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza presso il servizio pubblico Dipendenze Patologiche dell'AUSL, è stato parimenti disposto un contributo per il mantenimento del minore a carico del padre ammontante ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Veniva anche richiesta una relazione di aggiornamento dai SS. E assegno unico unicamente per lei che era stata anche autorizzata a fare accesso alle banche dati.
7. Nella relazione del 21 maggio 2024 sopracitata è stato rappresentato che la madre aveva aderito alle indicazioni del servizio intraprendendo un percorso personale di sostegno alla genitorialità presso il consultorio di Modena nella persona della dott.ssa ed aveva prestato il proprio consenso a che Per_3 Per_1 fosse valutato dalla neuropsichiatria infantile nella persona del dott. . Persona_4
Nell'aggiornamento dal SERDP relativo a datato 7 febbraio CP_1
2024, è stato evidenziato che lo stesso non si era mai sottoposto ai controlli urinari, essendosi presentato all'appuntamento una sola volta e non essendo stato quindi visto da nessun medico.
Nella valutazione psicologica del minore, Servizio di Psicologia clinica del 25 settembre 2023, è stato riferito che i rilievi clinici (ipervigilanza, comparsa di sequenze di gioco ripetitive a contenuto aggressivo e intrusivo) risultano compatibili con una esposizione a violenza assistita)
Nelle conclusioni di tale relazione, confermando quanto già riferito al Tribunale per i minorenni consigliava alla madre di proseguire nel percorso di sostegno della genitorialità e proponeva di considerare un affidamento in via esclusiva e rafforzata alla madre con incontri protetti.
8.Nella relazione depositata in data 30 gennaio 2025 gli operatori del Servizio
Sociale del Comune di Modena hanno rappresentato di non essere riusciti a rintracciare il padre del minore il quale si è reso irreperibile e non si mai rivolto al
Servizio Sociale (“a seguito dell'emissione del provvedimento la scrivente equipe non è riuscita a mettersi in contatto con il i tentativi con i familiari sono CP_1
pagina 4 di 8 falliti e non c'è stato alcun seguito da parte loro. Neanche il padre ha direttamente preso i contatti con il servizio”).
Gli stessi hanno poi riferito che la madre aveva concluso il percorso di sostegno psicologico intrapreso presso la Psicologia Clinica dell'AUSL di Modena e che la stessa aveva rappresentato di non avere più notizie del padre da mesi.
Nella nota del SERP del 24 gennaio 2025 si rappresenta che il non si è CP_1 più rivolto al Servizio.
Nel referto del Centro di Psicologia Clinica adulti di Modena datato 20.6.2024 è stato rappresento che la ricorrente ha seguito un percorso psicologico di Pt_1 circa dieci sedute tra il novembre del 2023 ed il giugno 2024 per elaborare i ricordi dolorosi del passato. Parimenti è stato evidenziato che la ha riferito Pt_1 di “sentirsi tranquilla e di non provare emozioni disturbanti ricordando gli accadimenti del passato”. Della ricorrente è stato rilevato un indice di sanità associato ad un buon livello di benessere percepito.
I Servizi hanno quindi considerato maggiormente rispondente agli interessi del minore l'affidamento esclusivo rafforzato dello stesso alla madre.
Nella relazione sul percorso scolastico del minore si evidenzia che l'unica Per_1 persona di riferimento per la Scuola è la madre del minore (“per quanto riguarda il rapporto scuola-famiglia abbiamo conosciuto soprattutto la madre, solo qualche volta vengono a prenderlo la sorella o il fratello di che ha sempre Per_1 dimostrato interesse verso le attività svolte durante le giornate, fiducia verso le docenti e con la quale c'è sempre un'ottima e puntuale collaborazione”).
9. Affidamento del minore.
La totale assenza del resistente dalla vita del figlio allegata dalla ricorrente, nonché lo stato di irreperibilità dello stesso anche con riferimento ai Servizi
Sociali, la mancata partecipazione ad un programma di recupero dalle dipendenze, le condotte di violenza allegate dalla ricorrente alle quali anche il minore ha verosimilmente assistito (si veda la relazione psicologica di valutazione del minore del 25 settembre 2023) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un genitore assente dalla vita del pagina 5 di 8 figlio che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento del minore integralmente a carico della madre.
Egli, inoltre, resosi irreperibile, impedisce ogni contatto da parte della madre così rendendo impossibile la gestione condivisa delle necessità del minore, in particolare in relazione a questioni riguardanti la salute e l'istruzione. Invero, nella situazione attuale, il resistente non ha assunto di fatto alcun ruolo genitoriale e ciò giustifica, al fine di meglio tutelare l'interesse del minore, il riconoscimento dell'affido nelle forme del c.d. affido superesclusivo , risultando tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, quali quelle medico-sanitarie, gli interessi del minore siano inibiti nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
Sussistono dunque i presupposti per affidare il minore in via esclusiva alla madre disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
Il figlio minore resterà collocato presso la madre e potrà incontrare il padre, qualora questi dovesse mostrarsi intenzionato a ripristinare una relazione, solo a seguito di un percorso di verifica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza dello stesso da alcool e droghe presso il servizio pubblico Dipendenze Patologiche dell'AUSL, con cui i Servizi sono autorizzati a rapportarsi direttamente al fine di acquisirne gli esiti;
gli incontri saranno in ogni caso vigilati e protetti ed organizzati dal Servizio Sociale di Modena territorialmente competente, il quale è autorizzato a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori.
Alla ricorrente spetta anche integralmente l'assegno unico ed universale per il figlio.
10. Disposizioni sul mantenimento del figlio.
pagina 6 di 8 La ricorrente ha allegato di lavorare come badante e di percepire circa euro
600,00 al mese con pagamento di un canone di locazione di euro 172,00 mensili.
Non si hanno dati sul reddito del resistente.
Sulla base di tali elementi, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), va posto a carico del padre un contributo di 250,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
11. Spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del resistente in ragione della sua soccombenza secondo lo scaglione di riferimento
(valore della causa indeterminabile) e con riferimento alle fasi affrontate nel corso del giudizio (studio, introduttiva, decisionale). Poiché la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, (con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena del 7.11.2023) deve disporsi - a norma dell'art. 134 del
D.P.R. n. 115 del 2002), che il pagamento da parte del resistente soccombente sia eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, dispone nel seguente modo:
[...]
1)Affida il figlio minore , nato a Modena l'[...], in [...] Persona_2 esclusiva alla madre disponendo che anche le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per il minore, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato). Il figlio minore resterà collocato presso la madre e potrà incontrare il padre, qualora questi fosse intenzionato a riprendere una relazione pagina 7 di 8 con il figlio, solo a seguito di un percorso di verifica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza dello stesso da alcool e droghe presso il servizio pubblico
Dipendenze Patologiche dell'AUSL, con cui i Servizi sono autorizzati a rapportarsi direttamente al fine di acquisirne gli esiti;
gli incontri saranno in ogni caso vigilati e protetti ed organizzati dal Servizio Sociale di Modena territorialmente competente, il quale è autorizzato a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori.
2) Dispone che le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento, siano percepite unicamente da Parte_1 nella misura del 100%;
3) Dispone che versi a , in via anticipata entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 250,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
4) Condanna a pagare in favore dello Stato le spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 20
Marzo 2025.
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.;
Dr. Eugenio Bolondi Giudice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1393/2024 promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RINALDI SILVIA giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
MOTIVAZIONE pagina 1 di 8 1.Le parti (7.3.1974) e (22.5.1975) hanno Parte_1 CP_1 avuto una relazione ora terminata dalla quale, in data 11.12.2020, è nato il figlio
Per_1
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere una regolamentazione Pt_1 della responsabilità genitoriale ed ha allegato fatti di violenza domestica posti in essere dal resistente ai danni della stessa ed anche alla presenza del figlio minore. Il resistente è stato descritto come un soggetto dedito all'uso di alcool e sostanze stupefacenti. Nel settembre 2019 la ha denunciato il compagno a Pt_1 seguito di un dissidio degenerato in violenza fisica con conseguente acceso della stessa al pronto soccorso e prognosi di “trauma toracico chiuso” chiudendo definitivamente la relazione con lo stesso nel giugno/luglio 2022.
In data 10 febbraio 2023 la si è rivolta al Pt_1 Controparte_2
(cfr allegato n. 6 alla relazione dei Servizi Sociali del 21.5.2024:
[...]
“ riferisce che l'ex compagno non si mai occupato del bimbo e non ha Parte_1 mai avuto un rapporto continuativo con lui. Nel momento in cui la donna ha deciso di interrompere definitivamente la relazione il Signor ha iniziato a CP_1 mettere in atto delle condotte persecutorie che sono state denunciate da
). Parte_1
In conseguenza dei gravi comportamenti maltrattanti, agiti in famiglia, il CP_1 nel mese di GIUGNO 2023 ha ricevuto dalla questura di Modena formale ammonimento.
Il resistente, in conseguenza dell'ammonimento, si è rivolto al Servizio Sociale territorialmente competente lamentando la difficoltà nella relazione/frequentazione del figlio minore. Parimenti la Procura presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna incaricava il Servizio di riferire in merito alla situazione del nucleo familiare e sulle condizioni psicofisiche di in Per_1 particolare se il minore si trovasse in condizione di pregiudizio.
2. La ricorrente ha quindi chiesto in via provvisoria ed urgente di:
pagina 2 di 8 “1) Affidare, in via provvisoria ed urgente, il minore nato a [...]_1
l'11.12.2020 CF. alla madre, signora , C.F._3 Parte_1 secondo il regime di affidamento esclusivo rafforzato (cosiddetto super esclusivo);
2) Collocare il minore presso la madre e presso la residenza della Persona_2 medesima, sita in Modena, via delle Suore 14;
3) Previo mandato al Servizio Sociale competente, disporre che il padre signor
possa vedere il figlio solo all'esito positivo di un percorso presso CP_1 il SERD che ne attesti la risoluzione dei problemi di dipendenza ed abuso da sostanze alcooliche e stupefacenti e presso;
4) disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 minore mediante versamento alla madre signora entro il Per_1 Parte_1 primo di ogni mese di un assegno mensile non inferiore ad € 300,00 - somma da adeguarsi annualmente in base alla variazione positiva degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intercorsa nell'anno precedente - oltre a sostenere al 50% le spese straordinarie;
5) Disporre che l'assegno unico universale venga erogato in ragione del 100% dall'INPS alla madre signora quale genitore collocatario in via Parte_1 esclusiva del figlio minore.”
3. Il fascicolo è stato comunicato al Pm in sede il quale ha apposto il suo visto in data 26.3.2024.
4.Nel decreto di fissazione prima udienza di comparizione, a fronte delle condotte allegate dalla ricorrente, sono state chieste informazioni ai SS sul nucleo familiare.
5. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
6. Con provvedimento del 6 giugno 2024 il g.i., a fronte delle informazioni raccolte nel tempo sulla situazione familiare dai Servizi sociali, (cfr. relazione del
21.5.24), in via provvisoria ed urgente, ha affidato il minore in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la stessa delegando il Servizio Sociale territorialmente competente del ruolo di svolgere una indagine psico-sociale sul pagina 3 di 8 nucleo familiare. Nel medesimo provvedimento il resistente è stato invitato ad intraprendere un percorso di verfica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza presso il servizio pubblico Dipendenze Patologiche dell'AUSL, è stato parimenti disposto un contributo per il mantenimento del minore a carico del padre ammontante ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Veniva anche richiesta una relazione di aggiornamento dai SS. E assegno unico unicamente per lei che era stata anche autorizzata a fare accesso alle banche dati.
7. Nella relazione del 21 maggio 2024 sopracitata è stato rappresentato che la madre aveva aderito alle indicazioni del servizio intraprendendo un percorso personale di sostegno alla genitorialità presso il consultorio di Modena nella persona della dott.ssa ed aveva prestato il proprio consenso a che Per_3 Per_1 fosse valutato dalla neuropsichiatria infantile nella persona del dott. . Persona_4
Nell'aggiornamento dal SERDP relativo a datato 7 febbraio CP_1
2024, è stato evidenziato che lo stesso non si era mai sottoposto ai controlli urinari, essendosi presentato all'appuntamento una sola volta e non essendo stato quindi visto da nessun medico.
Nella valutazione psicologica del minore, Servizio di Psicologia clinica del 25 settembre 2023, è stato riferito che i rilievi clinici (ipervigilanza, comparsa di sequenze di gioco ripetitive a contenuto aggressivo e intrusivo) risultano compatibili con una esposizione a violenza assistita)
Nelle conclusioni di tale relazione, confermando quanto già riferito al Tribunale per i minorenni consigliava alla madre di proseguire nel percorso di sostegno della genitorialità e proponeva di considerare un affidamento in via esclusiva e rafforzata alla madre con incontri protetti.
8.Nella relazione depositata in data 30 gennaio 2025 gli operatori del Servizio
Sociale del Comune di Modena hanno rappresentato di non essere riusciti a rintracciare il padre del minore il quale si è reso irreperibile e non si mai rivolto al
Servizio Sociale (“a seguito dell'emissione del provvedimento la scrivente equipe non è riuscita a mettersi in contatto con il i tentativi con i familiari sono CP_1
pagina 4 di 8 falliti e non c'è stato alcun seguito da parte loro. Neanche il padre ha direttamente preso i contatti con il servizio”).
Gli stessi hanno poi riferito che la madre aveva concluso il percorso di sostegno psicologico intrapreso presso la Psicologia Clinica dell'AUSL di Modena e che la stessa aveva rappresentato di non avere più notizie del padre da mesi.
Nella nota del SERP del 24 gennaio 2025 si rappresenta che il non si è CP_1 più rivolto al Servizio.
Nel referto del Centro di Psicologia Clinica adulti di Modena datato 20.6.2024 è stato rappresento che la ricorrente ha seguito un percorso psicologico di Pt_1 circa dieci sedute tra il novembre del 2023 ed il giugno 2024 per elaborare i ricordi dolorosi del passato. Parimenti è stato evidenziato che la ha riferito Pt_1 di “sentirsi tranquilla e di non provare emozioni disturbanti ricordando gli accadimenti del passato”. Della ricorrente è stato rilevato un indice di sanità associato ad un buon livello di benessere percepito.
I Servizi hanno quindi considerato maggiormente rispondente agli interessi del minore l'affidamento esclusivo rafforzato dello stesso alla madre.
Nella relazione sul percorso scolastico del minore si evidenzia che l'unica Per_1 persona di riferimento per la Scuola è la madre del minore (“per quanto riguarda il rapporto scuola-famiglia abbiamo conosciuto soprattutto la madre, solo qualche volta vengono a prenderlo la sorella o il fratello di che ha sempre Per_1 dimostrato interesse verso le attività svolte durante le giornate, fiducia verso le docenti e con la quale c'è sempre un'ottima e puntuale collaborazione”).
9. Affidamento del minore.
La totale assenza del resistente dalla vita del figlio allegata dalla ricorrente, nonché lo stato di irreperibilità dello stesso anche con riferimento ai Servizi
Sociali, la mancata partecipazione ad un programma di recupero dalle dipendenze, le condotte di violenza allegate dalla ricorrente alle quali anche il minore ha verosimilmente assistito (si veda la relazione psicologica di valutazione del minore del 25 settembre 2023) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un genitore assente dalla vita del pagina 5 di 8 figlio che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento del minore integralmente a carico della madre.
Egli, inoltre, resosi irreperibile, impedisce ogni contatto da parte della madre così rendendo impossibile la gestione condivisa delle necessità del minore, in particolare in relazione a questioni riguardanti la salute e l'istruzione. Invero, nella situazione attuale, il resistente non ha assunto di fatto alcun ruolo genitoriale e ciò giustifica, al fine di meglio tutelare l'interesse del minore, il riconoscimento dell'affido nelle forme del c.d. affido superesclusivo , risultando tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, quali quelle medico-sanitarie, gli interessi del minore siano inibiti nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
Sussistono dunque i presupposti per affidare il minore in via esclusiva alla madre disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
Il figlio minore resterà collocato presso la madre e potrà incontrare il padre, qualora questi dovesse mostrarsi intenzionato a ripristinare una relazione, solo a seguito di un percorso di verifica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza dello stesso da alcool e droghe presso il servizio pubblico Dipendenze Patologiche dell'AUSL, con cui i Servizi sono autorizzati a rapportarsi direttamente al fine di acquisirne gli esiti;
gli incontri saranno in ogni caso vigilati e protetti ed organizzati dal Servizio Sociale di Modena territorialmente competente, il quale è autorizzato a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori.
Alla ricorrente spetta anche integralmente l'assegno unico ed universale per il figlio.
10. Disposizioni sul mantenimento del figlio.
pagina 6 di 8 La ricorrente ha allegato di lavorare come badante e di percepire circa euro
600,00 al mese con pagamento di un canone di locazione di euro 172,00 mensili.
Non si hanno dati sul reddito del resistente.
Sulla base di tali elementi, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), va posto a carico del padre un contributo di 250,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
11. Spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del resistente in ragione della sua soccombenza secondo lo scaglione di riferimento
(valore della causa indeterminabile) e con riferimento alle fasi affrontate nel corso del giudizio (studio, introduttiva, decisionale). Poiché la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, (con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena del 7.11.2023) deve disporsi - a norma dell'art. 134 del
D.P.R. n. 115 del 2002), che il pagamento da parte del resistente soccombente sia eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, dispone nel seguente modo:
[...]
1)Affida il figlio minore , nato a Modena l'[...], in [...] Persona_2 esclusiva alla madre disponendo che anche le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per il minore, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato). Il figlio minore resterà collocato presso la madre e potrà incontrare il padre, qualora questi fosse intenzionato a riprendere una relazione pagina 7 di 8 con il figlio, solo a seguito di un percorso di verifica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza dello stesso da alcool e droghe presso il servizio pubblico
Dipendenze Patologiche dell'AUSL, con cui i Servizi sono autorizzati a rapportarsi direttamente al fine di acquisirne gli esiti;
gli incontri saranno in ogni caso vigilati e protetti ed organizzati dal Servizio Sociale di Modena territorialmente competente, il quale è autorizzato a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori.
2) Dispone che le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento, siano percepite unicamente da Parte_1 nella misura del 100%;
3) Dispone che versi a , in via anticipata entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 250,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
4) Condanna a pagare in favore dello Stato le spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 20
Marzo 2025.
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8